Sentenza del 13 maggio 2015 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Davide Francesconi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico
contro
1. A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Alain Susin 2. B., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Luca Marcellini 3. C., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Olivier Corda 4. D., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Pascal Cattaneo Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2014.34
- 2 - Oggetto Organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro aggravato, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico, falsità in certificati, infrazione alla legge federale sugli stranieri
- 3 - Fatti:
A. In seguito ad un rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) in data 9 ottobre 2009 che faceva stato di possibili traffici di stupefacenti dal Sud America all'Italia, utilizzando la Svizzera quale base logistica, oltre ad un traffico di armi dalla Svizzera all'Italia (cl. 1 p. 5.0.1-13), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, il 26 ottobre 2009, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 100 e segg. aPP nei confronti di A. per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), nonché infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 LMB) e nei confronti di †E. per organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.00.1). Nei confronti di A. il procedimento penale è stato in seguito esteso, in data 21 dicembre 2009, per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.4).
B. Sulla scorta dell'attività investigativa eseguita, il MPC ha esteso, in data 22 marzo 2010, il procedimento nei confronti di F. (consorte di A.) per titolo di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm) e infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB), nonché per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup e nei confronti di C.1 (in seguito risultato essere un alias utilizzato da C.) per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.00.5-8).
C. In data 22 marzo 2010, A. e F. sono stati arrestati su ordine del MPC (cl. 2 p. 6.1.1 e p. 6.2.1). A. è stato arrestato in flagranza di reato, poiché trovato in possesso di una valigia contenente circa 2 kg di cocaina. Con ordinanza del 25 marzo 2010, l'allora Giudice istruttore federale straordinario (di seguito: GIFs) ha confermato l'arresto di A. (cl. 2 p. 6.2.42-44). Anche nei confronti di F., il GIFs ha confermato l'arresto con ordinanza del 25 marzo 2010 (cl. 2. p. 6.1.33-34). Quanto a F. si osserva che quest'ultima è stata scarcerata su ordine del MPC in data 14 aprile 2010 (cl. 2 p. 6.1.49) e, con decreto del 17 novembre 2011, il MPC ha accolto l'istanza dell'imputata volta a procedere nei suoi confronti mediante procedura abbreviata ai sensi degli art. 358 e segg. CPP (cl. 1 p. 4.1.3-4). F. è stata giudicata in data 25 aprile 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale e condannata alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di ripetuta infrazione alla legge federale
- 4 sul materiale bellico e ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1. p. 4.3.3-13).
D. Il 22 marzo 2010 è stato arrestato anche il sedicente C.1 (poi rivelatosi essere C.), trovato in possesso di una busta contenente la somma di circa EUR 24'000.-- (cl. 2 p. 6.3.1-2). Il procedimento è stato di conseguenza esteso, in data 30 marzo 2010, a C., alias C.1, per titolo di falsità in certificati ai sensi dell'art. 252 CP (cl. 1 p. 1.00.10-11), nonché, in data 4 maggio 2011, per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.00.30-32), mentre in data 11 novembre 2013 è stato esteso per infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (LStr) (cl. 1 p. 1.00.36-37).
E. Con decisione del 26 novembre 2010, il MPC, statuendo in merito ad una richiesta di C., ha posto quest'ultimo in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 2 p. 6.3.57-59). Il MPC, in data 17 giugno 2014, ha ordinato la scarcerazione di C. (cl. 2 p. 6.3.110), poiché quest'ultimo era ricercato dalle autorità italiane in vista di estradizione ai fini dell'espiazione di una pena privativa di libertà (cl. 73 p. 23.8.1 - 21).
F. Dopo un iniziale periodo di carcerazione preventiva, A., dietro sua richiesta, è stato posto, in data 24 settembre 2010, in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 2 p. 6.2.83-85). In data 17 ottobre 2011, l'imputato A., per il tramite del proprio difensore d'ufficio, ha inoltrato al MPC una domanda di scarcerazione. Statuendo in merito alla suddetta richiesta, l'autorità inquirente, con decreto del 21 ottobre 2011, ha accolto la richiesta e disposto la scarcerazione di A., ordinando al contempo l'adozione di misure sostitutive all'arresto, quali l'obbligo di annunciarsi settimanalmente presso un posto di polizia, il deposito del passaporto e relativo divieto di lasciare il territorio svizzero nonché l'obbligo di ottemperare alle citazioni notificategli per il tramite del suo legale (cl. 2 p. 6.2.120- 121).
G. Gli sviluppi dell'inchiesta hanno portato ad identificare ulteriori persone coinvolte nei traffici di stupefacenti, e di conseguenza, il MPC, con decisione del 16 agosto 2010, ha proceduto ad estendere il procedimento nei confronti di G. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.12-14). In data 24 novembre 2011, G., per il tramite del suo difensore, ha chiesto che si
- 5 procedesse nei suoi confronti con rito abbreviato giusta gli art. 358 e segg. CPP (cl. 1 p. 4.2.1). Il MPC, con decreto del 1° dicembre 2011, ha accolto la suddetta richiesta (cl. 1 p. 4.2.2-3). Nei confronti di G. è stata quindi promossa l'accusa in rito abbreviato in data 12 giugno 2012 e lo stesso è stato condannato in data 21 agosto 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 4.3.14-26).
H. Con decisione del 22 aprile 2011 la procedura è stata estesa a D. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.00.15-17). Nei confronti di quest'ultimo, l'autorità inquirente ha spiccato un ordine di arresto internazionale in data 27 aprile 2011 (cl. 4 p. 6.10.1-5). D., che si trovava in stato di detenzione in Spagna a seguito di una condanna inflittagli in quel Paese, è stato dapprima oggetto di estradizione temporanea dalla Spagna alla Svizzera dal 26 giugno al 17 dicembre 2012 (cl. 4 p. 6.10.178-180), dopodiché, una volta riconsegnato alle autorità spagnole per scontare la sua pena, è stato estradato, in data 25 marzo 2014, dalla Spagna alla Svizzera (cl. 4 p. 6.10.253-255; 275-287). Con decreto del 26 marzo 2014 D. è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena (cl. 4 p. 6.10.319-321) e trasferito presso il penitenziario a Coira, a far tempo dal 1° maggio 2014 (cl. 4 p. 6.10.348-349).
I. L'attività investigativa posta in essere dalla PGF e dal MPC, ha condotto quest'ultima autorità ad estendere ulteriormente l'inchiesta, con decreto del 26 aprile 2011 (cl. 1 p. 1.00.24-26) a B. per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sul materiale bellico e con decreto del 2 dicembre 2013 per organizzazione criminale ai sensi dell'art. 206ter CP (cl. 1 p. 1.00.38-40). Nei confronti di B. il MPC ha emesso in data 27 aprile 2011 un ordine di arresto, con richiesta di diffusione internazionale ai fini di arresto e di estradizione (cl. 3 p. 6.9.1-5; 6.9.17-18). B. è stato arrestato in data 14 agosto 2011 dalle autorità dei Paesi Bassi e, dopo due mesi di detenzione per una condanna inflittagli in quel Paese, è stato estradato alle autorità svizzere in data 18 gennaio 2012, e posto in detenzione preventiva, su istanza del MPC, dal competente Giudice dei provvedimenti coercitivi (cl. 3 p. 6.9.223-233). In data 13 aprile 2012, B., per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al MPC di essere posto al beneficio dell'esecuzione anticipata della pena (cl 33 p. 16.5.12- 13). Il MPC, con decreto di medesima data, ha accolto la richiesta formulata dall'imputato (cl. 3 p. 6.9.273-275).
- 6 - J. Con avviso di chiusura dell'istruzione ex art. 318 cpv. 1 CPP dell'8 aprile 2014, il MPC ha comunicato alle parti la conclusione dell'inchiesta, prospettando al contempo la promozione dell'accusa presso il Tribunale penale federale e ha assegnato alle parti un termine per proporre eventuali istanze probatorie (cl. 1 p. 3.0.26-27).
K. In data 25 aprile 2014, l'avv. Susin ha formulato un'istanza probatoria, ai sensi dell'art. 318 CPP, tendente all'allestimento di una perizia psichiatrica o psicologica in capo all'imputato A., producendo al contempo diverse perizie private (cl. 1 p. 19.2.1-2). Il MPC, accogliendo la suddetta istanza, ha proceduto a nominare un perito e, posti unitamente alla difesa i relativi quesiti peritali, ha commissionato tale perizia (cl. 1 p. 19.2.44-45). In data 11 luglio 2014, il Prof. Dr. med. H., primario della Clinica psichiatrica universitaria di Basilea, ha consegnato al MPC il suo referto peritale (cl. 34 p. 17.12.38-90, traduzione in italiano da p. 17.12.93 a 147).
L. In data 20 ottobre 2014 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A., B., C. e D. per titolo di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla legge federale sulle armi (A. e B.), infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico (A.), riciclaggio di denaro (A., C. e D.), falsità in certificati (C.) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (C.).
M. I pubblici dibattimenti, in presenza di tutti gli imputati, hanno avuto luogo in data 23, 24 e 26 marzo 2015.
N. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.
