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Tribunale penale federale 03.09.2020 SK.2019.49

3 settembre 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,308 parole·~1h 17min·5

Riassunto

Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) Rinvio TF;;Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) Rinvio TF;;Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) Rinvio TF;;Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122) Rinvio TF

Testo integrale

Sentenza del 3 settembre 2020 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

contro A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Costantino Castelli, via Nassa 21, 6901 Lugano, Oggetto

Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al- Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate

Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2019.49

- 2 - SK.2019.49 Fatti: A. Il 9 agosto 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP – imputazione abbandonata il 22 novembre 2017 – di violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (RS 122; di seguito anche: legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”) nonché di rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l’art. 135 CP (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 01.000.0003 e segg., 03.000.0019 e segg.). B. Con decreto d’accusa del 22 novembre 2017 il MPC ha ritenuto A. autore colpevole del reato di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e violazione dell’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0019 e segg.). Il 4 dicembre 2017 l’allora difensore d’ufficio di A., avv. F., ha interposto opposizione avverso il citato decreto d’accusa (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0030 e segg.). C. Dopo aver assunto ulteriori prove, sottoposte all’imputato, il MPC ha deciso di mantenere le contestazioni nei confronti di A., apportando una precisazione all’interno del decreto summenzionato (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.35 e segg., 0038 e segg.; cl. 10 act. MPC 16.002.0028 e segg., 0031 e segg.). Il 13 febbraio 2018 il MPC ha dunque emesso un nuovo decreto d’accusa nei confronti di A. per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e per violazione dell’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” (incarto SK.2018.8 cl. 1 act. MPC 03.000.0033 e segg.). In data 2 marzo 2018 l’avv. Costantino Castelli, nuovo difensore (di fiducia) di A., ha interposto opposizione integrale avverso quest’ultimo decreto d’accusa (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.100.7). D. Il MPC, con scritto dell’8 marzo 2018, ha quindi trasmesso il fascicolo al Tribunale penale federale (di seguito: TPF) per lo svolgimento della procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP) (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.100.1 e seg.). E. Con sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 la Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale o Corte) ha riconosciuto A. autore colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) con riferimento ai

- 3 - SK.2019.49 filmati oggetto dei capi d’accusa n. 1 e n. 2, come pure di violazione dell’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” con riferimento al capo d’accusa n. 2. La Corte penale ha invece prosciolto A. dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017. Per le imputazioni di cui è stato ritenuto colpevole, A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna e l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni; è stata ordinata la restituzione a A. degli oggetti sequestrati, previa cancellazione dei filmati incriminati; A. è stato condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2’000.--. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. F. è stata fissata in fr. 1'592.35 (IVA inclusa) a carico della Confederazione, con l’obbligo per A. di rimborsare alla Confederazione tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno; la Corte penale ha infine riconosciuto a A. un indennizzo in ragione di fr. 500.--, pretesa posta in compensazione con le spese procedurali (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.970.1 e segg., 4 e segg.). F. Contro tale decisione, il 1° febbraio 2019 A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando tutti i dispositivi di condanna. Egli ha in sostanza invocato una violazione del proprio diritto di essere sentito per non essersi, la Corte di prime cure, confrontata con le molteplici argomentazioni esposte dalla difesa in occasione del dibattimento, tra cui in particolare la banalità del gesto di A., il fatto che i post fossero già esistenti ed accessibili a qualunque utente, il contenuto delle descrizioni e le motivazioni che hanno spinto A. ad agire; A. ha pure constatato un accertamento manifestamente arbitrario dei fatti, essendo il primo giudice giunto alla conclusione che i sei filmati condivisi illustrino atti di cruda violenza a mero scopo di svago e di divertimento, nonché una violazione del diritto, non avendo la Corte considerato che i video in questione assumevano un valore informativo e documentaristico. Inoltre, A. ha contestato sia di avere esposto o reso accessibili i filmati ai sensi dell’art. 135 CP come pure l’adempimento delle condizioni soggettive e oggettive di tale reato; egli ha infine negato la commissione del reato di cui all’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” (cl. 14 act. SK 14.661.003 e segg.). G. Con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 l’Alta Corte ha constatato una violazione del diritto di essere sentito di A., non essendosi l’autorità di prima istanza confrontata con le argomentazioni dell’imputato, in particolare con le tesi di A. secondo cui i post da lui condivisi erano già in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook, né con il significato e la portata delle didascalie riportate sotto i filmati incriminati. Per tale motivo l’Alta Corte ha ritenuto che la

- 4 - SK.2019.49 motivazione della sentenza impugnata non adempisse ai requisiti di cui all’art. 112 cpv. 1 lett. b LTF ed ha conseguentemente accolto il gravame, annullato la decisione citata e rinviato la causa all’autorità di prima istanza per un nuovo giudizio, precisando che l’autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarsi con tutte le argomentazioni esposte da A. (cl. 14 act. SK 14.100.001 e segg.). H. Il 13 agosto 2019 l’avv. F. ha richiesto la tassazione della sua nota d’onorario datata 26 marzo 2019. Non avendo le parti sollevato obiezioni al riguardo, il 16 ottobre 2019 è stato riconosciuto all’avv. F. l’importo da egli richiesto (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.721.007, 009 e seg. e 012 e seg.). I. A seguito del rinvio da parte dell’Alta Corte, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2019.49 (cl. 14 act. SK 14.120.001 e segg.). J. Mediante missiva del 15 gennaio 2020, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio e riservandosi di apprezzare i fatti descritti al capo d’accusa n. 2 del decreto d’accusa anche nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP (cl. 14 act. SK 14.400.001 e seg.). Il difensore di A. non ha formulato richieste di prova; il MPC ha invece prodotto, in quanto indicate dalla Corte come prove da assumere, le traduzioni arabo-italiano che aveva fatto effettuare da un interprete relativamente al filmato del 30 settembre 2016, alle scritte apparse durante tale video e alle didascalie (cl. 14 act. SK 14.510.001 e segg.). La direzione della procedura ha decretato l’acquisizione agli atti dell’incartamento della causa SK.2018.8 nonché dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, di un estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti aggiornato e delle sue ultime dichiarazioni fiscali; essa ha inoltre richiesto all’imputato di compilare il formulario relativo alla sua situazione personale e patrimoniale. La Corte penale ha infine fatto allestire una traduzione della didascalia in arabo riportata sotto il filmato e le immagini 22 febbraio 2017, traduzione pervenuta alla Corte il 14 marzo 2020 (cl. 14 act. SK 14.221.017-019). K. I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 27 agosto 2020; A. si è regolarmente presentato in aula. Il dispositivo della sentenza è stato letto in seduta pubblica il 3 settembre 2020. L. In esito al dibattimento, il 27 agosto 2020, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

- 5 - SK.2019.49 L1. Il MPC ha postulato la conferma della pena richiesta con decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 e meglio che venga pronunciata:  una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un importo totale di fr. 4'800.--;  la sospensione condizionale totale della pena per un periodo di prova di 2 anni; il MPC chiede inoltre:  che, oltre alla pena pecuniaria, l’accusato venga sanzionato con una multa di fr. 1'000.-- e, in caso di mancato pagamento intenzionale, a una pena detentiva sostitutiva di 33 giorni;  che vengano riconfermati i dispositivi n. 4, 5 e 6 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2018;  che gli emolumenti e disborsi del MPC e della PGF poste a carico dell’imputato, in ragione di un importo forfettario di fr. 2'000.--;  le spese procedurali inerenti il primo dibattimento dell’8 ottobre 2018 e del presente procedimento vengano poste a carico dell’imputato;  che le autorità del Cantone Ticino vengano designate quali autorità di esecuzione. L2. La difesa di A. ha formulato le seguenti conclusioni:  il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa;  l’accoglimento dell’istanza per ingiusto procedimento e conseguentemente la condanna della Confederazione al versamento in favore di A. dell’importo di fr. 17'054.85 più interessi al 5% dal 28 agosto 2020 a titolo di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP (fr. 15'054.85 a titolo di indennità per le spese legali e fr. 2'000.-- a titolo di indennità per torto morale);  la restituzione a A. degli oggetti sequestrati. M. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 3 settembre 2020, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell’imputato.

