Sentenza del 13 gennaio 2012 e ordinanza del 19 dicembre 2011 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,
contro
1. A., difeso dall'avvocato d'ufficio Rocco Taminelli
2. B., difeso dall'avvocato d'ufficio Walter Zandrini
3. C., difeso dall'avvocato d'ufficio Alexander Henauer
4. D., difeso dall'avvocato d'ufficio Matteo Quadranti
Oggetto
Truffa, complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, riciclaggio di denaro, istigazione a riciclaggio di denaro, denuncia mendace, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto : SK.2011.8
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Fatti: A. Con rapporto del 6 dicembre 2004 e rispettivo complemento del 7 gennaio 2005 la Polizia giudiziaria federale (in seguito: Fedpol) segnalava al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) di essere stata informata "dell'esistenza di un importante traffico internazionale di stupefacenti – presumibilmente cocaina – posto in essere, tra la Spagna, la Svizzera e l'Italia, da latitanti calabresi residenti nella Penisola iberica" e richiedeva pertanto l'apertura di un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B. per appartenenza, subordinatamente sostegno, a un'organizzazione criminale (art. 260 ter CP), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) (cl. 2 p. 5.1.2 e 5.1.47). B. Il 19 gennaio 2005, il MPC apriva un'indagine preliminare di polizia giudiziaria a carico di B. per titolo di organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.1.1). C. Mediante rapporto di complemento del 5 aprile 2005 la Fedpol segnalava al MPC che, secondo fonte confidenziale, B. e D. "si sarebbero recati almeno due volte a Malaga, in Spagna, per discutere con alcuni latitanti calabresi facenti parte della N'drangheta al fine di inviare in Calabria, via mare, un ingente quantitativo di cocaina. Il ruolo di B e D. sarebbe stato quello di trasportatori. Sarebbero stati loro a procurare l'imbarcazione. Il comandante della medesima sarebbe stato un conoscente dell'imputato. All'ultimo momento, quando ormai i calabresi erano pronti all'invio dello stupefacente, il comandante avrebbe avuto paura e si sarebbe rifiutato di effettuare il trasporto. Quale misura di ritorsione, i calabresi avrebbero bruciato l'imbarcazione che si trovava ancorata nel porto di Estepona […]. Correo e capo di B. e D. sarebbe tale E.", identificato come C. (cl. 2 p. 5.1.104). D. Il 12 aprile 2005, il MPC ha esteso le proprie indagini nei confronti di D. e E. per i reati di organizzazione criminale e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cl. 1 p. 1.1.2).
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E. Il medesimo giorno, la Fedpol riceveva un fax informativo da parte delle autorità spagnole riguardante l'incendio di un'imbarcazione svizzera denominata F., di proprietà di A., avvenuto il 24 novembre 2004 nel porto di Estepona (Spagna), il quale ha provocato danni al porto medesimo e a due barche ormeggiate nelle vicinanze, battenti bandiera britannica risp. tedesca (cl. 2 p. 5.1.245 e segg.). F. Il 3 maggio 2005 l'inchiesta veniva estesa contro ignoti per titolo di truffa (cl. 1 p. 1.1.3-4). Un'ulteriore decisione d'estensione veniva emanata il 15 novembre 2005 a carico di A. e della sua compagna G. per truffa e riciclaggio di denaro (cl. 1 p. 1.1.5-6). G. Due giorni dopo, a A. veniva formalmente contestato anche il reato di falsità in documenti (cl. 1 p. 1.1.7-8). Il 21 novembre 2005 l'autorità inquirente estendeva le indagini per riciclaggio di denaro anche nei confronti di C. e D. (cl. 1 p. 1.1.9- 10). Il 9 gennaio 2006 l'inchiesta veniva estesa nei confronti di B. per truffa e denuncia mendace (cl. 1 p. 1.1.13-14). H. Con decisioni del 14 e 21 febbraio 2006 il MPC contestava formalmente a H. (compagna di B. nel novembre del 2004,) i reati di riciclaggio di denaro e ricettazione (cl. 1 p. 1.1.15-17 e 18-20). I. Nel corso della procedura l'autorità inquirente ha ordinato il blocco di tutta una serie di relazioni bancarie di pertinenza di una parte delle persone coinvolte nell'inchiesta, segnatamente, il 17 novembre 2005, i conti n. 1 e 2 presso la banca I. di Glattbrugg intestate a A. (cl. 10 p. 7.2.5-9) e, il 3 novembre 2005, il conto n. 3 presso la banca J. a Lugano intestato a B. (cl. 17 p. 7.14.2-5). Essa procedeva inoltre al sequestro della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. intestata alla società L. SA sino all'8 settembre 2005 ed in seguito a H. (cl. 19 p. 7.18.3-6). J. B. e C. sono stati arrestati il 10 ottobre 2005 (cl. 6 p. 6.1.1-2 e 6.3.1-2), misura adottata anche nei confronti di D. e A. il 19 ottobre (cl. 8 p. 6.5.1-3) risp. 15 novembre (cl. 8 p. 6.7.1-2) seguenti. La detenzione preventiva è stata mantenuta per D. sino al 28 novembre 2005 e per A. sino al 23 dicembre 2005 (cl. 8 p.
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6.5.96 e 6.7.194-197). C. e B. sono stati invece liberati il 27 aprile, rispettivamente il 21 luglio 2006 (cl. 7 p. 6.3.428-429 e cl. 6 p. 6.1.297-300). Nei confronti di A., B. e C. sono state adottate misure sostitutive della detenzione. Essi hanno dovuto, tra l'altro, versare una cauzione: il primo di fr. 1'000'000.--, il secondo di fr. 500.-- ed il terzo di fr. 15'000.-- (cl. 8 p. 6.7.187, cl. 6 p. 6.1.298 e cl. 7 p. 6.3.433). K. Preso atto dell'inchiesta in corso su territorio elvetico, il 24 febbraio 2006 la Procura del Tribunale provinciale di cassazione di Malaga, per il tramite del Ministero di giustizia spagnolo, ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) una denuncia volta al perseguimento giusta l'art. 21 CEAG relativamente all'incendio della F. a Estepona (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Il 26 aprile seguente il MPC ha contattato l'UFG sollecitando una sua decisione formale circa l'assunzione da parte del MPC del procedimento relativo ai fatti di Estepona (cl. 35 p. 18.1.311). Con scritto del 2 maggio 2006 l'UFG ha informato il MPC che le autorità svizzere, vista la nazionalità elvetica del presunto autore, erano competenti per perseguire i suddetti fatti, senza dover quindi procedere secondo l'art. 85 e segg. AIMP (cl. 35 p. 18.1.312). Il 12 maggio seguente il MPC ha comunicato all'UFG che, potendo il reato d'incendio intenzionale essere contestato anche a cittadini stranieri residenti all'estero, la competenza svizzera in questo caso sarebbe derivata dalla denuncia spagnola, ciò che avrebbe necessitato un'accettazione dell'assunzione del procedimento da parte dell'UFG (cl. 35 p. 18.1.313). Il 29 maggio 2006 l'UFG ha trasmesso al MPC la denuncia spagnola del 24 febbraio 2006 unitamente all'incarto penale aperto in Spagna, precisando che non essendo gli art. 85 e segg. AIMP applicabili nella fattispecie, una sua decisione non era necessaria (cl. 35 p. 18.1.316). L. Il 28 dicembre 2006 il MPC ha richiesto all'allora Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di: 1) B., 2) C., 3) D., 4) A., 5) G., 6) H. e 7) ignoti per titolo di organizzazione criminale (art. 260 ter CP) - (imputati 1, 2 e 3); infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv 1 e 2 LStup) - (imputati 1, 2 e 3); riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) - (imputati 1, 2, 3, 4, 5 e 6); truffa (art. 146 CP) - (imputati 1, 4, 5 e 7); falsità in documenti (art. 251 CP) - (imputato 4); denuncia mendace (art. 303 CP) - (imputato 1) e ricettazione (art. 160 CP) - (imputata 6) (cl. 1 p. 1.1.22-23). L'istruzione è stata aperta il 13 marzo 2007 e conclusa il 15 luglio 2010. In questo
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periodo l'UGI ha esteso l'inchiesta nei confronti di altre persone coinvolte nella vicenda. Il 23 agosto 2007 esso estendeva le indagini nei confronti di D. e A. per esplosione, subordinatamente per incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.145 e 1.1.147). Con decisioni del 1°, 2 ottobre 2007 e 3 marzo 2009 la procedura veniva estesa nei confronti di C., risp. B., risp. M. e N. per esplosione, subordinatamente per incendio intenzionale e ancora più subordinatamente per atti preparatori ad incendio intenzionale (cl. 1 p. 1.1.141-142, 143-144, 150-151). Contro gli ultimi due l'UGI ha spiccato un ordine di arresto il 13 maggio 2009, rimasto tuttavia senza esito. M. Con otto decreti del 16 maggio 2011, il MPC ha deciso di abbandonare il procedimento penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, esplosione ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di D. per titolo di organizzazione criminale, esplosione, incendio intenzionale ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale, esplosione ed atti preparatori ad incendio intenzionale; nei confronti di A. per titolo di falsità in documenti e atti preparatori ad incendio intenzionale, nei confronti di G. per titolo di riciclaggio di denaro; nei confronti di H. per titolo di ricettazione; nei confronti di M. e N. per titolo di esplosione, sub. incendio intenzionale, sub. atti preparatori ad incendio intenzionale (cl. 41 p. 22.1.1 e segg.). N. Il 6 giugno 2011 il MPC ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di G. per il reato di complicità in truffa (cl. 41 p. 22.2.1 e segg.). Il 21 giugno seguente l'autorità precitata ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di H. per titolo di riciclaggio di denaro (cl. 41 p. 22.2.9 e segg.), contro il quale l'interessata ha formulato opposizione in data 1° luglio 2011, ritirata tuttavia il 25 luglio seguente. Con atto d'accusa del 28 giugno 2011 inoltrato il medesimo giorno al Tribunale penale federale, il MPC chiede che A. sia riconosciuto colpevole di truffa, istigazione ad incendio intenzionale e riciclaggio di denaro; che B. sia riconosciuto colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, denuncia mendace, riciclaggio di denaro nonché istigazione a tale reato; che C. sia riconosciuto colpevole di complicità in truffa, istigazione ad incendio intenzionale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; che D. sia ri-