- 7 - N.1 Il MPC chiede di dichiarare: 1. l'imputato A. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla legge federale sulle armi e infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico e di condannarlo ad una pena detentiva di 7 anni dedotto il carcere preventivo sofferto; 2. l'imputato B. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi e di condannarlo ad una pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto; 3. l'imputato C. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sugli stranieri e di condannarlo ad una pena detentiva di 8 anni, dedotta la carcerazione preventiva sofferta; 4. l'imputato D. autore colpevole di organizzazione criminale, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro e di condannarlo ad una pena detentiva complementare di 2 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Il MPC postula inoltre la confisca: - dei valori patrimoniali di pertinenza di A. e C. attualmente sotto sequestro penale; - degli oggetti elencati al punto 4.1 dell'atto di accusa; - del passaporto n. 1 intestato a C.1 e del passaporto intestato a C.2. Il MPC richiede inoltre che nei confronti dell'imputato A. venga ordinato un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 51'645,10 e che in vista dell'esecuzione dello stesso venga mantenuto il sequestro sulle somme elencate al punto 4.2 dell'atto di accusa.
N.2 La difesa dell'imputato A. formula le seguenti conclusioni: - il proscioglimento dal reato di organizzazione criminale; - che la pena proposta dalla pubblica accusa venga massicciamente ridotta, per la commisurazione della quale si rimette al giudizio delle Corte, non opponendosi alle richieste di confisca formulate dal MPC.
- 8 - N.3 La difesa dell'imputato B. chiede: - il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale; - il proscioglimento dal capo di accusa 1.2.2.1; - che all'imputato venga inflitta una pena detentiva non superiore a 5 anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella di 2 mesi inflittagli in Olanda.
N.4 La difesa dell'imputato C. chiede: - il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale; - il proscioglimento dai capi di accusa 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 e 1.3.2.4; - che all'imputato venga inflitta una pena detentiva non superiore a 3 anni e in ogni caso non superiore al periodo di carcerazione preventiva e al regime di espiazione anticipata già sofferti.
N.5 La difesa dell'imputato D. chiede: - il proscioglimento dall'ipotesi di reato di organizzazione criminale; - il proscioglimento dal capo di accusa 1.4.2.6 siccome già oggetto di una sentenza spagnola pronunciata in data 20 luglio 2011; - il proscioglimento parziale dai capi di accusa 1.4.2.2 e 1.4.2.3, nel senso di una riduzione dei quantitativi di stupefacente addebitabili a D. (24 kg invece di 30 kg, rispettivamente 12 kg invece di 24 kg); - una forte riduzione della pena proposta, da considerarsi quale pena aggiuntiva a quella inflitta dalle autorità spagnole.
O. Considerato che il fascicolo processuale non conteneva alcun atto riferito al procedimento giudiziario occorso nei Paesi Bassi nei confronti di B. e nel contesto del quale quest'ultimo sarebbe stato condannato dalle autorità olandesi, la Corte, con ordinanza del 9 aprile 2015, ha ordinato l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale olandese di B. quale complemento di prova ex art. 349 CPP e ordinato la contestuale riapertura del dibattimento (cl. 77 p. 77.950.001). Ricevuto tale documento in data 6 maggio 2015, la Corte ha offerto alle parti la possibilità di prendere posizione in merito. Raccolte le prese di posizione delle parti, la Corte ha poi disposto la chiusura del contraddittorio ex 347 cpv. 2 CPP e informato le parti circa la data della comunicazione del dispositivo (cl. 77 p. 77.810.004).
- 9 - P. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 13 maggio 2015, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP.
Q. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali:
1. Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio di merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).
1.1 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui, fra gli altri, all'art. 260ter CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b).
1.2 Nel caso di specie, stando all'atto di accusa, l'organizzazione criminale indagata - la cui partecipazione o il cui sostegno è ipotesi di reato ritenuta nei confronti di tutti e quattro gli imputati - avrebbe quale centro nevralgico il Sud America, territorio dal quale estenderebbe le sue attività criminali in Europa, toccando anche la Svizzera. Inoltre, secondo gli inquirenti essa sarebbe caratterizzata da una componente sudamericana, ossia persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile - tra cui D. - e da una componente italiana, tra cui C., con ruoli e mansioni ben distinti nel contesto del traffico internazionale di stupefacenti. La componente sudamericana si occuperebbe di reperire la sostanza stupefacente, mentre la componente italiana sarebbe attiva nella pianificazione e organizzazione del trasporto della cocaina dal Sud America all'Italia transitando sovente dalla Svizzera - e del relativo smercio (cfr. capi di accusa 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 e 1.4.1). Ad A. e B. vengono contestati atti di sostegno alla predetta organizzazione, commessi sia in Svizzera, sia in Italia, sia direttamente in Sud America (cfr. capi di accusa 1.1.1.1 - 1.1.1.6, rispettivamente 1.2.1.1 - 1.2.1.5). Per contro, C. e D. sono accusati di partecipazione alla siffatta organizzazione criminale, secondo le condotte descritte ai capi di accusa 1.3.1.1
- 10 - - 1.3.1.4 e, rispettivamente, 1.4.1.1 - 1.4.1.7, poste in essere prevalentemente all'estero.
In siffatte circostanze, appurata la presenza di un elemento di internazionalità prevalente sotto il profilo qualitativo - in punto ai crimini commessi dall'organizzazione indagata, la competenza giurisdizionale federale e, di riflesso, della scrivente Corte, è data. Del resto, la stessa non è nemmeno contestata degli imputati (cl. 77 p. 77.920.004).
La giurisdizione federale è altresì data con riferimento alle infrazioni alla legge federale sul materiale bellico (LMB; RS. 514.51), in virtù dell'esplicita base legale di cui all'art. 40 cpv. 1 LMB.
La Corte entra quindi nel merito di tutte le accuse. Sull'organizzazione criminale
2. Tutti gli imputati sono accusati del reato di cui all'art. 260ter CP, chi nella forma della partecipazione (C. e D.) chi nella forma del sostegno (A. e B.).
2.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).
2.2 Nell’ipotesi accusatoria, importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione ai traffici di stupefacenti rimproverati agli imputati. In questo senso l’organizzazione, per mezzo delle persone a vario titolo coinvolte nei traffici illeciti, sarebbe stata attiva a partire dalla base in Sud America, in numerosi altri Paesi sudamericani e europei, compresa la Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell'art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione.
2.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più
- 11 restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 cpv. 2 LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 1 a 5 ad art. 260ter CP).
2.4 Secondo giurisprudenza e dottrina, corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).
2.5 La variante della partecipazione ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio
- 12 logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario, ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).
2.6 La variante del sostegno ai sensi dell'art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un contributo fattivo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).
2.7 Laddove, come nel caso specifico, l’accusa di organizzazione criminale si accompagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati commessi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati-fine), l’art. 260ter CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I pag. 125, pag. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007, consid. 4.3), è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie segnatamente le infrazioni alla legge sugli stupefacenti rimproverate agli imputati.
2.8 Nel caso concreto, gli imputati sono accusati di partecipazione, rispettivamente di sostegno ad un'organizzazione criminale, la quale, stando all'atto di accusa,
- 13 sarebbe attiva principalmente in Sud America e in Europa, in particolare in Svizzera e in Italia, e sarebbe composta da I., J., K., dagli imputati D. e C. e altre persone. La stessa costituirebbe un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, fondato su di una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole, che terrebbe segreti la propria struttura e i propri componenti, i cui vertici, capi e membri sarebbero interscambiabili e la cui azione si avvarrebbe del vincolo associativo e il cui scopo criminale sarebbe di arricchirsi con la realizzazione di attività di natura criminale, tra le quali, in particolare, il traffico internazionale dal Sud America all'Europa di importanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale organizzazione criminale sarebbe costituita da una componente sudamericana (ossia da persone originarie della Bolivia, della Colombia e del Brasile) e da una componente italiana, le quali si sarebbero ripartite i compiti nell'organizzazione e nell'esecuzione dei traffici internazionali di stupefacente; la prima si sarebbe occupata del reperimento e dell'occultamento della cocaina, la seconda della pianificazione e organizzazione del viaggio dei corrieri/trasportatori e dello smercio in Italia della sostanza stupefacente (cfr. atto di accusa, pag. 4).
Stante la presenza di reati-scopo contestati agli imputati, in particolare in relazione al traffico internazionale di stupefacenti, la loro posizione verrà analizzata in due fasi. Dapprima la Corte, in virtù dell'appena citato principio della sussidiarietà (cfr. supra consid. 2.7), si chinerà sui reati-fine singolarmente rimproverati agli imputati in ambito di stupefacenti, per poi, in un secondo tempo e se del caso, analizzare le loro condotte alla luce dell'art. 260ter CP.
Sull'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
3. Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) per fatti che sarebbero occorsi dal 2006 sino al 2011. L’istruzione è terminata con l’inoltro dell’atto d’accusa del 21 ottobre 2014.
3.1 Le infrazioni alla LStup rimproverate ad A. sarebbero state commesse da agosto 2007 a marzo 2010, B. avrebbe agito tra agosto 2007 e giugno 2011, C. da ottobre 2006 sino a marzo 2010 e D. da maggio 2007 a novembre 2008. Occorre dunque determinare, per ciascun imputato, il diritto applicabile, infatti, il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la revisione della parte generale del CP (RU 2006 3459) e il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale della LStup (RU 2009 2623). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se
- 14 il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP, applicabile per rinvio dell’art. 333 n. 1 CP). Le nuove norme della parte generale del CP hanno causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema sanzionatorio. Nel caso specifico, questo non ha rilevanza, dato che - come si vedrà in seguito - C. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.2.1, unico capo d'accusa relativo a condotte anteriori al 1° gennaio 2007. Con la revisione parziale della LStup del 1° luglio 2011 la fattispecie di cui all'art. 19 è stata terminologicamente e strutturalmente rivista e leggermente modificata. Queste modifiche teoricamente tangono le condotte trattate nel caso in esame unicamente in merito al possibile sanzionamento dei preparativi per commettere un'infrazione alla LStup: l'art. 19 cpv. 3 lett. a prevede ora un'attenuazione facoltativa della pena. Inoltre il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede esplicitamente l'applicazione della lex mitior anche in caso di leggi estere. Altre modifiche, anche in merito alla circostanza aggravante, non sono di rilevanza per il caso concreto. Le nuove disposizioni della LStup sono dunque a prima vista favorevoli agli accusati.
