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Tribunale penale federale 13.10.2021 SK.2020.2

13 ottobre 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,604 parole·~1h 18min·2

Riassunto

Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione Comunicazione di informazioni false (ai sensi dell'art. 45 LFINMA) ;;Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione Comunicazione di informazioni false (ai sensi dell'art. 45 LFINMA) ;;Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione Comunicazione di informazioni false (ai sensi dell'art. 45 LFINMA) ;;Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione Comunicazione di informazioni false (ai sensi dell'art. 45 LFINMA)

Testo integrale

Sentenza del 13 ottobre 2021 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo del servizio diritto penale Dr. Christian Heierli,

contro

1. A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Emanuele Stauffer,

2. B., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Maurizio Pagliuca,

3. C., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Diego Della Casa, Oggetto

Esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

Comunicazione di informazioni false

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2020.2

- 2 - Fatti: A. In data 24 gennaio 2014 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA) ha emanato una decisione nell’ambito di una procedura amministrativa aperta contro la società D. SA, Lugano, mediante la quale è stato tra l’altro constatato che la società aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA e ciò in violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza (v. incartamento del Dipartimento federale delle finanze [in seguito: DFF] p. 10.3 e segg.), decisione contro la quale non è stato interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF). B. Il 4 febbraio 2014 la FINMA ha presentato all’indirizzo del DFF una denuncia penale nei confronti dei responsabili della società D. SA per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 10 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1, legge abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’entrata in vigore della legge federale sugli istituti finanziari, LIsFi; RS 954.1), nonché per comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF p. 10.1 e segg.). C. Parallelamente, la FINMA ha avviato in data 12 marzo 2014 dei procedimenti amministrativi nei confronti di A., B. e C., al fine di stabilire eventuali loro responsabilità. Le procedure amministrative si sono concluse con decisioni della FINMA del 30 aprile 2015 nei confronti di A. (DFF p. 50.1 e segg.), rispettivamente del 7 maggio 2015 nei confronti di B. (DFF p. 51.1 e segg.) e di C. (DFF p. 52.1 e segg.). In tutte e tre le decisioni, la FINMA ha constatato una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza da parte degli imputati. A. e C. non hanno impugnato la decisione emanata nei loro confronti. B. ha per contro presentato un ricorso al TAF; gravame respinto con sentenza B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 che ha confermato la decisone FINMA del 7 maggio 2015 (DFF p. 30.3014 e segg.). D. Dopo avere richiesto alla FINMA l’accesso agli atti con scritti del 21 luglio 2017, 9 agosto 2017, 23 agosto 2017, nonché 2 febbraio 2018 e ottenuto quanto richiesto (ad eccezione degli atti concernenti una richiesta di assistenza giudiziaria alle autorità italiane), in data 25 aprile 2019 il DFF ha aperto una procedura penale

- 3 amministrativa nei confronti di A., B. e C. per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, nonché per sospetto di comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (DFF p. 40.1). E. Con processo verbale finale del 17 maggio 2019 (DFF p. 80.1 e segg. A., p. 81.1 e segg. B. e p. 82.1 e segg. C.), notificato agli imputati, il DFF è giunto alla conclusione che gli stessi si sono resi colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, reato commesso dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012, il 18 settembre 2012, il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013 (DFF p. 80.28). E1. A. ha preso posizione sul contenuto del processo verbale finale con scritto del 5 luglio 2019 del proprio difensore, invocando la prescrizione del reato di cui all’art. 44 cpv. 1 LFINMA per quanto concerne il 2011 e postulando una richiesta di attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 lett. d ed e CP per sincero pentimento. Infine l’imputato ha richiesto l’applicazione dell’art. 54 CP, indicando di essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette dei suoi atti (DFF p. 80.97 e segg.). E2. Anche B. ha presentato le proprie osservazioni in data 5 luglio 2019, tramite il difensore, contestando integralmente le ipotesi di reato a suo carico. Egli ha indicato che la procedura condotta dalla FINMA, che è alla base dell’inchiesta del DFF, sia da considerarsi irrita e gravemente lesiva dei suoi diritti al punto di rivelarsi arbitraria e inammissibile (DFF p. 81.47 e segg.). B. ha inoltre formulato delle richieste di prova supplementari. E3. Per quanto concerne C. invece, l’invio del processo verbale all’ultimo suo domicilio a Milano non è stato ritirato dall’imputato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza in data 29 giugno 2019 (DFF p. 82.40). F. Mediante decisione del 14 agosto 2019, la funzionaria inquirente ha deciso la chiusura dell’inchiesta, ha respinto le richieste di prova supplementari presentate da B. e ha trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (DFF p. 83.1 e segg.). Con decreti penali del 15 agosto 2019 ai sensi dell’art. 64 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), il DFF ha riconosciuto A., B. e C. autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante

- 4 di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012, nonché di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, reato commesso in data 20 luglio 2012, 18 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e 19 febbraio 2013. F1. A. (DFF p. 90.1 e segg.) è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012 e il 18 settembre 2012; - al pagamento di una multa di fr. 10'000.--, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, commesso il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'120.--. F2. B. (DFF p. 91.1 e segg.) è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012, il 18 settembre 2012, il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260'004.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'120.--.

- 5 - F3. C. (DFF p. 92.1 e segg.) è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012, il 18 settembre 2012, il 17 ottobre 2012 e il 19 febbraio 2013; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 249'956.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'110.--. Il decreto è stato intimato all’imputato al proprio domicilio a Z. (Italia), dopo accertamento dell’indirizzo dell’imputato effettuato dal DFF presso l’Ufficio federale di polizia FEDPOL (DFF p. 52.24 e p. 52.56). G. Tutti gli imputati hanno interposto opposizione ai decreti emanati nei loro confronti, chiedendo l’integrale proscioglimento da tutte le imputazioni (opposizione del 16 settembre 2019 di A. [DFF p. 90.15 e segg.], opposizione del 12 settembre 2019 di B. [DFF p. 91.16 e segg.] e opposizione del 20 settembre 2019 di C. [DFF p. 92.18 e segg.]). A., in via subordinata, ha richiesto la completazione dell’inchiesta mediante l’audizione di alcuni testimoni e, in via ancor più subordinata, l’indizione di un dibattimento orale. H. Il 20 dicembre 2019 il DFF ha dunque emanato una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA, nei confronti di ognuno degli imputati. H1. A. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF p. 100.1 e segg.): - di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012;

- 6 - - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012; - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, infrazione commessa il 19 febbraio 2013. Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, commesso il 20 luglio 2012; - al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, per il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, commesso il 19 febbraio 2013; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'380.--. La predetta decisione penale è stata notificata presso lo studio legale del difensore di A. il 27 dicembre 2019 (DFF p. 100.39). H2. B. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF p. 101.1 e segg.): - di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012; - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012 e il 19 febbraio 2013. Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA;

- 7 - - a una pena pecuniaria di 18 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260'004.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'410.--. La predetta decisione penale è stata notificata presso lo studio legale del difensore di B. il 23 dicembre 2019 (DFF p. 101.42). H3. C. è stato riconosciuto autore colpevole (DFF p. 102.1 e segg.): - di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012; - di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012. Egli è stato condannato: - a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA; - a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; - al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 249'956.--; - al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 3'400.--. La predetta decisione penale è stata notificata presso lo studio legale del difensore di C. il 27 dicembre 2019 (DFF p. 102.41).

- 8 - I. Mediante scritti del 28 dicembre 2019 (DFF p. 100.40 e segg.), del 24 dicembre 2019 (DFF p. 101.43 e segg.) e del 2 gennaio 2019 (DFF p. 102.42 e segg.), A., B. e C. hanno chiesto di essere giudicati dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF). Il 31 gennaio 2020 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (cl. SK p. 13.100.3-7, con allegati), il quale, il 6 febbraio 2020, lo ha trasmesso per giudizio al TPF (cl. SK p. 13.100.1-2). J. Mediante missiva del 4 giugno 2020, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (cl. SK p. 13.4.2-3). Con scritto del 13 febbraio 2020, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare; il 17 giugno 2020 il difensore di A. e il 15 luglio 2020 il difensore di C. hanno invece presentato un’istanza probatoria; la difesa di B. in data 15 luglio 2020 ha comunicato di non formulare momentaneamente istanze probatorie (cl. SK p. 13.511.3; 13.521.2-7; 13.522.2; 13.523.2-5). Il MPC è rimasto silente. K. Con decreto del 18 agosto 2020 (cl. SK p. 13.310.3-9), la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti degli estratti del casellario giudiziale svizzero di tutti gli imputati, degli estratti del casellario giudiziale italiano di C. e B., dell’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale per gli anni 2017-2019 relativa a tutti gli imputati, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale di tutti gli imputati; la Corte ha inoltre decretato la reiezione delle ulteriori istanze probatorie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti, fissati dall’11 al 14 gennaio 2021, nonché dal 18 al 22 gennaio 2021 a valere quali giorni di riserva. L. Con scritto del 25 agosto 2020, il MPC ha comunicato di rinunciare a presenziare ai pubblici dibattimenti (cl. SK p. 13.510.1-2). M. A seguito dell’evoluzione della situazione legata al Covid-19, su richiesta 10 dicembre 2020 (cl. SK p. 13.310.13-16) dei difensori di B. e di C. - questi ultimi residenti in Italia - i dibattimenti sono stati rinviati al periodo dall’8 al 12 marzo 2021, nonché dal 15 al 18 marzo 2021 a valere quali giorni di riserva. N. I dibattimenti sono stati ulteriormente rinviati - su richiesta dei difensori di C. e B. (cl. SK p. 13.310.24-25 e 30-31) sempre a causa della situazione legata al Covid-19 - al periodo dal 1° al 7 settembre 2021, nonché dall’8 al 9 settembre 2021, a valere quali giorni di riserva. O. Con scritto del 3 agosto 2021, la Corte ha informato le parti che, in applicazione dell’art. 344 CPP, per quanto attiene al reato di cui all’art. 44 LFINMA, avrebbe