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conosciuto colpevole di complicità in truffa, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. O. Il dibattimento ha avuto luogo dal 19 al 21 dicembre 2011. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula. P. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni. P.1 Il MPC chiede: - che A. venga condannato ad una pena detentiva di due anni con sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va computato il carcere preventivo sofferto, e a cui va cumulata giusta l'art. 42 cpv. 4 CP una pena pecuniaria senza condizionale di 144 aliquote giornaliere da fr. 1'500.-- al giorno. Egli deve pure essere condannato al pagamento di parte delle spese procedurali. Per la fissazione dell'importo ci si rimette al giudizio della Corte; - che C. sia condannato ad una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente. Egli chiede inoltre il dissequestro del fucile a pompa marca Remington (n. di matricola T494702V) a favore della Polizia cantonale del Cantone Ticino, Servizio autorizzazioni, nonché la confisca giusta l'art. 69 CP della confezione vuota di silicone "Falcosil" risultata positiva all'analisi di tracce di cocaina. Infine, C. deve essere condannato al pagamento di parte delle spese procedurali; - che B. sia condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione non sospesa, dalla quale vanno dedotti 9 mesi di carcere preventivo sofferto, dovendo quindi il predetto scontare i residui 15 mesi di reclusione. Egli chiede inoltre la confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP dei fr. 20'000.-- sequestrati a seguito della perquisizione del contenuto della cassetta di sicurezza n. 4 presso la banca K. a Lugano, depositati per ordine del MPC sul conto n. 5 presso la banca O. Egli postula inoltre il risarcimento in favore dello Stato giusta l'art. 71 cpv. 1 CP con riferimento alla somma di fr. 9'143.-- sequestrata sulla relazione n. 3. intestata a B. presso la banca J., Lugano. Il MPC chiede infine che il predetto sia condannato al pagamento di parte delle spese procedurali nella misura che sarà ritenuta opportuna dal tribunale; - che D. sia condannato ad una pena detentiva di 8 mesi con concessione della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 anni, alla quale va dedotto il carcere preventivo sofferto dal 19 ottobre al 28 novembre 2005. Il MPC chiede
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inoltre che il predetto sia condannato al pagamento di parte delle spese procedurali nella misura che la Corte riterrà opportuna. P.2 La difesa di A. chiede: - in via principale, che A.sia prosciolto da tutte le imputazioni di cui nell'atto d'accusa; - in via subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa sia ridotta per applicazione di tutti i fattori di riduzione evidenziati in sede di arringa; - in applicazione dell'art. 429 CPP, che A. sia risarcito delle spese di patrocinio per un importo di fr. xxx, e che allo stesso sia concessa un'indennità per ingiusto procedimento ed ingiusta carcerazione per un importo di fr. xxx (importi non quantificati dalla difesa). P.3 La difesa di B. chiede: - in via principale: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato di complicità in truffa venga a cadere; (3) il proscioglimento dal reato di istigazione ad incendio intenzionale (capo d'accusa 2.2) per pervenuta prescrizione del reato di incendio intenzionale secondo il diritto spagnolo, con conseguente assoluzione dell'imputato per i suddetti reati e la condanna ad una pena pecuniaria per il reato di denuncia mendace (capo d'accusa 2.3) sospesa con la concessione della sospensione condizionale; - in via subordinata: (1) il proscioglimento dal reato di complicità in truffa (capo d'accusa 2.1), visto che l'elemento oggettivo dell'astuzia, costitutivo del reato di truffa (reato principale), verrebbe a cadere poiché la vittima (assicurazione) è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza; (2) il proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.4) e dal reato di istigazione a riciclaggio di denaro (capo d'accusa 2.5) qualora il reato di complicità in truffa venga a cadere, con conseguente assoluzione dell'imputato per i suddetti reati e una massiccia riduzione della pena proposta dal MPC sulla base della attenuante specifica ex art. 48 lett. e e delle attenuanti generiche della lunga carcerazione sofferta e dell'incensuratezza con la concessione della sospensione condizionale;
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- in via ulteriormente subordinata: una massiccia riduzione della pena proposta dal MPC non superiore ai 24 mesi e la concessione della sospensione condizionale ex art. 42 CP o qualora sia inflitta una pena superiore ai 24 mesi la concessione della sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP. P.4 La difesa di C. chiede: - in primo luogo e in via principale, in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 CP, che C. venga considerato non punibile per tutti i reati ascrittigli; - in seconda analisi, per quanto attiene ai singoli reati si rinvia alle richieste formulate in arringa, sia in via principale sia in via subordinata; - in via subordinata, in applicazione degli art. 47, 48, 48a e 54 CP e per i motivi addotti, la riduzione massiccia della pena proposta, col beneficio della sospensione condizionale in virtù dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP, dedotto inoltre il carcere preventivo sofferto giusta l'art. 51 CP; - la liberazione integrale della cauzione a suo tempo depositata; - il dissequestro del fucile a pompa Remington. P.5 La difesa di D. chiede: - una riduzione importante della pena, a maggior ragione se non fosse confermato il reato di truffa per A., risp. per gli altri; - la sospensione condizionale della pena per due anni (art. 42 cpv. 1 e 4, 43 e 44 CP); - la partecipazione alle spese procedurali secondo l'esito del giudizio. In sede di duplica la difesa ha affermato che se si dovesse ritenere unicamente un tentativo di truffa già compiuto al momento dell'incendio, allora il suo cliente potrebbe essere accusato di complicità in tentativo di truffa, ciò che dovrebbe comportare un'ulteriore riduzione di pena. Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 13 gennaio 2012. R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
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La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Gli art. 3 a 8 CP delimitano il campo d'applicazione del Codice penale svizzero e, nel contempo, la competenza giurisdizionale elvetica, che è per l'appunto data allorquando ricorrono le condizioni di luogo di cui agli art. 3 e segg. CP (v. DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e segg. alla parte introduttiva agli art. 3 a 8 CP). Mentre l'art. 3 CP si china sulla giurisdizione svizzera in ragione di reati perpetrati in Svizzera, gli art. 4 e 5 CP trattano la competenza giurisdizionale per infrazioni commesse all'estero contro lo Stato rispettivamente su minorenni, l'art. 6 CP applicandosi per reati parimenti commessi all'estero e perseguibili in conformità di un obbligo internazionale. Per ciò che attiene all'art. 7 CP, esso tratta di altri reati commessi all'estero e costituisce un ricettacolo di competenza extraterritoriale residuale (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 1 ad art. 7 CP). L'art. 8 CP rappresenta un complemento indispensabile per meglio tracciare il confine fra competenza territoriale, di cui all'art. 3 CP, e le differenti forme di competenza giurisdizionale extraterritoriale, di cui agli art. 4 a 7 CP, fornendo l'art. 8 CP criteri sulla scorta dei quali è reputata commessa in Svizzera un'infrazione con connessioni all'estero (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 8 CP). Con particolare riferimento alla normativa che sancisce la competenza extraterritoriale residuale, va rilevato come l'art. 7 cpv. 1 CP si applica allorquando, cumulativamente, a) l'autore è cittadino svizzero oppure nel caso in cui la vittima sia svizzera, fermo restando che, b) l'atto sia punibile anche sulla scorta dell'ordinamento estero (doppia incriminazione), o questo luogo non soggiaccia ad alcuna giurisdizione penale, c) l'autore si trovi in Svizzera, o sia, per tale suo atto, stato estradato alla Confederazione, e d) si tratti di un atto per cui il diritto svizzero contempla l'estradizione, poco importando il fatto che, nel caso concreto, l'autore sia oggetto di estradizione, la Svizzera esercitando facoltà repressive indipendentemente da una richiesta formale proveniente dall'estero, fatta eccezione per l'ipotesi, contemplata nell'art. 7 cpv. 2 CP, in cui né l'autore né la vittima siano cittadini svizzeri (v. DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 7 CP; POPP/LEVANTE, Commentario basilese, Basilea 2007, n. 2 e segg. ad art. 7 CP). L'art. 7 cpv. 3 CP consacra il principio della lex
