Skip to content

Tribunale penale federale 19.11.2012 SK.2011.22

19 novembre 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,861 parole·~1h 14min·1

Riassunto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP).

Testo integrale

Sentenza del 19 novembre 2012 e ordinanza del 22 ottobre 2012 Corte penale Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti Cancelliere Giampiero Vacalli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold e dalla Procuratrice federale Rosa Cappa

e

in qualità di accusatrici private:

1. PARMALAT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, Felino (Italia),

2. HIT INTERNATIONAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, Felino (Italia),

patrocinate dagli avv. Ivan Paparelli e Manuela Cigna,

contro A.,

difeso dagli avv. Luigi Mattei, Cristina Maggini e Alfonso Pagliaro.

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2011.22

- 2 - Oggetto Riciclaggio di denaro e falsità in documenti

Fatti: A. Il 19 aprile 2006 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un sospetto di riciclaggio riguardante i coniugi B. e A., entrambi cittadini italiani, avente diritto economico la prima e mandatario il secondo di C., fondazione di famiglia con sede a Vaduz (FL) titolare del conto n. 1 presso la banca D. a Lugano. La segnalazione traeva spunto da una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale proveniente dall'Italia nell'ambito del crack Parmalat (cl. 2 p. 4.0.1 e segg.). In quel periodo, la Procura della Repubblica di Parma conduceva infatti un procedimento penale nei confronti di diverse persone, tra le quali A., per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Secondo gli inquirenti italiani, il predetto, dirigente di società operanti nel settore turistico appartenenti al Gruppo Parmalat, avrebbe distratto ingenti somme di denaro dalle stesse, trasferendoli poi su conti a disposizione sua o di terzi presso banche in Svizzera. B. Con decisione del 24 aprile 2006 il MPC ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP (cl. 2 p. 1.0.1). C. Il 16 dicembre 2009 il MPC ha richiesto all’allora Ufficio dei Giudici istruttori federali (UGI) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP (cl. 2 p. 1.0.2 e segg.). L’istruzione è stata aperta il 26 febbraio 2010 (cl. 2 p. 1.0.140 e segg.) e conclusa il 31 dicembre 2010 (cl. 2 p. 1.0.145 e seg.). D. Nel corso dell’indagine di polizia giudiziaria e dell’istruzione preparatoria sono state segnatamente perquisite e sequestrate varie relazioni bancarie riconducibili all'indagato, alla moglie B. o a terze persone, accese presso istituti bancari svizzeri. Il 24 aprile ed il 21 settembre 2006 il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro e/o l'edizione dei conti n. 1 (cl. 10 p. 7.1.0.0.3-5), n. 2 (cl. 10 p. 7.1.0.0.8-10) e n. 3 presso la banca D. (cl. 10 p. 7.1.0.0.8-10), a Lugano. Le medesime misure hanno poi toccato i conti n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 presso l'allora banca E., a Lugano, cl. 12 p. 7.2.0.0.1-4, 10-12, 25-27, 30- 32). L'autorità inquirente ha inoltre proceduto alla perquisizione e al sequestro dei

- 3 conti n. 12, n. 13 e n. 14 presso la banca F., a Lugano (cl. 17 p. 7.3.0.0.1-10). Analoghe misure hanno infine toccato il conto n. 15 presso la banca D. a Chiasso (cl. 81 p. 24.25.1-3) ed il conto n. 16 presso la banca G., a Melide (cl. 21 p. 7.4.0.0.1-3). E. Con atto d'accusa del 14 ottobre 2011, inoltrato al Tribunale penale federale (TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per riciclaggio di denaro qualificato e falsità in documenti ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 risp. art. 251 n. 1 CP. F. A. è stato condannato ad una pena di sette anni di reclusione con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 dal Tribunale di Parma. La sentenza motivata è stata ricevuta da questo Tribunale il 31 maggio 2012, dopo che una prima commissione rogatoria del 14 febbraio 2012 era rimasta inevasa da parte delle autorità italiane, per cui essa ha dovuto essere ribadita il 24 maggio 2012 (cl. 82 p. 441.1178-1180). G. Il 3 aprile 2012 A. ha presentato al TPF una richiesta di completazione dell'atto d'accusa. Ritenendo che la sentenza italiana escludesse una sua responsabilità dopo il 1994 per quanto riguarda il preteso crimine a monte in Italia, egli chiedeva, invocando il suo diritto ad una difesa efficace, il rinvio dell'atto d'accusa al MPC affinché questi lo completasse indicando per ogni singola operazione di riciclaggio la relativa operazione di distrazione concernente l'asserito reato a monte e la data in cui tale asserita distrazione sarebbe avvenuta. Dopo aver preso conoscenza della motivazione scritta della sentenza del Tribunale di Parma, il TPF, con ordinanza del 14 giugno 2012, ha respinto la suddetta richiesta. H. Il dibattimento ha avuto luogo dal 22 al 24 ottobre e dal 29 al 30 ottobre 2012. A. si è regolarmente presentato in aula. I. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: I.1 Per quanto riguarda il MPC: Con riferimento alla pena:

- 4 - Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che A. sia condannato ad una pena detentiva di due anni e otto mesi e cumulativamente ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Il Ministero pubblico della Confederazione si rimette al giudizio di codesta Corte penale per la sospensione parziale della pena detentiva giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, comunque rilevando che giusta l’art. 42 cpv. 3 CP la concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede invece che per la pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’aliquota giornaliera della pena pecuniaria venga fissata in almeno fr. 150.--.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede infine che le spese processuali siano poste a carico dell’imputato.

Con riferimento alle misure:

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che vengano restituiti rispettivamente assegnati a Hit International SpA fr. 9'245'639.-- e a Parmalat Spa fr. 1'227'950.--.

Qualora la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente un’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c CP agli accusatori privati non avvenisse, il Ministero pubblico della Confederazione chiede che dell’importo complessivo prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate, pari a fr. 10'473'589.--, l’importo di fr. 4'425'128.30 sia confiscato, mentre chiede che per il rimanente importo di fr. 6'048'460.70 sia ordinato il risarcimento equivalente.

Il Ministero pubblico della Confederazione chiede che l’importo di fr. 4'551'929.30 venga anche confiscato a titolo di prodotto del reato di riciclaggio di denaro grave. I.2 Per quanto riguarda le accusatrici private:

1. Parmalat SpA in AS chiede che A. sia condannato a risarcirle l’importo di EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, corrispondente all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 1.5 Mia.

- 5 provenienti da Parmalat SpA e finite in data 25 novembre 1994 sulla relazione Vacanze Overseas Ltd. (n. 18) presso la banca E. riconducibile a A.

Parmalat SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o assegnate pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno.

Nel contempo Parmalat SpA in AS chiede la restituzione rispettivamente la confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Hit International SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--).

2. Hit International SpA in AS chiede che A. sia condannato a risarcirle i seguenti importi.

a) EUR 2'065'830 oltre interessi del 5% dal 17.6.1994, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 4 Mia. provenienti da Donzelli SpA e finite in data 17 giugno 1994 sul conto corrente n. 17 presso la banca E. riconducibile ad A.

b) EUR 1'549’370, oltre interessi del 5% dal 15.3.1995, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 3 Mia. provenienti da ITC&P e giunte in data 15 marzo 1995 sul conto 14 presso la banca F. Lugano riconducibile ad A.

c) EUR 1'446’080, oltre interessi del 5% dal 21.4.1995, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2.8 Mia. provenienti da ITC&P e pervenute in data 21 aprile 1995 sul conto 14 presso la banca F. Lugano riconducibile ad A.

e) EUR 1'032’910, oltre interessi del 5% dal 20.9.1996, corrispondenti all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 2 Mia. provenienti da ITC&P e confluite in data 20 settembre 1996 sul conto 14 presso la banca F. riconducibile ad A.

f) Subordinatamente a pari pretesa vantata da Parmalat SpA in AS nei confronti di A., ovvero se la pretesa di Parmalat SpA in AS fosse respinta e si ravvisasse in ITC&P l’entità direttamente danneggiata: EUR 774'685 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, corrispondente all’equivalente (al cambio fisso dello 0,00052) di lire italiane 1.5 Mia. provenienti da Parmalat

- 6 - SpA in data 25 novembre 1994 e finite sulla relazione Vacanze Overseas Ltd. (n. 18) presso la banca E. riconducibile ad A.

Hit International SpA in AS chiede che le vengano risarcite o restituite o assegnate pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno.

Nel contempo Hit International SpA in AS chiede la restituzione rispettivamente la confisca e l’assegnazione, a suo beneficio, avuto comunque proporzionalmente riguardo a eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Parmalat SpA in AS, dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano (valore al 30 settembre 2011: fr. 10'282'730.--). I.3 L'imputato A. chiede: 1. Assoluzione da tutte le imputazioni: 1.1 Per assenza di reato presupposto e 1.2 Per assenza di atti intenzionali di riciclaggio, subordinatamente per intervenuta prescrizione.

2. Rigetto delle richieste di confisca, a qualunque titolo.

3. Rigetto delle pretese dell’accusatore privato: 3.1 Per assenza dei presupposti materiali e 3.2 Per carenza di legittimazione.

4. Pieno indennizzo delle spese di patrocinio e carico allo Stato e/o agli accusatori privati delle spese giudiziarie. J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 19 novembre 2012. K. Vista l'assenza di A. all'udienza di cui sopra, il Presidente del collegio giudicante, con lettera del 21 novembre 2012, ha spiegato per iscritto al predetto l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale conformemente all'art. 44 cpv. 3 CP. L. Con scritti del 20, 21 e 28 novembre 2012, il MPC, risp. A., Hit International SpA e Parmalat SpA hanno richiesto la motivazione scritta della sentenza come previsto dall'art. 82 cpv. 2 lett. a CPP.