- 9 esaminato l’eventuale responsabilità penale di A., B. e C. sia sotto il profilo dell’art. 6 cpv. 1 DPA che dell’art. 6 cpv. 2 DPA (cl. SK p. 13.400.14-15). P. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 1° e 2 settembre 2021 a Bellinzona, presso la sede del TPF. Gli imputati si sono regolarmente presentati in aula. In sede di dibattimento il Giudice unico, per tutti e tre gli imputati, in applicazione dell’art. 344 CPP, ha esteso l’esame dei reati di cui agli art. 44 e 45 LFINMA anche all’ipotesi della negligenza ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA e art. 45 cpv. 2 LFINMA. Q. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti: Q1. Il DFF ha chiesto: - che A., B. e C. vengano riconosciuti autori colpevoli di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 21 novembre 2011 al 31 dicembre 2012; - che A., B. e C. vengano riconosciuti autori colpevoli di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 20 luglio 2012; - che A. venga riconosciuto autore colpevole di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, infrazione commessa il 19 febbraio 2013; - che B. venga riconosciuto autore colpevole di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 19 febbraio 2013; - che A. venga condannato: a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione; b) a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA; c) a una multa di fr. 1'000.--, per comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA;

- 10 d) al pagamento delle spese procedurali e meglio dei costi del procedimento di diritto penale amministrativo del DFF di fr. 3'380.-- e , in solido con B. e C., delle spese di fr. 3'000.-- per sostenere l’accusa al dibattimento; - che B. venga condannato: a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione; b) a una pena pecuniaria di 18 aliquote giornaliere di fr. 40.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni; c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260'004. --; d) al pagamento delle spese procedurali e meglio dei costi del procedimento di diritto penale amministrativo del DFF di fr. 3'410.-- e, in solido con A. e C., delle spese di fr. 3'000.-- per sostenere l’accusa al dibattimento; - che C. venga condannato: a) a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione; b) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per comunicazione di false informazioni; c) al pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 249'956.--; d) al pagamento delle spese procedurali e meglio dei costi del procedimento di diritto penale amministrativo del DFF di fr. 3'400.-- e , in solido con A. e B., delle spese di fr. 3'000.-- per sostenere l’accusa al dibattimento. - il mantenimento del sequestro fino a concorrenza dell’importo di fr. 260'004.-sul conto n. 1 intestato a B. presso la banca E., Lugano, rispettivamente del sequestro fino a concorrenza dell’importo di euro 228'120.-- (corrispondente a fr. 249'956.--) sul conto n. 2 intestato a C. presso la banca F., quale misura atta a permettere di seguire le vie esecutive;

- 11 - - che, nella denegata ipotesi in cui gli imputati dovessero essere prosciolti, il DFF si rimette al prudente giudizio di codesto lodevole Tribunale per quanto riguarda gli indennizzi di patrocinio. Q2. La difesa di A. ha postulato il proscioglimento di A. da tutti i capi d’imputazione e il risarcimento come da nota professionale prodotta dal difensore. A. medesimo si duole, in particolare, del fatto che la FINMA non avrebbe istruito l’inchiesta in maniera completa e che il DFF non avrebbe sufficientemente istruito l’aspetto soggettivo riferito ai reati a lui ascritti. Egli sostiene la sua totale assenza di volontà e/o coscienza delittuale, ritenendo di essersi semmai ritrovato in una situazione di errore inevitabile (v. infra consid. 8.3). A. indica di avere ad ogni modo intrapreso tutto quanto ci si poteva attendere da un amministratore diligente per effettuare le necessarie verifiche (v. infra consid. 8.3.1). Egli invoca inoltre la non chiarezza di una circolare emanata dalla FINMA (Circolare 2008/2 “Direttive contabili-banche”, in vigore fino al 31 dicembre 2014 [in seguito: Circ. FINMA 2008/2]), applicata nel caso di specie (v. infra consid. 6.9.2 e 6.9.3). Contesta infine l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 DPA per quanto lo concerne (v. infra consid. 3.4). Q3. La difesa di B. ha postulato: - in via principale, il proscioglimento di B. dai capi di imputazione di cui alla decisione penale in oggetto così come dagli art. 44 cpv. 2 e 45 cpv. 2 LFINMA; il risarcimento quindi delle spese legali sopportate per esercitare il proprio diritto alla difesa nella misura in cui esposto nell’istanza agli atti, nonché la restituzione della totalità dell’importo attualmente sotto sequestro ovvero di fr. 260’004.--; - in via subordinata: o il proscioglimento dai reati di cui all’art, 44 cpv. 1 e 45 cpv. 1 e 2 LFINMA; o la condanna per il solo reato di cui all’art. 44 cpv. 2 LFINMA; o la condanna al pagamento di una multa di fr. 4'000.--; o che B. non venga condannato al pagamento di un risarcimento equivalente e, quindi, la restituzione della totalità dell’importo attualmente sotto sequestro ovvero fr. 260'004.--; o l’accoglimento dell’istanza di risarcimento già depositata agli atti;

- 12 - - in via ulteriormente subordinata: o l’applicazione dell’art. 47 CP e 48 lit. e) circa la commisurazione della pena; o l’applicazione dell’art. 42 CP, ovvero della sospensione della pena; o la massiccia decurtazione della pena prevista nella decisione penale e che la stessa sia posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni; o la riduzione del risarcimento per equivalenti da fr. 260'004.-- in misura massima di fr. 49'000.-- e, pertanto, la restituzione dell’eccedenza rispetto all’importo appena citato a B. Q4. La difesa di C. ha postulato: - in via principale, l’assoluzione di C. da tutte le accuse a seguito dell’assenza di un obbligo di autorizzazione a carico di D. SA, ritenuto il non superamento della soglia di fr. 5 miliardi di volume delle transazioni per gli anni 2011 e 2012, e di conseguenza nessuna pena e nessun risarcimento equivalente inflitti; nonché il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta; - in via abbondanziale: o l’assoluzione di C. da tutte le accuse, in ragione del fatto che non può essere ritenuto organo di fatto di D. SA e neppure può essere ritenuto che abbia commesso l’infrazione personalmente o come padrone d’azienda, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e 2 DPA; o l’inflizione di nessuna condanna e nessun risarcimento equivalente; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta; - in via abbondanziale: o l’assoluzione di C. da tutte le accuse, in ragione di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP; o l’inflizione di nessuna condanna e nessun risarcimento equivalente; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta; - in via abbondanziale: o l’assoluzione di C. dall’accusa di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA per l’anno 2012, in ragione del fatto che le operazioni sul fondo G. non vanno conteggiate nei volumi delle transazioni di D. SA e quindi la soglia di fr. 5 miliardi non è stata raggiunta; o l’inflizione di nessuna condanna e nessun risarcimento equivalente; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta;

- 13 - - in via ancor più abbondanziale: o l’assoluzione di C. dall’accusa di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA per l’anno 2011, in quanto il reato sarebbe prescritto; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta; - in via abbondanziale: o l’assoluzione di C. dall’accusa di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, in quanto il reato è prescritto sia nella forma dell’intenzionalità, sia nella forma della negligenza; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta; - che nella misura in cui il reato di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA non è commesso, viene a cadere la possibilità di confisca. In via abbondanziale: o che per l’attività del 2011 il diritto alla confisca è comunque prescritto; o che confiscabile sarebbe unicamente un importo di fr. 10'047.97 semmai fosse realizzato il reato di cui all’art. 44 LFINMA; o il risarcimento delle spese di patrocinio, come da distinta. Q5. Gli imputati C. e B. contestano l’adempimento dei presupposti oggettivi dei reati a loro ascritti, e meglio: - la loro qualità di organi di fatto in seno a D. SA (v. consid. infra 6.5); - che l’attività di gestione svolta per il comparto estero costituisce un commercio di valori mobiliari per conto proprio (v. infra consid. 6.8); - la nozione di gruppo riferita a D. SA ed al comparto estero e di conseguenza, il fatto che i volumi delle due attività da loro svolte in seno a D. SA andassero sommati (v. infra consid. 6.8); - che per le transazioni in valuta estera andasse utilizzato il tasso di cambio del giorno e che l’applicazione del tasso di cambio medio fornito dal sistema Bloomberg fosse errata (v. infra consid. 6.9); di conseguenza contestano il superamento della soglia di fr. 5 miliardi, oltre la quale era necessaria un’autorizzazione della FINMA (v. infra consid. 6.9). Anch’essi sostengono la non chiarezza della Circ. FINMA 2008/2 e ritengono che alla presente fattispecie vada applicata, a valere quale lex mitior, la Circolare della FINMA 2015/1 “Direttive contabili-banche”, in vigore dal 1° gennaio 2015 (di seguito: Circ. FINMA 2015/1) e posteriore ai fatti in esame, che prevede l’applicazione del tasso di cambio medio. Inoltre vi sarebbero delle precedenti

- 14 sentenze del TPF che hanno ritenuto corretta l’applicazione del tasso di cambio medio (v. infra consid. 2.6.1). Essi contestano pure l’adempimento dei presupposti sotto il profilo soggettivo, non avendo gli stessi coscienza e volontà delittuose ed essendosi ritrovati in una situazione di errore di fatto (v. infra consid. 8). C. ritiene, in via abbondanziale, che soggettivamente vi sarebbe semmai stata negligenza (e non intenzionalità) da parte sua e, nella denegata ipotesi di una condanna, chiede che gli venga comminata una multa non superiore a fr. 3'000.--. Ciò in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti e per evitare che la multa venga iscritta a casellario giudiziale, pregiudicando la ricerca di un’occupazione per l’imputato (v. arringa della difesa di C., cl. SK p. 13.721.225 e segg.). C. solleva altresì delle violazioni dei suoi diritti procedurali da parte della FINMA e del DFF (v. infra consid. 5.4.1 e 5.4.5). Ritiene inoltre che il reato di cui all’art. 44 LFINMA non sia un reato continuato e che i fatti intercorsi prima del 20 dicembre 2012 siano prescritti. Contesta infine l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 DPA per quanto lo concerne (v. infra consid. 3.2 e 3.4). R. Le parti hanno rinunciato alla comunicazione del dispositivo della sentenza sia orale che per iscritto. S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 15 - La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali e incidentali 1. Competenza 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA. In questi casi è applicabile la DPA. 1.3 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli art. 73-83 DPA sono applicabili per analogia. In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. 1.4 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del CPP sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). 1.5 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della Corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui, per rinvio dell’art. 36 cpv. 2 LOAP, trova applicazione l’art. 19 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Nel caso di specie, le pene richieste dall’accusa sono delle pene pecuniarie, nonché una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.6 Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). La decisione penale del 20 dicembre 2019 è stata notificata ad A., a C. e a B., rispettivamente il 27 dicembre 2019 e il 23 dicembre 2019 (v. supra, Fatti lett. H1,

- 16 - H2 e H3, in fine). Le richieste di essere giudicati da un tribunale presentate al DFF da A. il 28 dicembre 2019, da B. il 24 dicembre 2019 e da C. il 2 gennaio 2020 sono pertanto tempestive. 1.7 Dall’esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). 1.8 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. Le decisioni penali del 20 dicembre 2019, emanate nei confronti dei tre imputati, che fungono da atti d’accusa, enunciano la fattispecie e menzionano le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Le stesse vincolano pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., B. e C., ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 274 e segg.). 2. Diritto applicabile 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti). L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

- 17 - 2.2 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 2.3 Quando la componente oggettiva di un reato consiste per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER- GER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 9 ad art. 49 CP). 2.4 Nel caso di specie, tra le ipotesi di reato a carico degli imputati vi è l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, in relazione con l’art. 10 LBVM in vigore fino al 31 dicembre 2019 (di seguito: vLBVM), durante il periodo tra il 21 novembre 2011 e il 31 dicembre 2012. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche/abrogazioni dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti, occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior.

- 18 - 2.4.1 A far tempo dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). Le disposizioni applicabili sino a quel momento agli istituti finanziari regolamentati, tra le quali le disposizioni sui commercianti di valori mobiliari, sono state in linea di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi vigenti, tra i quali figura la vLBVM (con la relativa ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore fino al 31 dicembre 2019 [vOBVM; RS 954.11]). La vLBVM, abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020, è stata pertanto in gran parte trasposta nella nuova LIsFi e ridotta alle disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. La denominazione di “commerciante di valori mobiliari” è stata sostituita con quella di “società di intermediazione mobiliare”, art. 2 cpv. 1 lett. e LIsFi (Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari LSF e la legge sugli istituti finanziari LIFin, FF 2015 7293, 7317, 7319 e 7420). Si rileva come il diritto penale amministrativo in vigore al momento dei fatti, in particolare l’art. 10 vLBVM va applicato al caso di specie (DTF 123 IV 84 consid. 3b e 3c; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2). L’introduzione della LIsFi ha condotto anche alla modifica degli art. 44 cpv. 1 LFINMA e 45 LFINMA, il cui testo è stato adeguato alle nuove circostanze. Tuttavia, le modifiche intervenute non hanno alcuna incidenza sulla fattispecie che qui ci occupa. 2.4.2 Con riferimento all’art. 44 LFINMA, a far tempo dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l’esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina. Per quanto concerne invece l’art. 45 LFINMA, è stata introdotta la comunicazione di informazioni false a un organismo di vigilanza. Sia per l’art. 44 LFINMA che per l’art. 45 LFINMA, dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato il capoverso 3 che disponeva che in caso di recidiva entro 5 anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. Circostanza che non riguarda la presente fattispecie. 2.5 Alla luce di quanto precede, ritenuto che il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole agli imputati rispetto a quello vigente al momento dei fatti, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo. 2.6 L’art. 10 vLBVM era concretizzato da due circolari emanate dalla FINMA: la circolare 2008/5 del 1° gennaio 2009 emanata dalla FINMA dal titolo “Precisazioni

- 19 sulla nozione di commerciante di valori mobiliari” (in seguito: Circ. FINMA 2008/5) e la Circ. FINMA 2008/2. Il Tribunale federale, nella DTF 141 II 103, ha qualificato la Circ. FINMA 2008/5 quale ordinanza amministrativa emessa dalla FINMA in base alla competenza attribuitale dall’art. 7 cpv. 1 lett. b LFINMA. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che tale circolare rifletteva la volontà del legislatore di sottomettere ad autorizzazione l’attività del commercio di valori mobiliari per conto proprio (qualora la soglia di fr. 5 miliardi venisse superata). Di conseguenza, a mente di questa Corte, lo stesso vale per la Circ. FINMA 2008/2, che stabilisce il tasso di cambio da applicare alle transazioni in valuta estera, criterio necessario per calcolare i volumi e stabilire se gli stessi superano o meno i fr. 5 miliardi. 2.6.1 In sede di dibattimento, le difese di A., C. e B. hanno sostenuto che alla presente fattispecie vada applicata, a valere quale lex mitior, la Circ. FINMA 2015/1, in vigore a far tempo dal 1°gennaio 2015, che ha sostituito la Circ. FINMA 2008/2, in vigore dal 1° gennaio 2009. Quest’ultima circolare, prevedeva alla cifra marginale n. 20 che le transazioni in valuta estera eseguite nel corso dell’esercizio dovevano essere convertite al cambio valido al momento dell’operazione. La Circ. FINMA 2015/1 invece, alla cifra marginale n. 72 che concerne la conversione in valuta estera, dispone che le transazioni in valuta estera sono convertite al tasso di cambio del giorno della transazione o al tasso di cambio medio del mese in cui la transazione stessa è stata effettuata. La stessa, a detta degli imputati, è a loro più favorevole, in quanto permette la possibilità di applicare sia il tasso di cambio giornaliero, sia quello mensile medio. 2.6.2 In concreto ci troviamo di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dall’applicazione della lex mitior. Nella sentenza DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2 CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un’unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie. In questi casi, l’Alta Corte considera che l’art. 2 cpv. 2 CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il caso ad esempio del

- 20 reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b). 2.6.3 Nel caso di specie, la modifica sopra evocata introdotta dalla nuova Circ. FINMA 2015/1 non concerne, a mente della Corte, un cambiamento di una concezione giuridica, ma è una specifica dei criteri da utilizzare per calcolare i volumi delle transazioni nel commercio di valori mobiliari per conto proprio. Nulla muta circa il presupposto secondo cui, qualora il volume delle transazioni superi i fr. 5 miliardi, è necessaria un’autorizzazione. Ne consegue che, non essendo in casu intervenuta una modifica dei concetti giuridici, l’art. 2 cpv. 2 CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va applicato il diritto previgente, ovvero la Circ. FINMA 2008/2 (in vigore fino al 31 dicembre 2014), che ha valore di ordinanza amministrativa ed è quindi vincolante (v. consid. supra 2.6). 3. Prescrizione 3.1 L’attuale art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La nuova disposizione, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013 e più favorevole agli imputati, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni, e in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Ai sensi dell’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni. Per quanto concerne i reati che vengono imputati ad A., a B. e a C. si rileva che per i delitti di cui agli art. 44 cpv. 1 LFINMA e 45 cpv. 1 LFINMA la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, ciò che implica, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni. Anche l’azione penale per le contravvenzioni ai sensi degli 44 cpv. 2 LFINMA e 45 cpv. 2 LFINMA (v. Messaggio del 1° febbraio 2006 concernente la legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FF 2006 2625, 2683), punite con una multa fino a fr. 250'000.--, si prescrive in sette anni (art. 52 LFINMA).