3.2 L’art. 19 cpv. 1 LStup sanziona chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La LStup reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 134 IV 187 consid. 3. 2; CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 19 LStup).
3.3 La fattispecie di cui all’art. 19 LStup costituisce un reato di messa in pericolo astratta; in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
3.4 L’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f. La fattispecie del reato consistente nel
- 15 far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 cpv. 1 lett. a-f LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzionati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19 LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. g può fare preparativi solo colui che progetta di compiere egli stesso uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 60 ad art. 19 LStup). Per costituire un'infrazione ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. g LStup, l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (PETER ALBRECHT, in M. Schubarth (ed.), Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelsgesetzes (Art. 19-28 BetmG), n. 150 ad art. 19 LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 cpv. 1 lett. a-f LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4).
3.5 L’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).
3.6 Nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 pag. 7917). La condotta qualificata è data se l'autore (a) sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; (b) agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (c) realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (d) per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3.7 Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 pag. 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione
- 16 delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
3.7.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup) la giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 145 consid. 3b, CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup; DTF 119 IV 180 consid. 2d).
3.7.2 In merito all’aggravante di cui all’art 19 cpv. 2 lett. b LStup, secondo la giurisprudenza la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e 140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o senza che infrazioni future siano già determinate (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid. 2, e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di sostenere psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi, di modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda sono determinanti il grado di organizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente, l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 97 ad art. 19 LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).
- 17 - 3.7.3 Ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo di 100'000.-- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un importo di 10'000.-- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (CORBOZ, op. cit., n. 103 ad art. 19 LStup; ALBRECHT, op. cit., n. 193 ad art. 19 LStup). Nella pratica, le condizioni dell'art. 19 cpv. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell'art. 19 cpv. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa).
3.7.4 In presenza di una condizione aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la pena massima edittale è quella di cui all’art. 19 cpv. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2).
3.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione ed esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagonisti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1).
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- 18 - 3.9 È complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Occorre tuttavia rilevare che l’art. 19 cpv. 1 LStup reprime come infrazione indipendente quasi tutti gli atti di sostegno anche se questi ultimi, qualora commessi per la perpetrazione di altre infrazioni, sarebbero considerati come degli atti di partecipazione accessoria. In tal senso, ognuno di questi atti configura un’infrazione indipendente e colui che adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’infrazione è punibile con la pena prevista all’art. 19 cpv. 1 LStup in qualità di reo e non di complice (DTF 119 IV 266 consid. 3a).
4. A. e B. (traffici di cocaina)
Nei capi di accusa da 1.1.2.1 a 1.1.2.7 rispettivamente da 1.2.2.1 a 1.2.2.7 ad A. e B. è rimproverata la correità in merito agli stessi complessi fattuali, relativi a traffici di cocaina. Pertanto la Corte, nei considerandi che seguono, esaminerà nel contempo la posizione dei due imputati in merito ai citati capi d'accusa.
4.1 Al capo di accusa 1.1.2.1 è in sostanza rimproverato ad A. di avere, in correità con J., G. e B. e in complicità con F., tra agosto e dicembre 2007, trasportato ed esportato in Italia, un quantitativo di 1 kg di cocaina, occultandola nel doppiofondo di una valigia, ottenendo la somma di fr. 600.-- quale compenso. A B. è in sostanza rimproverato di aver fatto trasportare da A. 1 kg di cocaina, nello stesso lasso temporale, dalla Svizzera all'Italia (capo di accusa 1.2.2.1)
4.1.1 Sin dalle prime battute dell'inchiesta, segnatamente in occasione dell'interrogatorio del 4 maggio 2010, A. ha ammesso di avere preso in consegna, a Giubiasco, una valigia contenente cocaina e di averla trasportata oltre il confine http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-186%3Afr&number_of_ranks=0#page186 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-309%3Afr&number_of_ranks=0#page309
- 19 nazionale, su richiesta di J. e G. (cl. 26 p. 13.2.100). Nel medesimo interrogatorio, A. precisa di avere preso la valigia contenente la sostanza stupefacente, di averla caricata nel bagagliaio della propria autovettura e di essersi diretto in Italia, accompagnato dalla moglie F., passando la frontiera al valico di Clivio (IT) (cl. 26 p. 13.2.101). A., afferma di avere riconsegnato la valigia ai destinatari, una volta giunto in territorio italiano, e di aver ricevuto la somma pattuita (cl. 26 p. 13.2.101). A., avrebbe saputo del contenuto della valigia poco prima di effettuare il trasporto, pur senza conoscere il quantitativo esatto della cocaina ivi contenuta (cl. 26 p. 13.2.102). Questa versione dei fatti è stata ribadita dall'imputato anche nei successivi interrogatori dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.503) e 9 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.535). In merito alla posizione di B., A. ha da subito dichiarato, e in seguito ribadito, che B. non era presente durante questo traffico e di non sapere se quest'ultimo fosse coinvolto nello stesso. A. ha sostenuto che oltre a G. era presente un altro uomo (cl. 26 p. 13.2.102, 13.3.503). Confrontato con le deposizioni di G., secondo le quali B. era presente durante il traffico in questione, A. ha ribadito di non ricordare la presenza di B. (cl. 27 p. 13.2.535). Durante l'interrogatorio di confronto con B., A. ha invece affermato di avergli consegnato la cocaina in Italia (cl. 32 p. 13.8.3). Nell'interrogatorio finale, A. ha infine ribadito di non sapere se B. fosse coinvolto in questo traffico (cl. 28 p. 13.2.1232). Anche durante il dibattimento egli ha sostenuto di non ricordare chi, oltre a G. e a J., fosse presente durante il traffico (cl. 77 p. 77.930.045).
4.1.2 B. ha sempre negato il proprio coinvolgimento in questo traffico di cocaina (cl 32 p. 13.6.76; cl. 31. p.13.5.83 e 13.5.379 segg.), da ultimo in aula, in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, asserendo che all'epoca dei fatti contestati egli nemmeno conosceva A. e che, ad ogni modo, in quel periodo si trovava in vacanza in Sardegna (cl. 31 p. 13.5.83; cl. 77 p. 77.930.046).
4.1.3 Anche G. ha riferito del trasporto di 1 kg di cocaina effettuato da A. verso l'Italia, in occasione degli interrogatori del 6 settembre 2010 (cl. 30 p. 13.4.56 e 93-95) e dell'11 maggio 2012 (cl. 30 p. 13.4.117). In un primo momento egli ha precisato che in Italia la cocaina è stata presa in consegna da B. (cl. 30 p. 13.4.57). Durante l'interrogatorio di confronto con B., G. ha dichiarato di essere stato lui stesso a ritirare la cocaina in Italia. Si osserva, a questo proposito, che G. è stato condannato in data 21 agosto 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale, con rito abbreviato, ad una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup, condanna inglobante anche il traffico qui in esame (cl. 1 p. 4.3.14-26).
4.1.4 Rilevanti sono pure le dichiarazioni di F., presente con il marito A. al momento del trasporto della valigia contenente lo stupefacente e anch'ella già condannata
- 20 dal Tribunale penale federale, con sentenza del 25 aprile 2012, ad una pena detentiva di 2 anni per titolo di infrazione aggravata alla LStup e altri reati (cl. 1 p. 4.3.3-13). F. ha riferito, in occasione dell'interrogatorio del 16 luglio 2010, di essere stata consapevole che, durante quel viaggio, lei e il marito A. stavano trasportando della droga oltre il confine nazionale (cl. 25 p. 13.1.150). In merito al coinvolgimento di B., F. ha, in un primo momento, confermato la presenza del predetto durante i fatti, precisando di seguito che era presente una persona con una macchina sportiva, e di aver collegato questa vettura a B. (cl. 25 p. 13.1.150 seg.)
4.1.5 L'accusa rivolta ad A., relativa al trasporto di 1 kg di cocaina verso l'Italia dietro compenso di fr. 600.--, è da lui ammessa ed è confermata dalle deposizioni di altre persone coinvolte nel traffico (F. e G.). Le deposizioni di A., F. e di G. concordano in merito alla quantità di stupefacente, alle modalità di consegna, ai luoghi e ai tempi. Constatata la presenza di sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati ad A. sono provati.
Alla luce di quanto precede, va rilevato che A., trasportando e esportando 1 kg di cocaina dalla Svizzera all'Italia, senza essere autorizzato, ha realizzato gli elementi costitutivi oggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup. La condotta dell'accusato non lascia infine nessun dubbio in merito alla realizzazione della condizione soggettiva. Ne consegue che il reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è consumato.
4.1.6 L'ipotesi accusatoria individua in B. il finanziatore di tale traffico, il quale sarebbe stato presente a Clivio (IT) per ritirare la valigia contenente lo stupefacente. B. ha sempre contestato il proprio coinvolgimento nel citato traffico, negando in particolare di essere stato presente in Italia quale destinatario della cocaina (cl. 31 p. 13.5.123).