- 6 - SK.2019.49 N. Con scritto del 4 settembre 2020, il difensore di A. ha richiesto la motivazione della presente sentenza, annunciando nel contempo l’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP contro la medesima (cl. 14 act. SK 14.940.001). O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto: 1. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 e riferimenti citati). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a e riferimenti citati). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 e riferimenti citati). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214

- 7 - SK.2019.49 essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 1.2 In concreto, l’Alta Corte ha accolto il ricorso di A., ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non adempisse ai requisiti di cui all’art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e che fosse lesiva del diritto del ricorrente di essere sentito. Essa ha conseguentemente annullato la sentenza della Corte penale e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio (v. supra Fatti lett. G). 2. Premessa La Corte evidenzia che, laddove opportuno, nell’allestimento della presente motivazione verranno ripresi, anche testualmente, alcuni stralci della sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018. 3. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 3.1 Giurisdizione elvetica 3.1.1 Come già rilevato nella sentenza SK.2018.8 (annullata dal Tribunale federale), giusta l’art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. Per quel che attiene ai delitti commessi mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione dell’atto è quello in cui l’autore si trova nel momento in cui effettua le manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 17 ad art. 8 CP e riferimenti citati). 3.1.2 Nel caso in esame, non è contestato che al momento della commissione degli atti rimproveratigli l’imputato si trovava a Z., in Svizzera; la giurisdizione elvetica è pertanto pacifica.

- 8 - SK.2019.49 3.2 Competenza federale 3.2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). 3.2.2 All’imputato è contestata, oltre al reato di cui all’art. 135 CP, anche la violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”. Giusta l’art. 2 cpv. 3 della predetta legge federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale; ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica. 3.2.3 Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla. 4. Sul diritto applicabile 4.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 4.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 4.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006,

- 9 - SK.2019.49 pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 4.4 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193). 4.5 Nella fattispecie, siccome i fatti rimproverati a A. sarebbero occorsi prima dell’entrata in vigore della summenzionata revisione del diritto sanzionatorio, occorre determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. 4.5.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale. La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP). Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41 CP.

- 10 - SK.2019.49 4.5.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 11 ad art. 34 CP). L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2 vCP e CP). 4.5.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP). 4.5.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP). Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (art. 43 cpv. 2 vCP). 4.5.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo

- 11 - SK.2019.49 diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1 CP non hanno alcun influsso nel caso concreto. 4.6 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati a A. 5. La Corte, tramite scritto del 15 gennaio 2020, ha comunicato alle parti di riservarsi di valutare i fatti descritti al capo n. 2 del decreto d’accusa (ossia la condivisione di un ulteriore video il 30 settembre 2016) anche nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP (v. supra, Fatti lett. J). Va tuttavia ritenuto che, dovesse il filmato in oggetto essere censurabile alla luce dell’art. 135 CP ma anche dall’art. 2 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”, costudendo questa normativa una lex specialis, A. dovrebbe essere condannato solo per infrazione a quest’ultima legge (v. infra consid. 18). 6. Sulla rappresentazione di atti di cruda violenza 6.1 Secondo l’atto d’accusa, A. è accusato di rappresentazione di atti di cruda violenza per la condivisione di cinque video e due immagini. 6.2 Al capo d’accusa n. 1 il magistrato requirente rimprovera a A. l’infrazione di cui all’art. 135 CP per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a Lugano e in altre località non meglio precisate, sul suo profilo pubblico Facebook “A.” Nr ID 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3, Samsung GT-i9301l e Tablet Samsung GT-P3100, esposto e reso accessibile a chiunque in Facebook, condividendo sulla bacheca cinque video (condivisi il 3 dicembre 2016, il 18 gennaio 2017, il 27 gennaio 2017, il 17 febbraio 2017 ed il 22 febbraio 2017), e due fotografie (condivise il 22 febbraio 2017) che costituiscono rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione ma che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana. 6.3 Giusta l’art. 135 CP, chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano

- 12 - SK.2019.49 con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 6.3.1 L’art. 135 CP costituisce un’infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell’integrità della persona (Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare [Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia], FF 1985 II 901 e segg., 939; sentenza del Tribunale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], Commentario basilese, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 135 CP). 6.3.2 Dal testo dell’art. 135 CP traspare un parallelismo con l’art. 197 CP riferito alla pornografia (in particolare nell’art. 135 CP la definizione degli elementi costitutivi riguardanti i mezzi utilizzati – mass media o altri supporti – e del comportamento punibile corrisponde sostanzialmente a quella utilizzata nell’art. 197 CP), ciò che è confermato anche dalla giurisprudenza. D’altro canto, le due disposizioni differiscono per l’esistenza, nell’art. 197 CP, di una forma di pornografia dura e lieve, distinzione che non è presente nell’art. 135 CP, come pure per la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso viene condannata la pornografia, nell’altro la brutalità (FF 1985 II 937; v. anche: HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 2 ad art. 135 CP). Il riferimento alla brutalità esplica l’idea centrale che ha ispirato l’introduzione dell’art. 135 CP: “esattamente come per la pornografia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani […] Non tutte le rappresentazioni di atti di violenza sono passibili di pena, ma soltanto quelle che possono provocare negli osservatori gli effetti negativi summenzionati. La repressione deve quindi essere limitata alla raffigurazione della violenza nelle sue forme estreme, cioè della brutalità nell'accezione stretta del termine” (FF 1985 II 937). 6.3.3 Contemplata dall’art. 135 CP è ogni forma di supporto sonoro e/o visivo che illustri degli atti di violenza illeciti; gli scritti ne sono invece eccettuati. Ai sensi dell’art. 135 CP le rappresentazioni della violenza sono punibili quando illustrano con insistenza degli atti di crudeltà verso esseri umani o animali. Si tratta dunque

- 13 - SK.2019.49 di un criterio più qualitativo che quantitativo. Di rilievo è soprattutto il carattere realistico e suggestivo della rappresentazione, che deve essere atta ad urtare lo spettatore, a rimanere impressa nella sua memoria e che denoti una freddezza affettiva particolare. Ad esempio tramite la messa in evidenza di dettagli specifici, di ingrandimenti, la ripetizione di determinate scene, sebbene anche una sola rappresentazione possa essere sufficiente. La presenza di elementi satirici o il carattere poco professionale della rappresentazione non esclude l’illiceità della medesima, a meno che il contenuto non appaia come manifestamente esagerato e irreale per lo spettatore. Inoltre, giusta l’art. 135 CP, le rappresentazioni devono offendere gravemente la dignità umana (TRECHSEL/MONA, in: Trechsel/Pieth [curatori], Schweizerisches Strafrecht - Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 7 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 135 CP). Secondo il Consiglio federale “un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall’intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l’autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L’insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente lunga o reiterata: una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddisfare alle condizioni della legge. Dette rappresentazioni devono d'altra parte essere prive di valore culturale o scientifico. Soltanto in questi casi comportano infatti quel potenziale pericolo – perlomeno rispetto all'osservatore adulto – che giustifica la repressione penale. Sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell'osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch'essa riveste valore culturale” (FF 1985 II 937 e seg.). Concretamente, nella categoria delle rappresentazioni di cruda violenza possono segnatamente rientrare botte, tagli, coltellate nonché l’impiego di sostanze chimiche o di corrente elettrica (HAGENSTEIN, op. cit., n. 22 ad art. 135 CP; TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 4 ad art. 135 CP). 6.3.4 Secondo la dottrina, quale sia il bene giuridico tutelato dall’art. 135 CP non è di immediata individuazione. Dal Messaggio del Consiglio federale si evince come

- 14 - SK.2019.49 lo scopo dell’introduzione della norma fosse di sanzionare le rappresentazioni di atti brutali che possono urtare profondamente il senso morale o influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società; vi è inoltre da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani (FF 1985 II 937). In questo senso l’art. 135 CP è concepito come un’infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell’integrità fisica. Una parte della dottrina e della giurisprudenza pone l’accento sulla sistematica della legge, ossia sull’inserimento del reato nel titolo primo delle disposizioni speciali del codice penale (“dei reati contro la vita e l’integrità della persona”). Un’altra tesi seguita dagli autori vede la tutela dei giovani quale bene protetto dall’art. 135 CP, o perlomeno quale bene anch’esso tutelato da tale norma. In una sentenza vertente sull’art. 197 cpv. 3 CP, il Tribunale federale ha implicitamente ritenuto che l’art. 135 CP tutelerebbe lo sviluppo (sessuale) imperturbato (HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 e segg. ad art. 135 CP; TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 2 ad art. 135 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a ediz. 2010, § 4 n. 90). 6.3.5 Tra le varie azioni punibili, di rilievo nella fattispecie sono l’esporre ed il rendere accessibili le rappresentazioni di cruda violenza. Esporre ai sensi dell’art. 135 CP significa presentare in modo duraturo a terzi, come ad esempio in una vetrina, senza passaggio del possesso. Rendere accessibile implica il conferimento cosciente ad altri della possibilità di prenderne conoscenza autonomamente (HAGENSTEIN, op. cit., n. 57 e 61 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 135 CP). 6.3.6 Per rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 135 CP, le rappresentazioni devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. L’apprezzamento quanto all’esistenza o meno dei predetti valori dovrebbe basarsi soprattutto sulle concezioni di uno spettatore aperto a differenti forme di espressione artistica o, più in generale, secondo i criteri delle cerchie culturali o scientifiche toccate. Il carattere degno di protezione dovrebbe essere negato solo allorquando gli oggetti o le rappresentazioni di atti di cruda violenza non mirano che all’apologia o alla banalizzazione di tali atti oppure al divertimento o allo svago. In definitiva, la condanna non dovrebbe essere pronunciata che in assenza manifesta di un interesse legittimo a rappresentare gli atti di crudeltà; in caso di dubbio gli oggetti o le rappresentazioni non devono essere considerate punibili (HAGENSTEIN, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 11 ad art. 135 CP;