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mitior, rendendo applicabile il diritto estero allorquando esso risulti più favorevole all'autore. Va di transenna rilevato che l'attuale art. 7 CP, che riunisce in un'unica normativa il principio della personalità attiva e quello della personalità passiva, non si differenzia nella sostanza – con particolare riferimento ai presupposti fondanti tale competenza giurisdizionale residuale – dai previgenti art. 6 rispettivamente art. 5 vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006 (POPP/LEVANTE, op. cit., n. 3 e seg. ad art. 7 CP). Ne segue che le considerazioni espresse in punto alla competenza giurisdizionale sulla scorta della personalità attiva rispettivamente passiva, di cui all'attuale art. 7 CP, trovano parimenti applicazione con mente al diritto previgente, segnatamente all'art. 6 vCP. Nel caso concreto, il problema della competenza giurisdizionale svizzera si pone per l'ipotesi di reato di istigazione a incendio intenzionale (capi d'accusa 1.2, 2.2, 3.2). Al riguardo, è anzitutto d'uopo premettere che le autorità spagnole hanno inoltrato a quelle elvetiche una denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art. 21 CEAG (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.), tale atto distinguendosi in modo chiaro da una richiesta finalizzata al perseguimento penale in via sostitutiva di cui agli art. 85 e segg. AIMP, tant'è che in casu l'UFG non ha mai proceduto all'emanazione di una decisione ex art. 91 AIMP (cl. 35 p. 18.1.316; v. ROBERT ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2009, n. 738 e segg.). Il procedimento spagnolo non è pertanto stato oggetto di delega al nostro Paese e le autorità spagnole sono di riflesso sempre rimaste competenti per il perseguimento penale in parola. Non sussistendo in casu alcuna competenza giurisdizionale elvetica instauratasi a seguito di perseguimento penale in via sostitutiva, forza è di constatare che il campo di applicazione del Codice penale svizzero non può che eventualmente ancorarsi alle condizioni di luogo già descritte sopra, e di cui agli art. 3 a 8 CP (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 741). Ciò posto, con mente al capo d'accusa 1.2 concernente A., va rilevato come egli disponga della cittadinanza svizzera e risieda all'estero, in Spagna (cl. 55 p. 231 e segg. nonché p. 521 e segg.). La Corte ha nondimeno ritenuto che potesse rimanere indeciso il quesito di sapere se egli fosse da considerare presente nel nostro Paese ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b CP. In effetti, in forza dell'art. 7 cpv. 3 CP deve trovare in casu comunque applicazione la legislazione spagnola quale lex mitior. Come evincibile dai pareri versati agli atti dalla pubblica accusa (cl. 55 p. 510.15 e segg. nonché p. 510.26 e segg.), il diritto spagnolo prevede per il reato in questione l'estinzione dell'azione penale a seguito di prescrizione allorquan-
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do non vi siano più stati atti d'inchiesta per almeno cinque anni. In casu, l'ultimo atto d'inchiesta delle autorità spagnole, rimaste sempre competenti, suscettibile di interrompere la prescrizione secondo il diritto spagnolo è da intravvedere nella denuncia ai fini di perseguimenti ai sensi dell'art. 21 CEAG del 24 febbraio 2006 (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). Con riferimento al requisito della doppia punibilità, e al suo corollario della lex mitior, forza è di constatare che l'azione penale spagnola si è nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione, con il che non viene dato seguito alle imputazioni di cui al capo d'accusa 1.2, il procedimento elvetico dovendo essere oggetto di abbandono. Con riferimento ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, concernenti B. rispettivamente C., risulta dallo stesso atto d'accusa e dagli atti che entrambi sono cittadini italiani (cl. 55 p. 252.4 e 253.6) e che l'incendio è occorso in Spagna, così come all'estero si sarebbe verificata l'istigazione loro rimproverata dai capi d'accusa testé menzionati. L'incendio in questione non ha cagionato danni a vittime svizzere (cl. 35 p. 18.1.307 e segg.). La Corte non intravvede di riflesso la presenza dei requisiti che possano concorrere a fondare la competenza giurisdizionale svizzera ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 oppure cpv. 2 CP, rispettivamente del diritto previgente. Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, per le medesime ragioni già esposte sopra con mente al capo d'accusa 1.2, con riferimento al requisito della doppia punibilità, e al suo corollario della lex mitior, l'azione penale spagnola si sarebbe comunque nel frattempo estinta per intervenuta prescrizione. Con il che non viene dato seguito alle imputazioni di cui ai capi d'accusa 2.2 e 3.2, il procedimento elvetico dovendo essere oggetto di abbandono. 2. Il riciclaggio nella forma semplice ex art. 305 bis n. 1 CP è punito con una pena detentiva massima di 3 anni. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v. art. 389 cpv. 1 CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Difatti la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. infra consid. 4). Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV
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6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 217 CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305 ter CP nell’ambito di una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, se contemplato dall’atto di accusa, di riciclaggio per mestiere (v. JOSÉ HURTADO PO- ZO, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Non sono neppure dedotte in accusa condotte omissive. Per gli atti di riciclaggio che sarebbero stati commessi prima del 13 gennaio 2005 l'azione penale è dunque prescritta, considerazione alla base dell'ordinanza resa da questa Corte il 19 dicembre 2011 nel quadro della disamina delle questioni pregiudiziali, sulla scorta della quale il procedimento è stato abbandonato per i capi d'accusa 2.4.1, 2.4.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.2.1, 4.2.2. Sulla truffa 3. Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. 3.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che dissuade la persona ingannata dal procedere ad una verifica (DTF 135 IV 76 consid. 5; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_83/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2.2.2, 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid.
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2.3, 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3). Una corresponsabilità della persona ingannata esclude l'astuzia solo in casi eccezionali (DTF 135 IV 76 consid. 5.2; sentenza 6B_83/2011 consid. 2.2.2). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3). L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a). 3.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo speci-
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fico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine). 3.3 Secondo costante giurisprudenza, è complice di un'infrazione colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Egli non deve necessariamente conoscere l'autore principale del reato (v. MARC FORSTER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 19 ad art. 25 CP). 3.4 A. 3.4.1 In sostanza, al punto 1.1 dell'atto d'accusa A. è accusato di truffa per avere, nel periodo giugno 2004 - giugno 2005, ad Antibes (Francia), ad Estepona (Spagna), a Berna e a Zurigo, per procacciare a sé un indebito profitto, annunciando quale sinistro l'incendio della propria imbarcazione F. in Spagna, che egli stesso aveva commissionato a B. dietro compenso di fr. 650'000.-- in contanti (cifra corrispondente al 10% del valore assicurativo della barca), ingannato con astuzia, affermando cose false e dissimulando cose vere, il broker assicurativo P. AG con sede a Berna (nelle persone della sua presidente Q. e del perito R. della S. incaricata dalla P. AG), inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio delle assicurazioni che esso rappresentava nei suoi confronti in qualità di assicurato, le quali coprivano i danni all'imbarcazione F. in base alla polizza n. 6. (nella misura del 25% la T. AG, del 20% la AA. AG, del 20% la BB., del 15% la CC. AG, del 10% la DD. SA e del 10% la EE. AG), per un ammontare complessivo di fr. 6'537'179.70, di cui fr. 90'683.70 quali spese (spese per i periti, ecc.) e fr. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-186%3Afr&number_of_ranks=0#page186 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_991%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-309%3Afr&number_of_ranks=0#page309