- 7 - M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono. La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. In base all'art. 24 cpv. 1 CPP il reato di riciclaggio giusta l'art. 305 bis CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Alle stesse condizioni il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione in caso di falsità in atti ai sensi del Titolo undicesimo del CP, qualora nessuna attività cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Per quanto riguarda in particolare la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione internazionale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il Ministero pubblico della Confederazione ha conseguentemente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). 2. In applicazione dell'art. 339 cpv. 2 CPP la Corte ha sollevato d'ufficio la questione della prescrizione dei capi d'accusa I.1.3.1 e I.1.3.2. I fatti in questione risalgono al 17 e al 18 ottobre 1996. Per queste due azioni, dopo il 17 risp. 18 ottobre 2011, l'azione penale si è quindi in ogni caso prescritta giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP. Dopo aver dato la parola alle parti, le quali hanno anch'esse riconosciuto la sopravvenuta prescrizione per questi due capi di accusa (cl. 82

- 8 p. 920.2 e seg.), la Corte ne ha quindi pronunciato l'abbandono mediante ordinanza del 19 ottobre 2012. Sul riciclaggio di denaro 3. Per quanto riguarda i restanti capi d'accusa, A. è in sostanza accusato di aver compiuto in Svizzera atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell’attività criminale che sarebbe stata commessa tra il 1994 ed il 1996 a danno di Parmalat SpA e di International Travel Consultant & Partnership SpA, poi confluita nella HIT International SpA e che avrebbe contribuito alla successiva bancarotta del Gruppo Parmalat. Secondo il MPC, l’accusato avrebbe movimentato somme di denaro di origine criminale ingenti – dell’ordine di circa 10 milioni di franchi svizzeri –, conseguendo un guadagno – dell’ordine di circa 6 milioni di franchi oltre rendimenti, nettamente superiore ai suoi cespiti professionali –, mediante atti ripetuti, nel numero di una trentina, protrattisi lungo l’arco di un decennio – dal 1996 al 2006 –, utilizzando vari intermediari finanziari in Svizzera e vari strumenti di riciclaggio, fra i quali la costituzione di società estere per l’intestazione di valori patrimoniali e l’uso di trasportatori di valuta per i passaggi transfrontalieri di denaro contante. Egli avrebbe inoltre dedicato un tempo ragguardevole e importanti energie all’attività di riciclaggio e si sarebbe prestato a far transitare sui suoi conti bancari valori patrimoniali rilevanti (dell’ordine di 4 milioni di franchi) destinati ai suoi correi nel crimine a monte. 4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305 bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305 bis n. 3 CP). 4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59

- 9 astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305 bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305 bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 19 ad art. 305 bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305 bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305 bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305 bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ottica dell’art. 305 bis CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323

- 10 da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305 bis n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). 4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305 bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 21 ad art. 305 bis CP; ROSA CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305 bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305 bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305 bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305 bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).

- 11 - 4.3 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di autoriciclaggio è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, al consid. 4.2 l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante. Ciò posto, va rilevato che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato. 4.4 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l’aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l’autore realizza una cifra d’affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore. La qualifica del mestiere presuppone anzitutto la ricorrenza di una grossa cifra d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 lett. c CP, precisando che la cifra d'affari corrisponde di massima all'importo riciclato (DTF 129 IV 188 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2; 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305 bis CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305 bis CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 26 ad art. 305 bis CP;

- 12 - DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305 bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305 bis CP). La realizzazione della qualifica del mestiere presuppone inoltre che le restanti condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di mestiere siano parimenti riunite (sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2; 6S.399/2005 del 23 gennaio 2006, consid. 12.2). L’autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305 bis n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (FF 1989 II 862). 5. Secondo l’accusa i valori patrimoniali oggetto del riciclaggio sarebbero il provento di attività distrattive, finalizzate anche attraverso la falsificazione ripetuta di documenti contabili, commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo Parmalat tra il 1994 ed il 1996 da A. ed altre persone costituitesi in banda, a danno di Parmalat SpA, Felino-I, e di International Travel Consultant & Partnership SpA (in seguito: ITC), Roma-I, poi confluita nella HIT International SpA, Felino-I (in seguito: HIT). 5.1 Il reato ipotizzato secondo il diritto italiano è dunque in sostanza quello della bancarotta fraudolenta giusta l’art. 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, GU n. 81 del 6 aprile 1942; in seguito: legge fallimentare). In base a questa disposizione è segnatamente punito con la

- 13 reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore, dichiarato fallito, che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (n. 1), oppure che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (n. 2). In base all’art. 223 della legge fallimentare le pene in questione si applicano segnatamente anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti all’art. 216, se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del Codice civile italiano. I fatti di bancarotta fraudolenta descritti all’art. 223 della legge fallimentare concernono la situazione particolare delle società di commercio. Secondo la dottrina italiana, la bancarotta societaria appartiene alla categoria della cosiddetta bancarotta impropria, che attiene a tutte le ipotesi di reato commesse da soggetti diversi dal fallito (MARIA ROSARIA GROSSI, La riforma della legge fallimentare, Milano 2006, pag. 2563; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, 12a ediz., Milano 2008, pag. 187 e segg.). Le caratteristiche distintive di questa forma di bancarotta rispetto alla bancarotta commessa dal fallito (bancarotta propria; v. art. 216 della legge fallimentare) riguardano, dunque, il soggetto attivo del reato e l’oggetto materiale del reato, che non è costituito dai beni del reo stesso, bensì dai beni del preponente o dell’ente, sui quali l’autore esercita poteri di amministrazione o di controllo. Restano comunque fermi i due elementi salienti della bancarotta, ossia la subordinazione della punibilità dei fatti commessi all’apertura di un procedimento concorsuale e l’offensività dei fatti medesimi nei confronti degli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito (ALBERTO MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2000, n. 2 ad art. 223). Con richiamo all’art. 216 della legge fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza italiane distinguono fra la bancarotta fraudolenta patrimoniale (bancarotta fraudolenta in senso stretto), la quale si realizza mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio, e quella documentale (v. ANTOLISEI, op. cit., pag. 102 e segg. con riferimenti giurisprudenziali). Le accuse mosse ad A. nel procedimento italiano riguardano sia presunte condotte distrattive attuate in qualità di amministratore delegato della ITC, sia altre per aver concorso con altri soggetti alla consumazione del reato di

- 14 bancarotta, sia ulteriori per aver dato causa alla dichiarazione d’insolvenza per mala gestione. Rilevanti per il presente procedimento sono esclusivamente le condotte distrattive nella misura in cui il denaro in questione sarebbe stato oggetto di tutta una serie di trasferimenti che integrerebbero atti di riciclaggio. 5.2 Questi presunti reati sono stati oggetto di un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti dello stesso A. oltre che di altri presunti autori (n. 5934/03 – 4914/05 R.G.N.R), la quale è sfociata in un decreto 25 luglio 2007 del Giudice per l’udienza preliminare con il quale è stato disposto il giudizio nei confronti di A. ed altri. In data 20 dicembre 2011 il Tribunale di Parma ha emesso la sua sentenza, segnatamente condannando A. ad una pena privativa di libertà di 7 anni per bancarotta fraudolenta ed altri reati (n. 1041/07 R.G.Dib.). La motivazione della sentenza è stata ricevuta da questo Tribunale per vie rogatoriali il 31 maggio 2012 (v. fatti lettera F). Certo la sentenza è stata impugnata, per cui non è passata in giudicato. Ciò non toglie che in base alla giurisprudenza la sussistenza del crimine a monte di cui all'art. 305 bis CP non dipende dal perseguimento o dalla condanna dell'autore del suddetto crimine: è sufficiente che l'atto presupposto realizzi le caratteristiche oggettive di un'azione punibile (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_482/2007 del 12 agosto 2008, consid. 10.2). Nell'esame del reato a monte questo tribunale si limiterà quindi ad analizzare la sussistenza o meno di detto reato all'estero, senza approfondire in maniera particolare il ruolo di A. nel reato a monte, se non per valutare il profilo soggettivo della fattispecie di riciclaggio, e meglio per esaminare quanto egli sapeva o doveva sapere dell'origine criminale del denaro. Certo l'atto d'accusa, nei capitoli iniziali, ipotizza dei ruoli ben precisi di A. nei presunti reati a monte. Ciò non toglie che questa Corte non è tenuta a seguire in ogni dettaglio le ipotesi dell'accusa sul ruolo di A. nel reato a monte, essendo sufficiente, sotto il profilo del principio accusatorio (v. ad es. DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; 116 Ia 455; 101 Ia 292), che tutti i fatti rilevanti siano debitamente descritti e che la Corte, sulla base di fatti così circoscritti e quindi ben noti alla difesa che ha potuto compiutamente esprimersi in merito, arrivi o meno a concludere che le somme movimentate da A. in Svizzera siano di origine criminale. I dettagli e le singole responsabilità penali non sono qui di rilievo, visto che in questo si differenzia in maniera caratteristica il ruolo investigativo del giudice del riciclaggio rispetto a quello del crimine a monte. 6. Secondo l’accusa, le condotte oggetto del procedimento penale italiano sarebbero punibili in Svizzera alla luce dell’art. 158 n. 2 CP. All'inizio del dibattimento il Presidente del collegio giudicante ha tuttavia comunicato che la Corte si sarebbe riservata di considerare anche l'ipotesi dell'amministrazione