- 15 - SK.2019.49 TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 11 e seg. ad art. 135 CP). Giusta il messaggio del Consiglio federale, “sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell’osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch’essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza dev’essere indispensabile all’insegnamento o alla ricerca” (FF 1985 II 938). 6.3.7 Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 135 CP è intenzionale, il dolo eventuale essendo comunque sufficiente (HAGENSTEIN, op. cit., n. 72 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 19 ad art. 135 CP). Per quel che attiene alla conoscenza del carattere violento della rappresentazione, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza dell’opinione del pubblico in generale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ediz. 2010, n. 29 ad art. 135 CP). 7. La Corte ha anzitutto constatato che i video e le fotografie di cui all’atto d’accusa sono stati pubblicati sulla piattaforma sociale Facebook, in particolare sul profilo di “A.” (Nr ID 1). Il profilo in questione è stato aperto nel 2015 da un amico di A. – stando a quanto da egli dichiarato (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0244) – allorquando le impostazioni predefinite di Facebook già prevedevano, quali impostazioni di default, che tutto quanto pubblicato su un profilo aperto dopo il maggio 2014 fosse accessibile solo agli “amici” (v. documento “Facebook changes new user default privacy setting to friends only – Adds privacy checkup” pubblicato su Forbes il 22 maggio 2014, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.006). A. ha dichiarato di avere voluto creare un profilo Facebook aperto a tutti e di non sapere “neppure come si può fare a limitare ai visitatori” (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0036), per rimanere in contatto con amici e parenti e condividere con loro i contenuti di tali video, come anche con tutto il mondo (v. incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0243, cl. 13 act. SK 13.930.006, 0012, 0013, cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.); egli ha aggiunto di non avere mai modificato le impostazioni del profilo, di modo che il suo account era accessibile unicamente ai suoi “amici”, i quali erano, stando alle dichiarazioni di A., in numero di circa 20 (v. verbale di interrogatorio 25 settembre 2017, incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0244; verbale

- 16 - SK.2019.49 interrogatorio dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.). Agli atti non risulta, tuttavia, un accertamento in merito alla data in cui A. avrebbe aperto il proprio profilo Facebook. Sia quel che sia, l’intenzione di A. era di condividere il contenuto di tali video con “tutte le persone”; il suo profilo era accessibile a terze persone (perlomeno ai suoi “amici”), le quali potevano accedere liberamente ai contenuti ivi pubblicati. Cliccando il pulsante “condividi”, egli ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, rendendoli direttamente accessibili, i filmati e le fotografie in oggetto, di modo che ognuno dei suoi “amici” – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall’autore – li potesse vedere e ne potesse prendere conoscenza autonomamente (quanto alla censura dell’imputato relativa al fatto che i filmati sarebbero già stati in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook, si rinvia al consid. 13 infra). La Corte ha inoltre ritenuto che il profilo Facebook “A.” (Nr ID 1) era riconducibile esclusivamente all’imputato ed era a suo uso esclusivo, era unicamente lui a gestirlo, come peraltro da egli stesso confermato, sia in sede del primo che del secondo dibattimento. Il profilo in questione era stato creato da un amico di A. e solo quest’ultimo aveva la possibilità di accedervi, accesso che effettuava tramite il suo telefono cellulare, tramite un cellulare senza scheda SIM e, in precedenza, anche tramite l’IPad (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.2.36). A., in occasione di entrambi i dibattimenti, ha dichiarato di avere pubblicato i filmati su Facebook dal suo domicilio di Z. e di non sapere chi poteva avere accesso ai contenuti pubblicati sul suo profilo Facebook, se solo i suoi “amici” o tutti (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.6 e seg.; cl. 14 act. SK 14.731.009 e segg.). 8. La Corte si è in seguito chinata sul contenuto dei cinque filmati e delle due immagini di cui al capo d’accusa n. 1, per determinare se le stesse mostrino o meno con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali, offendendo pertanto gravemente la dignità umana.

8.1 Filmato condiviso in data 3 dicembre 2016 alle ore 20:53 8.1.1 Il video in esame sembra girato in un piazzale davanti ad un posteggio in cui vi sono alcune auto posteggiate; si vede una persona che viene scaraventata a

- 17 - SK.2019.49 terra davanti ad un pilastro e in seguito viene colpita ripetutamente con un oggetto contundente – verosimilmente una sbarra metallica – da un uomo che indossa la tuta mimetica. Si odono chiaramente le risate di un individuo quando la persona viene scaraventata a terra, il suono dei colpi inferti come pure le voci di incitamento degli astanti, che, stando alle immagini del video, sono almeno una decina. In seguito, alcuni individui – quasi tutti in tuta mimetica – aggrediscono con pugni e calci la vittima che si trova ancora a terra. Nel contempo si vede un uomo – vestito in jeans e felpa bianca – tenere sollevato uno pneumatico (che sembra poi gettarlo sulla vittima), e in seguito lo pneumatico è chiaramente visibile per terra, accanto alla persona picchiata. 8.1.2 Lo scenario nel filmato potrebbe identificarsi con un posteggio di una caserma utilizzata dai militari. La qualità delle immagini del filmato è mediocre, mentre l’audio è abbastanza nitido. Il video dura un minuto e un secondo e per tutta la sua durata si vedono più persone infierire intensamente con calci, pugni e mediante oggetti contro un uomo che si trova a terra inerme, incapace di alzarsi e di reagire, che urla per le sofferenze che gli vengono inflitte. Sono rappresentati atti di violenza inferti da più aggressori, i quali colpiscono reiteratamente un essere umano che cerca di proteggersi, senza pietà, a tratti anche a mezzo di un oggetto contundente. Il contenuto del filmato denota disprezzo per la dignità umana e per le sofferenze della vittima, e mostra l’incitazione dei presenti a continuare ad infliggerle colpi e calci ad una persona sola e non in grado di difendersi. Le immagini sono scioccanti e volte a rimanere impresse nella coscienza dell’osservatore. 8.1.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP.

8.2 Filmato condiviso in data 18 gennaio 2017 alle ore 20:15 8.2.1 Nel video si vedono parecchie persone a dorso nudo e vestite solo con biancheria intima – verosimilmente uomini – bendate e/o incappucciate, alcune a piedi nudi, immobilizzate in fila indiana con le mani legate sopra la testa ad un supporto, forse una corda. Un uomo passa da ognuna delle vittime con una fiamma, che posiziona vicino alla schiena o al viso o nuca delle persone legate. Si odono delle urla ma non è possibile capire cosa viene detto. Si vedono altre persone, di cui alcune in tuta mimetica, che si avvicinano agli uomini legati. In due casi è ben

- 18 - SK.2019.49 riconoscibile l’aggressore che tiene una candela accesa sopra le persone legate, con la fiamma rivolta verso il basso, in modo da far colare la cera bollente sulla schiena delle vittime. Si vede inoltre un aggressore colpire più vittime nella parte superiore anteriore del corpo, con quello che sembra essere un bastone. Una vittima che si contorce dal dolore per i colpi inferti con un’arma non ben riconoscibile, da un aggressore che indossa i pantaloni mimetici. 8.2.2 Trattasi di un filmato della durata di 2 minuti e 17 secondi, che mostra atti di tortura col fuoco nonché percosse ripetute a danno di esseri umani legati, incappucciati e quasi completamente privi di vestiti; esseri umani impossibilitati a reagire e ridotti in potere dei loro torturatori. Gli atti di violenza vengono perpetrati su più vittime, che vengono torturate una dopo l’altra, in vari modi. L’intensità della violenza risulta dal modo in cui essa è esercitata, ripetutamente, da più aggressori, su più persone legate, e con svariate modalità, col fuoco e con percosse. A mente della Corte, le immagini trasmettono un profondo disprezzo e una forte umiliazione per le persone interessate, inoltre dalle medesime emerge un’indifferenza scioccante nel creare sofferenze ad altrui, e sono pertanto gravemente lesive della dignità umana e idonee a rimanere impresse nella coscienza dell’osservatore. 8.2.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP.