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6'446'496.-- quale risarcimento per il danno totale della F., pagati dalle predette assicurazioni per il tramite della P. AG, di cui fr. 50'000.-- in data 12 gennaio 2005 sul suo conto n. 1 presso la banca I. a Glattbrugg e fr. 6'396'496.-- in data 2 giugno 2005, previo accredito sul conto dello studio legale FF. di Zurigo che lo patrocinava, sul suo conto n. 2 presso la medesima banca (fr. 4 milioni pervenuti sul conto in provenienza da FF. il 9 giugno 2005 e fr. 2'396'496.-- il 21 giugno 2005). 3.4.2 Va innanzitutto rilevato che A. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono contestati (cl. 55 p. 920.6). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risultanze delle indagini, in particolare nelle intercettazioni telefoniche (cl. 25 rubrica 9.1 e cl. 26 rubrica 9.2), negli accertamenti presso la ditta GG. (agenzia di Lugano) riguardanti i tragitti effettuati da veicoli noleggiati da B. e H. (cl. 2 p. 5.1.85-88), nella documentazione bancaria, in particolare quella concernente i prelevamenti effettuati da A. (cl. 20 rubrica 7.23, cl. 13-14 rubrica 7.5), nella documentazione relativa al sinistro acquisita presso la P. AG (cl. 21 rubrica 7.33), nelle accertate relazioni personali o commerciali (locazione di appartamenti, attività lavorative svolte) tra i protagonisti della vicenda, come pure nelle deposizioni dei coimputati e di terze persone interrogati (v. in particolare Q., HH., H., II. e G. [cl. 28 rubriche 12.21; cl. 27 rubrica 12.2 e cl. 31 rubrica 13.12; cl. 31 rubriche 13.7-13.8; cl. 55 rubrica 930]). Sulla base degli atti dell'incartamento e delle risultanze dibattimentali, la Corte ha potuto accertare che nel giugno del 2004 A., scontento della sua barca F. e dopo aver tentato invano di venderla, è riuscito ad ottenere la disponibilità da parte di B. di organizzargli, dietro compenso, la distruzione del natante (v. cl. 31 p. 13.9.13, 62, 63, 140; cl. 31 p. 13.10.19-20; cl. 31 p. 13.7.2; cl. 55 p. 930.17). Assicurato quest'ultimo mediante la società P. AG (v. cl. 10 p. 7.1.136 e segg.), scopo dell'operazione era quello di intascare il premio dell'assicurazione (v. cl. 31 p. 13.9.13, 141, 144; cl. 31 p. 13.10.20-21; cl. 31 p. 13.7.8). L'importo pattuito con B. per l'esecuzione del "lavoro" corrispondeva al 10% del valore dell'imbarcazione, ossia fr. 650'000.--, anche se, a dire di A., in seguito la richiesta del predetto sarebbe lievitata ad un milione di franchi (v. cl. 31 p. 13.9.14, 143; cl. 31 p. 13.10.21-23; cl. 55 p. 930.8). Susseguentemente all'accordo con B., A., per rendere più credibile la sua estraneità alla progettata distruzione della F., ha allestito in maniera fittizia i piani di navigazione di quest'ultima (cl. 31 p. 13.9.64). Il 16 e 17 settembre 2004 A. ha prelevato fr. 300'000.-- dal suo conto n. 7 presso la
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banca JJ. a Basilea, risp. fr. 250'000.-- dal conto n. 2 presso banca I. a Glattbrugg, e consegnato a B., lo stesso 17 settembre, il primo acconto per l'organizzazione dell'incendio, più precisamente fr. 400'000.-- (v. cl. 31 p. 13.9.80 e 89; cl. 31 p. 13.9.95; v. cl. 29 p. 13.1.120). Ad inizio novembre 2004, A. ha incontrato B. ad Estepona per fornirgli informazioni riguardanti lo svernamento della barca, precisando che il capitano di quest'ultima sarebbe partito in vacanza il 14 novembre seguente (v. cl. 31 p. 13.9.82, 142; cl. 31 p. 13.10.29-30; cl. 55 p. 930.4). L'incendio dell'imbarcazione è avvenuto il 24 novembre 2004 a Estepona, in Spagna. Sempre il 24 novembre 2004, dopo alcuni giorni trascorsi in Germania, A. si è recato nella sua villa ad Antibes (Francia), luogo in cui è stato contattato telefonicamente da KK., responsabile del porto di Estepona (cl. 31 p. 13.9.143, 240). Dopo essere stato informato da quest'ultimo che la F. stava bruciando, A. ha immediatamente inviato un fax alla P. AG per annunciare l'accaduto (v. cl. 21 p. 7.33.10; cl. 31 p. 13.9.60, 143, 148; cl. 28 p. 12.21.6), recandosi il giorno dopo ad Estepona per constatare di persona quanto successo e per recitare la sua parte fino in fondo (cl. 31 p. 13.9.143; cl. 55 p. 930.5). Lo stesso 25 novembre 2011 A. ha telefonato alla signora Q., responsabile della P. AG, fingendo di essere molto triste e scosso per l'incendio della F. e di non comprenderne la causa (cl. 28 p. 12.21.6). Con messaggio elettronico del 29 novembre seguente alla stessa P. AG, A., fingendosi affranto per quanto accaduto e allegando il rapporto redatto da KK., ha dichiarato che nessuno conosceva le ragioni dell'incendio (v. cl. 21 p. 7.33.8-9; cl. 31 p. 13.9.240). Il formale annuncio di sinistro all'assicurazione, concretizzatosi mediante la compilazione dei moduli destinati all'uopo, è avvenuta una decina di giorni dopo l'incendio, più precisamente il 2 dicembre, sottacendo A. di essere il mandante della distruzione della barca (v. cl. 31 p. 13.9.60, 149-150; cl. 21 p. 7.33.6-7, 90; cl. 55 p. 930.5). L'8 dicembre 2004 A. ha incontrato ad Antibes R., perito della S. incaricato dalla P. AG per indagare sul caso, al fine di discutere dell'accaduto e fornire informazioni sulla barca (v. cl. 31 p. 13.9.144; cl. 21 p. 7.33.39-42), discussione sfociata in un rapporto del 9 dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.53-57). Confrontato con la volontà di R. di approfondire le indagini, A. decideva, per tutto il seguito della procedura di risarcimento, di farsi patrocinare dal suo avvocato LL., il quale era in quel momento all'oscuro del ruolo effettivo del suo cliente nella vicenda (v. cl. 31 p. 13.9.144-145, 241; cl. 55 p. 930.6). Il 16 dicembre 2004 A. ha ricontattato la P. AG informandola che la polizia spagnola metteva il relitto della F. a disposizione degli esperti da lei incaricati e chiedendo istruzioni sul seguito (v. cl. 21 p. 7.33.22), trasmettendole inoltre un
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documento redatto da KK. intitolato "MM." (cl. 31 p. 7.33.18 e segg.). Appreso la P. AG dell'origine dolosa dell'incendio e cominciando R. e la stessa P. AG ad avere un brutto presentimento nei confronti di A., gli stessi hanno cercato ed ottenuto un colloquio con A. che si è tenuto il 3 marzo 2005, al quale hanno partecipato Q., R., A. e l'avv. LL. (cl. 28 p. 12.21.10). In occasione di tale incontro A. ed il suo legale hanno discusso con Q. e R. della lista delle domande inviata il 16 febbraio precedente dalla P. AG a A. (v. cl. 21 p. 7.33.24-25), il quale ha risposto e presentato la documentazione necessaria a supporto, i libri di bordo "Yacht log" relativi al 2004 nonché la lista dei passeggeri della F. a partire dal giugno 2004, documentazione poi spedita a R. (cl. 28 p. 12.21.10; cl. 21 p. 7.33.33). Assodato che l'incendio era di natura dolosa, la discussione in questione, unitamente alla documentazione fornita, non hanno permesso di incolpare A., conclusione contenuta nel rapporto finale di R. (cl. 28 p. 12.21.11; cl. 21 p. 7.33.58-69, 92). In data 3 marzo 2005, durante un viaggio Ginevra-Lugano fatto assieme, A. ha consegnato a B. fr. 100'000.-- quale seconda parte di denaro destinata a remunerare la distruzione della F., denaro che il suddetto ha prelevato il medesimo giorno dal suo conto n. 2. presso la banca I. di Glattbrugg (v. cl. 31 p. 13.9.81-82 e 89; cl. 31 p. 13.9.96; cl. 31 p. 13.10.25; cl. 55 p. 930.19). Il 13 maggio 2005 A., per il tramite del suo legale, ha sollecitato presso la P. AG il pagamento, entro dieci giorni, del premio assicurativo legato alla barca distrutta, ossia fr. 6'396'496.-- – importo dal quale è stato dedotto l'anticipo di fr. 50'000.-già versato il 12 gennaio 2005 sul conto n. 1. presso la banca I. a Glattbrugg (v. cl. 31 p. 13.9.92 e 102) –, somma alla quale andavano aggiunte le spese da lui sostenute per un importo di EUR 122'367.15 (cl. 21 p. 7.33.30-32). Essendo rimasta senza esito, la medesima richiesta è stata reiterata per iscritto dieci giorni dopo, ossia il 23 maggio 2005, e telefonicamente il 30 maggio seguente (cl. 21 p. 7.33.36). In data 2 giugno 2006 la P. AG ha dato ordine alla sua banca di versare fr. 6'396'496.-- su un conto dello Studio legale FF. che lo patrocinava (cl. 21 p. 7.33.37), denaro versato poi in due fasi, il 9 risp. 21 giugno 2005, sul conto n. 2 di pertinenza di A. (cl. 31 p. 13.9.89-90, 97). L'11 luglio 2005 A. ha prelevato dal conto n. 2 presso la banca I. e consegnato a B. fr. 150'000.-- quale terza ed ultima parte di denaro per aver organizzato l'incendio della F. (v. cl. 31 p. 13.9.83-84, 91, 99, 155-156; v. cl. 29 p. 13.1.121- 122).