4.1.7 Nonostante gli esiti negativi dell'attività investigativa, volta a trovare traccia della presenza dell'auto di B. sul traghetto per la Sardegna (cl. 20 p. 10.0.889-896), la Corte, ponderati tutti gli elementi testé esposti, rileva dapprima come G. abbia in seguito ritrattato le sue deposizioni - negando quindi il coinvolgimento di B. (cl. 30 p. 13.4.118) - mentre F., presente al momento della consegna, fonda sostanzialmente il coinvolgimento di B. più sulla presenza di una macchina sportiva simile a quella dell'imputato che sulla presenza dell'imputato stesso. Inoltre, va rilevato che, trattandosi di una prova essenziale (cfr. DTF 131 I 476 consid. 2.2), un interrogatorio di confronto tra F. e B. era necessario per
- 21 ossequiare i diritti dell'imputato garantiti dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU. Le deposizioni di F. a carico di B. non hanno dunque valore probatorio a detrimento di B. In effetti egli non ha avuto, almeno una volta nel corso del procedimento, l'occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio le dichiarazioni della precitata.
La dichiarazione di A. riguardo alla presenza di B. risulta inattendibile, nella misura in cui egli chiama in causa B. in un'unica occasione e meglio durante l'interrogatorio di confronto (cl. 32 p. 13.8.2). Tuttavia ciò avviene in modo superficiale e apodittico senza apportare alcuna precisazione in merito a questa versione dei fatti, ciò del resto in flagrante contraddizione con le sue precedenti e susseguenti dichiarazioni con le quali esclude o comunque non ricorda la presenza di B. (cl. 27 p. 13.2.503; cl. 77 p. 77.930.045). Agli atti non risultano ulteriori elementi a carico di B.
4.1.8 A fronte di dichiarazioni fortemente discordanti tra loro, e constatata, in definitiva, l'assenza di chiari ed univoci elementi a carico di B., non v'è spazio per ritenere quest'ultimo correo del traffico in esame. In presenza di un ragionevole dubbio, rafforzato anche dal fatto che l'imputato si è mostrato sostanzialmente collaborativo nel riconoscere le proprie responsabilità in ambito di traffici di stupefacenti ben più gravi di quello in esame, la Corte proscioglie l'imputato B. dal capo di accusa 1.2.2.1.
4.2 Al capo di accusa 1.1.2.2 si contesta ad A., in correità con B. (capo di accusa 1.2.2.2) e G., di avere, nel febbraio 2008, fatto preparativi per trasportare e tenere in deposito un quantitativo di almeno 16 kg di cocaina, e meglio di avere provveduto a noleggiare due furgoni - per il trasporto dei corrieri della droga provenienti il 9 febbraio 2008 dal Brasile, come pure della cocaina dall'aeroporto di Zurigo verso il Ticino - e per avere locato un appartamento a Minusio. previsto per assicurare un alloggio ai detti corrieri. Questi non sono però mai giunti a destinazione, siccome arrestati al momento dell'imbarco all'aeroporto di Fortaleza (BR), dove sono stati sequestrati 41 kg di cocaina, mentre 22 kg di cocaina, contenuti nelle valigie già imbarcate, sono invece stati sequestrati dalla Polizia cantonale di Zurigo (cl. 41 p. 18.05.6-11).
4.2.1 A., ha ammesso di avere noleggiato due furgoni e di avere altresì provveduto a locare un appartamento per l'alloggio dei corrieri provenienti dal Sudamerica. L'appartamento, a suo dire, avrebbe potuto ospitare 6 persone. A. ha pure affermato di essersi recato, unitamente a B. e G., a Zurigo ad attendere (invano) la comitiva proveniente dal Sud America, consapevole - seppur non a conoscenza di tutti i dettagli - del traffico di droga in essere. A. si sarebbe quindi
- 22 incaricato personalmente di trasportare da Zurigo al Ticino la cocaina fungendo da conducente di uno dei due furgoni. Al riguardo A. ha ammesso il suo ruolo e i preparativi di questo traffico, in particolare in occasione dei suoi interrogatori dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.504), del 9 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.626) nonché nell'interrogatorio finale del 29 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1239). Accompagnato dalla PGF, A. ha altresì mostrato l'esatta ubicazione dell'appartamento di Minusio, dove avrebbero dovuto alloggiare i corrieri. Gli inquirenti hanno potuto inoltre stabilire, interrogando il proprietario, l'esistenza delle trattative condotte dallo stesso A. per la locazione dell'appartamento (cl. 20 p. 10.00.685-688).
4.2.2 La versione fornita dall'imputato A. è sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni del coimputato B. Egli ha dichiarato di essersi recato all'aeroporto di Zurigo con G. e A. per prelevare 4-5 corrieri e la loro merce per condurli in Ticino, dove era stato locato un appartamento. A questo fine A. aveva appunto noleggiato 2 furgoni. A detta di B. la quantità esatta di cocaina trasportata dai corrieri non sarebbe stata nota, essendo interessato alla presa in consegna per sé di ca. 500 g (cl. 32 p.13.8.7; cl. 31, p. 13.5.57-59). Tali versioni sono poi state confermate anche in aula dagli imputati, in occasione dei loro interrogatori dibattimentali (cl. 77 p. 77.930.046-049).
4.2.3 G., in occasione dell'interrogatorio del 6 settembre 2010, ha dichiarato di avere chiesto ad A., unitamente a B., di provvedere al noleggio di due furgoni e di trovare un alloggio per le persone che dovevano arrivare con la cocaina. Sarebbero stati attesi 7-8 corrieri che però non sono giunti a destinazione (cl. 30 p. 13.4.60-61; cl. 28 p. 13.2.1233).
4.2.4 L'accusa rivolta ad A. relativa ai preparativi volti al trasporto dei corrieri e della loro merce da Zurigo verso il Ticino è da lui ammessa e confermata dalle deposizioni di altre persone coinvolte nel traffico (B. e G.). Le deposizioni di A., G. e B. concordano in merito alle modalità di trasporto, ai partecipanti, all'alloggio previsto, ai luoghi e ai tempi. È stabilito in questo contesto che le autorità brasiliane e svizzere hanno sequestrato 63 kg di cocaina, 41 kg a Fortaleza (BR) e 22 kg all'aeroporto di Zurigo (cl. 22 p. 10.3.18-20, cl. 41 p. 18.5.6-34 ). L'analisi della cocaina esperita sui 22 kg dalle autorità zurighesi ha rivelato un grado di purezza del 91 al 96% (cl. 41 p. 18.5.150). A. ha dichiarato di non essere stato a conoscenza della quantità esatta di cocaina attesa. Per il trasporto delle persone e della droga egli ha nondimeno noleggiato due furgoni e locato un appartamento capace di ospitare 6 persone. Queste ultime avrebbero potuto facilmente trasportare vari chilogrammi di cocaina a testa. A. doveva dunque prevedere l'arrivo e il trasporto di almeno 16 kg di cocaina. Constatata la presenza di
- 23 sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, ne ha tratto il convincimento che i fatti contesati ad A. sono provati.
4.2.5 Analogo discorso per quanto riguarda B., con riferimento al corrispondente capo di accusa 1.2.2.2, indipendentemente dal fatto che l'imputato ha dichiarato, da ultimo in aula, che suo esclusivo interesse era entrare in possesso di 500 grammi di cocaina (cl. 77 p. 77.930.048). B. ha nondimeno ammesso di avere partecipato al sopralluogo per la visione dell'appartamento che avrebbe dovuto ospitare i corrieri (cl. 31 p. 13.5.58 e 228). Anch'egli, unitamente ad A. e G., si è recato a Zurigo ad attendere la comitiva degli importatori. L'alloggio era in grado di accogliere 6 persone e i due furgoni di trasportare varie persone e valigie. Era dunque evidente, anche per B., che la quantità di stupefacente attesa era importante. B. stesso ha riferito che i corrieri avrebbero dovuto essere 4 o 5 (cl. 31 p. 13.5.58-59; 228-229). Questi avrebbero potuto facilmente trasportare vari chilogrammi di cocaina a testa. B. doveva dunque presumere l'arrivo e il trasporto di almeno 16 kg di cocaina. Constatata la presenza di sufficienti elementi probatori, univoci e concordanti tra di loro, la Corte, non avendo motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti, nonché dai riscontri probatori sopracitati, ne ha tratto il convincimento che i fatti contestati a B. sono provati.
4.2.6 Sulla scorta di quanto precede non v'è dubbio sul fatto che i comportamenti degli imputati tendenti, senza essere autorizzati, a fare preparativi concreti per permettere l'importazione e il trasporto di 16 kg di cocaina, adempie le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. g LStup. Tale reato è pertanto consumato in capo ai due imputati.
4.3 Al capo di accusa 1.1.2.3, è rimproverato ad A. di avere, tra il 15 e il 27 settembre 2008, in correità con B. (capo di accusa 1.2.2.3), preso in consegna, detenuto, trasportato, importato dal Brasile in Svizzera ed esportato nuovamente in Italia, un quantitativo di 2 kg di cocaina, acquisto finanziato da B., e di avere percepito, per tale incarico, la somma di almeno fr. 26'000.--.
4.3.1 A. ha ammesso, segnatamente in occasione dei verbali di interrogatorio del 5 e 11 agosto 2010, di essersi recato in Brasile - su richiesta di B. - per ritirare da tale "L." una valigia contenente cocaina, e di averla poi trasportata in Svizzera (cl. 27 p. 13.2.484; p.13.2.496). Risulta altresì dagli atti che, nei giorni immediatamente successivi al suo rientro dal Brasile, A. ha versato, in tre tranches, sui propri conti presso Banca M., l'importo complessivo di fr. 26'000.--, somma che lo stesso A. indica essere il provento del traffico appena compiuto (cl. 27 p. 13.2.736 e 994;
- 24 in merito ai versamenti a contanti v. anche cl. 6 p. 7.1.6.4.1; p. 7.1.2.4.70 e p. 7.1.2.5.10).