8.3 Filmato condiviso in data 27 gennaio 2017 alle ore 05:00 8.3.1 Nel video si vede quello che sembra essere un ragazzo giovane, seminudo, appeso a una corda, con tutti gli arti legati dietro la schiena e un pezzo di stoffa attorno al collo. In particolare, i gomiti e le caviglie sono legati fra loro. Sul fondoschiena della predetta persona poggia un mattone chiaro, e all’inizio del filmato in piedi sopra il mattone c’è un’altra persona, che in seguito scende a terra. Si vede anche una terza persona, che dà uno scossone col piede alla persona legata e la fa dondolare. 8.3.2 Malgrado il fatto che il filmato, della durata di circa 20 secondi, sia privo di audio, dallo stesso si evince chiaramente l’insistenza e la crudeltà degli atti perpetrati ai danni della vittima, che risulta essere completamente impossibilitata a difendersi, a reagire, e posta sotto il completo controllo dei suoi aggressori. Già solo il modo in cui la vittima è stata legata – con tutti e quattro gli arti piegati dietro la schiena,

- 19 - SK.2019.49 costringendo le articolazioni delle spalle e delle anche in una posizione assolutamente innaturale – è senz’altro atta a provocarle un’enorme sofferenza sia fisica che psichica. Il fatto che sulla sua schiena sia stato posato un mattone, per aumentare ancora di più il peso e la conseguente pressione sulle articolazioni, è atto ad aumentare se possibile ancor più la sofferenza della vittima e denota una volontà di crudeltà totale. La presenza di una persona in piedi sul masso rende l’atto commesso ancor più cinico. La tortura perpetrata ai danni della vittima ha sicuramente implicato dei preparativi, impegno e tempo – legare la vittima in posizione innaturale con una corda, appenderla, appoggiare il sasso, far salire sul sasso uno degli aggressori – di cui le immagini condivise, della durata di una ventina di secondi, sono solo il risultato. A mente della Corte, il filmato evoca i metodi di esecuzione della mafia, in particolare l’incaprettamento. Le immagini in esame sono umilianti e dimostrano disprezzo per la dignità umana, e sono atte a rimanere impresse nella coscienza di chi le visiona a causa della brutalità che esse evocano. 8.3.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP.

8.4 Filmato condiviso in data 17 febbraio 2017 alle ore 16:30 8.4.1 Nel filmato sono visibili più scene di esecuzioni sommarie di civili, perpetrate con fucili d’assalto da soggetti che indossano tuta mimetica e casco. In sottofondo si sente una persona che canta e sono perfettamente udibili i colpi delle armi da fuoco. Le prime vittime sono quattro uomini. In quella che sembra un’imboscata, sotto la minaccia dei fucili d’assalto vengono fermati fatti scendere da un’automobile bianca e tenuti in ostaggio; scendono con le mani alzate sopra la testa e col capo chino e vengono fatti disporre in fila l’uno accanto all’altro, con lo sguardo rivolto verso gli aggressori. Dapprima uno degli aggressori colpisce le vittime con un colpo di fucile ciascuno, in seguito un altro aggressore finisce le vittime con una raffica di colpi del fucile automatico. Le tre vittime seguenti si trovano all’interno di un’abitazione e vengono giustiziate; nel caso di due di loro, si vede chiaramente che tengono le mani sopra la testa prima di venire fucilate. Alla fine del video si vedono un uomo, una donna e un bambino che escono da un’abitazione con le mani alzate sopra la testa, sotto la minaccia dei fucili d’assalto, e si dispongono in fila uno di fianco all’altro, sempre con lo sguardo rivolto verso gli aggressori.

- 20 - SK.2019.49 8.4.2 Il video, della durata di 43 secondi, mostra varie esecuzioni sommarie a danno di civili disarmati e senza la capacità di proteggersi, con le mani alzate. La gravità della violenza emerge dal numero di esecuzioni e dal modo in cui esse vengono perpetrate; gli aggressori non hanno alcun rispetto per la dignità delle persone interessate, nessuna pietà per le loro sofferenze, colpiscono le vittime – rivolte verso di loro – inizialmente una alla volta così da rendere ancora più evidente il cinismo e la crudeltà dell’esecuzione, poi le uccidono infierendo su di loro con raffiche di colpi da arma da fuoco. 8.4.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP.

8.5 Filmato condiviso in data 22 febbraio 2017 alle ore 05:23 8.5.1 Nel video si vede una persona, verosimilmente un ragazzo, minuto, esile, in posizione supina che viene tenuta ferma e immobilizzata con la schiena a terra e le gambe rialzate da almeno cinque aggressori. In particolare, uno di questi blocca il torace della vittima con una gamba, mettendosi quasi a cavalcioni sul suo petto, e le tiene una mano sul viso che viene schiacciato a terra. Gli aggressori - vestiti con pantaloncini blu e bianchi, infradito e a torso nudo, come anche la vittima - collaborano fra loro per immobilizzare tutto il corpo della vittima e in particolare la sua gamba sinistra, che viene bloccata in posizione rialzata, per permettere loro di colpirla a turno con un oggetto contundente, con lo scopo evidente di recidere l’arto, o comunque di danneggiarlo irreparabilmente. Difatti, alla fine del filmato sull’arto in questione è ben visibile una ferita aperta, nonostante la qualità delle immagini non sia eccellente. 8.5.2 Dalle immagini si evince la brutalità usata dagli aggressori, che agiscono in gruppo, con estrema violenza e insistenza – il filmato dura 54 secondi – ai danni di un ragazzo già a terra indifeso. In particolare, si sente la forza e l’intensità dei colpi inferti – ripetutamente e anche con l’ausilio di un oggetto – che sono perfettamente udibili fra le voci concitate degli aggressori. 8.5.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il filmato in questione rappresenti atti di cruda violenza e sia gravemente offensivo della dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP.

- 21 - SK.2019.49 8.6 Immagine condivisa in data 22 febbraio 2017 8.6.1 Nella fotografia si vede una persona seduta a terra, insanguinata, col capo chino e fasciato, e con la gamba sinistra verosimilmente lesa. Vi è del sangue anche a terra. Si tratta, anche in questo caso, verosimilmente di un ragazzo molto giovane. 8.6.2 Il ragazzo è ferito e insanguinato – la perdita di sangue è bene evincibile dalla presenza di una chiazza di sangue a terra e sull’individuo stesso – e ciò è atto, nella realtà, a causarle importanti sofferenze fisiche. 8.6.3 A mente della Corte, dall’immagine traspare una certa crudeltà e brutalità: cionondimeno, come visto in precedenza, perché si possa parlare di una rappresentazione di atti di cruda violenza, le rappresentazioni devono mostrare con insistenza atti di cruda violenza verso uomini o animali ed essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali; spesso queste sofferenze non sono causate dall’intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione (FF 1985 II 937). In concreto, seppure l’immagine sia senza dubbio reprensibile, i presupposti summenzionati non sono adempiuti. In effetti, seppur traspaia sofferenza, dall’immagine, presa a sé stante – e che potrebbe raffigurare, è vero, un atteggiamento crudele degli adulti che per principio dovrebbero tutelare i ragazzi e si scagliano invece contro questi, contro gli indifesi e i più deboli, ma anche un giovane ferito durante un incidente, una guerra, e potrebbe anche essere trasmessa in televisione – non traspare quell’intensità, quell’insistenza richiesta dalla normativa legale. Detta immagine non costituisce perciò, presa a sé stante, quale fotogramma, una rappresentazione di cruda violenza ai sensi descritti dell’art. 135 CP. Pertanto, la sua condivisione su Facebook non può realizzare tale fattispecie penale.

8.7 Seconda immagine condivisa in data 22 febbraio 2017 8.7.1 Nella fotografia si vedono parecchie persone a terra, circa una ventina, prone e a dorso nudo, con le mani legate dietro la schiena e legate anche fra di loro. Davanti a loro vi è una persona che imbraccia un’arma da fuoco a canna lunga,

- 22 - SK.2019.49 e vi sono anche diverse altre persone – alcune in tuta mimetica - che assistono alla scena e che sembrano tenere in ostaggio le vittime. 8.7.2 A mente della Corte, l’immagine in esame è sicuramente degradante per la dignità umana. Per i motivi esposti nell’esame dell’immagine precedente (v. supra consid. 8.6), anche questo fotogramma – seppur dal medesimo emerga la sofferenza delle “vittime” e il comportamento reprensibile degli autori, e sebbene il medesimo sia riprovevole – non raggiunge la soglia di una “grave atteinte” in quanto non denota segnatamente l’insistenza, la durata, richieste dall’art. 135 CP. Detta immagine non rappresenta perciò, presa a sé stante, quale fotogramma, una rappresentazione di un atto di violenza punibile ai sensi dell’art. 135 CP e la sua condivisione su Facebook, seppur criticabile, non può realizzare la fattispecie penale in oggetto.