- 21 - 3.2 I tre imputati, nelle rispettive opposizioni al decreto penale, hanno sollevato l’eccezione di prescrizione, indicando che per il 2011 e parte del 2012 i fatti sarebbero prescritti (DFF p. 92.18-29, in particolare p. 92.24 [C.]; p. 90.15-21, in particolare p. 90.20 [A.]; p. 91.16-32, in particolare p. 91.19-20 [B.]). In aula, B. non ha più sollevato nulla al riguardo. C. ha ribadito l’eccezione indicando che il termine di prescrizione è decorso al più tardi il 31 dicembre 2018. La decisone penale del DFF (che vale come sentenza di primo grado) è stata emanata il 20 dicembre 2019 e pertanto i reati precedenti al 20 dicembre 2012 sarebbero prescritti. La difesa di C. sostiene inoltre che il reato di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione non sarebbe un reato continuato, in quanto l’autorizzazione è necessaria al momento del superamento della soglia di fr. 5 miliardi e non prima; al rientro sotto questo limite non si sarebbe più soggetti ad autorizzazione. C. contesta pure la giurisprudenza citata dal DFF (in particolare la sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.8 del 24 luglio 2014), poiché riferita ad altra fattispecie. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esercizio di un’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente o continuo (sentenze del Tribunale penale federale SK.2014.36 del 3 marzo 2015 consid. 1.6; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1 e SK.2017.67 del 12 giugno 2018, consid. 3.1, con riferimenti). Un reato è permanente allorquando gli atti che creano la situazione illecita formano un’unità con quelli che la protraggono o con l’omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato. Il reato permanente è caratterizzato dal fatto che la situazione illecita, creata da un determinato stato di fatto o da un comportamento contrario al diritto, si protrae (sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 6.1). L’infrazione si realizza dal primo atto delittuoso, ma termina con la fine o la soppressione dello stato contrario al diritto (DTF 135 IV 6 consid. 3.2). Ciò è il caso ad esempio del sequestro di persona e rapimento (art. 183 cpv. 2 CP e 184 cpv. 4 CP), della violazione di domicilio (art. 186 CP), del favoreggiamento (art. 305 CP) o della trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP). Per analogia con gli esempi sopra citati, contrariamente a quanto sostenuto da C., l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione, che viene qui rimproverato ai tre imputati, costituisce un reato permanente, ovvero un reato che si protrae per un determinato lasso di tempo. La pluralità di atti, quindi l’acquisto e vendita di valori mobiliari che caratterizza tale attività, deve essere considerata un’unità giuridica d’azione ai sensi della

- 22 giurisprudenza sopra citata. Una volta superata la soglia di fr. 5 miliardi, l’inizio di un nuovo anno non implica il decadimento dei requisiti necessari per l’attività svolta a titolo professionale, se si considera inoltre che, nel caso di specie, la società non ha diminuito la propria intensità di operatività tra il 2011 e il 2012. Il termine di prescrizione inizia pertanto a decorrere a partire dall’ultimo atto (v. art. 98 lett. b CP) e si estingue con la pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4), interruttiva della prescrizione. 3.3 Secondo l’art. 11 cpv. 3 DPA, per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi al riguardo e ha ritenuto che, allorquando una questione pertinente deve essere decisa dalla competente autorità, è logico per il giudice penale attendere l’esito di tale procedura. Dal momento che il giudice penale non ha alcun potere d’azione sul corso della procedura amministrativa, è ragionevole, da parte del legislatore, ritenere la sospensione del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 134 IV 328 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017 consid. 5.7). Nel caso concreto, in data 10 giugno 2015 B. ha interposto ricorso dinanzi al TAF contro la decisione del 7 maggio 2015, mediante la quale la FINMA ha constatato la grave violazione da parte dello stesso delle disposizioni legali in materia di vigilanza, segnatamente dell’art. 10 vLBVM. Il TAF, con decisione del 25 gennaio 2017, ha respinto il ricorso, confermando la suddetta grave violazione (v. supra, Fatti lett. C.). La prescrizione, nei confronti di B., è quindi stata sospesa ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 DPA. 3.4 Gli imputati C. e A. contestano che la procedura di ricorso concernente B. abbia interrotto il termine di prescrizione anche per quanto concerne le procedure pendenti nei loro confronti (DFF p.92.18-29, in particolare p. 92.24 [C.]; p. 90.15-21, in particolare p. 90.20 [A.], arringhe delle difese di C. e A., cl. SK p. 13.721.225 e segg. [C.]; cl. SK p. 13.720.17 e segg. [A.]). La decisione della FINMA impugnata da B. tratta aspetti che concernono l’attività svolta da D. SA, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 vLBVM e tutte le componenti che ne derivano (v. infra consid. 5.3). I temi sui quali si è chinato il TAF nella

- 23 propria decisione - che ha confermato le constatazioni della FINMA - riguardano pertanto tutti e tre gli imputati e sono determinanti e pertinenti per la procedura penale amministrativa qui in esame. L’esito del presente giudizio penale dipende infatti anche da aspetti decisi dell’autorità amministrativa, che costituiscono pertanto delle questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa, ai sensi della giurisprudenza citata (v. supra consid. 3.3). Ne consegue che la procedura di ricorso davanti al TAF ha implicato la sospensione del termine di prescrizione dell’azione penale, non solo nei confronti dell’imputato B., ma anche nei confronti di A. e di C. Il fatto che questi ultimi non abbiano impugnato le decisioni emanate dalla FINMA nei loro confronti nulla muta a tale constatazione. La fattispecie è infatti la medesima per tutti gli imputati (DTF 134 IV 328, consid. 2.2 e 3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.19 del 19 settembre 2018 consid. 3.3; OESTERHELT/FRACHEBOUD in: Frank/Eicker/Markwalder/Achermann (curatori), Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 36 ad art. 11 DPA); il TAF si è pronunciato su questioni concernenti l’attività all’interno di D. SA che riguardano A., C. e B. (v. infra consid. 5.3). La Corte ritiene altresì che la sospensione del termine di prescrizione durante la procedura di ricorso davanti al TAF concerne anche il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA. Infatti, nella misura in cui il TAF avesse concluso che quanto messo in atto da D. SA per quanto attiene al superamento della soglia di fr. 5 miliardi non era censurabile, non vi sarebbe stato neppure nulla da eccepire riguardo alle informazioni di cui al 20 luglio 2012 e 19 febbraio 2013. Ne consegue che tutte le censure sollevate dagli imputati in merito alla prescrizione vengono respinte. 3.5 Alla luce di tutto quanto precede, per i reati contestati agli imputati, il termine di prescrizione settennale ha iniziato a decorrere il 31 dicembre 2012 (per la violazione dell’art. 44 LFINMA), rispettivamente il 20 luglio 2012 e il 19 febbraio 2013 (per la violazione dell’art. 45 LFINMA). Considerata la sospensione della prescrizione dovuta alla procedura di ricorso dinanzi al TAF - iniziata il 10 giugno 2015 (data del ricorso presentato da B. al TAF, cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_505/2018 del 3 maggio 2019 consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.53 del 23 maggio 2019 consid. 3.4) e terminata al più presto il 25 gennaio 2017, momento dell’emanazione della sentenza (ritenuto che la stessa non è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale) - l’azione penale non si è prescritta prima dell’intervento della

- 24 decisione penale del 20 dicembre 2019, che ha comportato l’estinzione della prescrizione. Si rileva, con riferimento al momento in cui inizia la sospensione del termine di prescrizione, che il Tribunale federale non è univoco. Infatti, nella DTF 143 IV 228 la sospensione inizia alla data della decisione impugnata, mentre nella decisione 6B_505/2018 alla data dell’inoltro del ricorso. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto il periodo di sospensione più breve, ovvero quello tra la data del ricorso presentato al TAF (10 giugno 2015) e l’emanazione della sentenza da parte del TAF (25 gennaio 2017). Tale periodo è infatti più favorevole agli imputati. 4. La società D. SA 4.1. D. SA era una società di diritto svizzero, con sede a Lugano (presso la H. SA), e uffici operativi in Via WW., Lugano, costituita nel 2010, la cui ragione sociale consisteva nella consulenza, amministrazione, gestione di patrimoni mobiliari, la compravendita, il collocamento di titoli, divise, quote di fondi e altri valori mobiliari. La società è stata radiata nel 2018 a seguito di fallimento, decretato dopo l’emanazione della decisone FINMA del 24 gennaio 2014. A. è stato organo formale sin dalla sua costituzione; egli è stato dapprima membro, poi presidente del Consiglio di amministrazione ed infine amministratore unico, sempre con diritto di firma individuale, fino all’intervento degli incaricati d’inchiesta avvenuto il 10 maggio 2013. Per completezza si rileva che per un breve periodo, e meglio dalla costituzione della società fino al 21 ottobre 2011, presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale è stato I., mentre dal 21 ottobre 2011 al 16 novembre 2011 (poco meno di un mese), anche B. è stato membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale. Per quanto concerne C. e B., gli stessi risultavano essere dipendenti della società senza poteri di firma (v. contratti di lavoro DFF p. 30.2837-28-39 [B.]; p. 30.2869- 2871 [C.]). I due imputati erano responsabili della direzione operativa di D. SA. L’attività di C. si concentrava sul commercio in proprio di valori patrimoniali, mentre quella di B. sulla gestione del comparto del fondo di investimento estero. In merito al loro ruolo quali organi di fatto della società si dirà in seguito (v. infra consid. 6.5). Oltre a C. e a B., altri due collaboratori, J. e K., erano impiegati nel back office. Azionista unico di D. SA risultava essere L. - cittadino italiano, dimorante a Y., economista, attivo da oltre 20 anni nell’ambito della corporate finance aziendale e gerente della società M. GmbH, ora MM. GmbH, X., fino a febbraio 2020 - che

