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Tribunale penale federale 16.07.2012 SK.2011.28

16 luglio 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,033 parole·~5 min·1

Riassunto

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP). ;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP). ;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP). ;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP). Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP).

Testo integrale

Decisione del 16 luglio 2012 Corte penale Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico, contro

A., patrocinato dall’avv. Rossano Pinna, Oggetto

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP) Ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa (art. 356 cpv. 3 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2011.28

- 2 - Visti: - il decreto d'accusa del 19 ottobre 2011 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. concernente il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (v. cl. 741 pag. 100.1 e segg.); - l'opposizione al decreto in questione formulata da A. in data 31 ottobre 2011 (v. cl. 741 pag. 100.13); - lo scritto del 7 dicembre 2011 mediante il quale il MPC confermava il decreto d'accusa in questione e lo trasmetteva al Tribunale penale federale (v. cl. 741 pag. 100.11 e seg.); - lo scritto del 13 febbraio 2012, mediante il quale il Presidente della Corte penale comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (v. cl. 741 pag. 160.1 e seg.); - l'ordinanza sulle prove e l'invito a presentare proposte di prova formulata da questo Giudice il 23 febbraio 2012 (v. cl. 741 pag. 430.1); - il decreto del 12 marzo 2012, mediante il quale questo Giudice nominava l'avv. Rossano Pinna difensore d'ufficio dell'imputato A. a far tempo dal 22 settembre 2011 (v. cl. 741 pag. 950.8 e segg.); - le istanze probatorie presentate dal MPC il 30 marzo 2011 (v. cl. 741 pag. 510.6 e seg.); - la lettera del 23 aprile 2012 mediante la quale il MPC, dando seguito ad un'ordinanza di questo Giudice del 9 marzo rispettivamente 2 aprile 2012, dava indicazione degli atti istruttori posti a fondamento del decreto d'accusa (v. cl. 741 pag. 510.10 e segg.); - la comunicazione telefonica dell'avv. Rossano Pinna del 5 giugno 2012 in cui questi comunicava al Giudice unico che il suo assistito stava valutando l'eventualità di ritirare l'opposizione (v. cl. 741 pag. 521.8); - lo scritto del 13 luglio 2012, mediante il quale l'avv. Rossano Pinna comunicava il ritiro, da parte del suo assistito, dell'opposizione interposta nei confronti del decreto d'accusa emanato nei suoi confronti da parte del MPC (v. cl. 741 pag. 521.9 e seg.).

- 3 -

Considerato: - che giusta l'art. 356 cpv. 3 CPP l'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe; - che nella fattispecie il ritiro dell'opposizione è tempestivo e valido, per cui la causa va stralciata dal ruolo; - che tale ritiro ha come conseguenza di rendere il decreto d'accusa esecutivo (vedi G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Code de procédure pénale suisse, Commentario romando, n. 13 ad art. 356 CPP; A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, n. 2 ad art. 365 CPP); - che, in base alla dottrina, se il ritiro dell'opposizione avviene dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado giusta l'art. 356 cpv. 1 CPP, questo comporta sempre l'accollamento dei costi alla persona che ha dichiarato il ritiro dell'opposizione (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di laurea friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 626); - che più è avanzata la procedura più è elevato l'ammontare delle spese processuali da accollare all'interessato (DAPHINOFF, op. cit., pag. 627); - che, come ammesso dallo stesso avvocato di A. nella sua lettera del 13 luglio 2012, la decisione di ritiro dell'opposizione "arriva alla vigilia del dibattimento" quindi in uno stadio piuttosto avanzato della procedura; - che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 600.--; - che, visto il ritiro dell'opposizione, non vi è ragione di statuire sull'obbligo dell'imputato di rifondere i costi per la difesa d'ufficio di cui al punto 2 del decreto del 12 marzo 2012 di questo Tribunale; - che la nomina del difensore d'ufficio di cui al punto 1 di predetto decreto era per altro esclusivamente fondata su ragioni di economia e celerità procedurali al fine di garantire la difesa obbligatoria senza soluzione di continuità;

- 4 - - che, sulla base della documentazione fornita dall'imputato nella sua richiesta di gratuito patrocinio, vi è motivo di dubitare che egli sia sprovvisto dei mezzi necessari per retribuire un difensore di fiducia (v. cl. 737 pag. 16.17.16 e segg. dell'incarto SK.2011.23); - che il ritiro dell'opposizione comporta comunque l'accettazione del decreto d'accusa nella sua integrità e quindi anche per quanto riguarda le spese procedurali in senso lato, pertanto anche in punto all'assenza nel dispositivo di detto decreto di indennizzi per la difesa d'ufficio.

- 5 - Per questi motivi, la Corte penale pronuncia: 1. La causa SK.2011.28 è stralciata dal ruolo. Di conseguenza, il decreto d'accusa del 19 ottobre 2011 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione nei confronti di A. concernente il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP è esecutivo. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- per la presente procedura è posta a carico di A.

A nome della Corte penale del Tribunale penale federale Il Giudice unico: La Cancelliera:

Comunicazione (atto giudiziale) a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico - Avv. Rossano Pinna, difensore di A. (imputato)

Rimedi di diritto Contro questa decisione è dato ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 78 e segg., 100 cpv. 1 LTF). Spedizione: 16 luglio 2012

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