8.8 Ne discende che, a mente della Corte, i video summenzionati, ma non le due singole immagini, contengono rappresentazioni di atti di cruda violenza gravemente offensive della dignità umana. 9. Per rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 135 CP le rappresentazioni devono inoltre essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. 9.1 La Corte ha rilevato che tutte le rappresentazioni di cui all’atto d’accusa non costituiscono né possono essere assimilate a documentari o ad opere artistiche il cui scopo sarebbe d’illustrare scene di violenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo. In effetti, sui video vengono crudamente riprodotti atti di violenza nei confronti di esseri umani, senza che sia possibile intravvedere nei medesimi un qualsivoglia scopo volto a contrastare la brutalità; anzi, dalla visione dei filmati sembra piuttosto che l’intento sia quello di far conoscere, condividere e incitare alla medesima. E neppure si può affermare che tali rappresentazioni siano assolutamente indispensabili all’insegnamento o alla ricerca: esse non contengono alcun elemento che possa essere utile in tal senso. 9.2 La Corte ritiene pertanto che le rappresentazioni in oggetto difettino di ogni valore culturale o scientifico degno di protezione.

- 23 - SK.2019.49 10. Da tutto quanto sopra deriva che le rappresentazioni video di cui all’atto d’accusa, esposte e rese accessibili a terzi, mostrano atti di violenza pura verso esseri umani che offendono gravemente la dignità umana. I presupposti dell’art. 135 CP in merito al contenuto, qualità ed intensità delle rappresentazioni sono adempiuti. Le componenti oggettive dell’art. 135 cpv. 1 CP sono pertanto date. 11. 11.1 Per quel che attiene all’elemento soggettivo del reato, va anzitutto precisato che le dichiarazioni di A. non sono sempre apparse del tutto credibili agli occhi della Corte. Dall’analisi dei vari interrogatori, A. spesse volte, confrontato a delle domande la cui risposta avrebbe potuto comprometterlo, ha dichiarato di non ricordare, non sapere, persino su aspetti dove ben difficilmente non poteva non ricordare. 11.2 La Corte ha cionondimeno constatato che A., al momento di condividere i video in questione, aveva piena consapevolezza del carattere cruento dei filmati. Le dichiarazioni rese nella sede dibattimentale dell’8 ottobre 2018, segnatamente “Si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.9); “[…] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11), nonché in sede del dibattimento del 27 agosto 2020: “chi fa queste torture che vedevo non pensavo potessero essere umani” “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali” (cl. 14 act. SK 14.731.012-014), non lasciano dubbio alcuno al riguardo. Con mente al video condiviso in data 30 settembre 2016, egli ha pure dichiarato che guardandolo non stava bene (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11). Ciononostante, egli ha condiviso i video sul suo profilo Facebook, rendendoli di fatto accessibili ad altri. Ma non solo: come ancora dichiarato in sede di interrogatorio dibattimentale il 27 agosto 2020 (cl. 14 act. SK 14.731.013 e segg.), egli voleva condividerli, voleva mostrare ai propri amici tali atti di violenza, seppur con lo scopo, da lui invocato, di denunciare tali crudeltà. A mente della Corte, A. era dunque indubbiamente consapevole che condividendo sul suo profilo Facebook dei contenuti, questi sarebbero stati esposti e resi accessibili a terze persone, persone che, per conto di A., potevano non essere solo suoi conoscenti, ma anche estranei (verbale dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.010). Nel corso dell’inchiesta egli ha dapprima dichiarato che il profilo era aperto a tutti e che non sapeva neppure come fare a limitare i visitatori (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0036).

- 24 - SK.2019.49 In occasione di entrambi i pubblici di battimenti, quando gli è stato chiesto se il suo profilo fosse pubblico, egli ha risposto affermativamente; in seguito però ha asserito di non essere stato al corrente che il profilo fosse aperto al pubblico, e di aver voluto condividere i contenuti con i suoi amici su Facebook. Visto quanto precede, è in ogni caso evidente che A. volesse condividere i filmati almeno con la sua cerchia di “amici”, ed egli non escludeva che tra i suoi “amici” vi fossero anche estranei (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.12; cl. 14 act. 14.731.010-011). Sia quel che sia, nella fattispecie non è di alcun rilievo il fatto che il profilo Facebook di A. fosse aperto a tutti o “ristretto” ai suoi “amici”: egli ha infatti coscientemente e volontariamente condiviso delle rappresentazioni di cruda violenza rendendoli direttamente accessibili a terze persone, perlomeno ai suoi “amici”, ciò che è sufficiente ad adempiere i requisiti oggettivi e soggettivi del reato. 11.3 La Corte ha inoltre preso atto che A. ha dichiarato a più riprese di avere condiviso i filmati perché era contro la violenza. Tale affermazione è stata ribadita pure nella sede dibattimentale. L’8 ottobre 2018: “Io vedevo questi video e poi condividevo sulla mia pagina. Fra gli amici discutevamo sulla violenza, e per fare vedere agli amici che la gente subiva delle violenze.” “Sì, sceglievo dove c’era violenza per fare vedere. Visto che sono contro la violenza volevo condividere questi atti di violenza con gli altri amici”, “[…] tutti quelli che sono contrari alla violenza, volevo fare vedere a tutti, a tutte le persone che sono contro la violenza condividendo questi video sulla mia pagina Facebook. Poi volevo fare vedere ai miei amici.”, “D: Quindi Lei ha condiviso questi video per far vedere la violenza che viene fatta al mondo? R: Sì, per far vedere ai miei amici.”, “D: Come mai Lei decideva di condividere alcuni di questi? R: Avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere”, “D: Dunque Lei ha condiviso perché voleva denunciare questa cosa, giusto? R: Sì”, “D: Perché lo ha condiviso? R: Come vi ho già detto prima, perché si fa violenza sulle persone. Nella mia religione, si dice di far vedere questa violenza” (v. incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.6 e segg.); e, di nuovo, il 27 agosto 2020: “volevo solo far veder la violenza che viene fatta al mondo” “Nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri si dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo“, “io sono un uomo e vedevo che si faceva violenza su un altro uomo. Il Profeta Alì diceva, “chi rimane zitto davanti alla violenza, è un Satana senza lingua”.”, “avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere“, “la mia intenzione era che nessuno al mondo dovrebbe torturare un’altra persona.” (14 act. SK 14.731.011 e segg.).

- 25 - SK.2019.49 11.4 A dimostrazione di ciò, egli si è in particolare avvalso delle didascalie presenti sotto i filmati, dalle quali, a suo dire, si evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia, a comprova delle motivazioni che lo hanno spinto a condividere i filmati in questione (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.039 e segg.; cl. 14 act. SK 14.721.040 e segg.). Le didascalie in questione recitano: - per il filmato condiviso in data 3 dicembre 2016: in sede di interrogatorio al dibattimento dell’8 ottobre 2018, con l’ausilio dell’interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 30 novembre 2016 vi è la scritta apposta dal signor B.: “Chi ha un po’ di pietà nel cuore deve condividere. I soldati “maiali” di Assad usa violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre.” - per il filmato condiviso in data 18 gennaio 2017: in sede di interrogatorio al dibattimento dell’8 ottobre 2018, con l’ausilio dell’interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 18 gennaio 2017 vi è la scritta apposta dal signor C.: “Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annunciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali.” - per il filmato condiviso in data 27 gennaio 2017: la didascalia sotto il filmato è stata tradotta dall’interprete turco-italiano come segue “Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano” (incarto SK.2018.8 cl. 9 act. MPC 13.002.0060; cl. 14 act. SK 14.510.001 e segg.); - per il filmato condiviso in data 17 febbraio 2017: in sede di interrogatorio al dibattimento dell’8 ottobre 2018, con l’ausilio dell’interprete turco-italiano, viene confermato che sotto la data del 10 maggio 2016 vi è la scritta: “La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell’America in Irak. Stragi senza distinguere donne e bambini.” - per il filmato condiviso in data 22 febbraio 2017: annesso al video vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall’interprete araboitaliano: “Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo“ (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall’arabo fornita

- 26 - SK.2019.49 direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: “Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.” (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028); - per la prima immagine condivisa in data 22 febbraio 2017: sotto l’immagine vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall’interprete arabo-italiano: “Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo“ (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall’arabo fornita direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: “Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.” (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028); - per la seconda immagine condivisa in data 22 febbraio 2017: sotto l’immagine vi è la seguente frase, tradotta – su richiesta di questa Corte – dall’interprete arabo-italiano: “Causa di Birmania. Dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo“ (cl. 14 act. SK 14.221.017-019); secondo la traduzione dall’arabo fornita direttamente dal sistema di traduzione automatico in Facebook, la didascalia indicava: “Dove sono i signori della terra, dove sono i suoi re e dove sono i diritti umani. Vi prego di partecipare alla pubblicazione. Vi prego di seguire la pagina personale.” (v. interrogatorio imputato del 06.07.2017, incarto SK.2018.8 cl. 10 act. MPC 13.02.0160; cl. 14 act. SK 14.661.003-028). Ora, indipendentemente dal contenuto delle didascalie, A. ha condiviso, rendendoli di fatto accessibili a terzi, dei video che riproducono atti di violenza cruda nei confronti di esseri umani. Il fatto che delle scritte in basso ai medesimi – peraltro in turco ed arabo, dunque non comprensibili a tutti – denunciassero, a mente di A., simili atti, nulla muta alla crudeltà dei video condivisi. Tanto più che, a ben vedere, le scritte riportate sotto i video non erano comunque sufficienti a svolgere l’effetto di “denuncia” invocato da A.