- 15 infedele giusta l'art. 158 n. 1 CP (v. cl. 82 p. 920.3). Dato che non si tratta di una modifica dell'atto d'accusa giusta l'art. 333 cpv. 1 CPP, restando il reato in esame comunque sempre il riciclaggio di denaro giusta l'art. 305 bis CP, questo modo di procedere è conforme al principio accusatorio, permettendo altresì alle parti di esprimersi anche su questa possibile valutazione giuridica dei fatti a monte del presunto riciclaggio. La difesa, del resto, non ha contestato il modo di procedere della Corte (v. cl. 82 p. 920.3). 6.1 Giusta l'art. 158 n. 1 CP, chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È punito con la medesima pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (cpv. 2). Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (cpv. 3). Secondo l'art. 158 n. 2 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 6.2 L'art. 158 CP distingue due forme di amministrazione infedele: la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (n. 1; in tedesco "Treubruchtatbestand") e l'abuso della facoltà di rappresentanza (n. 2; in tedesco "Missbrauchtatbestand"). Se nel primo caso oggetto della repressione è la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente il patrimonio altrui, nel secondo caso viene sanzionato l'abuso della facoltà di rappresentanza con pedissequo danno al patrimonio del rappresentato. Per quanto attiene all’art. 158 n. 1 CP, l'autore deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione. È dunque necessario ch'egli abbia un dovere di gestione o di sorveglianza. I due doveri sono trattati nella medesima maniera (CORBOZ, op. cit., vol. I, Berna 2010, n. 2 ad art. 158 CP). Secondo la giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali (DTF 129 IV 124 consid. 3.1). Cionondimeno, è necessario che il gestore abbia un'autonomia sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 consid. 2a). Il gestore deve violare un obbligo che gli incombe in tale qualità. La disposizione non

- 16 sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita in qualità di gestore, secondo la definizione di cui sopra (DTF 120 IV 190). Il dirigente di una società che sottrae a suo favore parte degli averi e dei benefici della società lede gli interessi della stessa ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 1A.32/2000 del 19 giugno 2000, consid. 6d/aa, non pubblicato in DTF 126 II 258). Il dovere di gestione o di sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in particolare atti tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Il comportamento penalmente represso consiste nel violare tale dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b). Per quanto attiene all'art. 158 n. 2 CP, il comportamento criminoso consiste nell'abuso del potere di rappresentanza, ossia il fatto di utilizzare tale potere sul piano esterno nei rapporti con terze persone, violando le regole interne che fissano i limiti e gli scopi del potere conferito (v. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 158 CP; FF 1991 II pag. 860). Ad esempio, l'autore conclude un contratto in virtù del potere di rappresentanza che gli è stato accordato, violando tuttavia, conseguentemente ad atti collusivi con il partner contrattuale, le istruzioni esplicite o tacite ricevute; oppure, l'autore abusa di una procura bancaria per pagare propri debiti (CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 158 CP). Il cassiere di un'associazione, che paga le proprie imposte servendosi della cassa sociale, è altrettanto passibile di pena di chi, autorizzato a concludere un negozio giuridico a nome e per conto altrui, approfitta della situazione per arricchirsi a spese del mandante (FF 1991 II pag. 859). Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell’autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 282 e seg.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ediz., Berna 2010, § 19 n. 22; CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). Quando una fattispecie integra entrambe le ipotesi di amministrazione infedele, l'abuso della facoltà di rappresentanza è sussidiario rispetto alla violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 158 CP; DONATSCH, op. cit., pag. 287; MARCEL NIGGLI, Commentario basilese, 2a ediz, n. 153 ad art. 158 CP; BERNHARD ISENRING, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 237 e segg.).

- 17 - Necessaria, in entrambe le varianti (art. 158 n. 1 e 2 CP), è la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 120 IV 190 consid. 2b), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o aumento del passivo, sia un mancato aumento dell'attivo o una mancata diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente per ritenere il reato consumato (v. FF 1991 II pag. 861). 6.3 L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando il rischio della sua realizzazione; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l’eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2 seconda frase CP nonché DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 119 IV 1 consid. 5a; con rispettivi rinvii). 7. La ITC è stata costituita come società a responsabilità limitata (Srl) il 2 ottobre 1990 da A. e H. fiduciariamente per conto di Calisto Tanzi (patron del Gruppo Parmalat), rimanendone i primi soci fino al 1997. Era la società holding del Gruppo turistico Tanzi, controllante tutte le società operanti nel settore turistico, fra le quali la Donzelli SpA. A. è stato dal 2 ottobre 1990 al 14 maggio 1996 consigliere di amministrazione e dal 1° novembre 1990 al 14 maggio 1996 amministratore delegato. Dal 19 gennaio 1994 A. ha acquisito ulteriori poteri di straordinaria amministrazione. I. è stato dal 14 maggio 1996 al 30 maggio 1997 consigliere di amministrazione. H. è stato dal 2 ottobre 1990 al 27 novembre 1995 vicepresidente del consiglio di amministrazione, dal 27 novembre 1995 al 30 maggio 1997 presidente del consiglio di amministrazione e dal 30 maggio 1997 al 23 settembre 1997 amministratore unico. Dal 9 luglio 1992 il consiglio di amministrazione era dunque composto da Gian Pietro Donzelli (presidente), H. e A. Il 9 luglio 1992 è divenuta una società per azioni (SpA). Dal 19 ottobre 2001 ha cambiato ragione sociale in HIT International SpA (sull'insieme di queste informazioni v. cl. 82 p. 441.158 e segg.; p. 920.6 e segg.; p. 930.35 e segg.; p. 930.91 e segg.).

- 18 - 7.1 Nel quadro di questo contesto societario, secondo il MPC, si sarebbero verificati i seguenti episodi distrattivi, descritti nell'atto d'accusa ai capi I.1.1.1, I.1.1.2, I.1.1.3, I.1.1.4 e I.1.1.5. 7.1.1 In data 13 giugno 1994 la Compagnie Internationale du Tourisme SA, Lussemburgo (in seguito: CIT SA), ha acquistato ITL 64.5 miliardi di crediti fittizi formalmente vantati da Donzelli SpA, Parma-I, al prezzo di ITL 49.8 miliardi. Il 13 giugno 1994 la banca K., Lussemburgo, ha erogato a CIT SA un finanziamento di ITL 50 miliardi grazie anche alla garanzia prestata da ITC la quale però, non disponendo di liquidità propria, ha fatto ricorso al credito facendosi a sua volta mutuare da un pool di banche capitanato dalla banca K., Milano, ITL 35 miliardi. I pagamenti dovevano essere fatti da CIT SA a Donzelli SpA in tre rate da ITL 16.6 miliardi ciascuna. Una parte della prima rata, precisamente ITL 4 miliardi, invece di confluire come previsto nelle casse della controllante ITC, è stata bonificata in data 17 giugno 1994 dalla relazione n. 19 di Donzelli SpA presso la banca L., Parma, alla relazione n. 8 intestata a OO. AG, Schaan (FL), presso la banca E., Lugano, di cui avente diritto economico era A., previa ricezione di una fattura di pari importo e di pari data per prestazioni inesistenti (v. atto d'accusa, capo I.1.1.1, p. 2 e seg). 7.1.2 In data 25 novembre 1994 ITC ha concesso a Vacanze Srl, Parma, un credito di ITL 1.5 miliardi, e ciò grazie ad un finanziamento ricevuto da ITC, che l’aveva ricevuto a sua volta da Parmalat. Il denaro, invece di confluire come previsto nelle casse di Vacanze Srl, è stato bonificato in data 25 novembre 1994 direttamente dalla relazione n. 20 presso la banca N., Parma, intestata a Parmalat, in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze Overseas Ltd., Londra-GB, presso la banca E., Lugano, aperta da A., e sulla quale egli aveva procura (v. atto d'accusa, capo I.1.1.2, p. 3). 7.1.3 In data 28 febbraio 1995 ITC ha trasferito ITL 3 miliardi dalla sua relazione n. 21 presso la banca O., Roma, a CIT SA sulla relazione n. 22 presso la banca K., a titolo di finanziamento alla controllata, pur non essendo la seconda società una controllata della prima; ITC aveva a sua volta ricevuto, sulla medesima relazione bancaria, lo stesso importo, in pari data, da Fipart Srl, Roma (in seguito: Fipart), a titolo di versamento soci. Importo poi trasferito il 15 marzo 1995 dalla citata relazione n. 22 presso la banca K., intestata a CIT SA, in virtù di un accordo di cessione di crediti da Turks & Caicos Holiday Ltd., Londra-GB, in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui questi era avente diritto economico, presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della causale “acquisition créance du 06.03.1995” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.3, p. 3 e seg.).

- 19 - 7.1.4 In data 12 aprile 1995 CIT SA ha ricevuto sulla relazione n. 22 presso la banca K., ITL 30 miliardi in virtù di un finanziamento ottenuto il 5 aprile 1995 dal predetto istituto bancario, finanziamento garantito da Fipart e da ITC. Nonostante, secondo le istruzioni dell’amministratore di CIT SA, Gian Pietro Donzelli, ITL 2.8 miliardi avrebbero dovuto restare sulla citata relazione bancaria a copertura degli interessi del finanziamento, il 21 aprile 1995 sono stati trasferiti ITL 2.8 miliardi in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, con l’indicazione della causale “pagamento interessi” e del beneficiario “Turks & Caicos Holiday” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.4, p. 4). 7.1.5 In data 24 giugno 1996 ITC, per conto della controllata Villaggi Vacanze SpA, Parma-I, ha trasferito ITL 2 miliardi dalla relazione n. 23 presso la banca O., Roma, in favore di Vacanze Overseas Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca F., Londra, con la causale “in parziale esecuzione dell’atto di cessione di partecipazione societaria” di Vacanze Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze Tobago Ltd., Tobago-TT; cessione societaria formalizzata per il prezzo complessivo di ITL 8.25 miliardi, ma non contabilizzata da Vacanze Overseas Ltd. Il 20 settembre 1996, durante l’acquisto da parte della famiglia Tanzi della società Prospect of Withby Ltd., Turks & Caicos-TC (proprietaria di un villaggio turistico nelle isole caraibiche Turks & Caicos-TC), Vacanze Overseas Ltd., nella persona del suo amministratore A., ha trasferito ITL 2 miliardi in favore della relazione cifrata n. 14, intestata ad A., e di cui egli era avente diritto economico presso la banca F., Lugano, con l’indicazione del beneficiario “conto corrente a nome di Turks and Caicos e operativo presso la succursale di Lugano della banca F.; l’entrata da ITC e l’uscita verso “Turks and Caicos” sono state contabilizzate in Vacanze Overseas Ltd. come “movimentazione intercompany” (v. atto d'accusa, capo I.1.1.5, p. 4 e seg.) 7.2 Prima di esaminare nel dettaglio queste cinque operazioni va premesso quanto segue. In sede dibattimentale, l'imputato ha sostanzialmente giustificato le predette cinque dazioni confluite su conti in Svizzera di sua pertinenza, affermando che si tratterebbe di bonus (prima, terza e quarta dazione), di un compenso per aver messo a disposizione due conti bancari per H. (seconda dazione) e di una buonuscita (quinta dazione). 7.2.1 In tutte queste operazioni vi sarebbe quindi una componente premiale per i servigi svolti dall'imputato a favore del Gruppo turistico Tanzi e, in un singolo caso, a favore di H. ed indirettamente per la Parmalat (v. interrogatorio dell'imputato, cl. 82 p. 930.10-20). A questo proposito, però, a prescindere dal fatto che le prese di posizione in merito dell'imputato sia nella procedura svizzera che in quella italiana non brillano certo per coerenza e linearità, come già

- 20 evidenziato dall'accusa durante l'interrogatorio dibattimentale (v. cl. 82 p. 930.11, 16, 17), va preso atto che nemmeno il testimone a discarico, il dottor P., ha sostenuto la sussistenza di regolari delibere societarie per l'attribuzione di detti, presunti bonus (v. cl. 82 p. 930.92, 95-96). La questione della loro congruità, su cui la difesa ha molto insistito con riferimenti anche a recenti articoli di stampa (v. in particolare Il Mondo, n. 40, 26 ottobre 2012, pag. 84 e segg.), non merita pertanto particolare disamina, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, il mancato rispetto delle regole societarie in questo ambito, per importi peraltro milionari, ha delle conseguenze dirompenti per la solidità patrimoniale di una società per azioni. Anche a voler ammettere che vi fosse, da parte della proprietà, la volontà di premiare A. con retribuzioni sottobanco e che alla base dei flussi di denaro in Svizzera vi fosse una finalità di questo genere, o anche di questo genere, ciò non toglie che si siano bypassate regole di diritto societario che sono state concepite proprio per proteggere il patrimonio delle società di capitali ed evitare che gli azionisti o gli amministratori possano disporre, senza alcun controllo, del capitale sociale e, quindi, per difendere il buon funzionamento della vita economica in generale. Come è dato leggere nelle Istituzioni di diritto civile di ALBERTO TRABUCCHI, già in un'edizione coeva ai fatti qui in esame, la società per azioni è "la più importante tra le forme associative della moderna vita degli affari" ed "il legislatore interviene con limitazioni all'autonomia dei soci, tenendo conto di esigenze diverse", segnatamente "la tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società", "la tutela degli interessi degli azionisti", ma anche "la tutela degli interessi pubblici che sono in stretto legame con la vita dei maggiori organismi economici" (32a ediz., Padova 1991, pag. 348; sulla normativa attuale v. 45a ediz., Padova 2012, pag. 1164 e segg.). Il fatto di eludere le norme del Codice civile italiano a tutela di questi interessi non può quindi venir banalizzato come la difesa ha tentato di fare, come se l'eventuale adozione di bonus milionari, come quelli qui in parola, potesse avvenire senza alcun rispetto di regole che, oltre a garantire la trasparenza societaria, sono la premessa indispensabile per un sano funzionamento del sistema di mercato nazionale ed internazionale. Per società di capitali caratterizzate dalla limitazione della responsabilità dei soci è palese come il rigoroso rispetto delle regole del diritto societario sia fondamentale per garantire che l'attrazione di capitali verso iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'impresa avvenga in maniera trasparente sia sotto il profilo micro- che macroeconomico. Questo spiega la disciplina tradizionalmente rigorosa che ha sempre caratterizzato la materia nella storia del diritto europeo (v. ANTONIO PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto europeo, Bologna 2007, pag. 542 e segg., 606, 636). Tutte le società di capitali sono del resto caratterizzate nel Codice civile italiano, a prescindere dalla legge di riforma 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, da un nucleo fondamentale di norme inderogabili relative all'organizzazione e all'attribuzione di competenze proprie a ciascun organo, nonché alla responsabilità degli organi gestionali e di controllo

- 21 anche nei confronti dei terzi creditori. Con finanziamenti bancari, come in casu, dell'ordine di decine di miliardi di lire, l'imputato non può certo chiamarsi fuori asserendo che, comunque, i soldi venivano dalla proprietà (v. cl. 82 p. 920.013- 14). I soldi in realtà venivano dal sistema finanziario e questo, in ultima analisi, può essere protetto soltanto se le regole della trasparenza societaria vengono rispettate. Altrimenti, al più tardi a medio/lungo termine, rischiano di verificarsi i disastri economici che il crac Parmalat ha per l'appunto cagionato (più ampiamente v. ad es. GABRIELE FRANZINI, Il crac Parmalat. Storia del crollo dell'impero del latte, Roma 2004; VITTORIO MALAGUTTI, Buconero SpA. Dentro il crac Parmalat, Roma/Bari 2004). È peraltro superfluo delineare l'esatto ruolo di A. in tutto questo, visto che il giudice del riciclaggio deve limitarsi ad accertare l'origine criminale del denaro e, nel caso di antefatti criminosi commessi all'estero, di verificare la sussistenza o meno della cosiddetta doppia punibilità secondo il diritto svizzero e secondo il diritto estero. 7.2.2 Per quanto riguarda il diritto svizzero, come si vedrà meglio nell'analisi di dettaglio dei cinque tronconi, il reato che va ritenuto è quello dell'amministrazione infedele aggravata ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, a prescindere dalle soggettività effettivamente coinvolte nei fatti, visto che è pacifico che la movimentazione di somme di questo tipo non può che essere stata avallata ad alti livelli (così, del resto, anche le testimonianze del dottor P. e Q., cl. 82 p. 930.95 e 87-88), con la connivenza di persone che invece di gestire il patrimonio sociale in maniera diligente e fedele, come erano tenute a fare, hanno gravemente danneggiato ab ovo la solidità finanziaria del Gruppo turistico Tanzi, impedendogli di fatto di decollare e uscire dalla fase di start up in tempi ragionevoli (per i dettagli si veda infra consid. 7.3-7.7). Certo i comportamenti successivi alla partenza di A. hanno aggravato in maniera esponenziale la situazione finanziaria del Gruppo, ma qui giudicato non è il ruolo di A. nella bancarotta Parmatour, ma semplicemente la legittimità o meno di questi flussi finanziari verso la Svizzera. Anche dal punto di vista del diritto italiano è già sufficiente constatare che distrazioni del patrimonio societario di questo tipo, ancora prima di rappresentare fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 223 della legge fallimentare italiana, sono comunque appropriazioni indebite ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. ad es. ANTONIO PAGLIARO, Appropriazione indebita, in Digesto delle Discipline Penalistiche, 4a ediz., Torino 1987, vol. I, pag. 225 e segg. ed in part. 231) e, sotto questo profilo, poco importa il ruolo specifico di A. Ciò che conta è che il patrimonio societario è stato illecitamente distratto e che A. ne fosse consapevole. L'atto d'accusa, con la sua funzione di circoscrivere la materia del processo e di permettere un'effettiva difesa, offre in questo un sufficiente appiglio, e non è necessario che il magistrato giudicante aderisca a tutte le ipotesi giuridiche dell'accusa in capo al reato a monte. Importante è che lo stesso, come in casu, esponga tutti gli elementi di