In occasione del suo interrogatorio finale del 30 ottobre 2013, A. ha nuovamente confermato di essersi recato in Brasile, di avere ricevuto la valigia contenente lo stupefacente da "L.", di averla trasportata in Svizzera e successivamente in Italia per consegnarla a B. (cl. 28 p. 13.2.1247). Versione ribadita infine anche in aula (cl. 77 p. 77.930.049-050).
4.3.2 B., dal canto suo, ha ammesso, in occasione del verbale del 1° febbraio 2012, di aver incaricato A. della presa in consegna della cocaina in Brasile e di essere stato in contatto con tale L. in vista della consegna (cl. 31 p. 13.5.61-62). Compito di A. era quello di recarsi in Brasile a prendere la cocaina, di trasportarla dapprima in Svizzera e successivamente in Italia. B. ha inoltre ammesso l'esistenza di un accordo sul compenso di A., vale a dire la somma di diecimila euro per ogni chilo trasportato, oltre alle spese di viaggio, quantificate in tremila euro (cl. 31 p. 13.5.61-62). B. conferma altresì di avere ricevuto la valigia contenente lo stupefacente da A. direttamente in Italia e di averla in seguito trasportata presso la propria abitazione di Genova (IT) (cl. 31 p. 13.5.61-62). Versione confermata durante l'interrogatorio finale del 3 dicembre 2012 e, infine, in aula (cl. 31 p. 13.5.399 e cl. 77 p. 77.930.050).
4.3.3 La circostanza è dunque ammessa sia dallo stesso A., esecutore materiale del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione della cocaina, sia da B., finanziatore risp. acquirente e organizzatore delle azioni di A. Le dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dell'inchiesta, lineari, costanti e concordanti, sono state, come appena esposto, confermate in aula. I versamenti effettuati a favore dei conti bancari di A. sono ulteriori prove che dimostrano la fondatezza dell'accusa. Per questi motivi, la Corte non ha pertanto motivo di dubitare della veridicità delle ammissioni degli imputati e ha raggiunto il convincimento che i fatti loro addebitati sono provati.
Sulla scorta di quanto precede, per quanto riguarda A. non v'è dubbio che l'importazione di cocaina in Svizzera, il trasporto e l'esportazione in Italia, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive dell'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup. Per quanto concerne B., è altrettanto assodato che il fatto di finanziare, di far preparativi al fine di far importare, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e LStup.
- 25 - 4.4 I capi di accusa 1.1.2.4, per A., e 1.2.2.4, per B., riguardano in sostanza un traffico di cocaina dal Brasile alla Svizzera eseguito dallo stesso A., nel periodo intercorrente tra il 28 gennaio 2009 e il 2 febbraio 2009, organizzato e finanziato da B. ed effettuato con le stesse modalità di quello precedente.
4.4.1 Anche in quest'occasione, A. ha ammesso di essersi recato in Brasile, dove gli sarebbe stata consegnata, da un non meglio indentificato "L.", una valigia contenente lo stupefacente da trasportare in Svizzera. A. ha dichiarato che per questo traffico egli ha ricevuto da B. un compenso pari e EUR 25'000.-- risp. di EUR 15'/16'000.-- (cl. 27 p. 13.2.484; cl. 28 p. 13.2.1251 seg). A. specifica che B. gli avrebbe chiesto di effettuare il trasporto. Le spese relative al viaggio sarebbero state pagate da B. A. si sarebbe recato in Brasile il 28 gennaio 2008. Dopo il suo ritorno in Svizzera, A. avrebbe depositato la droga dapprima a casa sua e l'avrebbe in seguito trasportata in Italia, nelle vicinanze di Genova (IT), per consegnarla a B. (cl. 27 p. 13.2.492 e 493). Versione confermata anche nel successivo interrogatorio dell'11 agosto 2010 (cl. 27 p. 13.2.500), così come in quello del 24 settembre 2010 (cl. 27 p. 13.2.542) e, infine, nell'interrogatorio finale del 30 ottobre 2013 (cl. 28 p. 13.2.1251). In merito alla quantità, A. ha dichiarato che erano previsti 2 kg di cocaina. B. gli avrebbe però riferito, dopo la consegna, che, contrariamente a quanto concordato con il fornitore, la valigia avrebbe contenuto soltanto 1 kg e che "L." lo avrebbe "fregato" (cl. 28 p. 13.2.1251).
4.4.2 Sulla stessa linea è anche la versione fornita da B. il quale, nell'interrogatorio del 1° febbraio 2012, ha dichiarato di avere organizzato questo secondo viaggio volto al trasporto e all'importazione di cocaina con A. e di avere anticipato a quest'ultimo le spese di viaggio (cl. 31 p. 13.5.63). In aula B. ha confermato questa dichiarazione. In merito alla quantità di cocaina, B. ha sempre sostenuto che era prevista la presa in consegna di 2 kg di cocaina ma che il fornitore (L.) ne avrebbe confezionato soltanto uno. Versione ribadita anche in aula, precisando che A. non poteva sapere l'esatto quantitativo di merce trasportata, siccome il suo unico compito consisteva nel prendere la valigia e portarla in Svizzera, senza controllarne il contenuto (cl. 31 p. 13.5.63; cl. 77 p. 77.930.052). A., in effetti, come da lui stesso affermato, non si è mai accertato del contenuto della valigia, limitandosi a prenderla in consegna e provvedere al suo trasporto, senza mai aprirla (cl. 77 p. 77.930.052). B., una volta aperta la valigia nella propria abitazione, si sarebbe reso conto che conteneva soltanto un chilogrammo di cocaina e non due come immaginava, circostanza in merito alla quale chiese spiegazioni ad "L.", che avrebbe confermato l'invio di un solo chilo anziché due (cl. 77 p. 77.930.052). Per quanto riguarda il compenso ricevuto da A., B. sostiene di avergli corrisposto la somma di EUR 10'000.--, ossia il compenso per un chilo di cocaina trasportato (cl. 31 p. 13.5.403).
- 26 -
4.4.3 Agli atti risulta un'operazione di cambio effettuata dallo stesso A. in data 6 febbraio 2009 presso l'ufficio cambi N. SA di Ponte Tresa, per la somma di EUR 16'000.--, ottenendo fr. 23'840.-- (cl. 13 p. 7.9.1.3.1), somma in parte versata, in tre tranches, sui propri conti presso la Banca M. (cl. 6 p. 7.1.6.4.3; p. 7.1.2.4.72; p. 7.1.2.5.11). L'operazione di cambio è avvenuta quindi poco dopo il ritorno di A. dal Brasile.
4.4.4 Accertata l'esecuzione del traffico organizzato da B. e posto concretamente in essere da A., la Corte non ha motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli imputati in merito al trasporto di cocaina. B. voleva far importare e prendere in consegna 2 kg di cocaina e A. era intenzionato a importare e trasportare la quantità concordata. Condotta che, in ogni modo, costituirebbe la fattispecie contemplata dall'art. 19 cpv.1 lett. g (fare preparativi). La somma consegnata all'ufficio cambi da parte di A. indica una vendita superiore ad un chilogrammo in quanto supera EUR 10'000.-- (v. supra consid. 4.4.2). La Corte ha dunque raggiunto il convincimento che i fatti contestati agli imputati sono provati.
Alla luce di quanto esposto, per quanto riguarda A. l'importazione, il trasporto e l'esportazione di stupefacente senza autorizzazione adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup. Con mente al comportamento di B., va rilevato che il fatto di finanziare, di organizzare l'importazione, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b, d, e LStup.
4.5 Ai capi d'accusa 1.1.2.5 e 1.2.2.5, è rimproverato ad A. risp. a B. di avere, tra l'11 e il 18 giugno 2009, in Bolivia, fatto preparativi per effettuare dei traffici di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi non precisati, incontrando A. personalmente il fornitore della cocaina, I., e avendo B. incaricato A. di incontrarsi con I., al fine di definire le modalità di acquisto, ossia i quantitativi, il prezzo, il trasporto e il luogo di consegna della sostanza stupefacente.
4.5.1 La Corte rileva innanzitutto che i fatti dedotti in accusa sono occorsi esclusivamente all'estero, e meglio in Bolivia. La competenza giurisdizionale delle autorità svizzere non è a prima vista ravvisabile, non risultando nel fascicolo processuale l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 19 cpv. 4 LStup (nihil obstat). Ad ogni modo tale questione può rimanere indecisa, per i motivi che seguono.
- 27 - 4.5.2 Gli atti preparatori che gli imputati avrebbero commesso nel periodo compreso tra l'11 e il 18 giugno 2009 in Bolivia, e come tali dedotti in accusa a titolo indipendente, trovano, a mente della Corte, la loro concretizzazione nella realizzazione di un traffico di stupefacenti avvenuto ad appena un mese di distanza, e meglio tra il 23 e il 30 luglio 2009, il quale è oggetto dei capi di accusa 1.1.2.6 (A.) e 1.1.2.6 (B.) trattati al considerando successivo. Ne consegue che gli atti preparatori ad un traffico poi effettivamente posto in essere non sono punibili a titolo indipendente, in quanto assorbiti dalla realizzazione del reato principale (Sentenza del Tribunale federale 6B_778/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 6.6.2, TPF 2002 221 consid. 2.2.2).