- 27 - SK.2019.49 Questa Corte ha esaminato le didascalie in questione ed ha ritenuto che: - la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, in alcun modo ha quale significato di evitare la violenza; non è dato di sapere come una tale frase possa essere un invito, una denuncia alla violenza, rispettivamente un invito alla non violenza; - le parole di tale C. riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017 chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati; - quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate; - le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017 (nonché sotto le due immagini), non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi. In generale, questa Corte ritiene che il contenuto delle didascalie non esprime assolutamente un invito alla non violenza, non è in alcun modo atto quale “sensibilizzazione” alla non violenza e non è sufficiente a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di una persona con conoscenze scolastiche di base come A. Anzi, al contrario. Le didascalie ed i video stessi dimostrano che si è di fronte a rappresentazioni che adempiono la fattispecie ipotizzata. Se egli avesse effettivamente voluto manifestare la sua opposizione alla violenza e dare un messaggio positivo, avrebbe, perlomeno, semplicemente dovuto scrivere “Questo non si deve fare”. Invece, A. non ha fatto neppure questo. Vero è, che anche se egli avesse aggiunto tale frase, nulla sarebbe comunque cambiato agli occhi di questa Corte – se non forse la credibilità delle sue affermazioni – a fronte delle immagini che sono più di impatto e preminenti rispetto alle didascalie. Come già evidenziato in precedenza, la crudeltà dei video è stata peraltro affermata da A. medesimo, il quale ha addirittura dichiarato che una persona normale non potrebbe guardarli, che si sta male quando si guarda un video del genere, e di non stare bene guardandoli (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.006 e segg.). A. non ha espresso in alcun modo il proprio apprezzamento riguardo alla portata dei video, non ha aggiunto alcun commento.

- 28 - SK.2019.49 I video e le immagini sono, a non averne dubbio, rappresentativi di atti di violenza privi di qualsivoglia valore culturale, valore di cui i filmati non possono di certo essere dotati in virtù delle didascalie sotto di essi riportate. Terze persone hanno potuto visionare immagini violente: questo non può avere il fine di sensibilizzare alla non violenza, ad opporsi alla medesima, a far capire che non si vuole che la medesima si verifichi o contro la quale ci si vuole battere. Non è divulgando immagini violente che si educa alla non violenza. Per invocare non violenza o per denunciarla non è necessario condividere video di questa natura. È esattamente il contrario. Appare dunque evidente che lo scopo di A., mettendo a disposizione immagini che evocano e diffondono violenza, senza neppure aggiungere un proprio commento personale e critico, non era certo volto a sensibilizzare alla non violenza, ma piuttosto, invece, a mostrare a terzi tale violenza. Chi è contro la violenza, rispettivamente chi ritiene ad esempio che la pedofilia sia da combattere, sicuramente, per sensibilizzare, non pubblica immagini con atti sessuali con bambini. A mente della Corte, i video così condivisi, ai quali, si ripete ancora una volta, A. non ha neppure aggiunto un commento personale, senza esplicite frasi di dissenso, di denuncia alla non violenza, con didascalie in turco e arabo, erano dunque chiaramente volti a diffondere rappresentazioni che A. sapeva essere di cruda violenza e che voleva condividere con altre persone. Da quanto sopra emerge che per A. determinanti erano i filmati, non invece le minuscole didascalie, le quali, come i video, non erano ad ogni modo sufficienti per denunciare le atrocità mostrate. La preponderanza che A. attribuiva ai video appare manifestamente in merito al video e alle immagini condivise il 22 febbraio 2017, dove la didascalia era in arabo, lingua non compresa da A., e che lui non ricorda di avere tradotto; anzi, in sede dibattimentale, A. ha dichiarato che, per quanto si ricordi, non sapeva all’epoca della condivisione dei filmati che Facebook offrisse un sistema di traduzione automatico, avrebbe addirittura sentito per la prima volta al dibattimento che vi era una possibilità di traduzione tramite Facebook (v. verbale di interrogatorio dibattimentale del 27 agosto 2020, cl. 14 act. SK 14.731.015-016). È dunque qui ancora più evidente come unico fine di A. fosse di diffondere i filmati e le atrocità in essi contenute, senza alcun riguardo per il contenuto delle didascalie. Se ancora ve ne fosse bisogno, va precisato che sulla pagina Facebook dell’imputato non è stato rivenuto null’altro a comprova del fatto che egli fosse effettivamente contro la violenza e che la volesse denunciare (es. appartenenza a gruppi contro la violenza, o altri post dove espressamente egli denuncia la

- 29 - SK.2019.49 violenza). Al contrario nella memoria “cache” dei suoi dispositivi vi erano immagini cruente (v. consid. 14 infra). 11.5 Anche soggettivamente, dunque, i requisiti per l’applicazione dell’art. 135 CP sono in casu dati. 12. 12.1 Al pubblico dibattimento del 27 agosto 2020, in sede di arringa, il difensore di A. ha invocato l’errore di diritto. A., dal canto suo, in occasione dei propri interrogatori, aveva anch’egli sostenuto di non sapere che tali video contenessero rappresentazioni di cruda violenza vietate, né che la condivisione dei medesimi fosse vietata e conseguentemente punibile; in caso contrario, ha dichiarato, non li avrebbe certamente condivisi. 12.2 Secondo l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile il giudice attenua la pena. L’errore sull’illiceità concerne la situazione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito. In questo caso l’errore concerne l’illiceità del caso concreto (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, nel momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), sulla base di motivi validi, di non aver fatto alcunché d'illecito. L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; 104 IV 217 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). La regolamentazione relativa all'errore sull'illiceità si basa sull'idea che la persona sottoposta alla legge deve adoperarsi per conoscere la legge e la non conoscenza preserva dalla punizione solo in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 pag. 241 e sentenza del Tribunale federale 68_77/2019 dell'11 febbraio 2019, consid. 2.1). Le conseguenze penali di un errore sull’illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - egli non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché il suo errore è dovuto a delle circostanze che avrebbero potuto indurre in errore

- 30 - SK.2019.49 anche una persona avveduta e coscienziosa. Se al contrario l'errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695). Il Tribunale federale ha altresì considerato che solo colui che aveva delle ragioni sufficienti di credere di essere in diritto di agire può essere posto a beneficio di un errore sull’illiceità. Una ragione di ritenersi in diritto di agire è “sufficiente” allorquando nessun rimprovero può essere mosso all’autore per il suo errore in quanto lo stesso proviene da circostanze che avrebbero potuto indurre in errore ogni persona coscienziosa. Il carattere evitabile dell’errore deve essere esaminato in considerazione delle circostanze personali dell’autore, quali il suo grado di socializzazione o di integrazione (DTF 128 IV 201 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 del l’11 febbraio 2019 consid. 2.1). Allorquando l’autore agisce con coscienza dell’illiceità del proprio atto, o almeno di un’eventuale illiceità, l’applicazione dell’art. 21 CP è esclusa (DTF 130 IV 77 consid. 2.4). La coscienza dell’illiceità non implica tuttavia che l’autore conosca la disposizione legale che infrange, né che sia a conoscenza del fatto che il suo comportamento sia punibile (THALMANN in: Commentario Romando, Roth/Moreillon (curatori), 2009, n. 11 ad art. 21 CP, con riferimenti). Per escludere un errore sull’illiceità è sufficiente che l’autore abbia avuto il sentimento di compiere qualcosa di contrario a ciò che ogni cittadino medio dovrebbe avere come valori (DTF 104 IV 217 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.1, con riferimenti). Colui che realizza che il suo comportamento è contrario alle regole generalmente ammesse nella società alla quale egli appartiene, agisce con coscienza del carattere illecito dei propri atti (DTF 104 IV 217, consid. 2). Il sentimento dell’autore di “sfidare” gli usi comunemente rispettati costituisce un indizio che depone a favore del fatto che egli ha coscienza del carattere illecito del proprio atto. Ciò è in particolare il caso di usi che concernono dei valori fondamentali (DTF 104 IV 217, consid. 2). Il Tribunale federale ha negato l’esistenza di un errore sull’illiceità nel caso di una diffusione di riviste e videocassette aventi quale contenuto degli atti di ordine sessuale con degli escrementi umani o con atti di violenza (DTF 128 IV 201). In particolare, l’Alta Corte nella predetta sentenza ha ritenuto che tali prodotti contravvenivano alle concezioni etiche e morali, di conseguenza era altamente possibile che il loro commercio potesse infrangere la legge. La sensazione dell’autore che le sue azioni sono contrarie ai valori etici riconosciuti dalla comunità in cui vive rappresenta già un indizio importante della

- 31 - SK.2019.49 sua conoscenza dell’illiceità del suo agire. Laddove in particolare sono in gioco valori etici fondamentali, vi è in genere una parallela regolamentazione giuridica, così che una violazione dei primi fornisce un indizio per una violazione della seconda (DTF 104 IV 217 consid. 2). 12.3 Costituisce un fatto notorio la circostanza che non possano essere diffuse rappresentazioni di cruda violenza. Gli atti, contenuti nei video e nelle immagini condivise dall’imputato e descritti nei paragrafi che precedono, sono già stati qualificati come di cruda violenza e la Corte ha accertato che A. ne aveva piena consapevolezza (v. consid. 11.2). Alla luce della giurisprudenza sopra citata, la consapevolezza di A. in merito all’atrocità dei video condivisi costituisce un forte indizio a favore del fatto che egli aveva coscienza del carattere illecito della loro condivisione, essendo peraltro la dignità umana e l’integrità fisica un valore globalmente ritenuto fondamentale. Agli atti non vi sono peraltro elementi che portino a ritenere che A. avesse delle ragioni sufficienti per credere che il suo agire fosse lecito. A tale scopo non basta la sua continua invocazione alla propria religione che gli chiederebbe di essere contro la violenza e di denunciarla. Di nuovo, non è certo condividendo rappresentazioni di cruda violenza che si raggiunge tale scopo. Anzi. A mente della Corte, una persona coscienziosa, di buon senso e contro la violenza, mai avrebbe condiviso sul proprio profilo di Facebook delle simili immagini/video, e ciò indipendentemente dalle didascalie sotto di essi riportate. Il fatto che egli, a suo dire, non conoscesse la legge non depone a favore di un errore sull’illiceità, dal momento che, dato il cruento contenuto dei video e delle immagini che A. ha condiviso, considerato che sapeva benissimo trattarsi di rappresentazioni contrarie alla dignità umana, viste pure le sensazioni che ha dichiarato di avere avuto nel visionarne il contenuto, egli ha certamente realizzato che la condivisione dei video in questione era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società. Ne discende che A. ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.

13. Oltre a ciò, l’imputato ha asserito di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati e resi accessibili a chiunque (incarto SK.2018.8 act. SK 13.925.039). Tuttavia, il criterio del “rendere accessibili” è considerato adempiuto anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L’atto punibile del rendere accessibili rappresentazioni di cruda violenza in passato già rese accessibili è punibile a catena, ogni volta che tale criterio è adempiuto (DANIEL KOLLER, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter

- 32 - SK.2019.49 Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, dissertazione, 2007, pag. 127; v. anche sentenza del tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5). Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che tali rappresentazioni potessero o meno essere accessibili a terzi anche senza che A. li condividesse, eventualmente facendo ricerche su internet o Facebook, la circostanza che egli li abbia condivisi su Facebook ha fatto sì che questi siano stati resi accessibili, direttamente, almeno ai suoi amici. 14. La propensione di A. per le immagini violente si evince altresì dall’esame di quanto da egli detenuto nei propri dispositivi elettronici o di archiviazione di dati. In effetti, dai medesimi sono stati estrapolati vari dati e informazioni, in particolar modo fotografie di persone armate, decedute e ferite (incarto SK.2018.8 act. MPC 10.200.30). Anche questi elementi dimostrano che la motivazione di A. riferita alla divulgazione volta a sensibilizzare alla non violenza non è affatto credibile. Gli atti parlano da soli. Ad A. determinate immagini piacciono. Le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi. 15. A. deve dunque essere riconosciuto autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP, e ciò in relazione ai cinque video di cui all’atto d’accusa. La Corte ha in proposito ritenuto che A. ha adempiuto ai requisiti oggettivi e soggettivi del reato, avendo agito con intenzione, con dolo diretto. Per le due immagini di cui all’atto d’accusa va invece pronunciato il proscioglimento, non trattandosi a mente della Corte di rappresentazioni di atti di cruda violenza. 16. Sulla violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate 16.1 Al capo d’accusa n. 2 a A. viene rimproverato di avere, il 30 settembre 2016 alle ore 12:52, a Lugano e in altre località non meglio precisate, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato islamico” sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, e ciò condividendo sulla bacheca del suo profilo pubblico Facebook “A.” Nr ID 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3 (senza scheda SIM), Samsung GT-i9301l

- 33 - SK.2019.49 (con scheda SIM 2) e Tablet Samsung GT-P3100, un video, raffigurante dal minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato "Aden-Abyan Islamic Army" e all'epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdad, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa - video in seguito rimosso verosimilmente dagli amministratori di Facebook o da terzi - commettendo in tale modo una violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate. 16.2 La legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell’Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo della legge federale urgente era quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale (FF 2014 7715). La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commissione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia dello “Stato islamico” si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (FF 2014 7715; sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1). 16.3 Giusta l’art. 1 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico”, sono vietati: il gruppo “Al- Qaïda” (lett. a); il gruppo “Stato islamico” (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo “Al-Qaïda” o al gruppo “Stato islamico” o operano su loro mandato (lett. c). Ai sensi dell’art. 2 della medesima normativa, chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

- 34 - SK.2019.49 16.3.1 Per quanto attiene in particolare alla fattispecie del promuovere in altro modo le attività dei gruppi vietati, va considerato che tale azione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto. In sostanza, va determinato in ogni singolo caso se è stata superata la soglia tra il semplice atteggiamento e l’agire punibile penalmente (ANDREAS EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13). 16.3.2 Sotto il profilo oggettivo, l’art. 2 cpv. 1 della legge “Al-Qaïda” e “Stato islamico” concerne (segnatamente) azioni di propaganda con cui viene fatta (attivamente) pubblicità in favore dell’ideologia e i valori dei gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico”. Ciò contribuisce a diffondere le idee di tali gruppi vietati, ad esempio tramite la pubblicazione di immagini, fotografie, testi e video ecc. via internet e i Social Media (quali Facebook, Twitter). La propaganda in senso generale si esprime – proprio come la pubblicità – in iniziative, il cui scopo consiste nell’indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione. Lo scopo della propaganda e della pubblicità è quello di influenzare l’atteggiamento di destinatari. Le forme di propaganda e di pubblicità sono svariate. Possono ad esempio consistere in scritti, suoni, immagini, colori, forme ma anche in altre azioni (v. DAVID/REUTTER, Schweizerisches Werberecht, 3a ediz. 2015, n. 10 e seg. e n. 15). Per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell’ambito del rispettivo contesto. Lo Stato islamico viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare dal medesimo così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico. Che tale comportamento ricada sotto il «sostegno» o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo», è irrilevante (v. sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). Soggettivamente, il reato presuppone l’intenzionalità, essendo a tale proposito sufficiente il dolo eventuale. È richiesta da un lato la consapevolezza che una determinata azione di propaganda in favore delle organizzazioni vietate verrà effettivamente percepita dalle altre persone, e dall’altro che vi sia l’intento di pubblicizzare, ossia di agire sulle altre persone, così che queste vengano “conquistate” dai pensieri esternati o, nel caso in cui già li condividano, che vengano rafforzati nella loro convinzione (v. DTF 140 IV

- 35 - SK.2019.49 102 consid. 2.2.2; 68 IV 145 consid. 2; NIGGLI, Rassendiskriminierung, 2a ediz. 2007, n. 1222-1223; VEST, in: Martin Schubarth [curatore], Delikte gegen den öffentlichen Frieden, 2007, n. 62 ad art. 261bis CP).