- 25 risulta unico sottoscrittore del pacchetto azionario di fr. 100'000.--, suddiviso in 100 azioni al portatore da nominali fr. 1'000.-- cadauna. La contabilità della società era tenuta dalla H. SA, Lugano (società della quale all’epoca dei fatti A. era direttore), ad opera dei dipendenti N. e O. Ufficio di revisione della società, anche per la LRD, è sempre stata la P. SA, Lugano (nel frattempo divenuta PP. SA). D. SA non è mai stata a beneficio di una licenza rilasciata dalla FINMA, ma era affiliata all’organismo di autodisciplina dei fiduciari del Canton Ticino, riconosciuto dalla FINMA in ambito LRD (OAD FCT). A. era il responsabile LRD. 4.2 L’operatività di D. SA si divideva principalmente in due attività: il commercio di valori mobiliari (acquisto e vendita di titoli obbligazionari) in nome e per conto proprio con controparti contrattuali, gestito da C., nonché la gestione patrimoniale di un comparto di un fondo d’investimento estero (negoziazione di opzioni sui cambi), ad opera di B. (DFF p. 30.14-87, in particolare 30.25). 4.2.1 Il commercio di titoli obbligazionari per conto di D. SA Con riferimento a questa attività, la società ricavava il proprio guadagno dal differenziale (spread) tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei valori mobiliari, in transazioni che venivano aperte e chiuse in giornata (intraday) con medesima valuta. Il business model prevedeva che l’operazione di acquisto non venisse effettuata se non quando la società avesse rinvenuto un interessato a cui rivendere il titolo con guadagno. D. SA disponeva di una relazione bancaria presso la banca Q., Milano, sulla quale venivano contabilizzate e regolate le operazioni di compravendita di titoli svolte dalla società. Il back office di D. SA comunicava giornalmente alla banca di settlement (banca Q.) la lista delle operazioni concluse con le conferme ricevute via fax o e-mail dalle controparti. Gli acquisti e le vendite venivano in parte conclusi tramite l’allestimento di un trade-ticket sul sistema Electronic Trading Platforms di Bloomberg e in altri casi attraverso differenti piattaforme di commercio online. Le operazioni di acquisto o vendita concluse attraverso Bloomberg venivano riportate automaticamente e rimanevano consultabili attraverso una funzione dello stesso sistema. Per quelle effettuate su altre piattaforme informatiche, l’operatore C. procedeva regolarmente all’inserimento manuale di tali operazioni nel sistema Bloomberg per garantirne la completezza (v. rapporto del 5 agosto 2013 degli incaricati d’inchiesta, DFF p. 30.14- 87 con allegati, in particolare 30.34-35).

- 26 - 4.2.2 Il commercio di opzioni su cambio per conto di un fondo di investimento estero L’investimento collettivo estero G. è stato costituito secondo la struttura master/feeder da una serie di società di sede domiciliate alle isole Cayman. La società G1 SPC fungeva da feeder fund multi-comparto. Il feeder fund G1 SPC creava comparti separati denominati Fund Segregated Portfolio(s), emettendo azioni (participating shares) che conferivano diritti patrimoniali sul singolo comparto e venivano offerte in sottoscrizione attraverso un Oftering Memorandum contenente la politica e gli obiettivi d'investimento del singolo comparto. Attivi e passivi di ogni segregated portfolio erano isolati dagli attivi e dai passivi generali del fondo e degli altri segregated portfolios. II master fund disponeva a sua volta di più segregated portfolios nei quali venivano investiti i fondi raccolti dagli investitori del feeder fund. La società G3 Ltd. svolgeva invece la funzione di Investment Manager per i vari comparti del fondo G., mentre l'intera struttura G. era amministrata dalla società R. Ltd., lrlanda, tramite la propria filiale delle lsole Cayman e revisionata dalla società S. LLP. La banca depositaria era la banca T., Londra (DFF p. 30.14-87 con allegati, in particolare 30 42-47). Il DD. era uno dei comparti della struttura G. Esso è stato creato il 20 ottobre 2010 appositamente per D. SA dal feeder fund G1 SPC, con contestuale emissione di una nuova categoria di azioni con diritti specifici ed esclusivi sugli attivi di DD., da offrire agli investitori secondo le relative Oftering Memorandum (DFF p. 30 2939-2941). II DD. investiva tutti i propri averi in un comparto del master fund G2 SPC Ltd. denominato Portfolio GG. Le azioni che conferivano diritti patrimoniali sul Portfolio GG erano interamente detenute dal feeder fund G1 SPC per conto del DD. (DFF p. 30 47-48, 455 e 2939-2945). Il comparto DD. è stato sottoscritto inizialmente da AA., moglie di B., nonché da BB. e CC., genitori di C. I sottoscrittori hanno utilizzato averi depositati su conti bancari in Italia a loro intestati. Le quote del comparto sono state trasferite nel novembre e dicembre 2010, ossia dopo la loro sottoscrizione, a favore di due specifiche polizze assicurative della EE. AG, W. (FL) delle quali i rispettivi beneficiari economici risultavano le persone sopra citate (AA., BB. e CC.), mentre quale contraente per conto delle stesse risultava la fiduciaria statica FF. S.p.A., Milano (DFF p. 30.72, 2742, 2754, 2764, 2772-2815 e 2946). In particolare: ̶ AA. ha acquistato 430 azioni in data 9 novembre 2010 per complessivi euro 430'000.--, e meglio: euro 400’000.-- mediante ordine di bonifico impartito e sottoscritto da B. (che disponeva di procura sul conto della moglie), nonché

- 27 ulteriori euro 30'000.-- bonificati con ordine impartito da AA. su preventive e precise istruzioni di B. (FINMA p. 2.176.71-54; DFF p. 30.2744-2753). Dalla movimentazione del conto corrente intestato ad AA. si nota come, sullo stesso, posteriormente al 9 novembre 2010, B. abbia eseguito numerosi accrediti da conti propri o dei quali poteva disporre per complessivi euro 445'000.--. Tali bonifici sono avvenuti senza causale (10 novembre 2010, euro 120'000.--) o con causali diverse quali “giroconto verso mia moglie” (27 dicembre 2011, euro 100'000.--), “prestito” (23 marzo 2012, euro 25'000.--), “prestito alla moglie” (5 aprile 2012, euro 25'000.--), “trasferimento fra coniugi” (14 maggio 2012, euro 25'000.--), “trasferimento a favore del coniuge” (21 maggio 2012, euro 100'000.--), “trasferimento su conto moglie” (3 dicembre 2012, euro 25'000.--), “trasferimento marito-moglie” (11 febbraio 2013, euro 25'000.--; cfr. FINMA p. 3Z 125, 90, 27, 40, 38 54 e 12). II giorno successivo all’intervento degli incaricati d’inchiesta, B. ha effettuato ulteriori versamenti per circa euro 203'000.-- a beneficio della moglie (14 maggio 2013, euro 159'955.-- e euro 43'000.--, entrambi con causale “trasferimento marito-moglie”; cfr. FINMA p. 3Z 21). ̶ I coniugi BB. e CC. hanno invece acquistato 430 quote il 27 novembre 2010, mediante un bonifico di euro 400'000.-- (DFF p. 10.11 e 30.2762-2763; FINMA p. 3Z.427-428 e 838). A seguito della sottoscrizione delle quote avvenuta il 27 novembre 2010, risulta che C. ha provveduto a rialimentare il conto dei genitori con complessivi euro 310'000.--, provenienti dal proprio conto salario, senza l’indicazione di una causale (17 giugno 2011, ca. euro 90'000.-- e 4 giugno 2013, euro 101'000.--) o con la causale “restituzione prestito” (27 maggio 2013, ca. euro 120'000.--) (FINMA p. 3Z356 e 294). Dagli atti risulta inoltre che in data 23 dicembre 2009 C. aveva già effettuato un bonifico a favore dei genitori di euro 10'000.-- (FINMA p. 3Z.867). Sulla questione e sulle contestazioni di B. e C. in merito ai versamenti in favore di AA. e di BB. e CC., si rimanda a quanto verrà esposto al consid. 6.8.3 e 6.8.4 infra. La gestione patrimoniale degli averi del Portfolio GG. da parte di D. SA è stata inizialmente effettuata sulla base di un contratto denominato “Client Advisory Agreement”, sottoscritto in data 24 settembre 2010 con il Master fund G2 SPC Ltd. (FINMA p. 1.107-112). In seguito G2 SPC Ltd. e D. SA hanno sottoscritto un contratto di subdelega denominato “Sub-Advisory Agreement”

- 28 - (FINMA p. 1.92-105). Il contratto è datato 22 ottobre 2010, tuttavia da uno scambio di messaggi e-mail agli atti risulta che il suddetto contratto è stato sottoscritto nel luglio del 2011 (DFF p. 30.2963-2967). In entrambi i contratti D. SA è stata definita come Trading Advisor (il termine advisor, tradotto in lingua italiana significa consulente commerciale). In realtà, si trattava comunque di un’attività di gestione patrimoniale e ciò per ammissione dello stesso B. in occasione del suo interrogatorio del 9 ottobre 2014, il quale ha indicato che “nell’industria della gestione del trading, il trading advisor è chi, su delega dell’investment manager, opera effettivamente” (DFF p. 30.3077-3094, in particolare p. 30.3084). L’attività di gestione patrimoniale veniva effettuata su un conto bancario del master fund G2 SPC Ltd. riferito al Portfolio GG., presso la NN. Ltd, Londra, sul quale D. SA disponeva di una procura amministrativa che la autorizzava ad operare direttamente sul conto (DFF p. 30.2962). Per quanto concerne i prodotti derivati (opzioni sui cambi) che D. SA gestiva per il comparto DD., l’imputato B. confrontava i prezzi di un prodotto su piattaforme elettroniche di diversi istituti finanziari a cui D. SA aveva però un accesso non esclusivo. Dai contratti sopra menzionati, come pure da altra documentazione agli atti, risulta che l’attività di gestione patrimoniale svolta da D. SA per il Portfolio GG. era di tipo discrezionale, incentrata su prodotti derivati (arbitraggi su opzioni sui cambi) e non presentava limiti riguardo al tipo di strumenti finanziari che poteva acquistare, alle strategie d’investimento applicabili, né ai margini (FINMA p. 1.92- 105 e 106-112; DFF p. 30.55-61, 513-521, 581-588 e 2981-2987). 5. Procedure di vigilanza FINMA e violazione del diritto di essere sentito 5.1 La società D. SA dapprima e i tre imputati personalmente in seguito sono stati oggetto di procedure amministrative da parte dell’autorità di vigilanza FINMA (v. supra Fatti lett. A. e C.). 5.2 Nell’ambito della procedura amministrativa avviata dalla FINMA nei confronti di D. SA, l’autorità di vigilanza, con decisione superprovvisionale del 10 maggio 2013, ha disposto l’interruzione di ogni attività di D. SA e nominato due incaricati d’inchiesta ai sensi dell’art. 36 LFINMA (FINMA p. 9.1-10), i quali hanno reso il relativo rapporto in data 5 agosto 2013 (DFF 30.14-87 con allegati), che viene, dove necessario, citato nella presente sentenza.

- 29 - 5.3 Nelle proprie decisioni rese in data 24 gennaio 2014 nei confronti della D. SA (DFF p. 10.3-34), in data 30 aprile 2015 nei confronti di A. (DFF p. 50.1-12) e in data 7 maggio 2015 nei confronti di C. (DFF p. 52.1-18) e di B. (DFF 51.1-19), la FINMA ha constatato, tra l’altro, che la società aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA. A carico dei tre imputati - ritenuti dalla FINMA direttamente responsabili per il comportamento assunto dalla società - è stata quindi constatata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. Non avendo A. e C. impugnato le loro rispettive decisioni, le stesse sono divenute definitive. B., per contro, ha impugnato la decisione della FINMA al TAF che ha respinto il ricorso con sentenza B-3684/2015 del 25 gennaio 2017 (DFF p. 30.3014-3049). La decisione del TAF non è stata oggetto di un ricorso al Tribunale federale. Si osserva a tal proposito che le decisioni FINMA contemplano anche altre violazioni commesse nell’ambito delle attività svolte in seno a D. SA, in particolare si cita la violazione degli obblighi di diligenza LRD e altre violazioni di legge (DFF p. 10.25), che non concernono la fattispecie qui in esame. Il TAF, nella predetta sentenza, ha confermato tutti gli aspetti - determinanti anche per il caso che qui ci occupa (v. supra consid. 3.4) - che avevano condotto la FINMA ad accertare la grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza riferite alle attività svolte in seno a D. SA. Quanto accertato nella sentenza amministrativa emanata dal TAF è vincolante per l’autorità penale. In una sentenza di principio risalente al 1972 (DTF 98 IV 106), il Tribunale federale ha statuito in merito alla facoltà del giudice penale di esaminare pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative che stanno alla base dell’infrazione penale. Il giudice penale non può esaminare una decisione la cui legalità è stata accertata da un tribunale amministrativo (come nel caso di B.); invece, se questa autorità non è stata adita (come nel caso di A. e di C.) o non ha ancora statuito, esso non è vincolato a detta decisione unicamente in presenza di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento; infine il giudice penale esercita un libero controllo nei casi in cui è escluso il ricorso ad una giurisdizione amministrativa (DTF 129 IV 246 del 5 giugno 2003, consid. 2.1). Nel caso di specie è pacifico che, per quanto concerne B., gli accertamenti contenuti nella sentenza amministrativa del TAF sono vincolanti per il giudice penale. Con riferimento ad A. e a C. - che non hanno impugnato le decisioni emanate nei loro confronti dalla FINMA - dall’esame degli atti non risulta che tali decisioni abbiano manifestamente violato la legge e/o che vi sia stato un abuso del potere di

- 30 apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa, circostanze che permetterebbero a questa Corte di esaminarne la legalità. Quanto accertato dalla FINMA coincide con quanto poi confermato dal TAF. Le decisioni di data 30 aprile 2015 nei confronti di A. e del 7 maggio 2015 nei confronti di C. sono inoltre state emanate nel rispetto dei loro diritti (v. infra consid. 5.4.6). Gli stessi sono stati infatti interrogati e hanno potuto prendere posizione sui fatti che sono stati loro contestati. Prova ne è che né A., né C. hanno impugnato la decisione amministrativa. Ne consegue che quanto accertato dal TAF è vincolante anche per A. e C. 5.4 5.4.1 La difesa di C. ha evidenziato alcune violazioni ed anomalie procedurali, chiedendo alla Corte di volerne tenere conto nell’ambito del giudizio. In particolare C. rimprovera al DFF di non avere effettuato alcuna istruzione e alcuna assunzione di prove autonoma e di avere accertato i fatti solo sulla base della decisione emanata dalla FINMA il 24 gennaio 2014 nei confronti di D. SA. L’imputato lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito derivante dal fatto di non essere stato parte al procedimento condotto dalla FINMA nei confronti della società e di non avere così potuto partecipare all’amministrazione delle prove sia documentali che testimoniali, ciò in violazione dell’art. 35 DPA e dell’art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) (v. opposizione di C. del 20 settembre 2019, DFF 92.21, istanza probatoria del 15 luglio 2020, cl. SK p. 13.523.2-5, arringa della difesa di C., cl. SK p. 13.721.225 e segg.). Egli, in aula, ha altresì sostenuto che la FINMA ha violato i suoi diritti procedurali adottando un comportamento ingannevole (in violazione degli art. 5 cpv. 3 e 8 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 [Cst.; RS 101]), in occasione del verbale d’interrogatorio del 9 ottobre 2014 di B., allorquando avrebbe fatto credere a quest’ultimo, contrariamente al vero, che C. avesse reso delle dichiarazioni autoincolpanti. La difesa di A. ha invece rimproverato alla FINMA di avere istruito l’inchiesta in maniera incompleta e senza approfondire sufficientemente i fatti sui quali, in seguito, il DFF avrebbe fondato la propria istruzione. Il DFF, inoltre, non avrebbe istruito l’aspetto soggettivo. Per quanto attiene a B., egli con l’opposizione al decreto penale ha sollevato una serie di violazioni dei propri diritti, sia da parte della FINMA, che da parte del TAF e del DFF. Censure che non sono però state ripresentate in occasione del dibattimento.

- 31 - 5.4.2 Il diritto di essere sentito è tutelato dall’art. 29 cpv. 2 Cst. e dall’art. 6 CEDU. Dal diritto di essere sentito la giurisprudenza ha dedotto varie facoltà, fra le quali il diritto per ogni persona di esprimersi prima che venga emanata una decisione che la riguarda. All'interessato deve pertanto essere concessa l'opportunità di prendere conoscenza degli atti di causa, di fornire prove rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di determinarsi in proposito, quando ciò può influire sull'esito del procedimento (sentenza del Tribunale federale del 4A_453/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 2.1). In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (sentenza del Tribunale federale 6B_885/2009 del 10 marzo 2010 consid. 1.3). 5.4.3 Nel caso di specie, come già indicato nelle decisioni penali del 20 dicembre 2019, in virtù degli art. 30 DPA e 38 cpv. 1 FINMA che prevedono l’assistenza tra autorità, il DFF ha formalmente chiesto ed ottenuto dalla FINMA l’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi che hanno coinvolto dapprima la società D. SA ed in seguito i tre imputati personalmente, acquisendo la relativa documentazione che è divenuta parte integrante del procedimento condotto dal DFF (DFF p. 30.1-13, 30.5 con allegati, 30.3008.31-34 con allegati). 5.4.4 Nel contesto della procedura davanti al DFF, A., C. e B. hanno avuto la possibilità di prendere conoscenza di tutti gli atti del procedimento (che comprendono gli atti delle procedure di Enforcement contro D. SA e contro gli imputati personalmente), nonché di prendere posizione in merito ai reati a loro imputati sia dal profilo oggettivo che dal profilo soggettivo, esponendo le loro argomentazioni ed eventuali mezzi di prova da assumere. Agli stessi è stato infatti dapprima notificato in data 17 maggio 2019 il processo verbale finale (art. 61 DPA) di medesima data che descriveva in maniera dettagliata i comportamenti che venivano loro rimproverati (DFF p. 80.1-35 [A.], p. 81.1-34 [B.], DFF p. 82.1-34 [C.]). A. e B. hanno presentato le rispettive osservazioni il 5 luglio 2019 (DFF p. 80.97-107 [A.], DFF p. 81.47-61 [B.]). Nelle citate osservazioni, nessuno dei due imputati ha richiesto di essere interrogato (art. 37 cpv. 2 e art. 61 cpv. 2 DPA). Si precisa che nello scritto accompagnatorio al verbale finale, gli imputati sono stati informati del fatto che il DFF aveva aperto un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei loro confronti per i reati di cui agli art. 44 e 45 LFINMA. A., B. e C. sono stati inoltre edotti in merito al loro diritto di non incriminarsi, alla facoltà di non deporre e di non collaborare all’istruzione, nonché al loro diritto di provvedere a munirsi di un difensore o di chiedere che