4.6 Ad A. (capo di accusa 1.1.2.6) e a B. (capo di accusa 1.2.2.6) è in sostanza contestato di avere, tra il 23 e il 30 luglio 2009, fatto trasportare da †E., rispettivamente finanziato, un quantitativo di 7,6 kg di cocaina, sostanza destinata ad essere importata dal Brasile in Svizzera e successivamente esportata in Italia. Tale traffico non si sarebbe concretizzato a causa dell'arresto in Brasile di †E., trovato in possesso di due valigie contenenti il quantitativo di cocaina appena menzionato.
4.6.1 A. ha dichiarato di aver saputo da B. che era previsto un nuovo trasporto dal Brasile alla Svizzera di 2 valigie contenenti ciascuna 2 kg di cocaina. A. avrebbe incaricato †E. del viaggio poiché egli stesso, dopo le precedenti due trasferte oltreoceano, non se la sentiva più di viaggiare a causa dello stress e della paura accumulati (cl. 28 p. 13.2.1257 e 1261; cl. 77 p. 77.930.055). †E. gli avrebbe chiesto di procurargli un lavoro in modo da potere guadagnare qualcosa, siccome stava attraversando un momento difficile (cl. 77 p. 77.930.055). Il compenso per questo traffico sarebbe stato di EUR 40'000.--, ossia EUR 10'000.-- per chilogrammo (cl. 28 p. 13.2.1260). L'imputato ha partecipato, a suo dire, a tutta la fase organizzativa, accompagnando dapprima †E. a comperare i biglietti aerei, pur affermando di non ricordare da dove provenissero i soldi utilizzati a tal fine, e accompagnando †E. all'aeroporto di Zurigo il giorno della partenza (cl. 77 p. 77.930.055). In seguito, una volta giunto il corriere †E. in territorio brasiliano, A. si sarebbe occupato di fornirgli telefonicamente le indicazioni necessarie in merito alle modalità di consegna delle valigie contenenti la cocaina (cl. 44 p. 18.7.165-167; cl. 28 p. 13.2.1256 segg.).
4.6.2 B., dal canto suo, ha dichiarato di avere organizzato questo viaggio "in società" con A., il quale, dopo ben tre viaggi in Sud America, non se la sentiva più di viaggiare e così si sarebbe adoperato per reperire un altro corriere che viaggiasse al posto suo (cl. 31 p. 13.5.189-190). Come in occasione dei
- 28 precedenti viaggi, B. si sarebbe occupato, qualora la cocaina fosse giunta a destinazione, dello smercio della stessa. In merito alla quantità, B. ha dichiarato che erano attesi 3-4 kg di cocaina e che non gli era noto che †E. in verità ne trasportasse 7,6 (cl.31 p. 13.5.410).
4.6.3 È accertato che †E. è stato arrestato dalle forze di polizia brasiliane all'aeroporto di San Paolo (BR), mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto in Svizzera con due valigie contenenti complessivi 7,6 kg di cocaina (cl. 1 p. 5.1.14). Interrogato dalle autorità brasiliane nel quadro di una commissione rogatoria formulata dal MPC, †E., nel definire le modalità del viaggio che si sarebbe apprestato a compiere, ha più volte riferito di A., designato come colui che gli avrebbe fornito le indicazioni precise sullo svolgimento dello stesso (cfr. cl. 44 p. 18.7.165-167).
4.6.4 Considerati gli elementi testé menzionati, e rilevata la concordanza delle versioni fornite dagli imputati, in merito alle quali la Corte non intravvede motivi per dubitare, se ne deve concludere che A. e B. hanno organizzato il trasporto e l'importazione di cocaina da effettuare tramite †E. In merito alla quantità di 7,6 kg v'è da rilevare che gli imputati avrebbero comunque preso in consegna la quantità trasportata da †E. (cl. 77 p. 77.930.056).
Ne consegue che il comportamento di A. consistente nel far preparativi al fine di far trasportare e importare stupefacente, senza autorizzazione, realizza le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b e g LStup. La stessa conclusione s'impone nei confronti di B., quale correo. Ne discende che l'infrazione di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b e g LStup è consumata in capo a entrambi gli imputati in relazione a 7,6 kg di cocaina trovata in possesso del corriere †E.
4.7 Ai capi d'accusa 1.1.2.7 e 1.2.2.7 relativi ad A. risp. a B., è in sostanza rimproverato ad A. di avere preso in consegna a Ginevra dietro pagamento di EUR 25'000.--, forniti da B., un quantitativo di 1,9 kg di cocaina da C. (cfr. capo di accusa 1.3.2.6, infra consid. 7.6), quest'ultimo avendo provveduto al trasporto e all'importazione dal Brasile in Svizzera di detta sostanza. A. avrebbe dovuto in seguito trasportare la cocaina in Italia e consegnarla all'acquirente B.
A seguito di tale traffico, A. e C. sono stati tratti in arresto in flagranza di reato: il primo in possesso della valigia contente la cocaina, il secondo in possesso del denaro (ca. EUR 24'000.--), ricevuto quale controprestazione da A. (cfr. supra lett. C e D).
- 29 - 4.7.1 A. ha in sostanza sin da subito ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essersi recato a Ginevra, dopo avere ricevuto da B. il denaro (EUR 25'000.--) per il pagamento dello stupefacente, al fine di ritirare una valigia contenente della cocaina (cl. 26 p. 13.2.2; 12-19). Anche in aula, A. ha affermato di essere andato a Ginevra, con il denaro precedentemente consegnatogli da B., per ritirare lo stupefacente (cl. 77 p. 77.930.056-057).
4.7.2 B. ha dichiarato di avere consegnato EUR 25'000.-- ad A. affinché potesse ritirare la valigia, pur specificando che non si trattava di soldi suoi. Lo stesso B. si sarebbe occupato dello smercio della sostanza presso cittadini maghrebini di sua conoscenza a Genova (IT) (cl. 31 p. 13.5.191; cl. 77 p. 77.930.057). In sostanza, considerato che per ritirare lo stupefacente era necessario corrispondere la somma pari a EUR 25'000.--, B. si sarebbe adoperato per trovare un finanziatore (cl. 77 p. 77.930.057).
4.7.3 Anche C., il quale sotto le mentite spoglie di C.1 si è occupato di trasportare la cocaina dal Sud America alla Svizzera, ha confermato questa versione dei fatti (cfr. infra consid. 7.6.1), in particolare di essersi messo a disposizione per trasportare lo stupefacente in cambio di un compenso pari a cinquemila euro (cl. 29 p. 13.3.35-37, 57-58). C. ha inoltre riferito in merito alle precise modalità con le quali, a Ginevra, è avvenuto lo scambio soldi-valigia: la transazione si sarebbe svolta nella stanza d'albergo nella quale pernottava C. Dietro pagamento di EUR 25'000.--, quest'ultimo avrebbe consegnato la valigia contenente lo stupefacente ad A., la quale sarebbe stata in seguito caricata nell'autovettura di A. (cl. 29 p. 13.3.37-38).
4.7.4 Poco dopo lo scambio, A. e C. sono stati tratti in arresto. C. è stato trovato in possesso della somma di EUR 24'002,25 e del passaporto falso a nome di C.1 (cl. 14 p. 8.5.7). Lo stupefacente rinvenuto nell'autovettura di A. presentava un grado di purezza pari all'82,6% (cl. 22 10.3.335-343).
4.7.5 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ritiene provati i fatti contestati ad A. e B. ai capi d'accusa 1.1.2.7 e 1.2.2.7.
Alla luce di quanto precede, la condotta di A. consistente nel prendere in consegna stupefacente e fungere da intermediario per un traffico di cocaina realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b nonché e della LStup. La condotta del correo B. consistente nel finanziare il traffico realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup.
- 30 - 5. A. (traffici di marijuana)
Per ciò che attiene ai traffici di sostanza stupefacente del tipo marijuana, al capo di accusa 1.1.3 è rimproverato ad A. di avere, tra ottobre 2009 e il 23 marzo 2010, acquistato da O. e da una non meglio indentificata P., sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo compreso tra un minimo di 31,5 kg e un massimo di 32,5 kg, nonché di avere fatto i preparativi per l'acquisto di 10 kg della stessa sostanza, secondo singole condotte che saranno analizzate di seguito.
5.1 Nello specifico, al capo di accusa 1.1.3.1 si contesta ad A. di avere, tra ottobre 2009 e il 3 febbraio 2010, in correità con G. e con la complicità di F., in almeno tre occasioni, acquistato a Bienne da una non meglio identificata P., un quantitativo complessivo pari a un minimo di 21,5 kg a un massimo di 22,5 kg di marijuana, sostanza trasportata dapprima in Ticino e poi in Italia, ottenendo per questo un compenso personale di circa duecento euro al chilo.