16.4 In merito al contenuto del filmato 30 settembre 2016 che secondo l’accusa è stato condiviso alle ore 12:52, la Corte osserva quanto segue. 16.4.1 Il filmato – della durata complessiva di quarantun secondi – è di buona qualità audio e video. L’inquadratura iniziale mostra un masso posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano alla pietra e la sollevano. Viene poi ripreso un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa dell’uomo a terra; si sente il rumore dell’impatto. La vittima a seguito del colpo urla, emette dei gemiti, si contorce e si sdraia supina. L’inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita sul lato sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall’orecchio sinistro. Cambia l’inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L’immagine poi si sofferma sul suo viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressione compare per pochi secondi l’immagine di un uomo – che sembra privo di sensi – e poi viene inquadrato il corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una scritta color fuoco su sfondo scuro sul quale si intravvede il corpo della vittima, verosimilmente deceduta. Fin dall’inizio del video, su un piccolo spazio dell’angolo in alto a destra, è presente un simbolo a caratteri bianchi; esso viene sostituito, per la durata di circa 17 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:33) da una bandiera nera con scritta bianca in arabo, dopo di che riappare il simbolo a caratteri bianchi. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti. 16.4.2 La Corte ha preso atto che A., nelle more del dibattimento, ha dichiarato di non avere notato la bandiera quando ha condiviso il filmato, in particolare, l’8 ottobre 2018: “Quando ho condiviso non ho notato che c’era una bandiera. Perché sono piccole. Guardavo il video”; “Non ho notato, perché si guarda il video non la bandiera. Già guardando questo video non stavo bene” (incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.930.11), e ancora il 27 agosto 2020 “quando ho condiviso non ho notato che si vedeva la bandiera dell’ISIS. Il Procuratore ha scritto una lettera al mio avvocato, poi l’abbiamo riguardato ed abbiamo visto che alla fine, in piccolo,

- 36 - SK.2019.49 si vedeva una bandiera e poi abbiamo scoperto che era dell’ISIS. Perché sono piccole. Guardavo il video” (cl. 14 act. SK 14.731.018). 16.4.3 Ora, dal rapporto della PGF emerge che il simbolo a caratteri bianchi (presente come detto dall’inizio del video fino al secondo 00:00:14 e dal secondo 00:00:34 in poi) era utilizzato dallo Stato islamico per rappresentare il loro ufficio dell’informazione nella provincia yemenita da loro curata e denominata “Aden- Abyan” (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0045). In merito alla portata della bandiera nera, la Polizia federale ha accertato che la medesima rappresenta lo Stato islamico (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0047). Ha indicato essere “sufficiente esaminare i risultati di una banale ricerca internet per trovare video ed immagini d'attualità del Califfato accostate dalla bandiera nera recante la testimonianza di fede come quella presente nel video condiviso da A.” (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0039), aggiungendo che “per poter capire se la bandiera di cui sopra debba o meno essere associata allo Stato Islamico ed al suo operato, è necessario prendere in considerazione diverse indicazioni, tra cui sicuramente periodo e contesto nel quale questa è inserita. A dimostrazione di quanto precede, lo stesso sito internet indicato dall'avvocato di A. riporta, quale "buon articolo" sulle bandiere, uno che attribuisce all'ISIS la medesima bandiera che appare nel video condiviso” (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC 10.200.0039 e seg.). 16.5 La difesa di A. contesta da un lato la riconducibilità immediata della bandiera nera allo Stato islamico, dall’altro invoca l’applicazione delle lex mitior (peraltro non invocata in sede del primo dibattimento nonostante la situazione fosse identica come pure le dichiarazioni del MPC in requisitoria), non essendo il gruppo yemenita denominato “Aden-Abyan Islamic Army” e autore, nel video, della lapidazione, oggi più parte del sedicente stato islamico. A mente della Corte, il video in quanto tale deve essere considerato nel contesto complessivo, comprensivo dell’ambientazione, del sottofondo musicale, e tenendo altresì conto del contesto storico. In concreto, come visto, il video è ambientato in un ambiente desertico, e per tutta la durata del medesimo si odono canti e voci in arabo. Gli autori della lapidazione vestono tute mimetiche e utilizzano un metodo di uccisione di una crudeltà inaudita. Tale video è stato condiviso a fine settembre 2017, quando l’ISIS era già da anni mondialmente conosciuto. La bandiera nera con scritte in bianco che appare dal secondo 00:00:15 al secondo 00:00:33, contrariamente a quanto asserito dalla difesa,

- 37 - SK.2019.49 evoca d’acchito l’emblema del gruppo terroristico “Stato islamico” e viene indubbiamente associata all’ISIS. Tutto ciò considerato, la Corte non ha dubbi che il video debba essere associato allo Stato islamico. Nulla muta, a tale proposito, il fatto che i carnefici appartenessero al gruppo yemenita “Aden-Abyan Islamic Army”, oggi non più parte del sedicente Stato islamico, ritenuto che il filmato, come detto, era riconducibile allo Stato islamico in quanto tale, e non unicamente a tale fazione, rispettivamente sottogruppo. Ciò che fa stato è l’identificazione della bandiera con lo Stato islamico. Non vi è dunque alcuno spazio per l’applicazione del principio della lex mitior. 16.6 La didascalia riportata sotto il filmato e scritta in arabo, secondo la traduzione fornita da Facebook, richiamava espressamente l’ISIS, seppur denunciandone i metodi di esecuzione: “Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell’ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell’ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video” (v. memoriale di difesa dell’8 ottobre 2018, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.042 v. anche requisitoria, incarto SK.2018.8 cl. 13 act. SK 13.925.024; cl. 7 act. MPC 10.200.0042; traduzione confermata anche dall’interprete incaricato da questa Corte: incarto SK.2019.49 cl. 14 act. 14.510.011 e segg.; cl. 14 act. SK 14.661.003-028). A. ha dichiarato, il 27 agosto 2020 in aula, di non comprendere l’arabo e di non avere utilizzato il sistema di traduzione fornito da Facebook (cl. 14 act. SK 14.731.016-017). Anche la circostanza che la didascalia non sia stata tradotta dimostra, una volta di più, che per A. determinante era il video e non già la didascalia che lo accompagnava, il cui significato non può avere compreso (poiché non conosce l’arabo e non l’aveva tradotta). Indipendentemente da quanto sopra, non vi sono dubbi circa l’associazione del filmato allo Stato islamico, aspetto di meridiana evidenza già in ragione del contesto del video e della bandiera in esso presenti, tanto più per una persona di una cultura come quella di A. 16.7 Prive di particolare rilievo, tanto più che l’imputato ha dichiarato di non comprendere l’arabo, sono invece le frasi apparse nel video dal secondo 3 al secondo 7 (“se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeisti houthi”; cl. 14 act. SK 14.510.011 e segg.) e i commenti contenuti nel canto – molto disturbato – che accompagnano il video (secondo l’interprete, viene

- 38 - SK.2019.49 ripetuto più volte il nome di “Allah”, e vi sono due gruppi di voci a coro che cantano nello stesso momento frasi diverse, di cui si capisce unicamente “…chiediamo… lo abbiamo indottrinato – e con il suo diritto c’è speranza; cl. 14 act. SK 14.510.011 e segg.). 16.8 A mente di questa Corte l’agire di A., che ha condiviso il succitato video su Facebook ha senz’altro contributo a promuovere le attività illecite dal Gruppo Stato islamico. 16.9 Per quel che attiene all’elemento soggettivo del reato, A. ha dichiarato di avere visionato il filmato prima di condividerlo sul suo profilo Facebook, senza comunque premurarsi di tradurre la didascalia in lingua araba che figurava sotto il video (cl. 14 act. SK 14.731.017-018). Egli ha pure asserito di non avere notato il dettaglio del logo che compare in alto a destra al secondo 00:00:15, ma, in considerazione del contesto storico e grafico del filmato, dei canti e delle voci in arabo presenti nel medesimo, del suo vissuto, della sua cultura, della sua devozione alla sua religione, egli non poteva non rendersi conto che il video evocasse lo Stato islamico. Condividendolo sul suo profilo Facebook, A. ha dunque senz’altro accettato il rischio di promuovere in altro modo le attività dello “Stato islamico”, realizzando pertanto l’infrazione almeno nella forma del dolo eventuale. 16.10 Dagli atti risulta inoltre che – a seguito di una segnalazione del SIC in merito a una condivisione da parte di A. di una pubblicazione violenta, a un’acclamazione di un gruppo Facebook di matrice jihadista, a una glorificazione della dottrina salafita al-Wala’ wa-l-Bara, a un post di un like a un gruppo Facebook jihadista, a un post/pubblicazione di una fotografia di connotazione jihadista, a un nuovo post di un like a un gruppo Facebook jihadista, atti situati nel lasso temporale ottobre 2015 / maggio 2016 [act. MPC 100-200-0023]) – A. è stato sottoposto per un determinato periodo a sorveglianza da parte della Polizia federale. Più precisamente, la polizia ha monitorato il profilo Facebook dell’imputato, tramite censure telefoniche e apparecchi di intercettazione audio (dal 9 agosto all’8 novembre 2016) nonché a varie misure coercitive tra cui una perquisizione domiciliare il 22 febbraio 2017 con successivi interrogatori. Al termine del proprio rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12 luglio 2017, la PGF ha comunque concluso che “Gli atti d’indagine svolti nel corso del procedimento penale non hanno portato elementi oggettivi a suffragio delle ipotesi di reato ai sensi dell‘art. 2 LF che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate / Organizzazioni criminali (art. 260ter CP)” (incarto SK.2018.8 cl. 7 act. MPC

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