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3.4.3 I fatti accertati permettono senz'altro di confermare l'esistenza di una truffa intenzionale ai danni della P. AG. A. ha ingannato quest'ultima, la quale rappresentava diverse assicurazioni, annunciando un sinistro da lui stesso commissionato a B.. Dopo la distruzione della F. e la comunicazione dell'evento alla P. AG, egli ha iniziato, come lui stesso ha dichiarato, a "recitare" la sua parte, comportamento finalizzato all'ottenimento del rimborso del valore del natante, questo indipendentemente dalla possibile concomitante volontà di togliersi una preoccupazione, come sostenuto durante i dibattimenti (v. cl. 55 p. 930.4 e 12). Da respingere naturalmente la tesi formulata dall'imputato secondo la quale non vi era possibilità di disfarsi onestamente della barca (v. cl. 55 p. 930.12); in realtà, egli non voleva perdere del denaro (v. cl. 8 p. 6.7.103; cl. 55 p. 930.4). Accortosi che i difetti tecnici della F. avrebbero non solo potuto far scendere di molto il prezzo di vendita ma addirittura reso il natante invendibile – significative, oltre alle frustrazioni espresse in merito dallo stesso A. (v. cl. 31 p. 13.9.13, 59), le dichiarazioni di B. sui difetti tecnici dell'imbarcazione (v. cl. 55 p. 930.18) –, la soluzione perfetta era quella del rimborso del suo valore totale da parte dell'assicurazione. Nei suoi rapporti con la P. AG A. ha costruito un castello di menzogne, fatto di simulazioni e dissimulazioni, con lo scopo di farsi risarcire il danno. Egli, che al momento dell'incendio si trovava lontano da Estepona, si è adoperato per far credere alla P. AG di essere una vittima – e non il mandante – di un danno che era eventualmente riconducibile a terzi ignoti, ingannandola. Per quanto attiene al carattere astuto di tale inganno, si rileva dapprima come A. abbia sin dall'inizio interpretato in modo convincente il ruolo di vittima ignara di un incendio a suo dire inspiegabile, collaborando senza riserve o reticenze con tutti gli inquirenti, in particolare con quelli incaricati dalle compagnie assicurative. Egli si è inoltre costruito un alibi, badando a non essere in Spagna al momento dell'incendio. Aggiungasi inoltre il rapporto di fiducia sviluppatosi su più lustri tra lui e la P. AG, ritenuto come il primo avesse sempre assicurato i suoi natanti presso la seconda, di cui era peraltro stato ad un certo momento il cliente più importante, col quale sino ad allora non aveva mai avuto problemi. La Corte si è confrontata con l'argomentazione sollevata dalla difesa di A., secondo cui l'astuzia sia da escludersi a seguito di concolpa della vittima. Al riguardo, va osservato che la P. AG ha conferito diversi mandati a più esperti al fine di meglio delucidare le circostanze e l'origine dell'incendio, adottando in tal modo quelle misure di diligenza che il caso comportava, sia alla luce delle modalità d'insorgenza del danno sia dell'importanza dello stesso (v. cl. 2 p. 5.1.323-326; cl. 21 p. 7.33.50, 53-57, 58-69, 71-81, 82-88). La P. AG ha anche dato mandato ad un legale spagnolo per meglio chiarire i risvolti e
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le risultanze dell'inchiesta penale (v. cl. 21 p. 7.33.96). Le compagnie assicurative hanno in seguito atteso le risultanze e i complementi degli organi investigativi, specie quelli da loro incaricati, che non davano atto di alcun coinvolgimento dell'assicurato. La P. AG ha in definitiva atteso ben sei mesi prima di risarcire il danno. Le deposizioni di G. e la confessione di A. relative alla truffa sono del resto intervenute solo nel mese di novembre 2005, ossia cinque mesi dopo l'apertura della procedura contro ignoti per truffa. A mente della Corte, l'ordine di perquisizione del 3 maggio 2005 non era idoneo a stabilire la falsità delle dichiarazioni sino ad allora proferite da A.. Va qui rilevato che il Tribunale federale ha chiaramente affermato che l'assicuratore che non è in grado di stabilire il carattere menzognero di un avviso di sinistro è contrattualmente tenuto a coprire il danno e questo anche in caso di sospetto di frode. Il fatto che l'ispettore dei sinistri possa esprimere dei dubbi circa la credibilità delle affermazioni dell'assicurato non permette all'assicurazione di rifiutare le proprie prestazioni (v. sentenza del Tribunale federale 6B_705/2008 del 13 dicembre 2008, consid. 2.4.1). È d'altronde risaputo che per l'assicuratore è sempre molto difficile stabilire la falsità delle dichiarazioni formulate dal suo assicurato (DTF 128 IV consid. 3c). Inoltre, premesso il carattere puramente civile delle condizioni generali d'assicurazione (CGA), l'invocato art. 9 lett. e CGA (v. cl. 10 p. 7.1.140), secondo il quale l'assicuratore è autorizzato a sospendere il pagamento del danno allorquando una procedura penale è pendente contro l'assicurato, non troverebbe neppure applicazione, dato che l'ordine in questione verteva su di una procedura contro ignoti e non contro l'assicurato. Ne segue che le compagnie assicurative e la P. AG non sono venute meno ai loro doveri di diligenza più elementari. L'inganno è stato pertanto astuto ai sensi dell'art. 146 CP. Pure presente il presupposto dell'errore, in cui le compagnie assicurative sono incorse nel ritenere il caso un sinistro da risarcire conformemente alla polizza assicurativa. Gli atti di disposizione patrimoniale sono i bonifici operati dalla P. AG sul conto di A. rispettivamente del suo legale. Incontestabile il nesso di causalità esistente tra i predetti presupposti. Per quanto concerne le condizioni soggettive della truffa, il dolo è stato ammesso da A. ed era del resto pacifico alla luce delle risultanze probatorie (v. cl. 55 p. 930.4). Pure presente il disegno di indebito arricchimento perseguito dall'imputato. La Corte ha concluso che, nel caso di A., i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa sono adempiuti. 3.5 B.
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3.5.1 Al punto 2.1 dell'atto d'accusa B. è in sostanza accusato di avere, in complicità con C. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro promessa da parte di A. di un compenso complessivo di fr. 650'000.-- (pari al 10% del valore assicurativo della barca), compenso ricevuto in tre distinte occasioni (il 17 settembre 2004 fr. 400'000.--, il 3 marzo 2005 fr. 100'000.-- e l'11 luglio 2005 fr. 150'000.--), aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione. 3.5.2 Va innanzitutto rilevato che B. ha riconosciuto sommariamente i fatti che gli sono contestati (cl. 55 p. 920.6), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze delle indagini (v. consid. 3.4.2 supra). Per quanto attiene alle informazioni da lui fornite relativamente ai flussi di denaro (cl. 55 p. 920.6), occorre rilevare che egli è stato interrogato complessivamente più di trenta volte durante l'inchiesta, cambiando sovente versione in merito ai soldi intascati per l'organizzazione dell'incendio nonché al contante da lui depositato nella cassetta di sicurezza di H. (v. cl. 29 rubriche 13.1-13.2 e cl. 31 rubrica 13.10). Le sue deposizioni in questo ambito non sono perciò affidabili (nel dettaglio v. infra consid. 4). La Corte ha potuto accertare che nel giugno del 2004, ad Antibes, B. ha dato la propria disponibilità a A. per organizzare la distruzione della F. in cambio di denaro (cl. 31 p. 13.10.20; cl. 55 p. 930.17). Per la ricerca degli esecutori materiali dell'atto egli si è rivolto a C., promettendogli un compenso (v. cl. 30 p. 13.6.45; cl. 13.5.74; cl. 55 p. 930.17). Nell'agosto del 2004 B. si è recato a Cannes (Francia), dove ha incontrato, unitamente a C., NN., per mostrare a quest'ultimo la barca da incendiare, natante che si trovava allora in acque francesi (cl. 29 p. 13.2.95; cl. 30 p. 13.6.47; cl. 55 p. 930.17). Egli ha poi consegnato, nel mese di settembre seguente, fr. 20'000.-- in contanti a C. da destinare agli esecutori materiali dell'incendio (cl. 29 p. 13.2.96; cl. 30 p. 13.6.48, 103 e 163; cl. 55 p. 930.17), denaro che C. ha poi tenuto per sé (cl. 55 p. 930.28). Sempre in quel periodo B. ha chiesto a C., consegnandogli fr. 1'500.-- all'uopo, di acquistare due telefoni cellulari, i quali avrebbero permesso a B. e A. di restare in contatto (v. cl. 30 p. 13.6.48). Nel mese di novembre 2004 B., accompagnato da C., si è recato a Giussano (Italia), dapprima al bar OO., dove ha incontrato N., e poi, accompagnato da quest'ultimo, al domicilio di M. Ai medesimi B. ha quindi chiesto se erano disponibili, dietro compenso, a far saltare in aria la F. (v. cl. 30 p. 13.5.14-15). Sempre in novembre B. si è recato con C. al bar PP. a Ponte Chiasso (Italia) dove ha in-