5.1.1 Tale fattispecie è ammessa dall'imputato. A. ha infatti confermato di avere effettuato dei trasporti di marijuana da Bienne al Ticino, per conto di G., il quale si sarebbe occupato di discutere i quantitativi, il prezzo e il giorno del trasporto, confermando altresì il proprio compenso di EUR 200.-- per chilo trasportato (cl. 26 p. 13.2.94). A. ha dichiarato che il primo viaggio effettuato risalirebbe ad inizio autunno 2009, e di aver saputo allora da G. che la borsa che stava trasportando conteneva 5 o 6 chili di marijuana (cl. 26 p. 13.2.94). Il secondo viaggio avrebbe invece avuto luogo tra novembre e dicembre 2009. A. e G. avrebbero raggiunto Bienne, caricato le valigie in auto per il trasporto in Ticino. Anche in questo caso A. ha dichiarato di avere trasportato 5 kg di marijuana (cl. 26 p. 13.2.96). Il terzo viaggio, relativo a 6-7 Kg di marijuana, sarebbe stato effettuato all'inizio del 2010 secondo le stesse modalità degli ultimi due viaggi (cl. 26 p. 13.2.97). Riassumendo, A. ha dichiarato di avere effettuato, nel periodo in esame, tre viaggi a Bienne per conto di G., trasportando complessivamente dalla Svizzera all'Italia un quantitativo di circa 16 kg di marijuana, per i quali ha percepito un guadagno di circa EUR 3'300.-- (cl. 26 p. 13.2.97). A. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni sia in occasione del suo interrogatorio finale del 30 ottobre 2013, seppur precisando di avere solo trasportato e non acquistato lo stupefacente (cl. 28 p. 13.2.1272), sia in aula dinanzi alla Corte (cl. 77 p. 77.930.065-066).
5.1.2 Le dichiarazioni rese da A. trovano sostanziale riscontro in quelle rilasciate da G. Interrogato dagli inquirenti in data 16 agosto 2010, egli ha affermato di avere organizzato dei traffici di droga avvalendosi della collaborazione di A.,
- 31 quest'ultimo incaricato del trasporto della merce dietro compenso di EUR 200.-per chilogrammo (cl. 30 p. 13.4.4). Per questi traffici G. è già stato oggetto di condanna da parte del Tribunale penale federale con sentenza del 21 agosto 2012 (cl. 1 p. 4.3.14-26 e supra lett. G).
5.1.3 Alla luce degli elementi testé citati, in merito alla veridicità dei quali la Corte non ha motivo di dubitare, i fatti rimproverati ad A. sono da ritenersi provati. Non vi sono dubbi quanto al fatto che la condotta di A. consistente nell'acquisto, trasporto e esportazione di sostanza stupefacente, senza autorizzazione, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup in riferimento alla quantità di 21,5 kg di marijuana.
5.2 Al capo d'accusa 1.1.3.2 è rimproverato ad A. di avere, il 22 febbraio 2010, in correità con G., acquistato da O. 10 kg di marijuana a Einsiedeln/Wädenswil, e di averla trasportata dapprima in Ticino e poi in Italia, ottenendo un guadagno personale di circa duecento euro al chilo.
5.2.1 Anche in questo caso A. ammette le proprie responsabilità, in particolare in occasione del suo interrogatorio del 4 maggio 2010, allorquando ha dichiarato di avere trasportato, in data 22 febbraio 2010, 10 kg di marijuana dalla Svizzera all'Italia, ottenendo per questo un guadagno di duemila euro (cl. 26 p. 13.2.97). Anche nella sede dibattimentale, A. ha confermato di essersi occupato del trasporto della marijuana dalla Svizzera a Torino (IT), località in cui la stessa sarebbe stata consegnata a G. (cl. 77 p. 77.930.065-066).
5.2.2 Quanto affermato dall'imputato trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese da G., il quale ha dichiarato di aver consegnato EUR 32'500.-- ad A. in Italia affinché andasse a prelevare 10 kg di marijuana in Svizzera interna (cl. 30 p. 13.4.4). Come accennato in precedenza, G. è stato condannato dalla Corte penale del TPF, con sentenza del 21 agosto 2012, anche per questo traffico (cl. 1 p. 4.3.14-26).
5.2.3 La Corte, non riscontrando motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai correi, ha quindi raggiunto l'intimo convincimento che i fatti rimproverati ad A., ossia l'acquisto, il trasporto e l'esportazione di stupefacente senza autorizzazione, sono provati. Di conseguenza sono realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup.
5.3 Al capo di accusa 1.1.3.3 è contestato ad A. di avere, nel corso del mese di marzo 2010, fatto preparativi per l'acquisto, da tale O., di un quantitativo di 10 kg di marijuana a Einsiedeln/Wädenswil, sostanza destinata ad essere trasportata in
- 32 - Ticino ed in seguito esportata in Italia. Tale traffico non si sarebbe concretizzato a causa dell'arresto di A., avvenuto in data 22 marzo 2010, e di G., avvenuto in data 24 marzo 2010.
5.3.1 Durante l'inchiesta A. ha dichiarato che avrebbe dovuto compiere un ultimo viaggio per conto di G. verso la fine del mese di marzo del 2010. Egli ha in sostanza riferito che avrebbe dovuto incontrarsi con quest'ultimo in Italia per farsi consegnare il denaro necessario all'acquisto del quantitativo di marijuana pattuito, ossia 10 kg. Come in occasione dei traffici precedenti, A. ha dichiarato che avrebbe dovuto percepire, quale compenso, la somma di EUR 2'000.--, ossia l'equivalente di duecento euro al chilo di marijuana (cl. 26 p. 13.2.81). Circostanza confermata anche in occasione del suo interrogatorio dibattimentale (cl. 77 p. 77.930.066)
5.3.2 Questa versione dei fatti trova riscontro in quanto dichiarato da G. Interrogato dagli inquirenti in data 16 agosto 2010, egli ha in effetti affermato che il giorno del suo arresto - avvenuto in data 24 marzo 2010 - era previsto un altro acquisto e trasporto di 10 kg di marijuana, con modalità identiche al traffico precedente. G. ha dichiarato che aveva con sé - distribuita anche su altre persone che lo accompagnavano - la somma necessaria da consegnare ad A. per l'acquisto dello stupefacente (cl. 30 p. 13.4.5).
5.3.3 La Corte, non riscontrando motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni lineari e concordanti rese dai correi, ha quindi raggiunto l'intimo convincimento che i fatti rimproverati ad A. sono provati.
Il traffico in questione non si è concretizzato a causa dei concomitanti arresti di A. e G. Lo stesso, come appena esposto, era tuttavia già stato organizzato e pianificato nei dettagli come in occasione dei precedenti traffici - G. aveva con sé persino la somma necessaria all'acquisto - e la sola ragione per la quale il traffico non è andato a buon fine è stato l'intervento delle autorità che hanno proceduto agli arresti delle persone coinvolte.
Scaturisce da quanto precede che la condotta di A., tendente a far preparativi per acquistare, trasportare e esportare stupefacente, senza essere autorizzato, adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b nonché g LStup.
- 33 - 6. B. (traffico di cocaina)
6.1 Al capo d'accusa 1.2.2.8, è altresì singolarmente rimproverato a B. di avere, tra gennaio e giugno 2011, finanziato l'acquisto di 3 kg di cocaina, in correità con †Q., facendo capo ad un corriere non meglio indentificato, nonché fatto trasportare, importare in Svizzera ed esportare in Italia tale quantitativo di cocaina.
6.1.1 Occorre rilevare che tale episodio è emerso durante l'interrogatorio del 29 aprile 2014 (cl. 31 p. 13.5.434 e segg.) effettuato su richiesta dello stesso B., in occasione del quale quest'ultimo ha voluto fare piena luce circa le proprie responsabilità penali in ambito di traffici di stupefacente. In tale contesto egli ha rivelato in sostanza agli inquirenti i reali contorni del traffico di cui alla condotta 1.2.2.7 nonché riferito di un successivo traffico - inteso a recuperare la somma persa precedentemente - svoltosi tra gennaio e giugno del 2011 e oggetto del capo di accusa 1.2.2.8.
In occasione del citato interrogatorio del 29 aprile 2014, B. ha in sostanza affermato che, per rimediare al traffico di cui al capo di accusa 1.2.2.7, finanziato da †Q., al termine del quale A. e C. sono stati tratti in arresto, con contestuale sequestro sia della droga sia dei soldi, egli si è trovato nella situazione di dovere, in un certo senso, ripagare †Q. di questa perdita (cl. 31 p. 13.5.436). In aula, B. si è espresso nei seguenti termini: "(…) andai a Santa Cruz (BO) per vedere se c'era la possibilità di contattare o incontrare I., però non ci riuscii, anche perché non avevo più il suo numero. Quindi sono ritornato in Italia. Il signor Q. mi faceva pressione e quindi cercai aiuto ricontattando L. chiesi a lui se mi poteva aiutare, spiegandogli cosa era successo. L., in quel momento, mi disse che non si trovava in America Latina ma forse avrebbe potuto aiutarmi verso la fine dell'anno, quando sarebbe ritornato in Sud America. Tanto è vero che nel gennaio 2011 mi incontrai con L. a San Paolo (BR), poi, ritornato in Italia nel febbraio del 2011, spiegai la cosa a Q., ossia che L. poteva aiutarmi, ma con le stesse modalità che avevamo già messo in atto con A., nel senso che aveva bisogno di una persona che andasse a ritirare la valigia. Ne parlai con Q. lui mi disse che se ne sarebbe occupato. Così, nel giugno dello stesso anno, mandò una persona di sua fiducia da L. per ritirare la valigia e, dietro suggerimento di L., abbiamo fatto lo stesso viaggio che facemmo all'epoca con A. Quindi presumo che questa persona sia partita dall'Italia ed è andata a Zurigo. Da Zurigo è poi andata in Brasile e poi è ritornata (…)" (cl. 77 p. 77.930.081).
6.1.2 Le dichiarazioni cristalline di B. indicano come questi abbia organizzato, fungendo da tramite fra il fornitore in Brasile (L.) e l'acquirente finale in Europa
- 34 - (†Q.), il trasporto e l'importazione in Svizzera di un quantitativo di 3 kg di cocaina che, con l'ausilio di un non meglio identificato corriere e seguendo la rotta Brasile- Svizzera-Italia, è giunto a destinazione (cl. 77 p. 77.930.081).