- 32 venga designato un difensore d’ufficio in qualunque stadio della causa (art. 32 e segg. DPA). Infine, tutti gli imputati hanno interposto un’opposizione motivata ai decreti penali emessi dal DFF nei loro confronti in data 15 agosto 2019 (opposizione 16 settembre 2019 di A., DFF 90.15-25; opposizione 12 settembre 2019 di B., DFF 91.16-33 e opposizione 20 settembre 2019 di C., DFF 92.18-39). Si ha che, nell’ambito del presente procedimento, che è di diritto penale amministrativo, i diritti della difesa e, in particolare, il diritto di essere sentito degli imputati sono stati garantiti dal DFF. Non vi è neppure una violazione del diritto di essere sentito di A., di C. e di B. per il fatto che gli stessi non sono stati interrogati dal DFF. Ai sensi dell’art. 40 DPA il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. Il diritto di essere sentito può quindi essere garantito mediante informazioni scritte, come avvenuto nel caso di specie. Nel diritto penale amministrativo non vi è in effetti un diritto ad una deposizione o ad un interrogatorio orale (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.19 consid. 5.2.3). Ad ogni modo gli imputati sono stati interrogati in sede di dibattimento, il loro diritto di essere sentito è quindi comunque salvaguardato. 5.4.5 C. lamenta pure la violazione del proprio diritto di essere sentito a seguito della mancata notifica del processo verbale del 17 maggio 2019, dal momento che l’invio a lui destinato non è andato a buon fine ed è tornato al mittente. Da quanto emerge dagli atti, il DFF ha trasmesso il processo verbale ad un indirizzo a Milano che gli era stato fornito dall’Ufficio del controllo abitanti di V. che aveva comunicato al DFF che C. si era annunciato partente il 6 luglio 2015 per l’Italia, a Milano (DFF p. 52.19). In aula è emerso che si tratta di un immobile di proprietà di C., dove però egli non risiede. Lo scritto è tornato al mittente con l’indicazione di compiuta giacenza (DFF p. 82.35-40). Ai sensi dell’art. 61 cpv. 5 DPA, all’imputato che non ha né rappresentante né domicilio eletto in Svizzera ed è d’ignota dimora, ovvero è domiciliato o dimorante all’estero, non occorre notificare il processo verbale finale né le comunicazioni richieste in virtù del capoverso 2. Alla luce di quanto prevede la norma appena citata, il DFF non ha commesso alcuna violazione dei diritti dell’imputato, non essendo neppure tenuto ad inviargli il processo verbale, risiedendo lo stesso all’estero. Ad ogni modo, a mente della Corte, il diritto di essere sentito dell’imputato è stato garantito, dal momento che il DFF, a seguito dell’invio non andato a buon fine, ha effettuato le necessarie verifiche sull’indirizzo e gli ha regolarmente notificato il decreto penale del 15 agosto 2019 a mezzo raccomandata al suo domicilio a Z. (Italia) (DFF p. 92.12-17); decreto

- 33 contro il quale C. ha presentato opposizione, esercitando così la possibilità di esprimere la propria posizione in merito alle imputazioni a suo carico. 5.4.6 Per quanto concerne i procedimenti amministrativi di Enforcement condotti dalla FINMA, in particolare quello che ha coinvolto la società D. SA, gli imputati hanno avuto pieno accesso agli atti e hanno avuto la possibilità di esprimersi sui fatti a loro rimproverati. A. è stato interrogato dalla FINMA in data 6 dicembre 2013, in qualità di parte, nell’ambito della procedura condotta nei confronti di D. SA (FINMA p. 6.20 e segg.). All’inizio dell’interrogatorio, egli è stato informato sulla facoltà di rifiutarsi di rispondere sui fatti la cui rivelazione lo avrebbe esposto a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato. Egli inoltre, con scritto del 24 novembre 2014 (DFF p. 30.3053 e segg., in particolare 3055-3059), ha potuto prendere posizione in merito alle domande a lui riferite poste a C. e a B. durante gli interrogatori effettuati nell’ambito dei procedimenti FINMA condotti nei loro confronti. C. e B. sono stati interrogati in qualità di parte rispettivamente in data 8 ottobre 2014 (DFF p. 30.3053 e segg., in particolare 3061-3075) e 9 ottobre 2014 (DFF p. 30.3053 e segg., in particolare 3077-3094) nei procedimenti FINMA condotti nei loro confronti. Anch’essi sono stati informati sulla facoltà di rifiutarsi di rispondere sui fatti la cui rivelazione li avrebbe esposti a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato. B. ha potuto ulteriormente esprimersi in sede di ricorso al TAF, dove è stato più volte interpellato. La FINMA ha pertanto condotto le procedure nei confronti di D. SA e dei tre imputati - che si rammenta sono di natura amministrativa - nel pieno rispetto delle norme vigenti in tale ambito e dei diritti di tutte le parti coinvolte. 5.4.7 Con riferimento alla critica mossa da C. in merito ad un atteggiamento “ingannevole” da parte della FINMA in sede di interrogatorio di B., come si vedrà in seguito, gli accertamenti concernenti la fattispecie oggetto del presente procedimento si basano essenzialmente su documentazione cartacea, dati informatici concernenti D. SA presso H. SA, nonché computer rinvenuti presso la sede operativa di D. SA - atti ottenuti mediante la richiesta di assistenza amministrativa alla FINMA (v. supra consid. 5.4.3) e sui quali gli imputati hanno potuto esprimersi a più riprese (v. osservazioni al verbale finale del 17 maggio 2019 di A. [DFF p. 80.97 e segg.] e di B. [DFF p. 81.47 e segg.] e opposizioni ai decreti penali di A. [DFF p. 90.15 e segg.], di B. [p. 91.16 e segg.] e di C. [p. 92.18 e segg.]) - e non solo sulla base di quanto dichiarato dagli imputati alla FINMA.

- 34 - Infine, in occasione del dibattimento A., C. e B., hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito all’intera fattispecie e di chiarire, laddove necessario, eventuali loro dichiarazioni rese davanti alla FINMA. 5.4.8 Alla luce di tutto quanto precede, nessuno dei diritti della difesa degli imputati è stato violato, rispettivamente i fatti sono stati sufficientemente chiariti e approfonditi. Sulle infrazioni contestate agli imputati 6. Esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM 6.1 Agli imputati viene rimproverato di avere esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM (in vigore al momento dei fatti). Secondo l’accusa, A. (nella sua qualità di organo formale), C. e B. (in veste di organi di fatto), nell’ambito dell’attività svolta in seno D. SA, avrebbero superato la soglia di fr. 5 miliardi di volume di transazioni nel 2011 (a far tempo dal 21 novembre 2011) e nel 2012. Soglia a partire dalla quale la società avrebbe dovuto essere soggetta ad apposita autorizzazione da parte della FINMA. I fatti contestati agli imputati nelle decisioni penali del 20 dicembre 2019, che fungono da atti d’accusa, vincolano la Corte. 6.2 A norma dell’art. 44 LFINMA, nella sua versione in vigore al momento dei fatti, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.-- franchi (cpv. 2). L’art. 10 vLBVM (in vigore fino al 31 dicembre 2019) dispone che chi intende esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un’autorizzazione della FINMA (cpv. 1). Giusta l’art. 2 lett. d vLBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto

- 35 in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico. L’art. 3 cpv. 1 vOBVM prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari. Sono valori mobiliari le cartevalori standard che possono essere diffuse su vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati. Al fine di interpretare le norme summenzionate è determinante la Circ. FINMA 2008/5 (“Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari”). Le persone fisiche o giuridiche che non sottostanno alla legge sulle borse non possono svolgere professionalmente l’attività di commerciante di valori mobiliari per conto proprio (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.67 del 12 giugno 2018 consid. 4.3). I criteri per ritenere un’attività svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza sono indicati nella Circ. FINMA 2008/5. In particolare, la cifra marginale n. 12 della circolare prevede che “per essere un’attività svolta a titolo professionale, il commercio di valori mobiliari deve costituire un’attività economica indipendente, orientata al conseguimento di introiti regolari”. Le cifre marginali n. 17 segg. Circ. FINMA 2008/5 illustrano i criteri che permettono di stabilire se un’attività è svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza. Il commerciante per conto proprio agisce come tale se conclude delle transazioni relative a valori mobiliari in nome proprio, senza ordini o istruzioni di terzi, e se egli stesso se ne assume i rischi e meglio beneficia del relativo guadagno e se si fa carico delle eventuali perdite (v. n. 21 Circ. FINMA 2008/5). Il concetto “a breve scadenza” si riferisce allo scopo perseguito nell’acquisto di valori mobiliari, vale a dire alla gestione attiva degli stessi con lo scopo di realizzare a breve scadenza degli utili risultanti da variazioni del corso e dei tassi d’interesse, diversamente dall’acquisto di valori mobiliari allo scopo di effettuare un investimento finanziario o dall’acquisizione di una partecipazione (v. n. 22 Circ. FINMA 2008/5). Siccome il commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per definizione non ha dei clienti. Il suo assoggettamento alla legge sulle borse non si giustifica quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale assoggettamento è da ricondurre unicamente al principio della protezione del buon funzionamento del mercato. Egli può tuttavia mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. Soggiace quindi alla legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua delle

- 36 operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d’affari) superiore a fr. 5 miliardi all’anno. Per il calcolo della cifra d’affari ci si basa per le operazioni effettuate a contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati, rispettivamente realizzati (v. n. 23 Circ. FINMA 2008/5). Applicabile al caso di specie è pure la Circ. FINMA 2008/2 (“Direttive contabilibanche”) che alla cifra marginale n. 20 dispone che le transazioni effettuate in valuta estera sono da convertire in franchi svizzeri applicando il tasso di cambio valido al momento dell’operazione (v. supra consid. 2.6.3). 6.3 6.3.1 In concreto C. e B., dal profilo oggettivo, contestano che il volume delle transazioni effettuate nel contesto della loro attività in seno a D. SA per gli anni 2011 e 2012 abbia superato la soglia di fr. 5 miliardi (v. supra Fatti lett. Q 5.) I due imputati contestano pure l’adempimento del reato sotto il profilo soggettivo (v. infra consid. 8). 6.3.2 La difesa di A. (che contesta principalmente l’aspetto soggettivo dei reati), in aula, ha precisato di non avere contestazioni di fondo concernenti le componenti oggettive dei fatti così come descritti dall’accusa. Tuttavia, in sede di arringa, ha aderito a delle contestazioni sollevate dai difensori di B. e C. anche sotto il profilo oggettivo. 6.4 La Corte rileva innanzitutto che nell’ambito delle procedure amministrative condotte nei confronti degli imputati, la FINMA dapprima e il TAF in seguito hanno già avuto modo di accertare il superamento della soglia di assoggettamento di fr. 5 miliardi per il 2011 e il 2012 per le attività in seno a D. SA. Accertamenti vincolanti per questa Corte (v. supra consid. 5.3; DTF 129 IV 246 consid. 2.1). In specie, le autorità amministrative hanno ritenuto che: - le opzioni su cambio compravendute da B. nell’ambito dell’attività di gestione patrimoniale del comparto Portfolio GG. costituivano dei “valori mobiliari” ai sensi della vLBVM; in quanto erano dei prodotti derivati standardizzati e idonei al commercio su vasta scala (sentenza TAF B-3684/2015 consid. 11.1); - la società D. SA e il comparto del fondo di investimento estero DD. erano da considerare come un gruppo e quindi è a giusto titolo che la FINMA avrebbe sommato i volumi delle operazioni per entrambe le attività di D. SA per calcolare il superamento della soglia di fr. 5 miliardi, soprattutto per quanto attiene al 2012 (sentenza TAF B-3684/2015 consid. 11.2);