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contrato N., con il quale è stato concordato il viaggio ad Estepona e al quale ha consegnato EUR 20'000.-- quale primo acconto per il lavoro (v. cl. 30 p. 13.5.17). Tra il 19 ed il 21 novembre 2004, B. e D. sono partiti alla volta di Estepona con un auto noleggiata dal secondo, seguiti da un'altra auto con a bordo N. ed un'altra persona rimasta sconosciuta, al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione da incendiare (v. cl. 30 p. 13.6.51-52; cl. 55 p. 930.18). Tra il 20 ed il 21 novembre seguenti B. ha consegnato ad Estepona EUR 10'000.-- in contanti a N. (v. cl. 30 p. 13.5.17; cl. 55 p. 930.18). Il 24 novembre 2004 la F., ormeggiata a Estepona, è stata incendiata. Il 25 novembre, o i giorni seguenti, B. ha consegnato a C. il resto dei soldi destinati a N., C. ha consegnato EUR 30'000.-- a D., il quale si è recato al bar PP. di Ponte Chiasso e ha a sua volta consegnato il denaro a N. quale saldo dell'incendio della F. (cl. 30 p. 13.6.52; cl. 29 p. 13.3.34-35, p. 13.4.25, 65 e 85). Nel medesimo periodo, B. ha consegnato a C. fr. 40'000.-- per la sua partecipazione all'organizzazione della distruzione della barca (cl. 30 p. 13.6.52, 103, p. 13.5. 19-20). 3.5.3 Gli atti appena descritti sono certamente costitutivi di complicità in truffa, i cui presupposti oggettivi testé esposti per A. valgono anche per B. L'aiuto concreto fornito da quest'ultimo al primo per la concretizzazione della truffa da questi perpetrata consiste nell'essersi prestato ad atti d'organizzazione dell'incendio della F., sapendo peraltro che il fine ultimo era quello di una truffa all'assicurazione (v. cl. 31 p. 13.10.20-21, cl. 29 p. 13.1.45, 149, 151). F. ha contribuito in modo causale alla perpetrazione della truffa, provvedendo anzitutto alla ricerca di potenziali autori materiali dell'incendio e procedendo in seguito a stabilire i contatti con gli stessi. Egli ha altresì esperito atti di ricognizione con gli autori materiali dell'incendio. Sul fronte soggettivo, B. sapeva quale era il fine ultimo del disegno di A. Gli atti di supporto alla truffa sono stati effettuati intenzionalmente. Parimenti pacifico il disegno di indebito arricchimento dell'imputato. Visto il suo ruolo, B. si è reso complice della truffa perpetrata da A. 3.6 C. 3.6.1 Al punto 3.1 dell'atto d'accusa è rimproverato, in maniera riassuntiva, a C. di avere, in complicità con B. e D., nel periodo giugno 2004 – novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro promessa da parte di B. di un compenso complessivo di fr. 280'000.-- (pari alla metà di fr. 650'000.-- percepiti da B. dedotto il compenso per gli esecutori materiali di EUR 60'000.--), di cui ne ha ricevuto
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fr. 63'000.--, aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione. 3.6.2 Occorre avantutto evidenziare che C. ha riconosciuto sommariamente i fatti, con una precisazione riguardante la data menzionata al punto 3.3.4 dell'atto d'accusa. Egli ha affermato di aver ricevuto e speso la somma di fr. 40'000.-- entro fine novembre 2004 (cl. 55 p. 920.7). Le sue ammissioni trovano riscontro nelle risultanze delle indagini (v. consid. 3.4.2 supra). Questa Corte ha potuto appurare che nel giugno 2004 C. ha espresso la propria disponibilità a B. a partecipare, dietro compenso, all'organizzazione dell'incendio della F., in particolare a trovare gli esecutori materiali dell'atto (v. cl. 30 p. 13.5.141, p. 13.6.46; cl. 55 p. 930.28). Nell'agosto seguente, egli si è recato a Viggiù (Italia), dove ha incontrato NN., chiedendogli la sua disponibilità ad incendiare la F. e fissando un incontro a Cannes per mostrargli l'imbarcazione, natante che si trovava allora in acque francesi (v. cl. 30 p. 13.5.83, p. 13.6.46 e 108; cl. 55 p. 930.28). Tale incontro è effettivamente avvenuto con la partecipazione di B., il quale ha consegnato a C. fr. 3'000.-- per le spese legate alla trasferta, sfociando tuttavia nel disinteressamento da parte di NN. (v. cl. 30 p. 13.5.83, 142; p. 13.6.47, 53; p. 13.6.108; cl. 55 p. 930.28). Nel settembre 2004 C., su richiesta di B. che gli aveva consegnato denaro all'uopo, ha acquistato due cellulari che sarebbero serviti a B. per restare in contatto con A. al fine di organizzare l'incendio della barca, telefonini poi consegnati a B. (cl. 30 p. 13.5.10, p. 13.6.109). Più tardi, nel mese di novembre (verosimilmente il 15 novembre 2004), egli ha preso contatto con QQ., chiedendo a quest'ultimo se conosceva qualcuno disposto ad eseguire il lavoro rifiutato da NN. (cl. 30 p. 13.5.142, p. 13.6.50). Su indicazione del predetto, egli si è recato una prima volta al bar OO. di Giussano (verosimilmente il 16 novembre 2004), incontrandovi N. e M., al fine di chiedere loro se erano interessati ad incendiare la F. (cl. 30 p. 13.5.14, 142, p. 13.6.50, 60; cl. 55 p. 930.28). Egli si è recato una seconda volta dai medesimi (verosimilmente il 17 novembre 2004), ma questa volta in compagnia di B., affinché quest'ultimo potesse domandare di persona ai predetti la loro disponibilità ad effettuare il lavoro (cl. 30 p. 13.5.14-15, 142, p. 13.6.50, 63; cl. 55 p. 930.28). C. si è poi recato una terza volta, da solo, da N. e M. (verosimilmente il 18 novembre 2004), i quali gli hanno comunicato il loro accordo a far esplodere la barca, facendosi promettere una somma di EUR 20'000.-- quale anticipo per il lavoro (cl. 30 p. 13.5.15-16, p.
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13.6.51). Verosimilmente lo stesso giorno, egli si è recato con B. al bar PP. a Ponte Chiasso, dove ha incontrato N., con il quale è stato concordato il viaggio ad Estepona per il giorno dopo ed al quale B. ha consegnato EUR 20'000.-- in contanti, denaro che C. aveva precedentemente cambiato in euro dopo aver ricevuto il corrispettivo in franchi da B. (v. cl. 30 p. 13.5.17, 80, 142, p. 13.6.51). Il 18 novembre 2004 C. ha consegnato fr. 2'000.-- in contanti a D. quale compenso per accompagnare B. ad Estepona il giorno successivo (v. cl. 29 p. 13.3.8). Prima che B. e D. partissero per Estepona, C. ha consegnato al primo EUR 10'000.- - previo cambio del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da B., affinché questi li consegnasse a N. (v. cl. 30 p. 13.5.17-18 e 142). Dopo l'incendio della barca avvenuto il 24 novembre 2004, l'indomani stesso C. ha consegnato a D., previo cambio in euro del corrispettivo in franchi ricevuto precedentemente da B., una busta contenente EUR 30'000.-- in contanti con l'incarico di consegnarla a N. quale saldo per l'incendio della F. (v. cl. 30 p. 13.5.19 e 142). 3.6.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti adempiuti anche per C. L'aiuto concreto fornito da quest'ultimo a A. consiste nell'aver instaurato i contatti con gli autori materiali dell'incendio della F., vale a dire con M. e N.. Sul fronte soggettivo, anche C. sapeva quale era il fine ultimo del disegno di A. (v. cl. 30 13.5.8, 48, 79 e 141). Gli atti di supporto alla truffa sono stati commessi intenzionalmente, risultando anche per lui pacifico il disegno di indebito profitto (v. cl. 31 p. 13.10.50-51; cl. 30 p. 13.6.190). Visto il suo ruolo, C. si è reso complice della truffa perpetrata da A. 3.7 D. 3.7.1 Al punto 4.1 dell'atto d'accusa è in sostanza contestato a D. di avere, in complicità con C. e B., nel mese di novembre 2004, in più luoghi in Svizzera e all'estero, dietro compenso di fr. 2'000.-- ricevuto da C., aiutato intenzionalmente A., partecipando all'organizzazione dell'incendio della F., a commettere una truffa ai danni delle assicurazioni che coprivano i danni della predetta imbarcazione. 3.7.2 Va premesso che anche D. ha riconosciuto sommariamente i fatti (cl. 55 p. 920.7), ammissioni che trovano riscontro nelle risultanze dell'inchiesta (v. consid. 3.4.2 supra).