- 22 fatto necessari alla Corte per procedere alla sussunzione. Del resto, la difesa ha potuto esporre in maniera assai dettagliata tutte le sue ipotesi alternative, contestando punto per punto le tesi del sottotenente R. della Guardia di Finanza italiana fatte proprie dall'accusa (v. cl. 82 p. 930.34 e segg.), ma anche quelle per cui il MPC si è giustamente scostato dalla ricostruzione delle autorità giudiziarie italiane, e ciò sulla base di documentazione finanziaria effettivamente più completa di quella a disposizione degli inquirenti e dei magistrati esteri (v. infra consid. 7.4). Ciò premesso, è possibile entrare nel dettaglio delle cinque operazioni incriminate. 7.3 Il primo troncone riguarda un trasferimento di 4 miliardi di lire intervenuto il 17 giugno 1994, dal conto n. 19, presso la banca L., intestato a Donzelli SpA, al conto n. 17, presso la banca E., intestato a OO. AG (cl. 4 p. 5.1.1.156-160), operazione i cui dettagli sono stati evidenziati dalle autorità giudiziarie italiane nella sentenza del 20 dicembre 2011 (cl. 82 p. 441.253 e segg.). Il bonifico in questione trae origine da un finanziamento di 50 miliardi di lire, erogato il 13 giugno 1994, dalla banca K., alla lussemburghese CIT SA, garantito da un deposito di 35 miliardi di lire da parte di ITC, la quale ha ottenuto tale importo nella forma di un mutuo da un pool di banche capitanate dalla banca K., Milano, nonché da una fideiussione prestata da Calisto Tanzi di 15 miliardi di lire (cl. 82 p. 925.757, 760). Tale finanziamento è da porre in relazione all'acquisto da parte di CIT SA di crediti inesistenti per nominali 64.5 miliardi di lire da Donzelli SpA, i quali sono stati ceduti da quest'ultima al prezzo di 49.8 miliardi di lire, da pagarsi in tre rate da 16.6 miliardi l'una (cl. 82 p. 925.761). In data 16 giugno 1994 viene pagata la prima rata da CIT SA a Donzelli SpA, nella cui contabilità l'operazione così viene registrata: 11.1 miliardi di lire versati sul conto corrente n. 25, intestato alla stessa Donzelli SpA, presso la banca L., e 5.5 miliardi di lire trasferiti a ITC con la causale "bonifico a ITC & P" (cl. 82 p. 925.762). Sennonché, quest'ultimo importo, dopo un momentaneo transito sul conto n. 19 presso il medesimo istituto di credito, imbocca un'altra strada: in data 17 giugno 1994, 4 miliardi di lire vengono bonificati a favore del conto n. 17 presso la banca E., intestato a OO. AG, mentre 1.5 miliardi costituiscono la provvista per l'emissione di assegni bancari con beneficiari non identificati (v. cl. 82 p. 441.254). Il summenzionato conto n. 17 è stato aperto da A. il 28 novembre 1990, indicando se stesso come beneficiario economico (cl. 11 p. 7.2.5.1.1-9). Il 30 settembre 1994, Donzelli SpA rettifica la registrazione contabile del bonifico di 5.5 miliardi a favore di ITC, iscrivendo gli importi di 4 rispettivamente 1.5 miliardi come spese in conto anticipi a fornitori, ovvero come pagamenti in anticipo, prima del ricevimento della fattura, a fornitori non meglio individuati (cl. 82 p. 925.768). Tuttavia, l'8 novembre 1994 S., addetto alle registrazioni contabili in Donzelli SpA, ricevute le fatture da

- 23 registrare, invia una missiva al presidente del collegio sindacale T. onde denunciarne la carenza di giustificazione contabile (cl. 82 p. 925.769). Non ricevendo alcuna risposta, egli si rivolge a A., specificando che cinque fatture, per un totale di 4 miliardi, riguardavano Nazarene Tours ed una, per 1.55 miliardi, Custodia di Terra Santa Casanova. Tali fatture vengono comunque registrate il 18 dicembre 1994 nella contabilità di Donzelli SpA (cl. 82 p. 925.770). A. ha affermato per la prima volta all'udienza del 22 ottobre 2012 che la somma di 4 miliardi in questione rappresenterebbe un bonus a lui attribuito "a riconoscimento di tutta l'attività svolta nei primi tre anni di attività" (cl. 82 p. 930.10-11). Tuttavia, come confermato in aula dal testimone sottotenente R., nella documentazione analizzata dalla Guardia di Finanza italiana non c'è traccia di un simile bonus (cl. 82 p. 930.38) e, come già sottolineato in precedenza, nemmeno il testimone a discarico del dottor P. sostiene l'esistenza di regolari delibere societarie per l'attribuzione di un simile bonus (v. supra consid. 7.2.1). Alla luce di quanto assodato nel precedente considerando, questo sarebbe già sufficiente per ammettere l'origine criminale del flusso in questione. Ma la natura illecita del bonifico è ben messa in evidenza dal Tribunale di Parma anche analizzando quanto successo dopo il 17 giugno 1994. Il 23 giugno seguente A. si reca in Svizzera per sottoscrivere a favore dell'avvocato M., il quale gestiva la OO. AG per conto di A., inusitati contratti di fatturazione fiduciaria che manlevavano il fatturante, ossia OO. AG, da ogni responsabilità civile e penale per i documenti emessi (cl. 24 p. 8.1.2.192). A. procede in questo modo non solo per la fattura nei confronti di Donzelli SpA, ma anche per tutte le altre fatture emesse nell'anno precedente. Coevo alla sottoscrizione dei mandati di fatturazione fiduciaria è l'ordine recante la dicitura "A.", con il quale si impartivano le seguenti disposizioni: messa in liquidazione della OO. AG; chiusura relazione bancaria presso la banca E.; trasferimento della provvista presso un conto corrente, di cui A. è beneficiario economico, presso la banca E., intestato alla società PP., società panamense amministrata dal 1° giugno 1993 dall'avvocato M. per conto di A. Il successivo 24 giugno la società PP. trasferisce gli importi accreditati su un altro conto personale di A., ossia il n. 9, presso la medesima banca (cl. 24 p. 8.1.2.191). Il Tribunale di Parma è giustamente giunto alla conclusione che l'ordine di bonifico impartito da Donzelli SpA per l'accredito sul conto n. 8, alla luce dei predetti accertamenti, debba essere posto in logica consecuzione con la successiva apprensione delle somme ad opera di A. (cl. 82 p. 441.260). Secondo l'autorità giudiziaria italiana, "il percorso seguito dal flusso finanziario assevera quindi l'ipotesi che si sia trattato di un mero prelievo di denaro dalle casse della Donzelli SpA senza alcuna contropartita economica" (cl. 82 p. 441.261). Per i fatti descritti, il Tribunale di Parma ha riconosciuto A. colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare. Come già sottolineato (v. supra consid. 7.2.2), per il giudice del riciclaggio è già comunque sufficiente assodare che vi sia stata

- 24 un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del CP italiano, il che è palese già per il fatto che non sussiste nessuna valida delibera societaria per l'attribuzione di eventuali bonus a favore dell'imputato e non si vede per quale motivo questi soldi avrebbero dovuto finire in Svizzera su conti di A. Questi era organo di ITC, holding controllante la Donzelli SpA (in seguito: Donzelli), e anche se non aveva compiti di amministrazione in quest'ultima società, non poteva non sapere che i 4 miliardi i parola dovevano essere incassati da ITC (visto il mutuo contratto da quest'ultima con la banca K. per finanziare l'acquisto di crediti fittizi da parte di CIT SA) e, comunque, non certo confluire sul conto di OO. AG di pertinenza dell'imputato. È pacifico, inoltre, che perlomeno T., consigliere di amministrazione e presidente del collegio sindacale di Donzelli, quindi organo della società depauperata, abbia mancato ai propri doveri societari per procacciare ad altri (A., I. e H.) un indebito profitto, commettendo così un crimine ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (v. anche supra consid. 6 e 7.2.2). A., beneficiario di detto versamento illegale e a capo della holding che controllava la Donzelli al 100%, non poteva certo essere all'oscuro di tutti questi retroscena criminali, per cui è palese, specie alla luce delle alcune contabili a livello di causali, che fosse consapevole dell'origine criminale di detto denaro. Danneggiata effettiva è stata comunque, come accertato dalle autorità giudiziarie italiane, la ITC in quanto garante e, in definitiva, destinataria finale del finanziamento erogato dalla banca K. (v. cl. 82 p. 441.1148). E, in effetti, nella contabilità della controllata Donzelli, la movimentazione di 16.6 miliardi (quale prima tranche di pagamanto da CIT a Donzelli) del 16 giugno 1994 viene così registrata: 11.1 miliardi versati sul conto corrente 25 in essere presso la banca L., intestato alla stessa Donzelli, e 5.5 miliardi trasferiti ad ITC con la causale "bonifico a ITC&P" (cl. 82 p. 441.254). Sennonché, come già evidenziato sopra, la predetta somma non è mai confluita verso ITC, ma, limitatamente alla somma di 4 miliardi, sul conto OO. AG di A. Per quanto concerne i susseguenti flussi relativi ai valori frutto di questa distrazione, si constata che il 24 giugno 1994 tutti gli averi depositati sulla relazione n. 8 intestata ad OO. AG, ossia ITL 4'974'700'000.-- (di cui 4 miliardi di origine criminale), sono stati trasferiti - ad eccezione di 30 milioni di lire prelevati in contanti dall'avvocato M. per sue prestazioni fornite - sulla relazione n. 4, presso la stessa banca E., intestata alla società PP., a Panama, di cui A. era avente diritto economico. I 4 miliardi di lire di origine criminale sono confluiti, lo stesso giorno, sulla relazione n. 9 presso la banca E. intestata a A., e di cui quest'ultimo era anche avente diritto economico (cl. 24 p. 8.1.2.191). L'importo in questione è poi stato ripartito su tre conti, ossia: il 27 giugno 1994, ITL 1'630'000'000.-- in favore della relazione cifrata n. 11, presso la banca E., intestata a I., e di cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL 600 milioni in favore della relazione n. 12, presso la banca F., intestata a A., e di cui questi era avente diritto economico; il 19 luglio 1994, ITL 2.4 miliardi in favore

- 25 della relazione n. 14, presso la banca F., intestata a A., e di cui questi era avente diritto economico (cl. 20 p. 7.3.4.7.7). Un importo di ITL 1'770'000'000.-- è stato in seguito trasferito il 5 e 23 gennaio 1998 dal conto 14, unitamente ai valori patrimoniali provento di ulteriori operazioni descritte nei considerandi qui di seguito, in favore della relazione n. 2, presso la banca D., Lugano, intestata a A., e di cui questo era avente diritto economico (cl. 21 p. 7.3.4.9.10-13; cl. 20 p. 7.3.4.1.13; cl. 11 p. 7.1.2.9.2; 7.1.2.10.3; 7.1.2.12.4). 7.4 Il secondo troncone va ricondotto ad un prestito di 1.5 miliardi di lire concesso da ITC (la quale aveva ricevuto tale denaro da Parmalat SpA) a Vacanze Srl, somma che, tuttavia, invece di giungere a quest'ultima, è stata trasferita, il 25 novembre 1994, dalla relazione n. 20 presso la banca N., a Parma, intestata a Parmalat SpA, direttamente in favore della relazione n. 6, intestata a Vacanze Overseas Ltd., a Londra, presso la banca E., aperta da A. e sulla quale quest'ultimo aveva procura (cl. 51 p. 18.1.2.5497-98). Va precisato che Vacanze Overseas Ltd. disponeva di due conti presso la banca E., il predetto nonché il conto n. 7: va altresì precisato che il Tribunale di Parma ha accertato il trasferimento di ITL 1.5 miliardi, di cui sopra, non riscontrando tuttavia elementi d'illegalità nell'operazione. Concentrandosi su di un accredito sospetto, di circa 250 milioni di lire, intervenuto il 21 dicembre 1994, a favore del conto 14 (v. cl. 82 p. 441.261-263), l'autorità italiana giunge alla conclusione che gli elementi acquisiti in relazione a tale operazione non sono sufficienti per ricondurre la medesima ad uno dei due conti bancari nella disponibilità di Vacanze Overseas, in quanto, da una parte, la stessa banca E. avrebbe attestato l'assenza di movimentazioni sul conto n. 6 successive al bonifico di ITL 1.5 miliardi, dall'altra, alla data dell'accredito di ITL 250 milioni il conto n. 7 era certamente privo di fondi sufficienti per l'esecuzione dell'operazione (v. cl. 82 p. 441.262). 7.4.1 Gli atti dell'incarto svizzero permettono tuttavia di giungere ad una conclusione diversa da quella delle autorità italiane. La documentazione bancaria reperita presso la banca E., ma mai giunta a conoscenza delle autorità italiane (v. cl. 82 p. 930.38-39; 925.653), dimostra infatti che, in data 20 dicembre 1994, il conto n. 6 è stato addebitato di ITL 249'989'516.-- a favore del conto 14 (cl. 78 p. 24.22.154). La medesima documentazione permette inoltre di constatare che, il 19 dicembre 1994, sono stati trasferiti ITL 49'962'280.-- dal conto n. 6 al conto 7 (v. cl. 78 p. 24.22.157-158), importo poi versato il 7 agosto 1995 sul conto 5, unitamente ad altri valori patrimoniali di origine criminale (v. supra consid. 7.3 e infra consid. 7.5-7.7) provenienti dal conto 14 per un importo complessivo di ITL 1'848'000'000.--. Essendo entrambi gli importi, di pertinenza di Vacanze Overseas Ltd., giunti anch'essi senza causale lecita, o perlomeno plausibile, su conti personali di A., essi devono essere considerati il frutto di un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano. Si rende colpevole di detto

- 26 reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. A. ha certo affermato in aula di aver messo a disposizione i suoi conti in Svizzera al fine di fare arrivare una somma per remunerare una transazione effettuata da H. per conto della Parmalat (cl. 82 p. 930.14). Sennonché, di questa presunta operazione non è rimasta alcuna traccia nella documentazione raccolta dalle autorità italiane, né si vede perché A. avrebbe dovuto beneficiare di una remunerazione di 300 milioni semplicemente per aver messo a disposizione della Parmalat i propri conti in Svizzera. Tutta l'operazione è assai nebulosa e lo stesso A. afferma di aver effettuato questa transazione per un'operazione di cui non conosce "assolutamente nulla", trasferendo 1.2 miliardi "presso una banca inglese in Svizzera", senza nemmeno sapere a chi abbia dato questi soldi (cl. 82 p. 930.14). Così facendo egli ha chiaramente accettato l'eventualità di riciclare somme di origine criminale, frutto perlomeno di un'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano, visto che il bonifico è stato registrato nelle scritture contabili di Parmalat come rimborso prestito alla Vacanze Overseas per conto della ITC (cl. 82 p. 441.262; 925.651-652) e non si comprende perché questi soldi dovessero finire su conti di A., per di più con nomi a dir poco fuorvianti (conto n. 6 Vacanze Overseas Ltd., conto n. 7 Vacanze Overseas Ltd.) e uno addirittura con avente diritto economico Parmalat Spa nonostante A. non avesse a quel momento nessun ruolo né nella società Vacanze Overseas né, tantomeno, in Parmalat. In realtà è palese la volontà di A. di creare l'illusione che le operazioni in questione avessero un sostrato economico legale, nascondendo così la pura e semplice natura distrattiva del costrutto. Anche in questo caso, formalmente danneggiata è stata la ITC e non la Parmalat, in quanto, sulla base della documentazione prodotta nel processo italiano dalla Guardia di finanza e della testimonianza del maresciallo AA., il Tribunale di Parma ha accertato che la ITC ha comunque rimborsato a Parmalat il prestito in questione (v. cl. 82 p. 441.262 nota 106; 925.655-656). In Svizzera, gli atti appena descritti possono certamente essere sussunti al reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP per gli stessi motivi già esposti al consid. 7.3, in quanto è chiaro che trasferendo, in simili circostanze, somme di tale portata su conti in Svizzera sono state violate le più elementari regole societarie, intaccando il patrimonio di società di capitali al solo scopo di arricchirsi personalmente. 7.4.2 I valori oggetto della distrazione in esame hanno preso diverse strade. Il 19 dicembre 1994 ITL 1.2 miliardi sono stati trasferiti sulla relazione n. 15 presso la banca D., Chiasso, intestata alla RR. Ltd., succursale di Paradiso, per poi confluire sulla relazione n. 16, presso la banca G., Melide, intestata a BB. (v. cl. 78 p. 24.22.156-157; cl. 81 p. 24.25.13-14). Tra il 19 dicembre 2000 ed il 27 febbraio 2001, l'importo di ITL 49'000'000.-- è stato ulteriormente trasferito, unitamente ai valori patrimoniali provento di altre operazioni, sulla relazione n.

- 27 - 10, presso la banca E., intestata a B., e di cui quest'ultima era avente diritto economico (cl. 15 p. 7.2.8.1-16). Il 23 gennaio 1998, l'importo di ITL 249'000'000.-- è pervenuto, unitamente ai valori patrimoniali provento di altre operazioni, sulla relazione n. 2 presso la banca D., Lugano (cl. 2 p. 1.0.164). 7.5 Il terzo troncone concerne un flusso di 3 miliardi di lire verso il conto 14 presso la banca F., Lugano. L'operazione alla base di detto flusso è descritta nella sentenza italiana del 20 dicembre 2011, alle pag. 118 e segg. (cl. 82 p. 441.263- 266). Il 20 marzo 1995 viene contabilizzata detta somma sul conto in questione (cl. 2 p. 1.0.161; cl. 82 p. 925.774). La contabile bancaria ne attesta la provenienza dalla CIT SA, con sede in Lussemburgo (cl. 82 p. 441.263; 925.774). A quest'ultima la provvista era stata trasferita, con valuta 3 marzo 1995, da ITC, con la causale "ricerca e acquisizione villaggio turistico Overseas" (cl. 82 p. 441.263). Dal conto CIT, il 6 marzo seguente, la somma viene poi girata al cifrato "Turks & Caicos" presso la banca F. (cl. 82 p. 441.263). In ITC & P SpA, il flusso viene registrato in entrata sul conto 21, a contropartita dell'iscrizione di un finanziamento del socio Fipart; in uscita lo si registra inizialmente come "finanziamento a controllate Vacanze Cit Lussemburgo" (cl. 82 p. 441.264). L'ordine di bonifico da CIT verso Turks & Caicos con la causale "acquisizione crediti del 6 marzo 1995" è sottoscritta, il 15 marzo 1995, da CC. e DD., operativi presso la SS., società lussemburghese di servizi di domiciliazione e gestione di società (cl. 82 p. 441.264). Il 16 marzo 1995, DD. invia a J., presso la banca F., lo swift del bonifico in modo da consentire alla banca l'accredito della somma sul conto 14 (v. cl. 82 p. 930.63 e cl. 37 p. 18.1.0.772-773). Il 24 febbraio 1995 J. aveva raccolto, in un documento a firma congiunta con A., la seguente disposizione: "Egregi signori, vogliate prendere nota che tutte le entrate che arrivano con riferimento Turks & Caicos Holidays sono da accreditarsi sul mio conto 14 […] Turks & Caicos […] è solo un nome di fantasia e, quando entrano fondi con questo nome sono da accreditare al conto 14 v. ordine cliente 24.2.1995" (v. cl. 2 p. 1.0.160 e riferimento nonché cl. 82 p. 930.63 e 925.778). La banca F. ha specificato che, presso la filiale di Lugano, non esiste alcun conto Turks & Caicos (cl. 82 p. 441.264 nota 112). La ricezione delle somme da parte di A. non è di per sé contestata (cl. 82 p. 930.16). La difesa di A., nel contesto del procedimento italiano, ha però sostenuto che da questo flusso di denaro non sarebbe derivato alcun detrimento patrimoniale a ITC perché Fipart avrebbe fornito la relativa provvista; l'erogazione sarebbe inoltre un "bonus" concesso da Tanzi e Donzelli, in aggiunta agli usuali emolumenti, quale speciale remunerazione per attività espletate durante il proprio mandato (cl. 82 p. 441.264-265). Il Tribunale di Parma contesta le argomentazioni della difesa con i seguenti argomenti: la provvista di 3 miliardi è effettivamente pervenuta a Fipart, ma è poi entrata a far parte dell'attivo patrimoniale di ITC. È confluita quindi nella massa fallimentare secondo il generale principio di cui all'art. 42 della legge

- 28 fallimentare italiana, con la conseguenza che la sua inattesa fuoriuscita ha frustrato, comprimendole in parte, le aspettative dei creditori concorsuali. Anche se il prelievo fosse stato fatto con il consenso degli azionisti di maggioranza di ITC, ovvero Tanzi e Donzelli, la determinazione dei compensi all'amministratore di una società di capitali, se non è contenuta nello statuto, deve comunque essere ordinariamente demandata all'assemblea dei soci, a norma dell'art. 2389 comma primo del Codice civile italiano; diversamente, il prelievo da parte dell'amministratore di somme di denaro dalle casse della società poi fallita, per remunerare la propria attività senza il rispetto delle forme in questione, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (v. sentenze della Corte di cassazione italiana, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 1901; sez. V, 27 ottobre 2009, n. 46959; sez. VI, 27 marzo 2008, n. 17616; sez. V 22 giugno 2007, n. 27343; sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4985; sez. V, 4 aprile 2003, n. 22022). Secondo altre pronunce della Corte di cassazione italiana, il comportamento in questione integrerebbe la più mite bancarotta preferenziale, nella misura in cui l'amministratore, senza l'autorizzazione degli organi sociali, si sarebbe ripagato dei suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalle casse sociali una somma congrua rispetto a tale sua prestazione (sez. V, 16 aprile 2010, n. 21570; sez. V, 5 ottobre 2007, n. 43869; sez. V, 6 luglio 2006, n. 38149). Il Tribunale di Parma ritiene, però, che questi ultimi profili non siano nella fattispecie applicabili perché molte delle eterogenee attività che A. assume aver compiuto, e ritenute meritevoli di una speciale remunerazione (bonus), non presentano alcun elemento di significativa differenziazione rispetto a quelle esigibili da un amministratore delegato compensato con ordinaria retribuzione (quali un piano generale per la trasformazione di agenzie di viaggio, l'attività di acquisizione di partecipazioni o trattative per la cessione del Gruppo). Vi sarebbe inoltre una manifesta esorbitanza che reciderebbe ogni nesso di proporzionalità, rispondenza e corrispettività con le attività che si assumono svolte. Il Tribunale ha quindi concluso che la condotta depauperatrice si è risolta in un prelievo distruttivo direttamente dalle casse di ITC & P SpA, senza alcuna contropartita economicamente apprezzabile (cl. 82 p. 441.265 e seg.). Non consta infatti che alla causale indicata nel bonifico a favore di CIT ("ricerca e acquisizione villaggio turistico Overseas") sia stato dato seguito. Ciò è confermato dalla causale addotta del tutto inconciliabile con la precedente, di cui alla fuoriuscita del denaro da CIT ("acquisizione crediti del 6 marzo 1995"). A prescindere dalla qualifica giuridica della distrazione, è indubbio che A. non era autorizzato dalla società a prelevare il denaro in questione, per cui, nell'ordinamento italiano, è certamente adempiuta perlomeno l'infrazione di appropriazione indebita giusta l'art. 646 del Codice penale italiano, mentre, nel diritto svizzero, è ancora una volta ravvisabile la qualifica di amministrazione

- 29 infedele giusta l'art. 158 CP (v. già supra consid. 7.2.2). Nella sua qualità di amministratore della ITC, A. era infatti obbligato ad amministrare il patrimonio societario in maniera conforme ai propri doveri. Egli aveva quello che la giurisprudenza definisce "besondere Vermögensfürsorgepflicht", ovvero un obbligo legale, basato sulla lealtà nei confronti della società amministrata, di gestire in maniera responsabile i valori della stessa (v. DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_447/2011 del 27 luglio 2012, consid. 3.1). Depauperandola in questo modo, egli ha mancato ai propri doveri, danneggiandola seriamente. Il nesso causale richiesto fra la violazione dei suoi doveri e il danno patrimoniale è palese, visto che la distrazione stessa del denaro a destinazione di suoi conti in Svizzera costituisce, a non averne dubbio, un danno patrimoniale alla società. In quanto organo della ITC, la sua posizione è comunque quella di un gestore ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP, e non di un rappresentante giusta l'art. 158 n. 2 CP, ipotesi, quest'ultima, che entra peraltro in considerazione solo a titolo sussidiario DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire. Code pénal, Basilea 2012, n. 11 e 32 ad art. 158 CP). Certo l'atto d'accusa indica quest'ultima variante come ipotesi di reato a monte. Tuttavia, senza per questo toccare i capi di accusa in quanto tali, il Presidente del collegio giudicante ha indicato, all'inizio del dibattimento, che la Corte si sarebbe riservata di apprezzare la fattispecie all'origine del presunto riciclaggio anche in tale ottica, ragion per cui il diritto di essere sentiti delle parti è stato rispettato (v. già supra consid. 7.2.2). La doppia punibilità giusta l'art. 305 bis n. 3 CP è dunque data. A., in quanto autore del reato a monte, non poteva ignorare l'origine criminale dei valori patrimoniali in questione. Come già evidenziato, i valori in questione sono poi confluiti sulla relazione cifrata n. 14, presso la banca F. Prima di esaminare il seguito intermedio dei flussi, è comunque opportuno vagliare anche il quarto ed il quinto troncone, nella misura in cui confluiscono anch'essi sullo stesso conto. 7.6 Il quarto troncone è da porre in relazione ad una presunta distrazione di 2.8 miliardi di lire a danno di CIT SA. A monte dell'episodio contestato si colloca il finanziamento in pool, pari a 30 miliardi di lire, ricevuto in data 12 aprile 1995 dalla lussemburghese CIT SA erogato dalla banca K. (cl. 82 p. 925.731). Il finanziamento è stato garantito dalla ITC e dalla Fipart (v. cl. 82 p. 441.266 e riferimenti). Una volta accreditata la provvista, il presidente della Donzelli SpA, Gian Pietro Donzelli, impartisce ad CC. e DD. le seguenti disposizioni (v. cl. 82 p. 925.782): - 10.6 miliardi devono confluire nelle casse della Donzelli; - 16.5 miliardi sono da destinarsi alla Fipart per versare l'aumento di capitale sociale della ITC deliberato dall'assemblea straordinaria del 6 maggio 1995;

- 30 - - 2.8 miliardi devono essere depositati sul conto corrente di CIT SA presso la banca K., per provvedere al pagamento della rata degli interessi, giungente a scadenza il 13 giugno 1995, sul finanziamento da 50 miliardi erogato dalla banca K. il 13 giugno 1994 (v. cl. 82 p. 441.267). Sennonché, il 20 aprile 1995, CC. e DD., per conto di CIT SA, impartiscono un ordine di bonifico alla banca K. per 2.8 miliardi di lire, a favore di Turks & Caicos presso la banca F., Lugano, con la causale "pagamento interessi" (cl. 82 p. 925.783). La disposizione si conforma ad altro, distinto ordine impartito nella stessa data da Gian Pietro Donzelli che, con riferimento alle somme giacenti sul conto intestato a CIT presso la banca K., richiede alla stessa CIT di provvedere al bonifico di 2.8 miliardi a favore di Turks & Caicos presso la banca F. di Lugano (v. cl. 82 p. 441.267). In data 21 aprile 1995, il bonifico viene accreditato sul conto 14, riconducibile a A. (cl. 82 p. 925.784). Disposto il bonifico a favore di Turks & Caicos, CIT si trova sprovvista della liquidità necessaria per onorare il pagamento della rata di 2.8 miliardi di interessi sul finanziamento da 50 miliardi. Tant'è che, decorso inutilmente il termine per l'adempimento, l'istituto di credito, il 12 luglio 1995, richiede un "cortese e sollecito riscontro" a I. (cl. 82 p. 925.785). Il conto corrente in essere presso la banca K. denota infatti un saldo attivo pari ad appena 200 milioni di lire (v. cl. 82 p. 441.267 e riferimento). L'approvvigionamento dei fondi all'uopo occorrenti viene allora assicurato da ITC che, attraverso la Fipart, trasferisce alla CIT SA parte della provvista proveniente da un finanziamento di 10 miliardi di lire erogatole dalla banca EE. (v. cl. 82 p. 925.786 e 441.267). Il contratto di finanziamento viene sottoscritto il 28 giugno 1995 da A. quale amministratore delegato di ITC, sulla base di una delibera del consiglio d'amministrazione di ITC rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione di I. a seguito di perquisizione (v. cl. 82 p. 925.787). Una volta accreditate le somme, A. impartisce subito le disposizioni per il loro utilizzo: - 3 miliardi con destinazione Vacanze Srl, per il rimborso di un prestito erogato da Parmalat; - 2.360 miliardi per il rimborso della prima rata di un finanziamento che il Gruppo Viaggi ha ricevuto dalla banca F.; - 2.8 miliardi per il pagamento di interessi su altri finanziamenti Horus e ITC; - 3 miliardi da bonificare alla banca K., Milano, sul conto ITC, per scadenza d'impegni nei confronti della banca K., anche se, come osservato dal teste sottotenente R. nel quadro del procedimento italiano, "…ITC& P, almeno