- 37 - - la FINMA ha ritenuto in maniera corretta che andasse applicato il tasso di cambio giornaliero per il calcolo dei volumi (sentenza TAF B-3684/2015 consid. 11.3). 6.5 6.5.1 In merito alla qualità di organi di fatto all’interno di D. SA, attribuita a C. e a B., secondo la giurisprudenza sono considerate persone incaricate dell’amministrazione o della gestione di una società anche quelle che prendono di fatto decisioni riservate agli organi o che provvedono alla gestione effettiva, partecipando cosi in modo determinante alla formazione della volontà della società (DTF 128 III 92 consid. 3a con i relativi rinvii). In questo senso si parla comunemente di “organi di fatto”, senza che si facciano distinzioni con gli organi regolari riguardo alle responsabilità assunte. 6.5.2 Dagli atti è emerso che B. e C. erano responsabili dell’attività della società: B. era gestore del comparto del fondo d’investimento estero (DFF p. 30.3077-3094, in particolare 30.3080; p. 30.14-87, in particolare 30.26), mentre C. si occupava della parte di commercio in proprio di valori mobiliari (DFF p. 30.3061-3075, in particolare 30.3063; p. 30.14-87, in particolare 30.27). Al dibattimento A. ha dichiarato che egli, quale amministratore unico di D. SA, si occupava, tramite la H. SA, della gestione contabile, della consulenza fiscale, di questioni legate alla contrattualistica (con l’intervento di altri professionisti) e della gestione del personale. Egli, in veste di amministratore unico, non percepiva alcun gettone personale, le sue prestazioni venivano fatturate a D. SA sotto il cappello di H. SA, per circa complessivi fr. 30'000.-- all’anno (di cui fr. 4'000.-- annui per la messa a disposizione dell’amministratore). Con riferimento al ruolo di B. e C. in seno alla società, A. ha dichiarato che gli stessi ne erano i direttori in senso ampio e si occupavano della gestione operativa. Egli ha precisato che B. e C. si occupavano di prendere le decisioni importanti inerenti proprio l’operatività di D. SA. Ad esempio, se vi era la necessità di disporre di nuovi uffici, di un nuovo software o hardware, erano loro ad occuparsene. Le questioni “straordinarie”, come l’acquisto di una macchina o l’attribuzione del bonus, erano da lui discusse con l’azionista. A. ha precisato che con l’azionista interloquiva telefonicamente. B. e C. hanno riferito in aula che in seno a D. SA si occupavano della parte operativa, a loro dire però, tale ruolo non li renderebbe degli organi di fatto. Essi sarebbero stati infatti dei subordinati rispetto ad A. e a L.

- 38 - 6.5.3 C. e B. risultavano essere dipendenti (senza poteri di firma) di D. SA, con regolare contratto di lavoro. Tuttavia, dagli atti è emerso che questi ultimi svolgevano anche attività di tipo dirigenziale, decidendo le strategie, anche per quanto riguarda la politica di bilancio (DFF p. 30.14-87, in particolare 30.27-28). Segnatamente, A. (amministratore unico di D. SA) nonché i suoi dipendenti presso H. SA, chiedevano e ricevevano istruzioni da parte di C. e B. in merito alla contabilizzazione degli utili societari, nonché all’ammontare del bonus da corrispondere in loro favore (v. scambio di e-mail DFF p. 30.2842-2849). Agli stessi è stato altresì inviato in data 26 luglio 2012 da parte di N. di H. SA, il testo della riserva formulata dall’Ufficio di revisione concernente la contabilità, chiedendo il loro benestare (v. scambio di e-mail DFF p. 30.2863-2865). In data 4 settembre 2012 C. e B. hanno ricevuto da A. due rapporti di revisione concernenti il 2011 (v. scambio di e-mail DFF p. 30.2866). I due imputati sono stati pure interpellati da A. per le questioni concernenti la riconduzione della locazione degli uffici di D. SA (v. scambio e-mail DFF p. 30.2850-2852) e le polizze assicurative da stipulare per la società (DFF p. 30.2853). Risulta inoltre che erano C. e B. ad autorizzare i pagamenti societari mensili e i necessari giroconti (v. scambio e-mail DFF p. 30.2854-2857). Infine, nel 2013 hanno impartito istruzioni finalizzate alla riduzione dei costi, in particolare la riduzione dell’impiego dei dipendenti di back office K. e J. (v. scambio e-mail DFF p. 30.2867-2868). Quelle appena elencate costituiscono delle attribuzioni proprie ad un organo formale di una società ai sensi dell’art. 716a CO. B. e C., in aula, hanno indicato di essere stati interpellati da A. e/o da H. SA solo per mere questioni operative e di secondaria importanza. Questo unicamente perché, essendo gli stessi i responsabili dell’attività di D. SA, erano a conoscenza dell’andamento della società e di quello di cui la stessa necessitava. Sulla questione dei bonus, B. e C. hanno indicato che venivano da loro proposti ad A., il quale poi li discuteva con L. La questione dei salari sarebbe stata invece discussa da tutti, e meglio dall’amministratore unico, dall’azionista e dai soggetti interessati. La Corte, malgrado le dichiarazioni rese dai due imputati in aula, si è convinta del fatto che B. e C. si occupassero della gestione effettiva della società, come da giurisprudenza sopra citata, ed avessero all’interno della stessa un ampio margine di manovra ed un’autonomia tale da renderli degli organi di fatto. Il tenore e il contenuto delle e-mail di cui sopra, che vedevano B. e/o C. quali mittenti e/o destinatari (l’azionista L. non risulta neppure essere coinvolto in queste comunicazioni) non lasciano per nulla intendere che il loro coinvolgimento fosse solo secondario, come da essi sostenuto. Gli stessi venivano esplicitamente interpellati affinché dessero delle disposizioni su precise questioni importanti

- 39 - (come la contabilizzazione dell’utile e l’ammontare dei bonus, v. DFF p. 30.2842- 2849, nonché il testo della riserva formulata dall’Ufficio di revisione, per il quale è stato chiesto il loro benestare, v. DFF p. 30.2866) che, a mente della Corte, concernevano la gestione della società. Non risulta che siano stati loro chiesti semplicemente dei pareri e/o dei consigli. Nulla muta a queste considerazioni il fatto che alcune questioni (ad esempio il bonus), sarebbero state discusse anche con l’azionista. 6.5.4 Ma vi è un altro elemento a sostegno del fatto che i due imputati erano organi di fatto di D. SA. L’idea di costituire la società D. SA è nata dagli stessi C. e B., i quali, dopo la chiusura della banca HH. presso la quale erano dipendenti e l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti, hanno cercato un impiego in Svizzera senza successo. Entrambi hanno ribadito al dibattimento tale circostanza. Dal momento che, a causa del citato procedimento penale, nessuno era disposto ad offrire loro un lavoro, l’unica possibilità che ritenevano di avere era quella di costituire una loro attività. Essi hanno quindi elaborato un business plan da proporre a qualcuno che credesse nel loro progetto e fosse disposto ad investirvi malgrado la loro situazione, investitore che è stato trovato nella persona di L. Una volta costituita la D. SA, B. e C. hanno dichiarato che il loro ruolo era puramente quello operativo, mentre quello di H. SA era di occuparsi della contabilità e di altri compiti. C. e B. necessitavano dunque di trovare una struttura, nonché un azionista, degli investitori ed un amministratore che gli dessero fiducia (FINMA p. 2.12-20, in particolare 2.19; DFF p. 30.158-171). In un messaggio di posta elettronica inviato il 27 gennaio 2010 da B. ad un consulente, in vista della costituzione di una società, B. descriveva il progetto e manifestava la sua preoccupazione per eventuali iniziative del Ministero pubblico (visto il procedimento penale aperto nei confronti di C. e B., nell’ambito dell’inchiesta che aveva coinvolto la banca HH.). Nel messaggio e-mail B. indicava espressamente che: “Nel frattempo la banca II. ci ha detto che il loro legal & compliance non vuole avere come cliente un gestore esterno che provenga dalla banca… questo limite sembra riferirsi solo al ruolo di amministratore, nel dubbio comunque - omississ - noi (riferendosi a se stesso e a C.) eviteremmo di figurare in prima persona anche come soci”. Dallo stesso scritto del 27 gennaio 2010 risulta come l’ide

SK.2020.2 — Tribunale penale federale 13.10.2021 SK.2020.2 — Swissrulings