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Gli atti dell'incartamento ed il dibattimento hanno permesso di appurare che nel novembre 2004 D., assieme a B., ha accompagnato N. ed un'altra persona ad Estepona al fine di mostrare a quest'ultimi l'imbarcazione da incendiare (v. cl. 29 p. 13.3.7-8, 33, p. 13.4.23, 64-65 e 86). In occasione del medesimo viaggio egli ha trasportato sulla sua persona una busta contenente EUR 5'000.-- ricevuti da B., al fine di consegnarli a N. ad Estepona quale acconto per l'incendio (v. cl. 29 p. 13.4.24-25, 39 e 65). Infine, il 25 novembre seguente (o giorni seguenti), su incarico di C., egli ha consegnato a N., presso il bar PP. a Ponte Chiasso, una busta contenente EUR 30'000.-- quale saldo per la distruzione della F. (v. cl. 29 p. 13.3.34-35, p. 13.4.25, 65, 85). 3.7.3 I presupposti oggettivi del reato di truffa esposti per A. valgono e sono parimenti adempiuti anche per D. L'aiuto concreto fornito da D. al disegno truffaldino di A. consiste nell'aver accompagnato N. ad Estepona, fungendo da autista e consegnando a quest'ultimo complessivi EUR 35'000.--. Sul fronte soggettivo, quanto al fine ultimo del disegno di A., è perlomeno dato il dolo eventuale, anche se le dichiarazioni di D. potrebbero far pensare anche al dolo diretto (v. cl. 29 p. 13.3.26-27, 32, p. 13.4.26, 58 e 74; cl. 55 p. 930.39; v. anche le dichiarazioni di RR., moglie di D., cl. 27 p. 12.6.4). Pure ammessi sono l'intenzionalità circa gli atti di supporto alla truffa (v. cl. 29 p. 13.3.34) ed il disegno di indebito profitto (v. cl. 29 p. 13.4.23). Visto il suo ruolo, D. si è reso complice della truffa perpetrata da A. Sul riciclaggio di denaro 4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305 bis
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305 bis n. 3 CP).
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4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratta, il comportamento essendo dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305 bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale federale ed una parte importante della dottrina il reato di cui all'art. 305 bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305 bis
CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305 bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305 bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323
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AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305 bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché AN- DREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305 bis CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Nell’ambito dell’art. 305 bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (DTF 136 IV 179, consid. 2.3). 4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305 bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305 bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305 bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482 e seg.; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305 bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305 bis
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CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305 bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32). 4.3 Giusta l'art. 24 cpv. 1 CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid. 2a). L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF 128 IV 11 consid. 2a), in casu quelli dell'art. 305 bis CP. Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.1). 4.4 A. 4.4.1 A. ha scientemente orchestrato l’impianto truffaldino ai danni del consorzio di compagnie d’assicurazioni, come risulta supra (consid. 3.4.3). Egli era pertanto perfettamente consapevole che i seguenti valori patrimoniali, giunti su conti di sua spettanza, originavano da un crimine: I bonifico: di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto n. 1 presso la banca I. SA (cl. 12 p. 7.2.1008); II bonifico: di fr. 4'000'000.--, valuta 09.06.2005, sul conto n. 2 presso la banca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602 e seg.); III bonifico: di fr. 2'396’496.--, valuta 21.06.2005, sul conto n. 2 presso la banca I. SA (cl. 14 p. 7.5.602, 604).
4.4.2 Nel capo d’accusa 1.3.1 viene rimproverato a A. di avere, il 3 marzo 2005, consegnato, a contanti, a B. fr. 100'000.-- quale secondo acconto per aver organizzato l’incendio della F. A. riconosce di aver corrisposto detto importo a B., in contanti, precisando di aver ritirato per cassa, lo stesso giorno, l’importo equivalente presso la banca I. SA, a Glattbrugg, a debito del suo conto n. 2 (cl. 31 p. 13.9.89; cl. 14 p. 7.5.593). Determinante al riguardo non è il fatto che l’importo in questione possa qualificarsi quale pretium sceleris, ritenuto che, nell’ottica della pubblica accusa, si trattehttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_621%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-11%3Ait&number_of_ranks=0#page11 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_621%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-11%3Ait&number_of_ranks=0#page11 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_621%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-11%3Ait&number_of_ranks=0#page11 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_621%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-1%3Ait&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_621%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-11%3Ait&number_of_ranks=0#page11
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rebbe di parte del compenso che l’istigatore A. avrebbe corrisposto all’istigato B., vale a dire nel quadro di una condotta – l’istigazione ad incendio intenzionale – che potrebbe entrare in linea di conto quale reato a monte per successivi atti di impiego susseguenti alla ricezione del pretium scerelis da parte di B. In altre parole, la Corte è giunta alla conclusione che la natura della dazione in questione rende sì tali valori patrimoniali senz'altro confiscabili ex art. 70 cpv. 1 CP in quanto pretium sceleris – poiché destinati a determinare l'autore di un reato – ma non li rende ancora, attraverso la mera dazione, già riciclabili ad opera del disponente, l'origine criminale ex art. 305 bis CP, e pertanto la riciclabilità, essendo per contro assodata allorquando il pretium sceleris perviene effettivamente nella disponibilità del destinatario, nel nostro caso dell'istigato, il quale, se dovesse in seguito impiegare tali valori, potrebbe a quel punto sì compiere un atto vanificatorio di valori patrimoniali sgorganti da un crimine (v. ACKERMANN, op. cit., n. 157 in fine ad art. 305 bis CP). Determinante per l'apprezzamento dell'origine criminale dei fondi impiegati è di riflesso unicamente il quesito di sapere se l’importo di fr. 100'000.-- consegnati il 3 marzo 2005 a B. originassero da un crimine oppure se si trattava di disponibilità lecite di A.. La possibile origine criminosa deve in casu essere vagliata alla luce del primo bonifico, da parte di P. AG, di fr. 50'000.--, valuta 12.01.2005, sul conto n. 1 presso la banca I. SA (cl. 12 p. 7.2.1008). L’analisi della documentazione bancaria mostra nondimeno che i valori patrimoniali in questione, giunti sul conto n. 1, non sono stati impiegati per corrispondere a B. l’importo di fr. 100'000.-- di cui al capo d’accusa 1.3.1. Durante l’intervallo temporale che va dalla ricezione del denaro da P. AG – il 12 gennaio 2005 – al prelievo dei fr. 100'000.-- in questione da parte di A. – il 3 marzo 2005 – non sono in particolare evincibili travasi dal conto n. 1 al conto n. 2, a debito del quale il prelievo del 3 marzo 2005 è stato operato (cl. 12 p. 7.2.1003-1034; cl. 14 p. 7.5.583-593). Ne segue che l’imputato deve essere prosciolto da questo capo di accusa, i valori patrimoniali in questione non essendo di origine criminale.
4.4.3 Nel capo d’accusa 1.3.2.1 viene rimproverato a A. di avere, il 17 gennaio 2005, addebitato fr. 9'602.36 sul suo conto n. 1 presso la banca I. SA a seguito dell’emissione, l’8 gennaio 2005, dell’assegno n. 8. L’importo in questione è il risultato dell’ammontare dell’assegno, fr. 15'736.50, dedotto il saldo esistente sul conto prima di tale accredito, ossia fr. 6'134.14, prima che il primo versamento di P. AG, pari a fr. 50'000.--, venisse bonificato sul conto (cl. 12 p. 7.2.1003, 1010 e segg.).
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Così come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Come risulta anche dall’interrogatorio dibattimentale di A. (cl. 55 p. 930.4 e segg.), l’imputato sapeva o doveva perlomeno presumere che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), l’assicuratore avrebbe versato di lì a poco il primo acconto, destinato alle spese, quali quelle portuali, direttamente riconducibili all'incendio, sulla relazione bancaria che egli stesso aveva provveduto a individualizzare. Ne segue che, emettendo l’8 gennaio 2005 l’assegno in parola, A. sapeva, o aveva comunque preso in debito conto, che l’assegno avrebbe potuto almeno in parte essere onorato con denaro di provenienza criminosa, circostanza che si è del resto prodotta. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.
4.4.4 Nel capo d’accusa 1.3.2.2 viene rimproverato a A. di avere, il 17 giugno 2005, trasferito fr. 397'852.25 dal suo conto banca I. n. 2 sul suo conto n. 7 presso la banca JJ. L’importo in questione è il risultato dell’ammontare del bonifico, fr. 770'000.--, dedotto il saldo esistente sul conto – pari a fr. 372'095.70 – prima dell’entrata del secondo versamento delle compagnie assicurative – di fr. 4'000'000.-- –, dedotto altresì il dividendo di fr. 52.05, valuta 10.06.2005 (cl. 14 p. 7.5.602). Il conto n. 7 presso la banca JJ. è stato saldato il 24 giugno 2005 (cl. 20 p. 7.23.3, 30) dopo che il bonifico in questione ha provveduto a riportare in attivo la relazione bancaria di destinazione, interessante un mutuo annuale concesso all’accusato (cl. 20 p. 7.23.29, 37). Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Così come risulta dal saldo esistente prima del citato versamento delle compagnie assicurative, pari a fr. 4'000'000.--, il conto banca I. n. 2 non disponeva di sufficiente liquidità per operare il bonifico incriminato, che è stato disposto solo una volta giunto il risarcimento assicurativo. In altre parole, l’imputato era a conoscenza dell’imminente bonifico in entrata, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.).
