Decreto del 28 ottobre 2016 Corte penale Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni
contro A.
Oggetto Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 n. 1 CP) Validità dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ' incarto: SK.2016.45
- 2 - Visti: l’incartamento della presente causa;
il decreto d’accusa emesso in data 11 agosto 2016 dal Ministero pubblico della Confederazione (“in seguito: “MPC”) nei confronti di A. per titolo di falsificazione di valori di bollo ufficiali ai sensi dell’art. 245 n. 1 CP (p. 1.100.3 e segg.), con cui egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere a fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per due anni, e che gli è stato notificato in data 16 agosto 2016 (p. 1.100.7 [versione in italiano]; 1.100.9 [versione in tedesco]);
lo scritto di A. al MPC datato 25 agosto 2016, tramite il quale egli ha interposto opposizione al decreto d’accusa (p. 1.100.10 e segg.); scritto consegnato alla posta svizzera in data 9 settembre 2016 (p. 1.100.8);
la missiva del 29 settembre 2016, mediante la quale il MPC ha trasmesso gli atti, ancorché sprovvisti di numerazione, alla Corte penale del Tribunale penale federale in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a e d CPP e 356 cpv. 1 e 2 CPP (p. 1.100.1 e seg.), e tramite la quale il MPC ha pure preso posizione in merito alla validità dell’opposizione interposta da A., segnalando che, a mente del pubblico ministero, l’opposizione sarebbe da considerarsi irricevibile perché tardiva;
lo scritto del 5 ottobre 2016, col quale la Corte ha invitato A. a presentare le sue eventuali osservazioni quanto alla validità dell’opposizione e del decreto d’accusa, entro il 19 ottobre 2016 (p. 1.300.1);
l’assenza di riscontro in tal senso, entro il termine fissato dalla Corte, da parte di A. Considerato: che se il pubblico ministero decide di confermare il decreto d'accusa, ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP esso trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, valendo in tal caso il decreto d'accusa quale atto d'accusa;
che, giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce in primo luogo sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione. Il tribunale procede all'esame dell'accusa ai sensi dell'art. 329 CPP, siccome la validità dell'opposizione e del decreto d'accusa sono dei presupposti processuali giusta l'art. 329 cpv. 1 lett. b
- 3 - CPP (RIKLIN in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, in DONATSCH / HANSJAKOB / LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2014, n. 2 ad art. 356 CPP);
che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni tramite opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP);
che detto termine di dieci giorni viene calcolato conformemente agli art. 89 segg. CPP. Esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP) ed è da reputarsi osservato se l'opposizione viene consegnata al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale, alla posta svizzera o presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP). Spetta alla parte che trasmette l'atto dimostrare di aver provveduto alla consegna entro il termine di scadenza (BERNASCONI in: Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo / San Gallo 2010, n. 6 ad art. 91 CPP). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore (art. 90 cpv. 2 CPP);
che, se l'opposizione non viene presentata entro lo scadere del termine, essa non è da ritenersi valida. In tal caso, il tribunale di primo grado non entra nel merito e il decreto d'accusa è da ritenersi quale sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Contro la decisione del tribunale è dato il reclamo (art. 393 n. 1 lett. b CPP), con successiva facoltà di ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 e segg. LTF) (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, San Gallo 2013, n. 3 ad art. 356 CPP; BERNASCONI, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP);
che, sulla scorta della dottrina, anche nell'ipotesi in cui sia il decreto d'accusa sia l'opposizione fossero da considerarsi entrambi come non validi ("ungültig"), il tribunale di primo grado non potrebbe comunque annullare il decreto d'accusa, a meno che quest'ultimo non soffrisse di mancanze talmente gravi da dover essere considerato nullo ("nichtig") (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; RIEDO / FIOLKA / NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011, n. 2607);
- 4 - che, nel caso in esame, il termine utile a disposizione di A. per opporsi al decreto d'accusa dell’11 agosto 2016, notificatogli in data 16 agosto 2016, ha cominciato a decorrere il 17 agosto 2016 ed è scaduto al più tardi il venerdì 26 agosto 2016;
che l'opposizione di A., seppure riportante la data del 25 agosto 2016, è stata consegnata alla posta svizzera solo il 9 settembre 2016, ed è dunque stata interposta oltre 10 giorni dopo lo scadere del termine legale di cui all'art. 354 cpv. 1 CPP;
che, conseguentemente, l’opposizione di A. non può essere considerata valida poiché tardiva;
che dagli atti non si evince la presenza di lacune, tali da dover intravvedere nel decreto d'accusa delle manchevolezze ingeneranti una sua invalidità rilevabile in forza dell'art. 356 cpv. 5 CPP; che, se l'opposizione non è valida, le spese per la procedura di prima istanza vengono sopportate dalla parte che ha interposto opposizione (DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, dissertazione friburghese, Zurigo / Basilea / Ginevra 2012, pag. 637); che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, al minimo edittale di fr. 200.--.
- 5 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. L'opposizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa formulato l’11 agosto 2016 dal Ministero pubblico della Confederazione nei suoi confronti non è valida.
2. La causa SK.2016.45 è stralciata dai ruoli.
3. La tassa di giustizia, di fr. 200.--, è posta a carico di A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - A.
- 6 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 ottobre 2016