Sulla scorta di quanto precede, la Corte non ha motivi di dubitare, alla luce delle spontanee e coerenti ammissioni dell'imputato, che i fatti rimproverati a B. si siano svolti come descritti dall'accusa.
Se ne deve concludere che la condotta di B. consistente nel far trasportare, importare in Svizzera e esportare in Italia 3 kg di cocaina, senza autorizzazione, realizza gli elementi costitutivi dell'art. 19 cpv. 1 lett. b, e, d LStup con riferimento a 3 kg di cocaina.
7. C. (traffici di cocaina)
7.1 Al capo di accusa 1.3.2.1 viene contestato a C. di avere, il 17 ottobre 2006, a Fortaleza (BR) e a Barcellona (ES), in correità con altre persone, trasportato ed esportato dal Brasile verso la Spagna un quantitativo di 9,6 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
7.1.1 Nel caso concreto, è accertato che tre corrieri sono stati fermati allo scalo aeroportuale di Barcellona (ES), siccome trovati in possesso di 9,6 kg di cocaina (cl. 68 p. 18.14.208-217, 445-459). La sostanza stupefacente sequestrata aveva un grado di purezza oscillante tra l'82,7% e l'86,1% (cl. 68 p. 18.14.489-497). In tale circostanza C., passeggero sullo stesso volo, che viaggiava sotto le mentite spoglie di C.2, è stato anch'egli fermato dalle autorità spagnole, ma poi rilasciato poiché non trovato in possesso di sostanza stupefacente (cl. 68 p. 18.14-126- 139). Una volta sentiti i trafficanti arrestati, le autorità spagnole hanno spiccato un mandato d'arresto nei confronti di C.2 (alias di C., cl. 30. p 13.3.657).
7.1.2 C., sia nel corso dell'inchiesta sia in aula, si è sempre detto estraneo a tale traffico di stupefacenti, ammettendo però di aver viaggiato passando dalla Spagna, con destinazione finale l'Italia, utilizzando la falsa identità di C.2 (cl. 30 p. 13.3.661; cl. 77 p. 77.930.096).
7.1.3 L'ipotesi accusatoria a carico di C., oltre agli accertamenti menzionati in precedenza, si fonda essenzialmente su di una serie di indizi. Uno dei tre corrieri fermati dalle autorità spagnole era in possesso di un biglietto che riportava i nomi di R. e J. (cl. 68 p. 18.14.45), circostanza che, stando agli inquirenti, condurrebbe a J. e a sua moglie R. e, di riflesso, anche a C. data la reciproca conoscenza e
- 35 le loro frequentazioni. Inoltre, il corriere S. avrebbe affermato in data 20 ottobre 2006 di avere viaggiato accompagnata da C.2 e che quest'ultimo le avrebbe procurato il biglietto aereo e le valigie da trasportare (cl. 30 p. 13.3.660; cl. 68 p.18.14.163).
Le dichiarazioni rese da S., equiparabili di fatto ad una chiamata in correità, non sono state assunte nel rispetto del diritto al contraddittorio e si rivelano dunque inutilizzabili. Occorre infatti ricordare che il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d CEDU, di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discolpa nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione appropriata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni o altri correi. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). Nel caso di specie, le dichiarazioni del corriere sono di fatto la prova principale nell'ambito dell'accertamento di un coinvolgimento di C. nel citato traffico, ritenuto come il fascio degli ulteriori indizi (i riferimenti a terzi, ovvero a J. e R.) si rivela essere piuttosto debole. La Corte ne deve pertanto concludere che, in assenza di prove utilizzabili a carico di C., lo stesso deve essere prosciolto dal capo di accusa 1.3.2.1, in forza del principio in dubio pro reo.
7.1.4 Di transenna, la Corte rileva altresì che la repressione di tale condotta sarebbe comunque problematica in ordine alla competenza giurisdizionale svizzera, poiché il complesso fattuale dedotto in accusa sarebbe occorso esclusivamente all'estero (Brasile e Spagna), senza che dagli atti emerga una connessione con la Svizzera o ricorrano le condizioni di cui all'art. 19 cpv. 4 LStup.
7.2 Al capo d'accusa 1.3.2.2, è rimproverato a C. di avere, in correità con I., K., D. e J., facendo capo a 8 corrieri (fra cui T., AA., BB. e CC.), trasportato ed esportato dal Brasile verso la Svizzera dai 24 ai 30 kg di cocaina tra il 1° e il 19 agosto 2007.
- 36 - 7.2.1 C. dichiara di aver viaggiato con J. e i potenziali corrieri, nega però il suo coinvolgimento in questo traffico. In occasione dell'interrogatorio del 21 aprile 2010 dinanzi agli inquirenti ha in sostanza dichiarato: "(…) J. ad un certo punto, non ricordo esattamente quando, mi aveva detto che doveva effettuare un nuovo viaggio in Europa, con altre persone. Per questo mi aveva chiesto se volevo andare con lui per vedere di recuperare un passaporto utilizzabile. Io ho acconsentito. Il viaggio era già stato programmato da J. (…) potevo immaginare il motivo di questo nuovo viaggio di J. con destinazione l'Europa. Nonostante ciò ho deciso di accompagnarlo (…)" (cl. 29 p. 13.3.82-83 e 136). Anche in aula l'imputato ha ribadito questa versione dei fatti, affermando di avere intrapreso il viaggio insieme a J. e le altre persone poiché gli serviva un nuovo documento di identità falsificato (cl. 77 p. 77.930.099). Durante gli interrogatori di confronto, egli ha asserito di conoscere T. e DD. (cl. 77 p. 77.930.101, 77.930.030, 77.930.015). Quanto ai preparativi del viaggio, C. ha dichiarato che fu J. ad organizzare il tutto, occupandosi in particolare dell'acquisto dei biglietti, precisando tuttavia di aver provveduto con fondi propri all'acquisto del suo biglietto di andata (cl. 29 p. 13.3.84). Per il ritorno, invece, egli ha affermato di avere chiesto un prestito a J. (cl. 77 p. 77.930.099). Una volta giunto a Lugano con la comitiva, C. avrebbe alloggiato sia presso l'hotel EE. di Agno - in cui soggiornavano anche le altre persone, ossia i corrieri - sia presso l'abitazione privata di un membro di tale comitiva, ossia T., poiché, a dire di C., sarebbe stata sua intenzione distanziarsi anche fisicamente dai corrieri (cl. 29 p. 13.3.86 e 77 p. 77.930.100). Quanto alla sua presenza presso il citato hotel vi è pure agli atti la notifica di polizia in merito al suo arrivo, sotto la falsa identità di C.2 (cl. 38 p. 18.1.1842 e 1844). C. ha altresì dichiarato di avere preso in custodia da J. a Lugano/Agno la somma di EUR 20/25'000.-- in contanti, poiché quest'ultimo si sarebbe dovuto recare in Italia (cl. 29 p. 13.3.86).
7.2.2 T., oggetto di un procedimento penale condotto dall'autorità cantonale ticinese sfociato, in data 12 febbraio 2010, in una sentenza di condanna nei suoi confronti (cl. 40 p. 18.1.2526-2730), ha dichiarato di aver partecipato la prima volta ad un viaggio volto a trasportare cocaina dal Brasile alla Svizzera nell'estate del 2007. Sarebbero stati presenti, fra gli altri, anche DD., BB., J., D. e C.3, un italiano di Roma. In Svizzera la comitiva avrebbe pernottato all'hotel EE. a ZZZZ. In merito al ritrovamento presso l'abitazione di T. di un quantitativo di 117/119 grammi di cocaina, T. ha affermato di aver ricevuto questo stupefacente da C.3 risp. C.2 in occasione di questo primo viaggio. Nell'ambito dell'interrogatorio di confronto tenutosi in aula il 4 febbraio 2009, T. ha identificato C. in una fotografia (cl. 30 p. 13.3.676 e 698, cl. 38 p. 18.1.1413). In aula, nell'interrogatorio di confronto del 23 marzo 2015 fra T. e C. (cl. 77 p 77.930.24 segg.), T. ha dapprima negato di riconoscere C., dichiarando che il nome C.2 non gli diceva niente, di non
- 37 conoscere i corrieri del viaggio in questione e che nessuno gli avrebbe consegnato i 117 grammi di cocaina rinvenuti al suo domicilio. Dopo le dichiarazioni di C. di segno opposto, ossia di aver conosciuto T. nel 2007 in Brasile, T. ha in sostanza dichiarato che probabilmente stava facendo confusione, negando tuttavia ancora di aver ricevuto della cocaina da C.
7.2.3 D. in sostanza ha ammesso il suo coinvolgimento in questo traffico e ha dichiarato che C. era presente durante il volo. Egli ha ciononostante dichiarato di non essere a conoscenza del ruolo di quest'ultimo. Ha aggiunto che C. sarebbe sempre rimasto in disparte (cl. 30 p. 13.3.664-665, cl. 77, 77.930.119).
7.2.4 AA. è stato interrogato dalla PGF in Brasile in data 9 dicembre 2010 su richiesta di assistenza. Egli descrive il ruolo di "C3" (alias di C.2, risp. di C.) come accompagnatore durante il traffico in questione. Un contraddittorio con C. non ha mai avuto luogo, nonostante questo fosse stato allora possibile, dato che C. era in detenzione in Svizzera dal 22 marzo 2010. Le deposizioni di AA. non sono dunque