- 31 formalmente, non aveva nessun rapporto con la banca K. almeno con le scadenze indicate in questo documento" (cl. 82 p. 925.788 e 441.268). Nella propria contabilità CIT SA registra l'uscita delle somme a favore di Turks & Caicos come un finanziamento ad ITC; la successiva entrata, con l'interposizione di Fipart, viene per converso allibrata quale parziale rimborso dell'originaria erogazione a ITC per 2.8 miliardi, con compensazione in parte qua della partita precedentemente aperta (cl. 82 p. 925.792 e 441.269). In data 8 giugno 1995, A. trasferisce 1.635 miliardi dal conto 14 al conto 12, intestato a H. (v. cl. 2 p. 1.0.161). Il 20 luglio 1995, I. si trova in Svizzera per l'apertura presso la banca F. di Lugano del conto 13, sul quale viene poi accreditato, ad opera di A., un miliardo di lire proveniente dal conto 14 (cl. 18 p. 7.3.2.1-26). Secondo A., l'erogazione da 2.8 miliardi di lire sarebbe riconducibile ad una tranche del bonus riconosciuto dagli azionisti per le attività da lui svolte nell'esercizio dei poteri di cui alle cariche rivestite in ITC (cl. 82 p. 441.270 e 930.18). Le autorità giudiziarie italiane hanno respinto questo tipo di considerazioni difensive rinviando agli stessi argomenti addotti in merito al prelievo di 3 miliardi di lire da CIT SA (vedi supra consid. 7.5). Il Tribunale di Parma ha quindi concluso che la ITC ha patito un danno di cui all'esborso, pari alla differenza di 2.350 miliardi di lire, per assicurare il pagamento della rata di interessi di 2.8 miliardi di lire scaduto il 13 giugno 1995 (cl. 82 p. 441.270). Certo ITC era comunque tenuta al pagamento, ma è anche vero che l'intervento del garante è stato ingenerato dall'ammanco di cassa presso il debitore principale, procurato dall'apprensione della provvista già vincolata per onorare il debito, la quale rappresenta già per sé un'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (v. supra consid. 7.2.2). Sin dal principio, era peraltro da escludersi il fruttuoso esercizio delle normali azioni di surrogazione e regresso (art. 1949 e 1950 del Codice civile italiano) che il fideiussore escusso dal creditore è abilitato ad esercitare nei confronti del debitore principale, e ciò poiché CIT SA è una società priva di propria autonomia patrimoniale, alimentata unicamente con approvvigionamenti del sistema bancario, immediatamente trasferiti per soddisfare le inderogabili necessità di denaro liquido delle società del Gruppo turistico (cl. 82 p. 441.270). Come per il predetto prelievo di tre miliardi di lire, A. non era autorizzato a prelevare neppure il denaro in questione, ragion per cui, a livello di diritto svizzero, è ravvisabile la qualifica di amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP. Nella sua qualità di amministratore della ITC, A. avrebbe dovuto fare in modo

- 32 che la sua società, la quale aveva prestato garanzia fideiussoria per il rimborso del finanziamento, non dovesse affatto intervenire. L'intervento si è però reso necessario solo a causa di un ammanco di cassa presso il debitore principale procurato proprio dalla distrazione della provvista già vincolata per onorare il debito. Con questo comportamento, egli ha danneggiato il patrimonio della società che era, in qualità di amministratore, obbligato ad amministrare in maniera conforme ai propri doveri (v. supra consid. 6.2). Soggettivamente, non poteva ignorarlo, visto che i soldi in questione sono giunti poi su di un suo conto, ragion per cui la doppia punibilità giusta l'art. 305 bis n. 3 CP è data, per tacere del fatto che gli stessi amministratori della CIT si sono resi passibili di amministrazione infedele nei confronti della propria società autorizzando un simile versamento. Come già sottolineato, per l'applicazione dell'art. 305 bis CP è sufficiente accertare l'esistenza di un crimine a monte senza necessariamente chiarire tutti i dettagli delle varie responsabilità individuali (v. supra consid. 4.1). 7.7 Resta da esaminare il quinto troncone di operazioni. Esso ha origine da una pretesa distrazione di 2 miliardi di lire di spettanza di ITC, verso un conto di Vacanze Overseas Ltd. presso la banca F. a Londra, e da qui verso il già citato conto 14. Vacanze Overseas Ltd. era una società londinese che controllava al 100% Vacanze Seychelles Ltd. e Vacanze Tobago Ltd. che, a loro volta, gestivano due villaggi vacanze alle isole Seychelles nonché a Trinidad e Tobago (cl. 82 p. 925.796). Nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo turistico Tanzi, messa in atto nel marzo 1996, tutte le società operative del Gruppo venivano riportate sotto il controllo di ITC (v. cl. 82 p. 441.270). La cessione di queste due società da parte di Vacanze Overseas alla Villaggi Vacanze SpA (controllata al 100% da Vacanze Srl, la quale era, a sua volta, al 100% controllata da ITC) avveniva per complessivi 8.25 miliardi di lire (cl. 82 p. 925.797). Parte di questo prezzo, ovvero 2 miliardi di lire, veniva trasferito il 24 giugno 1996 da ITC alla Vacanze Overseas Ltd., sulla relazione n. 24 presso la banca F. a Londra, con la causale "in parziale esecuzione dell'atto di cessione di partecipazione societaria" di Vacanze Seychelles Ltd., Mahé-SY e Vacanze Tobago Ltd., Tobago-TT (cl. 2 p. 1.0.89). Il 20 settembre 1996, mentre era in corso l'operazione di acquisizione, da parte della famiglia Tanzi, della società Prospect of Whitby, che era proprietaria di un villaggio turistico nelle Isole Turks & Caicos, A., nella veste di amministratore di Vacanze Overseas Ltd. (cl. 82 p. 441.962), dava istruzioni alla banca F. di Londra di trasferire 2 miliardi di lire a favore del conto corrente a nome di Turks and Caicos, e operativo presso la succursale di Lugano della banca F. (cl. 82 p. 925.798). A seguito delle istruzioni generali impartite da A. alla banca F. Lugano, i fondi pervenuti con il riferimento Turks & Caicos Holiday venivano accreditati il 3 ottobre 1996 sul conto 14 (cl. 79 p. 24.23.86; cl. 82 p. 930.63). Nella contabilità di

- 33 - Vacanze Overseas Ltd. l'operazione è stata contabilizzata come "movimentazione intercompany", ma mancava la documentazione a sostegno di questi stessi movimenti (come le copie dei verbali dei consigli di amministrazione delle società che autorizzavano la cessione, gli atti notarili che validavano queste decisioni, contratti o comunque altra documentazione pertinente; v. cl. 2 p. 1.0.89-96). Secondo la difesa, l'erogazione di 2 miliardi sarebbe stata corrisposta a titolo di buonuscita in seguito alle dimissioni dalle cariche dirigenziali del Gruppo Viaggi (cl. 82 p. 441.274 e 930.19). Sennonché, come ammesso dallo stesso A., non vi è al riguardo alcuna formale delibera dell'organo assembleare deputato a determinare i compensi spettanti agli amministratori (cl. 82 p. 930.19). In questo senso, una buonuscita simile è contraria alle norme societarie italiane ed è per questo motivo stata ritenuta illegale dai giudici italiani (cl. 82 p. 441.274). Essi hanno respinto anche la seconda tesi difensiva, ovvero la costituzione di una provvista per il bonifico ordinato da Vacanze Overseas Ltd. a favore di Horus Srl, la quale ne avrebbe poi disposto per pagare il corrispettivo delle azioni ITC acquistate da H. e da A. In effetti, la transazione finanziaria ordinata da Vacanze Overseas Ltd. a favore di Horus risale al 19 dicembre 1996, ed è pertanto successiva al bonifico a favore del conto 14, del 20 settembre 1996. I giudici italiani concludono che la distrazione patrimoniale dai conti di Vacanze Overseas verso i conti di A. ha prodotto un ammanco, nelle casse di ITC, di 2 miliardi, senza valida giustificazione (cl. 82 p. 441.274). In questo senso, le condotte di A. costituiscono atti di bancarotta distrattiva secondo il diritto italiano, e sarebbero qualificabili di amministrazione infedele secondo il diritto svizzero, in quanto, come amministratore di ITC e di Vacanze Overseas Ltd., l'accusato era tenuto ad amministrare i beni delle società in questione in maniera diligente, rispettando le pertinenti regole del diritto societario italiano. Per le ragioni già esposte sopra (v. supra consid. 7.2.2), l'origine criminale dei fondi in questione è pertanto data e A., in quanto amministratore delegato di dette società, non poteva non esserne che pienamente cosciente. L'argomento fiscale addotto in aula (v. cl. 82 p. 930.19) non è certo sufficiente a giustif

SK.2011.22 — Tribunale penale federale 19.11.2012 SK.2011.22 — Swissrulings