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L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti anche in questo caso.
4.4.5 Nel capo d’accusa 1.3.2.3 viene rimproverato a A. di avere, il 27 giugno 2005, operato un addebito di EUR 97'037.15 (facenti parti di un importo di EUR 100'000.-- per l’emissione dell’assegno n. 9 a favore di SS. e TT.) sul suo conto banca I. n. 1.1 (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1202 e segg.). Tale relazione era stata oggetto, il medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.--, in provenienza dall’acquisto di divise n. 11 a debito di una rubrica fr. (conto 1) del medesimo conto (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito di EUR 200'000.-operato sul conto n. 1 origina da un bonifico, sempre della medesima valuta (27.06.2005), in provenienza dal conto della banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084, 1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione, quest’ultima, che era appena stata oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla relazione n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR 100'000.--. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.3. Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già prov-
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veduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.6 Nel capo d’accusa 1.3.2.4 viene rimproverato a A. di avere, sempre il 27 giugno 2005, operato un addebito, anch’esso di EUR 97'037.15 (facenti parti di un importo di EUR 100'000.-- bonificato sulla relazione n. 12 intestato alla AAA. SA presso la banca BBB. a F-Antibes), sul suo conto banca I. n. 1.1 (cl. 11 p. 7.2.520; cl. 12 p. 7.2.1206; cl. 20 p. 7.21.32). Tale relazione era stata oggetto, il medesimo giorno, di un bonifico di EUR 200'000.-- a debito del suo conto banca I. n. 1, rubrica CHF (cl. 11 p. 7.2.519; cl. 12 p. 7.2.1084). Il citato addebito, pari a fr. 309'160.--, operato sul conto n. 1, è da correlare con un bonifico di fr. 300'000.--, sempre della medesima valuta (27.06.2005), in provenienza dal conto banca I. n. 2 (cl. 12 p. 7.12.1084, 1093; cl. 13 p. 7.5.117). Relazione, quest’ultima, che era appena stata oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Come evincibile dal consid. 4.1, un bonifico bancario transfrontaliero come quello dedotto in accusa, originante dalla Svizzera, costituisce di per sé un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che viene con ciò reso più difficoltosa la confisca, frapponendosi alla stessa un confine di Stato. Il conto della banca I. n. 2 è stato addebitato con il bonifico, di cui sopra, sulla relazione n. 1, solo in seguito al bonifico da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati, sempre il medesimo giorno di valuta, tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sul conto di appoggio (n. 1.1) del bonifico sul conto francese. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare, fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 27 giugno 2005 che, lo stesso giorno, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nel bonifico incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.4. Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione della banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio
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legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.7 Nel capo d’accusa 1.3.2.5 viene rimproverato a A. di avere, il 6 luglio 2005, operato un addebito di EUR 250'000.-- (facenti parti di un importo di EUR 255'000.-per l’emissione dell’assegno n. 13 a favore di SS. e TT.) sul suo conto banca I. n. 10 (cl. 11 p. 7.2.521; cl. 12 p. 7.2.1208 e segg.). Tale relazione era stata oggetto, il giorno precedente, di un bonifico di EUR 250'000.--, in provenienza dal conto n. 2.1 (cl. 14 p. 7.5.570). Il citato addebito di EUR 250'000.-- operato sul conto n. 2.1 origina dall’acquisto di valuta n. 15 (EUR), allibrato anch’esso il 5 luglio 2005, a favore di detta relazione e a debito di un'altra rubrica (in fr.) del medesimo conto banca I., la n. 2 (cl. 13 p. 7.5.118). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. La Corte rileva altresì che l’acquisto di valuta n. 15 è stato reso possibile dal disinvestimento, valuta 05.07.2005, del fiduciario di nominali fr. 3.3 mio, acceso il 16 giugno 2005, vale a dire subito dopo il versamento di P. AG di fr. 4 mio (cl. 13 p. 7.5.118; cl. 14 p. 7.5.602). Come evincibile dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. Il conto banca I. n. 2 è stato addebitato, nelle modalità sopra descritte, solo in seguito ai bonifici da parte del pool d’assicurazioni. I valori patrimoniali sono stati tramutati da fr. in EUR per essere accreditati sulla relativa rubrica EUR del medesimo conto (n. 2.1). In seguito, sempre il medesimo giorno, vi è stato il bonifico sulla relazione di appoggio (n. 1.1) dell’assegno di EUR 255'000.--. Come risulta dall’operatività sul conto banca I. n. 2, sono i bonifici in entrata, provento della truffa assicurativa, ad aver apportato sufficiente liquidità per operare,
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fra le diverse operazioni, pure l’addebito del 5 luglio 2005 che, lo stesso giorno o l’indomani, attraverso diversi conti e divise, si è concretizzato nell’assegno incriminato, per l’importo dedotto nel relativo capo di accusa 1.3.2.5. Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.8 Nel capo d’accusa 1.3.2.6 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio 2005, prelevato a contanti fr. 150'500.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati. È pure considerato atto di riciclaggio il prelievo di denaro per cassa alla luce del fatto che la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompe il paper trail. L’accusato riconosce il prelievo, finalizzato a consegnare a B. un’ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro
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del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.9 Nel capo d’accusa 1.3.2.7 viene rimproverato a A. di avere, a Lugano, l’11 luglio 2005, consegnato a contanti fr. 150'000.-- a B., precedentemente prelevati a contanti a debito del suo conto banca I. n. 2 (consid. 4.4.8). Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. L’accusato riconosce la consegna a B. di valori patrimoniali poco prima prelevati per cassa a debito del suo conto banca I. n. 2, a valere quale ulteriore parte del pretium sceleris in relazione all’organizzazione dell’incendio del natante (cl. 31 p. 13.9.83 e seg.). Come già evidenziato, l’imputato era a conoscenza degli imminenti bonifici in entrata sulla relazione banca I. n. 2, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa, legali che avevano del resto già provveduto a sollecitare con successo il pool di compagnie assicurative affinché il risarcimento avvenisse senza ulteriori indugi (cl. 21 p. 7.33.30 e segg.). L’imputato sapeva dunque che, in seguito alla notifica di sinistro del dicembre 2004 (cl. 21 p. 7.33.6 e seg.), ai solleciti dei propri avvocati nonché alla relativa conferma da parte di P. AG (cl. 21 p. 7.33.36 e seg.), l’assicuratore avrebbe provveduto a versare entro breve la seconda tranche di risarcimento per la perdita della F. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.10 Nel capo d’accusa 1.3.2.8 viene rimproverato a A. di avere, il 2 settembre 2005, trasferito fr. 94'097.25 (controvalore EUR 60'782.90) dal suo conto banca I. n. 2 sul suo conto banca I. n. 2.1 con la finalità di colmare il passivo presente sulla rubrica di destinazione. Il 2 settembre 2005 il conto n. 2 viene addebitato di fr. 220'978.80 per l’acquisto di divise n. 15 (cl. 13 p. 7.5.121). L’accredito, in ragione del controvalore di EUR
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142'200.--, occorre sulla rubrica EUR della medesima relazione, la n. 2.1, la quale presentava un saldo negativo pari a EUR 72'194.80 che l’accredito ha provveduto a colmare (cl. 13 p. 7.5.201). Come risulta dal consid. 4.1, ogni impiego di valori patrimoniali originanti da un crimine costituisce un atto suscettibile di vanificare la loro confisca, ritenuto che i valori in questione vengono reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. È ben vero che, in questo caso, trattasi di una mera traslazione all’interno di diverse rubriche (CHF e EUR) della stessa e unica relazione bancaria personale, circostanza che, alla luce di quanto esposto al consid. 4.1, potrebbe non essere suscettibile di effetti vanificatori. Sennonché, lo spostamento di averi patrimoniali fra rubriche, previo cambio di divisa, aveva la precisa finalità di onorare un’esposizione che nel mentre si era creata sul conto di destinazione: in altre parole, gli averi patrimoniali sono stati impiegati per pagare un debito e, di riflesso, essi sono stati reintrodotti nel circuito legale e impiegati alla stregua di denaro di origine lecita. L’effetto vanificatorio è pertanto presente in casu. Va parimenti evidenziato come la relazione in oggetto fosse stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Alla luce di quanto evidenziato sopra (consid. 4.4.9), l’imputato era a conoscenza dell’imminente bonifico in entrata su detto conto, in provenienza da un conto dello studio legale che lo assisteva nella pratica assicurativa. I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti pure in questo caso.
4.4.11 Nel capo d’accusa 1.3.2.9 viene rimproverato a A. di avere, a Zurigo, il 5 ottobre 2005, prelevato a contanti fr. 21'000.--, a debito del suo conto banca I. n. 2. Relazione, quest’ultima, che era stata, il 9 rispettivamente il 21 giugno 2005, oggetto di alimentazione con il provento della truffa assicurativa, così come descritto al consid. 4.4.1. Come esposto al consid. 4.1, qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio. Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati.