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Tribunale penale federale 14.10.2009 SK.2008.26

14 ottobre 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,157 parole·~1h 16min·3

Riassunto

Organizzazione criminale (art. 260ter CP). Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup). Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP). Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup). Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP). Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup). Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP). Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup). Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup)

Testo integrale

Sentenza del 14 ottobre 2009 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Peter Popp, Alex Staub, Roy Garré e Jean-Luc Bacher, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

1. A., detenuto presso il Kantonale Strafanstalt Zug, difeso dall'avv. Silvia Torricelli,

2. B., detenuto presso il Carcere La Stampa, difeso dall'avv. Lorenzo Fornara,

3. C., detenuta presso il Carcere aperto di Torricella, difesa dall'avv. Carlo Borradori,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: SK.2008.26

- 2 - 4. D., difesa dall'avv. Alain Susin.

Oggetto

Organizzazione criminale (art. 260ter CP) Ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata (art. 19 LStup) Ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup)

- 3 - Fatti: A. Mediante informazione spontanea dell’11 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha comunicato al Ministero pubblico della confederazione (in appresso: MPC) l’esistenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico di E. (cittadino italiano nato il 9 ottobre 1947), A. (cittadino italo-argentino nato il 21 agosto 1953) ed altri indagati in quanto ritenuti i vertici ed i promotori di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita all’importazione di cocaina in Italia (cl. 1 p. 4.000.3). L’autorità italiana segnalava in particolare che A., B. (cittadino italo-argentino) e D. (cittadina svizzera), residenti in Svizzera, apparivano coinvolti in importanti traffici internazionali di stupefacenti. Da sorveglianze tecniche e visive, e da intercettazioni telefoniche disposte nell’inchiesta italiana, segnatamente tra il 20 aprile e il 10 maggio 2006, emergeva che i predetti si stavano adoperando per importare ingenti quantitativi di stupefacenti dal Sudamerica all’Italia, probabilmente seguendo una rotta che prevedeva l’attraversamento del territorio elvetico. Alla luce dell’imminenza dell’importazione, l’autorità italiana chiedeva al MPC di valutare l’opportunità di avviare un’inchiesta in Svizzera e disporre misure di osservazione e di pedinamento nei confronti di A., B. al fine di individuarne eventuali complici in territorio svizzero e meglio comprendere le modalità dell’importazione. A questo scopo, l’autorità estera comunicava le utenze telefoniche di A. (no tel. 1) e di B. (no tel. 2 e 3). Dato il carattere transnazionale della fattispecie, l’autorità italiana segnalava al MPC la disponibilità, in caso di avvio di un’inchiesta in Svizzera, alla costituzione di un gruppo di indagini comune. B. In data 13 maggio 2006 le autorità inquirenti italiane e svizzere hanno sottoscritto in virtù dell’art. XXI dell’Accordo addizionale del 10 settembre 1998 che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria (in appresso: CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), una squadra comune di inchiesta finalizzata segnatamente all’adozione di numerose misure investigative comuni destinate a monitorare in tempo reale gli spostamenti degli indagati nonché alla messa in atto degli interrogatori degli imputati sul suolo italiano e su quello elvetico alla presenza delle rispettive autorità investigative nazionali abilitate a partecipare all’inchiesta comune. C. Con decisione del 19 maggio 2006 il MPC ha aperto una procedura d'indagini preliminari di polizia giudiziaria nei confronti di A. e B. ed ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 (cl. 1 p. 1.000.1).

- 4 - D. Tramite successive decisioni del 22 giugno 2006 (cl. 1 p. 1.000.3) e 5 febbraio 2007 (cl. 1 p. 1.000.4-5), il MPC ha esteso l’indagine di polizia giudiziaria rispettivamente nei confronti di C., nata il 29 gennaio 1963 a Baden, cittadina svizzera, e D., nata il 6 luglio 1957 a Mendrisio, cittadina svizzera, per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup. A seguito delle risultanze dell’inchiesta, mediante decisione del 30 luglio 2008 il MPC ha esteso le indagini preliminari nei confronti di C. per titolo di ripetuta contravvenzione all’art. 19a LStup e le ha sospese nei confronti della stessa e di D. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Nel contempo, il MPC ha sospeso l’indagine nei confronti di ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e infrazione all’art. 19 n. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.000.6-8). E. Le inchieste italiane, confermate da sentenze passate in giudicato acquisite agli atti mediante l’assistenza internazionale, hanno messo in evidenza l’esistenza già a partire dal 2003 di una diramazione autonoma di stampo 'ndranghetistico dell’organizzazione criminale F. di Africo (Calabria/I) operante in particolare a Milano (cl. 61 p. 18.8.3433). In tale contesto investigativo le autorità italiane hanno appurato l’importante ruolo svolto da E. grazie al quale l’organizzazione e in particolare G. e i suoi referenti H. e I. è riuscita ad aprire un canale per l’approvvigionamento di stupefacenti. Stando alle risultanze delle inchieste italiane e svizzere, E. si sarebbe avvalso nella perpetrazione dell’attività criminosa svolta dall’organizzazione criminale di A. che, a sua volta, avrebbe introdotto nella condotta criminale anche B., C. e D. F. Il 23 gennaio 2007 le autorità spagnole hanno sequestrato presso il porto di Castellón (Spagna) 206 chilogrammi lordi di cocaina con grado di purezza media pari a circa 73% (cl. 62 p. 18.9.85-164). La sostanza stupefacente era raccolta in 23 scatole di alluminio sigillate occultate all’interno di una parete divisoria predisposta tra il bagno e le cuccette di un camper Mercedes Benz Sprinter (n. di telaio 4) con targa no. 5 intestato a C. Il 13 febbraio 2007 la polizia giudiziaria federale ha sequestrato un furgone Mercedes Benz, modello Sprinter di colore bianco parcheggiato nella località di Visletto (comune di Cevio/TI) privo di targhe (cl. 14 p. 8.8.10; cl. 1 p. 10.0.14 e segg.). L’inchiesta ha appurato che il furgone con n. di matricola 6 era stato targato no. 7 fino all’8 gennaio 2007 ed intestato a D. Nell’interno del furgone sono state rinvenute tracce di cocaina in particolare in un doppiofondo nel lato sinistro del frigorifero. L’indagine avrebbe avvalorato l’ipotesi secondo la quale gli accusati A. e D. avrebbero anteriormente al traffico sfociato nel sequestro spagnolo di cui sopra già organizzato, acquistato e trasportato imprecisate quantità di stupefacente di tipo cocaina nel 2004.

- 5 - G. C., A. e B. sono stati arrestati il 24 gennaio 2007 (cl. 6 p. 6.1.3, 6.2.1 e 6.3.1). A richiesta degli imputati, il MPC nei confronti di C., mediante decisione del 17 ottobre 2007 con effetto a partire dal 5 novembre 2007, nei confronti di A., mediante decisione del 26 marzo 2008 con effetto a partire dal 31 marzo 2008 e nei confronti di B., mediante decisione del 21 aprile 2008 con effetto a partire dal 21 aprile 2008, ha modificato lo statuto di carcerazione preventiva in espiazione anticipata della pena. D. è stata arrestata il 10 aprile 2007 (cl. 6 p. 6.4.23 e segg.) e scarcerata preventivamente il 24 agosto 2007 (cl. 6 p. 6.4.87) e sottoposta a misure sostitutive (cl. 6 p. 6.4.89 e segg.). H. Mediante rapporto del 29 agosto 2008 (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.) trasmesso all’Ufficio dei Giudici istruttori federali (UGI), il MPC ha comunicato a quest’ultima autorità federale che l’inchiesta di polizia giudiziaria ha permesso di chiarire i fatti in modo sufficiente per permettere al MPC di decidere il rinvio a giudizio degli imputati (cl. 1 p. 2.000.5 e segg.). Mediante ordinanza del 9 settembre 2008 (cl. 1 pag. 2.000.3 e segg.), l’UGI ordinava l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di A. e B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup, nei confronti di C. e D. per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 in relazione all’art. 19 n. 4 LStup. Nella stessa ordinanza, in virtù dell’art. 119 PP, l’UGI assegnava un termine alle parti sino al 30 settembre 2008 per richiedere eventuali complementi di istruzione, esprimersi sulla procedura e comunicare se rinunciavano alla stesura del rapporto finale di cui all’art. 119 cpv. 3 PP. I. Con scritto del 30 maggio 2008 il legale di C. ha comunicato all'UGI di rinunciare ad eventuali complementi di istruzione in considerazione del fatto che l’inchiesta svolta del MPC nonché il relativo rapporto finale erano atti a considerare in sede di dibattimento gli elementi fattuali importanti della procedura (cl. 37 p. 16.1.148). Mediante scritto del 30 settembre 2008 il legale di A. ha inoltrato formale istanza al fine di acquisire agli atti le richieste di rinvio a giudizio formulate dalle autorità italiane nei confronti di E., J., H., G., I., K., L., M., N. e eventuali altri coimputati. Nello stesso scritto, il legale di A. comunicava inoltre all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto finale del MPC e di rinunciare alla stesura di un ulteriore rapporto finale (cl. 37 p. 16.2.150). Tramite corriere del 30 settembre 2008 il legale di B. ha comunicato all’UGI di non avere osservazioni in merito al rapporto del MPC e di rinunciare alla stesura di un ulteriore rapporto finale chiedendo tuttavia l’acquisizione agli atti delle eventuali sentenze o rinvii a giudizio pronunciati dalle autorità italiane nei confronti di E.,

- 6 - J., H., G., I., K., L., M., N. (cl. 37 p. 16.3.73). Tramite scritto del 25 settembre 2008 il patrocinatore di D. informava l’UGI di rinunciare ad ulteriori atti istruttori ed all’allestimento del rapporto finale giusta l’art. 119 cpv. 3 PP (cl. 37 p. 16.4.68). J. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale (TPF) il 23 dicembre 2008, il MPC chiede che A. e B. siano riconosciuti colpevoli di partecipazione risp. sostegno ad un'organizzazione criminale. Egli chiede inoltre che A., B., C. e D. siano riconosciuti colpevoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata. L'autorità requirente chiede infine che C. sia riconosciuta colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. K. Il dibattimento ha avuto luogo dal 5 all'8 ottobre 2009. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula. L. Dopo la lettura dell'atto d'accusa da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell'art. 170 PP, ha comunicato che per quanto concerne la ripetuta violazione aggravata della legge sugli stupefacenti rimproverata agli accusati A. e B. la Corte avrebbe valutato anche l'ipotesi della banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup. M. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: M.1 Il MPC chiede al TPF di dichiarare: I. 1. colpevole l’accusato A. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare A. a una pena detentiva di 12 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto; 2. colpevole l’accusato B. per organizzazione criminale e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007, e di condannare B. a una pena detentiva di 9 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto; 3. colpevole l’accusata C. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2005 e il 24 gennaio 2007 e di condannare C. a una pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo e il regime di espiazione pena sofferto;

- 7 - 4. colpevole l’accusata D. per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, e complicità in infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, reati realizzati fra il 2003 e il 24 gennaio 2007, e di condannare D. a una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da espiare, con la sospensione condizionale parziale per 2,5 anni con un periodo di prova di 3 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. II. Chiede inoltre la confisca 1. dei valori patrimoniali di pertinenza degli accusati e attualmente sotto sequestro penale in Svizzera, fatto salvo l’importo di CHF 7'927.90 depositato sul conto O. intestato alla signora C.; 2. del furgone camper Mercedes Benz di colore bianco, n. matricola 6, intestato a D. III. Postula la presa a carico delle spese del procedimento da parte degli accusati, il cui importo sarà stabilito dal Tribunale secondo il principio della responsabilità solidale per la totalità delle spese del procedimento. IV. Eventualmente emanare d’ufficio altre decisioni necessarie. M.2 D. chiede: - di essere prosciolta dal primo capo d'accusa; - di essere prosciolta dal secondo capo d'accusa per quanto concerne l'aggravante della banda; - che la pena richiesta dal Procuratore pubblico venga ulteriormente compressa e ridotta a 12 mesi sospesi condizionalmente; - che i documenti d'identità, il furgone marca Mercedes e tutte le carte bancarie, agende, ecc. vengano dissequestrati. M.3 C. chiede: - di essere condannata ad una pena massima di 4 anni e 6 mesi (dedotto il carcere finora sofferto); - che si proceda al dissequestro del conto corrente postale a lei intestato nonché della sua carta d'identità e passaporto. M.4 A. chiede: - di essere prosciolto dai capi d'imputazione n. 1 e 2.1 (organizzazione criminale e traffico con D.); - che gli venga riconosciuta l'attenuante specifica della scemata imputabilità, ciò perlomeno di grado lieve, così come il riconoscimento di tutte le ulteriori circo-

- 8 stanze attenuanti generiche (incensuratezza, effetto che la pena avrà sulla vita residua dell'accusato, lunga detenzione preventiva in regime carcerario di isolamento e prognosi favorevole); - che la pena, il cui calcolo viene lasciato alla Corte, venga ridotta tenuto conto di quanto sopra. M.5 B. chiede: - che la pena da infliggergli sia contenuta in 5 anni di detenzione; - che gli averi di sua spettanza siano dissequestrati. N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 14 ottobre 2009. O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.1 Giusta l’art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull’infrazione contemplata all’art 260ter CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all’estero; oppure siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi. 1.2 Secondo l’atto d’accusa (A.1, 1.1-1.3) gli atti di partecipazione a un’organizzazione criminale ascritti ad A. sarebbero stati commessi in varie località in Svizzera e nei seguenti Paesi: Germania, Francia, Lussemburgo Belgio, Argentina, Cile, Bolivia, Senegal, Spagna e Italia. Nella fattispecie gli atti rimproverati ad A.

- 9 consistono in sostanza nell’avere partecipato ad un’organizzazione criminale concertandosi e intrattenendo numerosi contatti fisici e telefonici, prevalentemente all’estero, con i vertici di un’organizzazione criminale insediata in Italia al fine di organizzare per conto dell’organizzazione criminale, tra il 2003 e il 24 gennaio 2007, l’approvvigionamento dal Sud America verso l’Europa di ingenti quantità di cocaina. Nell’ambito di tale attività il predetto avrebbe agito essenzialmente all’estero. Risulta altresì dall’atto d’accusa che A., sempre partecipando all’organizzazione, avrebbe compiuto atti e impartito istruzioni ai coaccusati in più Cantoni (Ticino, Zurigo e Vaud). Per quanto concerne B., secondo l’atto d’accusa (B.1, 1.1-1.4), gli atti da lui perpetrati a sostegno all’organizzazione precitata sarebbero stati commessi dall’aprile 2005 fino al 24 gennaio 2007 prevalentemente all’estero, ossia negli Stati sopraccitati. In sostanza egli avrebbe assunto il ruolo di persona di collegamento e di interlocutore tra i membri dell’organizzazione criminale ed A. incontrando prevalentemente in Italia esponenti di tale organizzazione. Egli avrebbe inoltre compiuto essenzialmente all’estero (Argentina, Senegal e Italia) atti di sostegno all’organizzazione eseguendo ordini impartitigli segnatamente da A. 1.3 Alla luce di quanto precede, la giurisdizione penale federale è pacificamente data sull’infrazione di cui all’art 260ter CP essendo realizzate entrambe le condizioni poste all’articolo 337 cpv. 1 CP. 1.4 Per quanto riguarda gli altri crimini in ambito di legge sugli stupefacenti rimproverati a tutti gli accusati, dato che secondo l’accusa essi sarebbero stati commessi nel contesto di un’organizzazione criminale oltre che prevalentemente all’estero, la competenza federale si estende anche a tali reati in virtù dello stesso art. 337 cpv. 1 CP (v. PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetes, 2a ediz., Berna 2007, n. 5 ad art. 28 LStup). In merito infine alla contravvenzione alla legge sugli stupefacenti rimproverata a C., pur in assenza di un’esplicita delega da parte dell’autorità cantonale di per sé competente, i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale impediscono alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (besonders triftige Gründe, motifs particulièrement impérieux; DTF 133 IV 235 consid. 7.1), comunque non ravvisabili nella fattispecie, né sollevati dalla difesa. 1.5 La Corte entra quindi nel merito di tutte le accuse.

- 10 - Sull'organizzazione criminale 2. Gli accusati A. e B. sono anzitutto accusati di organizzazione criminale. 2.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP). 2.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione ai traffici rimproverati agli accusati. In questo senso l’organizzazione, per mezzo delle persone a vario titolo coinvolte nei suoi traffici, sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, in numerosi altri Paesi europei e sudamericani, nonché in Senegal, ma anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione. 2.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia ne-

- 11 cessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 1 ad art. 260ter CP). Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799). 2.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3). 2.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid.

- 12 - 3.1; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). 2.6 Laddove, come nel caso concreto, l’accusa di organizzazione criminale si accompagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati commessi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reatifine), l’art. 260ter CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I pag. 125, pag. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007, consid. 4.3) è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie i reati in ambito di legge sugli stupefacenti rimproverati agli accusati. L’esame della posizione degli accusati avverrà quindi in due fasi. Dapprima verrà valutata la loro posizione oggettiva e soggettiva a prescindere dai reati-scopo concorrenti. Soltanto in una seconda fase verrà invece esaminata, se del caso, l’applicabilità alla luce del principio della sussidiarietà, anticipando in questo necessariamente gli esiti dell’esame delle accuse in ambito di legge sugli stupefacenti. 3. A. è accusato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale che teneva segreti la struttura e i suoi componenti e che aveva lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, la cui struttura era professionale, gerarchica, compartimentata e segreta al fine di durare nel tempo, i cui vertici, i capi ed i membri erano intercambiabili, la cui azione si avvaleva della forza d’intimidazione, del vincolo associativo, della condizione d’assoggettamento, della violenza e dell’omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza, il cui scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali il traffico internazionale, dal Sud America verso l’Europa, di importanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commettendo in specie atti criminali di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia,

- 13 del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia, a partire almeno dal 2003 e fino al giorno del suo arresto avvenuto in data 24 gennaio 2007, nella consapevolezza di contribuire all’esistenza dell’organizzazione criminale e di agire quale membro nel contesto della stessa (capo di accusa A.1). Giusta il punto A.1.1 dell’atto d’accusa egli è in particolare accusato di avere partecipato all’organizzazione criminale di tipo ‘ndranghentistico facente capo a H., G., I., E., P. ed altre persone, organizzazione costituitasi quale diramazione autonoma della cosca F. di Africo/I, avente base operativa e centro direzionale a Milano ed Hinterland e attiva anche in Lombardia, in Liguria e in Calabria. 3.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.3), va rilevato che il funzionamento di questa diramazione autonoma della cosca F. è ampiamente descritto nella sentenza dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008 (cl. 61 p. 18.8.3412-562; confermata in appello ma non ancora cresciuta in giudicato, cl. 81 p. 910.84), nella sentenza cresciuta in giudicato dell’Ottava sezione penale del Tribunale Ordinario di Roma del 13 aprile 2001 (cl. 60 p. 18.8.2813-3411), nonché nella sentenza cresciuta in giudicato della Prima sezione penale del Tribunale civile e penale di Milano del 15 dicembre 1997 (cl. 59 p. 18.8.2532- 2812). Dalle sentenze in questione, che sono il risultato di numerose indagini condotte dalle Procure della Lombardia, emerge come nel nord dell’Italia, in particolare nella Regione lombarda con epicentro Milano, siano radicati gruppi di calabresi che operano nei più disparati ambiti criminali a favore e con gli stessi metodi e concezioni criminali delle organizzazioni originarie presenti in Calabria (v. del resto anche la relazione della Commissione Parlamentare Antimafia approvata all’unanimità il 19 febbraio 2008 e pubblicata a cura di FRAN- CESCO FORGIONE, Milano 2009, nonché l’intervista al Procuratore nazionale antimafia PIETRO GRASSO, a cura di Alberto La Volpe, Milano 2009, pag. 163 e segg.). Fra questi metodi vi è l’interscambiabilità delle funzioni e dei ruoli dei singoli membri o sostenitori, a dipendenza delle contingenze concrete e con bacino di raccolta anche nella zona di Africo. Questa interscambiabilità non è solo scelta operativa autonoma ma viene spesso imposta proprio dall’intervento dell’autorità penale che con le proprie indagini impone di fatto il blocco di alcune reti criminali. Già a partire dalla fine del 2003 le forze di Polizia giudiziaria italiane individuavano un vincolo associativo fra H., P., G. e E. L’attività investigativa italiana mostrava inoltre l’importante ruolo di E. grazie al quale l’organizzazione, e in particolare G. e i suoi referenti H. e I., riusciva ad aprire un canale per l’approvvigionamento di droga (cl. 81 p. 910.82). Nella ricostruzione temporale relativa alle condotte criminali dell’organizzazione le forze di

- 14 - Polizia giudiziaria italiane rilevavano un momento di stallo costituito dall’arresto di Q. e dall’ulteriore sequestro di complessivi 18 kg di cocaina. Un importante canale di approvvigionamento della cocaina veniva di fatto e momentaneamente annullato a favore del già collaudato canale E. (cl. 81 p. 910.84). L’importanza del quantitativo di sostanza stupefacente trafficato imponeva comunque all’organizzazione italiana di fare capo a soggetti interni alla propria struttura, legati attraverso al vincolo duraturo della paura e dell’indissolubilità del legame (cl. 81 p. 910.85 e seg.). In punto al reato associativo italiano e ai ruoli in esso svolti dagli indagati in Italia, la Giudice dr. R. ha sintetizzato gli elementi probatori emersi nel corso dell’indagine della sua decisione del 30 aprile 2007 (cl. 53 p. 18.8.891 e seg.) evidenziando come sussistesse un vincolo associativo, duraturo e indissolubile, fra i membri e sostenitori dell’organizzazione e ulteriori elementi quali la struttura stabile fondata sulla gerarchia con carattere di rigidità, sul controllo, ubbidienza e interscambiabilità dei membri, sull’autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole, la segretezza riguardo a tale struttura e ai suoi componenti sia verso l’esterno che all’interno della stessa, così come lo scopo criminale. Più concretamente in relazione ai traffici di stupefacenti oggetto del presente procedimento, nella successiva sentenza del Giudice per l’indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, è stata sottolineata l’esistenza nel caso di specie di un accordo stabile continuativo per la perpetrazione di una seria indeterminata di reati attinenti il traffico di stupefacente. L’inchiesta italiana ha portato alla luce gli incontri assai frequenti fra gli imputati, i viaggi compiuti da taluni di essi in Italia e all’estero, le telefonate fra i medesimi svoltesi in un lungo lasso di tempo, i vari episodi accertati di traffico di stupefacente in grossi quantitativi, la circostanza che venissero utilizzate le società operanti all’Ortomercato e facenti capo a S., che disponevano di locali per incontri per gli associati, di autovetture per gli spostamenti, di utenze telefoniche per comunicazioni sempre riguardanti traffici illeciti e che erano destinatarie di fatture emesse da società inesistenti riguardanti operazioni inesistenti, allo scopo di coprire esborsi di denaro necessari per scopi attinenti il traffico di droga, dimostrando l’esistenza di un legame stabile e duraturo fra gli stessi imputati e anche l’esistenza di una struttura piuttosto sofisticata finalizzata a porre in essere reati in ambito di traffico di stupefacenti (cl. 61 p. 18.8.3522). Secondo le autorità giudiziarie italiane, la particolare forza e la grande capacità operativa di tale struttura è dimostrata anche dal fatto che la sua attività non si fermava dopo l’arresto di Q. (che forniva quantità di droga al sodalizio), ma continuava con la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento e ancor più dalla circostanza che anche dopo l’arresto di H. non cessava affatto l’attività criminale del gruppo, tanto è vero che la lunga e complessa vicenda della fornitura e trasporto dal Sud America in Italia di un assai grosso quantitativo di cocaina si svolge e si conclude mentre H. era in carcere (cl. 61 p. 18.8.3523). Concludendo il Giudice per l’indagini preliminari ha affer-

- 15 mato l’esistenza di una struttura molto attiva, forte, composta da membri assai scaltri e sagaci con capacità di superare ogni genere di difficoltà con alto grado di duttilità, in grado di operare nonostante l’arresto del suo capo, finalizzata a porre in essere una serie di reati attinenti di traffico internazionale di stupefacenti e a procurarsi grandi partite di stupefacenti (cl. 61 p. 18.8.3523). Sotto il profilo oggettivo l’organizzazione in questione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 2.3). Le obiezioni in merito sollevate dalla difesa di A. non riguardano gli esiti investigativi in quanto tali degli inquirenti italiani, basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni dirette, pedinamenti, controlli, ampiamente e dettagliatamente illustrati dagli investigatori durante l’interrogatorio dibattimentale, ma concernono in sostanza l’equipollenza fra l’art. 260ter del Codice penale svizzero e l’art. 74 del Testo unico sugli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) applicato nel troncone italiano della procedura. Orbene a questo proposito è sufficiente rilevare che secondo la dottrina italiana, per quanto riguarda il pactum sceleris caratteristico del predetto reato associativo, esso è costituito dall’impegno permanente e continuativo degli affiliati e dalla disponibilità a contribuire alla realizzazione del programma associativo anche dopo la commissione di taluno dei reati-scopo (SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito, in Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, a cura di Silvio Riondato, Padova 2006, pag. 172; GIANGIULIO AMBROSINI, Stupefacenti, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz., Torino 1999, vol. XIV, pag. 43, n. 30). Per quanto riguarda la struttura organizzativa è certo vero che dottrina e giurisprudenza non sono concordi nell’affermare l’importanza di questo elemento per distinguere la condotta associativa rispetto al mero concorso di persone in una pluralità di reati-scopo (sulla questione v. ZANCANI, ibidem, pag. 174 e segg. con riferimenti), sennonché le incontestate emergenze investigative italiane hanno messo in luce ben di più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici: al contrario è emerso un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata corposità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l’ubbidienza e l’interscambiabilità dei membri, nonché sull’autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla struttura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacente fra il Sud America e l’Europa. In questo senso non vi è dubbio che il sodalizio in parola integri gli elementi oggettivi di una organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Il fatto che non sia stata ritenuta in Italia la fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416bis CP italiano; v. a questo proposito GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Associazione per delin-

- 16 quere e associazione di tipo mafioso, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz, Torino 1987, vol. I, pag. 309 e segg.), per le ragioni esposte dagli inquirenti italiani nell’interrogatorio dibattimentale (v. cl. 81 p. 910.93), contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di A., non esclude l’applicabilità dell’art. 260ter CP, visto che come già evidenziato sopra, la giurisprudenza svizzera comprende esplicitamente nella categoria di organizzazione criminale anche i sodalizi dediti ad importanti traffici di stupefacenti (v. supra consid. 2.3; sul rapporto fra associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla luce dell’art. 15 del CP italiano v. ZANCANI, op. cit., pag. 174; AMBROSINI, ibidem; GIUSEPPE SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 3a ediz., Padova 1990, pag. 170 e segg.). 3.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettivamente partecipato a detta organizzazione. Sia l’inchiesta italiana che quella svizzera hanno evidenziato l’esistenza di forti legami fra A. e importanti membri della suddetta organizzazione fra cui E., M., N. e altri. Venivano monitorati diversi incontri con esponenti di spicco dell’organizzazione calabrese nella Regione Lombardia e nella Regione Calabria, nonché la diretta partecipazione a viaggi intrapresi in Sud America per concludere l’acquisto dello stupefacente v. cl. 3 p. 5.1.27 e segg.; cl. 81 p. 910.84). Questi contatti erano anzitutto funzionali al traffico di stupefacente di cui al punto 2.2 del capo d’accusa e non sono di per sé contestati dalla difesa. Anticipando necessariamente le conclusioni di questo Tribunale in ambito di infrazione alla legge sugli stupefacenti e quindi rinviando per questo ai considerandi che seguiranno (v. infra consid. 5.7), va preso in considerazione il fatto che A. verrà qui ritenuto colpevole di aver partecipato con un ruolo dirigenziale importante alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di un traffico di cocaina per più di due quintali effettuato per conto e nell’interesse della suddetta organizzazione. Se è indubbio che il fatto di partecipare con un simile ruolo ad un traffico di cocaina di questa portata costituisce obiettivamente un contributo importante alla realizzazione del programma criminale dell’organizzazione, visto che è proprio per questo genere di scopo che l'organizzazione è stata messa in piedi, più complesso è sapere se l’attività di A. si esaurisca o meno nella realizzazione di detto traffico. Come evidenziato sopra, in base alla giurisprudenza l’art. 260ter CP è infatti da considerare sussidiario per rapporto ad altre eventuali disposizioni penali violate dagli stessi partecipanti o sostenitori dell’organizzazione criminale (v. supra consid. 2.6). In base a detta concezione, il reo può essere punito per partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale soltanto se il suo comportamento penalmente rilevante non è già sanzionato, in tutti i suoi aspetti, da un’altra disposizione del diritto penale. Occorre dunque domandarsi se gli atti di partecipazione a un’organizzazione criminale rimproverati all’accusato non siano già interamente contemplati da un’altra disposizione del Codice penale o da un’altra legge. Se-

- 17 condo l’accusa, A., oltre ad aver partecipato all’organizzazione criminale sopra descritta ai sensi del capo d’accusa 1.1, avrebbe svolto in tale contesto criminale il compito organizzativo ed esecutivo di approvvigionamento in Sud America, in particolare in Bolivia, della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del trasporto della stessa in Europa, avendo realizzato lo stesso in almeno due occasioni, con le medesime modalità esecutive e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in autonomia operativa, concertandosi con E. ed altri membri dell’organizzazione criminale, in ordine alla scelta delle persone, alla scelta e all’acquisto dei mezzi di trasporto da utilizzare, alla scelta degli itinerari, avendo, inoltre, a disposizione il denaro necessario a lui consegnato in contanti da membri della stessa organizzazione criminale in particolare su disposizione di E., ricevendo la promessa di un compenso finale indicato in almeno 150'000 dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo d’accusa 2.2, impartendo precisi ordini a B., C. e D., mantenendo contatti diretti e indiretti con i vertici della organizzazione attraverso un comportamento molto accorto, in specie, per quanto atteneva all’esigenza di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa dello stesso sodalizio criminale (capo d’accusa 1.2). 3.2.1 Orbene a tal proposito occorre nuovamente anticipare in questo luogo l’esito delle considerazioni sui due traffici concreti imputati all’accusato. Questa Corte ritiene provato solo il traffico del 2005/2007 mentre per il primo traffico ipotizzato dall’autorità requirente gli accusati coinvolti vengono prosciolti (v. infra consid. 5.11). Per quanto riguarda il traffico assodato, A. fungeva da interlocutore, assieme a B., di E. ed altri membri dell’organizzazione sopraccitata, ed impartiva precisi ordini allo stesso B., a C. e D., nell’organizzazione di detto traffico (v. infra consid 5.7). Egli era inoltre in parte spesato, come in misura minore le altre persone coinvolte nel traffico in questione, dall’organizzazione durante l’esecuzione dello stesso (cl. 81 p. 910.32), e ha ricevuto la promessa di un compenso finale di almeno 150'000 dollari per la partecipazione al traffico. Se non risulta un’affiliazione formale alla diramazione in narrativa della cosca F. è comunque certo che A. godeva di grande fiducia all’interno della stessa, altrimenti non gli sarebbe stato mai affidato un simile incarico e non sarebbe mai stato ammesso con tale frequenza a Bova Marina in casa del padre di uno dei quadri dirigenziali di detta diramazione autonoma della cosca. Certo, al di là del ruolo senz’altro dirigenziale svolto nell’organizzazione del traffico in questione, non risulta che l’accusato fosse un alto quadro dell’organizzazione stessa. Del resto è noto che la ’ndrangheta ha una prassi restrittiva e rigidamente familistica nell’ammissione di nuovi membri (vedasi la già citata relazione della Commissione parlamentare Antimafia, nonché GAETANO NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente, 5a ediz., Milano 2009, pag. 445 e segg.; PINO ARLACCHI, La mafia imprenditrice, Milano

- 18 - 2007, pag. 27 e segg. e AA.VV., Secondo rapporto sulle priorità nazionali: la criminalità organizzata, Milano 1995, pag. 93 e seg.). Ciò nondimeno il concetto di partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter del CP non deve ridursi ad un irragionevole formalismo nel senso di ritenere partecipanti a organizzazioni criminali di questo tipo, con una lunga tradizione sul territorio e determinati rituali e procedure di affiliazione, all’accettazione formale da parte dei membri dell’organizzazione stessa. Questo significherebbe praticamente privilegiare senza motivo chi è attivo solo funzionalmente per organizzazioni criminali tradizionali come la ‘ndrangheta, la camorra o la mafia siciliana, rispetto a colui che è attivo in altre forme di criminalità organizzata, che non prevedono analoghe forme rituali di affiliazione. La nozione di partecipante deve essere intesa nella sua effettiva concretezza, e quindi interpretata in termini normativofunzionali (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3; HANS VEST, Commento all’art. 260ter CP, n. 38, in Delikte gegen den öffentlichen Frieden (art. 258-263 StGB), a cura di Martin Schubarth, Berna 2007; NICOLAS ROULET, Das kriminalpolitische Gesamtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, Berna 1997, pag. 147; v. da un punto di vista comparativo ANTONIO CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo, Napoli 2003, pag. 253 e segg.). Partecipante non è solo colui che ha percorso determinati rituali di iniziazione e in quanto tale viene accolto a pieno titolo dall’organizzazione stessa nel suo seno, ma anche colui che pur non avendo alle proprie spalle un percorso di iniziazione di questo tipo svolge funzionalmente ed effettivamente un ruolo importante all’interno dell’associazione stessa. Certo a livello di cornice edittale la questione resta puramente accademica, in quanto in teoria anche l’extraneus sostenitore soggiace alla stessa comminatoria di pena, ciò nondimeno a livello di commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP occorre essere il più precisi possibile nella descrizione del contributo oggettivo del reo, per cui, a seconda delle circostanze può emergere una minore o maggiore energia criminale, la quale, tendenzialmente ma non necessariamente, potrà essere considerata maggiore nel partecipante che nel sostenitore. In questo senso chi come l’accusato partecipa, seppur da quadro con compiti tattici più che strategici, ad attività essenziali dell’organizzazione criminale come il traffico di stupefacenti in questione integra oggettivamente la fattispecie. Soggettivamente inoltre l’accusato non poteva ignorare che facendo traffici di stupefacente tra il Sud America e l’Europa con personaggi altamente sospetti provenienti da regioni notoriamente ad alta intensità mafiosa, accettava di dare un fattivo contributo alle attività delle cosche coinvolte. È risaputo infatti che in ambito di traffico di cocaina le cosche della ‘ndrangheta hanno un ruolo oggi come oggi sempre più importante (v. cl. 81 p. 910.83; ELIO VELTRI/ANTONIO LAUDATI, Mafia pulita, Milano 2009, pag. 148 e segg.; OLIVER STOLPE, Strategien gegen das Organisierte Verbrechen, Colonia/Berlino/Monaco 2004, pag. 33). In questo senso, la Corte non reputa credibile la tesi dell’accusato secondo la quale egli non sapeva o non po-

- 19 teva presumere che aveva a che fare con un organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Numerosi indizi mostrano il contrario. L’accusato non solo conosceva l’attività dell’organizzazione, ma ne condivideva anche le finalità ed i metodi (contatti discreti, linguaggio in codice, uso di atteggiamenti intimidatori nei confronti di C.; v. cl. 81 p. 910.84 e segg.; 910.51 e segg.) a tal punto da poterlo considerare organico all’organizzazione stessa. Secondo le dichiarazioni di A., la relazione di amicizia con E. risale nel tempo (cl. 81 p. 910.26). Ciò è confermato anche dal fatto che nel gennaio del 2005, di rientro dal viaggio effettuato con D., egli si reca in Calabria da E. dal quale è ospitato (cl. 81 p. 910.26; 910.84). A. sarà inoltre ancora ospitato al domicilio milanese di E. (cl. 81 p. 910.85). Pur non essendo possibile determinare la data e le modalità esatte dell’adesione di A. all’organizzazione, è comunque apparso certo alla Corte che la sua posizione all’interno dell’organizzazione si è sempre più rafforzata soprattutto dopo la visita del gennaio 2005 ad E. L’esperienza fatta da A. durante il suo viaggio in camper con D. nel 2004, pur non essendoci prove sufficienti che si sia concretizzata in un traffico (v. infra consid. 5.11), è senz’altro stata recepita con interesse dall’organizzazione. A. è quindi apparso come una persona capace di concepire nuovi metodi frutto di proprie esplorazioni sul terreno (se “a secco”, con stupefacente per uso personale o con maggiori quantitativi poco importa) e di metterli a disposizione dell’organizzazione. Secondo la Corte non è plausibile, come vuol far credere l’accusato, che E. e l’organizzazione abbia improvvisamente deciso di affidargli l’attuazione di un traffico così importante se A. non fosse stato, perlomeno funzionalmente, un membro dell’organizzazione. In questo senso, in capo ad una soggettività come quella di A., va condivisa la valutazione degli inquirenti italiani, secondo cui “determinati soggetti, se ritenuti affidabili e sicuri, vengono riutilizzati nel tempo” da organizzazioni criminali come quella qui in parola: non sono soggetti da utilizzare in maniera casuale o saltuaria, sono invece "persone comprovate ed affidabili" (cl. 81 p. 910.87). La Corte è giunta a tale certezza anche in seguito al fatto che l’organizzazione si sia messa a disposizione di A. per permettergli di recuperare il prestito che aveva concesso a T. e ad AA. fornendogli un avvocato e facendo intervenire anche due altri membri dell’organizzazione per motivare, con la loro inquietante presenza, i creditori a onorare il loro debito (cl. 81 p. 910.86 e 105; cl. 3 p. 5.1.134). Va da sé che simili interventi da parte dell’organizzazione non sono offerti a chiunque. Le altre spiegazioni fornite da A. in merito all’episodio non sono credibili (v. cl. 81 p. 910.25), visto che non si vede perché i due esponenti in questione avrebbero dovuto “per caso” accompagnarlo in casa dei due debitori, i quali, sempre “per caso”, proprio qualche tempo dopo questa visita hanno restituito un prestito risalente al 2001 e fino a quel momento mai restituito nemmeno ratealmente. Va inoltre rilevato che la conoscenza di altri traffici effettuati dall’organizzazione, traffici di cui A. parla in codice nelle intercettazioni (v. intercettazioni riascoltate in aula cl. 81 p. 910.88 e segg. con riferimenti), di-

- 20 mostrano che A. era a conoscenza delle precedenti attività dell’organizzazione: conoscenze possibili solo a persone ben integrate nella stessa. Le giustificazioni addotte in aula in merito al contenuto di una di queste intercettazioni non sono credibili né l'attenta analisi grammaticale svolta con l'aiuto dell'interprete permette altre conclusioni (cl. 81. p. 910.29). In questo senso va condivisa l’interpretazione dell’autorità giudiziaria italiana secondo cui gli interlocutori parlano effettivamente di quantitativi di stupefacente di precedenti operazioni dell’organizzazione (v. cl. 81 p. 910.91; cl. 3 p. 5.1.118 e seg.; cl. 61 p. 18.8.3482). Nelle intercettazioni A. appare come una persona ferrata in materia, sicura di sé (v. ad es. intercettazione del 1° dicembre 2005, riascoltata durante il dibattimento cl. 81 p. 910.89; cl. 61 p. 18.8.3451-3452), in grado di procurare importanti quantitativi di stupefacente (in un’intercettazione ambientale del 18 ottobre 2005 parla addirittura di 1000 kg, v. cl. 3 p. 5.1.32 e riferimenti). Questa è anche l’immagine che ha dato a C., B. e K., dicendo loro che sapeva come si fanno questi traffici (cl. 81 p. 910.28; 910.50; 910.41 cl. 54 p. 18.8.1204). Non da ultimo l’insistenza con cui già nel 2004 cominciò a parlare alla D. di un possibile traffico (cl. 81 p. 910.73), dimostra che, contrariamente a quanto ha cercato ancora di sostenere in aula, egli sapeva di cosa parlava e aveva già i contatti giusti nell’ambiente criminale per porre in essere simili traffici. A. si muoveva inoltre con la tipica accortezza delle persone ben integrate in simili associazioni criminali, restando il più possibile evanescente, evitando di telefonare direttamente, utilizzando i subalterni per i suoi scopi (cl. 81 p. 910.51; 910.74), arrivando e partendo in maniera inaspettata (v. cl. 81 p. 910.84), criptando le annotazioni (cl. 81 p. 910.33; cl. 3 p. 5.1.71). Concludendo, vi sono numerosi e univoci indizi che A. fosse integrato nell’organizzazione e che la sua partecipazione non si esaurisse nella messa in opera del traffico del 2005-2007 ma che comprendesse uno scambio continuo di informazioni, di opinioni, di consigli e di favori al fine di garantire il duraturo funzionamento dell’organizzazione con il suo generico programma criminoso, ciò che spiega anche la preoccupazione di un importante membro dell’organizzazione come N. al momento dell’arresto di A., evidenziata in un’intercettazione telefonica, da porre in relazione oltre che con il rischio di perdere i soldi promessi per il traffico in questione, più in generale con il fatto che venisse neutralizzato un membro operativo dell’organizzazione, bloccando altresì il canale di approvvigionamento che questi era stato in grado di aprire (v. cl. 81 p. 910.87). Si tratta di una serie di condotte che senza ancora agglutinarsi in specifici atti preparatori ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup rappresentano tuttavia un essenziale contributo al funzionamento dell’organizzazione e alla perpetuazione del suo generico programma criminale. Un contributo che data la stretta e assidua contiguità tra l’accusato ed importanti membri della cosca integra i tratti caratteristici della partecipazione e non del mero concorso esterno. In questo senso, in capo ad A., sussiste quel classico quid pluris, sia rispetto alla semplice perpetrazione o

- 21 preparazione di singoli atti criminali che rispetto al sostegno esterno, che è caratteristico del partecipante e che regge anche alla luce della sopraccitata teoria della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6). Egli va quindi riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. 3.2.2 Da parte dell’autorità requirente, l’accusa di partecipazione ad un’organizzazione criminale viene anche fondata, giusta il punto 1.3 dell’atto d’accusa, sul fatto di aver provveduto allo scopo di vanificare l’accertamento dell’origine nonché il ritrovamento e la confisca di fondi provento d’attività criminale dell’organizzazione criminale, alla restituzione all’estero, in particolare in Italia, in denaro contante a favore del sodalizio di importo di origine criminosa indicato in 58'000.- EUR a lui concesso a titolo di prestito nel periodo 2005-2006 da membri dell’organizzazione criminale, utilizzando parte del denaro a lui restituito a Napoli in contanti nell’ottobre/novembre 2006 dai conviventi AA. e T. in ragione di un prestito pari a circa 180'000.- EUR concesso loro a Napoli nel 2001, usufruendo a Napoli, nel corso del 2005, del sostegno dell’intervento personale di membri dell’organizzazione criminale in particolare di E. e M., per ottenere in restituzione il suddetto importo pari a 180'000.- EUR. È vero che, secondo la giurisprudenza, attività volte a vanificare l’accertamento e l’origine nonché il ritrovamento e la confisca di fondi provento di attività criminale di un’organizzazione criminale possono costituire una forma di partecipazione o sostegno all’organizzazione criminale stessa (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4). Nella fattispecie occorre tuttavia costatare che così come è descritto nell’atto d’accusa il comportamento in questione integra fedelmente la fattispecie dell’art. 305bis CP per cui è principalmente secondo tale norma che avrebbe in linea di massima potuto essere perseguito l’accusato (v. del resto il rapporto di polizia del 26 giugno 2008 a pag. 22, cl. 3 p. 5.1.22, nonché le dichiarazioni in aula della stessa polizia svizzera, cl. 81 p. 910.105). Norma tuttavia non applicabile territorialmente in quanto l’atto di riciclaggio sarebbe stato commesso esclusivamente in Italia (vedi art. 3 cpv. 1 CP). Il fatto di eludere questo problema di competenza territoriale attraverso l’art. 260ter del CP è problematico (v. anche TPF 2005 127 consid. 3.2 sul concorso tra art. 260ter e 305bis n. 2 lett. a CP). Ciò resta tuttavia possibile a condizioni restrittive, ovvero laddove appare chiaramente che l’attività di riciclaggio sia parte di un contributo fattivo per il funzionamento dell’organizzazione stessa, permettendo per esempio ai suoi membri di meglio proteggere i propri averi dalla giustizia e di disporne più facilmente (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 2.4.2). Si tratta di elementi qualificanti la condotta che non emergono esplicitamente dall’atto di accusa e che del resto non trovano conferma nelle risultanze processuali. Quello che appare tuttavia certo è che nell’episodio si manifesta la convergenza di interessi fra organizzazione ed A., per cui pur non ritenendo provata l’ipotesi in-

- 22 terpretativa dell’episodio proposta dall’accusa, si tratta, come si è visto (v. supra consid. 3.3.1), di un importante indizio dell’appartenenza dell’accusato all’organizzazione, per cui, dato che il reato associativo nella forma della partecipazione si manifesta in uno status concreto (ovvero la qualità di associato all’organizzazione; v. supra consid. 2.4; a livello comparativo v. anche GAETANO INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova 1983, pag. 202 e segg.; VIN- CENZO PATALANO, L’associazione per delinquere, Napoli 1971, pag. 221 e segg.), il fatto che l’ipotesi accusatoria di cui al capo di accusa 1.3, come del resto quella di cui al capo 1.2, non si realizzi nei precisi termini evocati dall’accusa, non costituisce un motivo di proscioglimento per questi singoli capi di accusa. Il pieno riconoscimento di colpevolezza va quindi confermato nonostante la divergenza interpretativa del significato di determinati fatti tipici tra questa Corte e l’autorità requirente. 4. B. è accusato in base al capo d’accusa B.1 di avere sostenuto l’organizzazione criminale descritta sopra al consid. 3.1. Trattandosi di un’accusa di sostegno e non di partecipazione ogni singolo atto descritto nell’atto di accusa va individualmente valutato, nella misura in cui non è accusato di uno status particolare (l’appartenenza in quanto tale all’organizzazione) come è il caso di A., ma di una serie di atti i quali vanno esaminati in maniera indipendente l’uno dall’altro (v. supra consid. 2.5). Il suo ruolo viene più in particolare descritto nei sottopunti B.1.1-1.4 dell'atto d'accusa. 4.1 Per quanto riguarda in particolare il punto 1.1 viene specificato che l’organizzazione criminale in questione faceva capo a H., G., I., E., P. ed altre persone. Si tratta di un capo d’accusa che va considerato in relazione alle più specifiche condotte descritte ai capi d’accusa 1.2, 1.3 e 1.4. Come tale esso costituisce la premessa a tali punti come del resto anche il punto 1 dell’atto d’accusa. Per quanto riguarda il punto 1.4 viene imputato all’accusato il fatto di avere svolto compiti esecutivi volti all’approvvigionamento in Sud America della sostanza stupefacente del tipo cocaina, del trasporto della stessa in Europa, e meglio come indicato al punto B.2, con la promessa di un compenso finale indicato in almeno 100'000.- dollari per la sua partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti di cui al punto B.2. Alla luce della teoria della sussidiarietà non emerge alcun elemento di fattispecie che vada al di là dell’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, aggravata, già descritta al punto B.2 dell’atto d’accusa. Lasciano invece spazio ad un sostegno ad organizzazione criminale che vada al di là delle fattispecie di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti le condotte descritte ai punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa. In base al capo d’accusa 1.2 l’accusato avrebbe svolto, il ruolo di persona di collegamento, di interlocutore fra i membri dell’organizzazione criminale, in particolare facilitando

- 23 le comunicazioni tra E. ed A., attraverso contatti telefonici personali e anche per il tramite di M., mantenendo un comportamento molto accorto, in specie per quanto atteneva alle esigenze di riservatezza e di chiusura nei confronti di terzi a tutela dell’attività criminosa e dello stesso sodalizio criminale. Orbene è pacifico e indiscusso che l’accusato ha avuto contatti telefonici e personali con dette persone (v. cl. 35 p. 13.6.6 e segg.). Ed è anche pacifico che il fatto di facilitare le comunicazioni fra i membri di un’organizzazione criminale possa oggettivamente integrare sostegno a detta organizzazione, a condizione ovviamente che la facilitazione in questione raggiunga quantitativamente e qualitativamente una sufficiente soglia. Secondo questa Corte B. non poteva ignorare che i finanziatori e i pianificatori del traffico provenissero dal crimine organizzato. Ha avuto numerosi contatti con M. e con E. (cl. 81 p. 910.42 e seg.). Egli sapeva del resto che ci volevano degli importanti mezzi finanziari e logistici per portare a termine un simile traffico (cl. 81 p. 910.43). Ha inoltre avuto modo di rendersi conto, viste le precauzioni utilizzate per mantenere la discrezione nei contatti (spostamenti fisici, telefoni pubblici, comunicazioni per interposta persona, ecc.), che i suoi interlocutori si muovevano in un contesto associativo accuratamente organizzato. Egli ha inoltre avuto modo di rilevare che i suoi referenti italiani non esitavano a far uso di metodi intimidatori, condotte proprie alle associazioni mafiose. Va da ultimo osservato che le sue conoscenze dell’ambiente del traffico di cocaina (vista la sua precedente condanna in Canada per traffico di cocaina) gli hanno senz’altro, sin dall’inizio, permesso di capire che dietro al traffico di una simile quantità di stupefacente v’era una solida struttura associativa. Conscio di tutto ciò, da soldato disciplinato e interessato unicamente al compenso finale, ha preferito non porre troppe domande. B. sapeva, o comunque ha accettato il rischio, che la sua attività potesse sostenere l’organizzazione criminale. Tuttavia, la Corte rileva che gli atti commessi da B. si esauriscono nel compimento del traffico di stupefacenti del 2005-2007 (v. infra consid. 5.7). Altri elementi non emergono dagli atti. In virtù del già citato principio della sussidiarietà (v. supra consid. 2.6) non v’è quindi spazio per una condanna di B. per sostegno ad un’organizzazione criminale nemmeno in virtù del capo di accusa 1.2. 4.2 Per quanto riguarda il capo d’accusa 1.3 va osservato quanto segue. Secondo detto capo d’accusa, B. avrebbe sostenuto l’organizzazione in parola per il fatto di aver ricevuto, tramite A. o tramite altri membri dell’organizzazione criminale, in particolare da E., somme di denaro in contanti con le quali la stessa organizzazione gli assicurava il sostentamento per oltre un anno, permettendo di rinunciare alla propria attività lavorativa dedicandosi esclusivamente alle attività criminose dell’organizzazione. Orbene la condotta qui rimproverata a B. presenta le caratteristiche della partecipazione ad un’organizzazione criminale più che quelle del sostegno. Il fatto di essere stipendiato da un’organizzazione è infatti in genere un elemento tipico della partecipazione. Non si vede del resto come si

- 24 possa sostenere concretamente un’organizzazione per il solo fatto di ricevere da essa dei soldi. Sennonché l’atto d’accusa contempla solo la variante del sostegno e non quella della partecipazione, per cui già alla luce del principio accusatorio sarebbe problematico entrare nel merito di una simile ipotesi. Dagli atti non risulta del resto che B. abbia ricevuto somme di denaro in contanti dalla stessa organizzazione per ulteriori scopi se non quelli di eseguire il traffico di stupefacenti a lui rimproverato, né le cifre in questione (3000.- EUR all’inizio del viaggio; 2500.- EUR alla fine) permettono ragionevolmente di concludere che B. fosse “stipendiato” dall’organizzazione per altre attività (v. cl. 35 p. 13.6.9). Il compenso promesso di 100'000.- USD era inoltre chiaramente finalizzato alla sola operazione del 2006 (v. cl. 35 p. 13.6.10). In questo senso alla luce della sopraccitata giurisprudenza sulla teoria della sussidiarietà (v. consid. 2.6) anche questo capo d’accusa non avrebbe comunque potuto essere applicato nemmeno considerando i fatti come forma di partecipazione. 4.3 Ne discende che l’accusato va prosciolto dall’accusa di sostegno ad un’organizzazione criminale. Sulla LStup 5. 5.1 Per l’art. 19 LStup, chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La fattispecie dell’art. 19 LStup costituisce un reato di messa in pericolo astratto, in tal senso la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone. 5.2 L’art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup punisce chiunque fa preparativi per commettere uno degli atti descritti all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup. La fattispecie del reato consistente nel far preparativi in vista di un traffico illecito di stupefacenti comprende sia il tentativo che determinati atti preparatori specifici relativi agli atti enumerati all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup; essi sono considerati delitti indipendenti, sanzio-

- 25 nati allo stesso modo degli altri reati previsti dall'art. 19 LStup (DTF 130 IV 131 consid. 2.1, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). Ai sensi dell’art. 19 n. 1 cpv. 6, può fare preparativi solo colui che progetta di compiere lui stesso uno degli atti elencati ai cpv. 1-5 in qualità di reo o, con altre persone, di correo (DTF 115 IV 61 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 47 ad art. 19 LStup). Per costituire un'infrazione ai sensi dell'art. 19 n. 1 LStup l'atto preparatorio deve essere caratterizzato (cfr. DTF 121 IV 198 consid. 2a); esso deve rappresentare la forma esteriormente riconoscibile e inequivocabile dell'intenzione delittuosa (ALBRECHT, op. cit., n. 121 ad art. 19 LStup); deve essere destinato in modo chiaro alla commissione di uno degli atti elencati all’art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup (DTF 112 IV 47 consid. 4). L’art. 19 n. 1 cpv. 7 reprime il finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti; per traffico va intesa ognuna delle attività enumerate nei cpv. 1-5, come pure i relativi preparativi conformemente al cpv. 6. Si rende colpevole di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti chi finanzia una delle attività contemplate nelle menzionate disposizioni di legge, o preparativi destinati a tali attività, oppure chi serve da intermediario per siffatto finanziamento. Non sono invece punibili semplici preparativi diretti al finanziamento o all’intermediazione del finanziamento. La formulazione “a questi scopi” contenuta nel cpv. 6 si riferisce esclusivamente ai precedenti cpv. 1-5, e non anche al successivo cpv. 7. La nozione di finanziamento va interpretata in senso ampio (DTF 115 IV 263 consid. 6f; ALBRECHT, op. cit., n. 88 e 89 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 59 ad art. 19 LStup). Consuma il reato segnatamente colui che fornisce i mezzi finanziari necessari alla produzione, all’acquisto, al trasporto o alla vendita di stupefacenti (DTF 121 IV 293 consid. 2a; 111 IV 28 consid. 4a). 5.3 L’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2). Le infrazioni all’art. 19 n. 1 LStup commesse per negligenza sono passibili di una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 3 LStup). 5.4 Nei casi gravi di cui all’art. 19 n. 2 LStup, la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP). 5.4.1 Secondo l’art. 19 n. 2 lett. a LStup, un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mette-

- 26 re in pericolo la salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre soggettivamente che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 chilogrammi di hascisc (DTF 109 IV 145 consid. 3b). 5.4.2 Giusta l’art. 19 n. 2 lett. b LStup, l’aggravante è adempiuta se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti. Secondo la giurisprudenza, la nozione di banda corrisponde a quella degli art. 139 e 140 CP (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Occorre quindi che due o più persone si associno con la volontà, espressa o tacita, di commettere più azioni criminose indipendenti, anche in assenza di un piano ancora ben definito o che delle infrazioni future non siano ancora determinate (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 6B_693/2008 del 28 maggio 2009, consid 2 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). L’affiliazione ad una banda persegue lo scopo di confortare psichicamente e fisicamente ciascuno dei membri rendendoli particolarmente pericolosi in modo da poter presupporre la commissione di altre infrazioni dello stesso tipo (DTF 124 IV 286 consid. 2). Per ritenere adempiuta l’aggravante della banda è determinante il grado di organizzazione e l’intensità della collaborazione degli autori piuttosto che il mero numero dei partecipanti (DTF 124 IV 86 consid. 2). Soggettivamente l’affiliazione alla banda deve rivestire la forma del dolo o del dolo eventuale (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 19 LStup). In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale, l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In simile evenienza ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. b sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa).

- 27 - 5.4.3 Ai sensi dell’art 19 n. 2 lett. c LStup, si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscono un apporto notevole al finanziamento del suo treno di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacenti trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di 100'000.- franchi e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare di 10'000.- franchi (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti sia sotto forma di somme di danaro o in natura (ALBRECHT, op. cit., n. 193 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n. 105 ad art. 19 LStup). Nella pratica le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 n. 2 lett. c sono adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa). 5.4.4 Il presenza di una condizione aggravante di cui all’art 19 n. 2 LStup la pena massima comminabile è fissata dall’art 19 n. 1 ultima frase. La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerata nel contesto della commisurazione della pena giusta l'art. 47 CP (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2). 5.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione ed esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagonisti (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione e alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1).

- 28 - 5.6 È complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP il cui tenore non ha subito modifiche di rilievo rispetto al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2006). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Il contributo del complice tuttavia non deve necessariamente costituire una condizione sine qua non alla realizzazione del reato, ma è sufficiente che aumenti la probabilità di riuscita dell'atto principale (DTF 119 IV 289 consid. 2c). Sotto il profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a). Occorre tuttavia rilevare che l’art. 19 n. 1 LStup reprime come infrazione indipendente quasi tutti gli atti di sostegno anche se questi ultimi, qualora commessi per la perpetrazione di altre infrazioni, sarebbero considerati come degli atti di partecipazione accessoria. In tal senso, ognuno di questi atti configura un’infrazione indipendente e colui che adempie le condizioni oggettive e soggettive dell’infrazione è punibile con la pena prevista all’art. 19 n. 1 LStup in qualità di reo e non di complice (DTF 119 IV 266 consid. 3a). 5.7 Traffico di stupefacenti del 2005-2007 5.7.1 In sostanza A., B., C. e D. sono accusati a diverso titolo, svolgendo attività comune e coordinata secondo ruoli predefiniti e complementari, di avere nel periodo tra il mese di aprile 2005 e il 24 gennaio 2007, senza essere autorizzati, compiuto in diverse località della Svizzera, della Germania, della Francia, del Lussemburgo, del Belgio, dell’Argentina, del Cile, della Bolivia, del Senegal, della Spagna e dell’Italia atti, tra cui l’organizzazione, il finanziamento, l’acquisto, il trasporto, l’esportazione, l’importazione, il transito di chilogrammi 206 lordi di cocaina con grado di purezza pari al 73%. Tale sostanza, destinata all’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1 per essere lavorata e immessa in particolare sul mercato del Nord e del Sud Italia, è stata sequestrata presso il porto di Castellón (Spagna) il 23 gennaio 2007 (v. punti A.2.2, B.2, C.1 e D.2 dell’atto d’accusa). A. e C. sono segnatamente accusati di aver acquistato a Losanna nel settembre 2005 un furgone di marca Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, furgone in seguito immatricolato nel Canton Ticino a nome di C. con il numero di targhe 5. Gli stessi sono inoltre accusati di aver fatto trasferire il furgone dalla Svizzera al porto di Anversa (Belgio) per imbarcarlo a destinazione

- 29 di Buenos Aires (v. punto A.2.2.3 dell’atto di accusa). In questa località B., A. e C. hanno, in seguito, fatto modificare dalla ditta “BB.”, tra il 10 novembre e il 14 dicembre 2005, il furgone in camper e allestire scaffali dissimulati della parete divisoria tra il bagno e le cuccette del veicolo (v. punto A.2.2.1 dell’atto d’accusa). I predetti sono altresì accusati di essersi recati con il furgone in Bolivia dove hanno acquistato, presso trafficanti di droga precedentemente contattati da A., la sostanza stupefacente che hanno caricato e nascosto nell’automezzo. I predetti sono accusati di essersi poi recati alla guida del furgone a Buenos Aires in data 16 dicembre 2006 (v. punto A.2.2, B.2.1, C.1.1 dell’atto d’accusa). C. e B., eseguendo l’ordine di A., hanno fatto trasferire il 21 dicembre 2006 il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar (Senegal), via nave, mediante la compagnia CC. A., B. e C. sono inoltre accusati di aver raggiunto Dakar in aereo partendo da Milano il 6 gennaio 2007 rimanendovi sino al 19 gennaio 2007, periodo necessario per eseguire le pratiche doganali necessarie al reimbarco del camper tramite la compagnia navale DD. per l’Italia con destinazione Genova (v. punto A.2.2.1, B.2.1 e C.1.1 dell’atto d’accusa). A. e B. sono accusati di aver effettuato in data 23 gennaio 2007 un sopralluogo in zona Verbania (Italia) per localizzare un campeggio destinato ad un primo stazionamento del camper carico di cocaina, dopo il suo rientro previsto a Genova in data 25 gennaio 2007 (v. punto A.2.2.2 e B.2.2 dell’atto d’accusa). Nella fase organizzativa del traffico, A. è accusato di aver incontrato E., membro dell’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1 in data 28 settembre 2005 a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti per acquistare il veicolo Mercedes Sprinter, numero di telaio 4 (v. punto A.2.2.4 dell’atto d’accusa) e di aver mantenuto numerosi contatti fisici o telefonici con membri dell’organizzazione criminale italiana tendenti alla pianificazione ed alla realizzazione del traffico. Secondo l’atto d’accusa, la somma di EUR 40'000.- necessaria al finanziamento del traffico è stata consegnata alla stazione ferroviaria di Mendrisio da EE. e K., membri dell’organizzazione criminale di cui al consid. 3.1, a D., importo successivamente consegnato in contanti ad A. (v. punto D.2.1 dell’atto d’accusa). Precedentemente all’acquisto del furgone Mercedes Sprinter, numero di telaio 4, A. e C. sono accusati di aver acquistato ad inizio maggio 2005 a Zurigo un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 recandosi in questa località con l’autovettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K. ma in uso ad E. (A.2.2.3). C. è accusata di aver, dapprima, dietro ordine di A., immatricolato il furgone a suo nome tra il 17 e il 31 maggio 2005 e, sempre dietro ordine dello stesso, di averlo poi venduto il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per la somma di fr. 22'500.-. Tale somma è stata in seguito consegnata a D. e successivamente a A. (v. punto A.2.2.4, C.1.4).

- 30 - 5.7.2 Risulta quindi dall’atto d’accusa che le infrazioni rimproverate agli accusati sono state commesse sia in Svizzera che all’estero. Per quanto concerne la competenza territoriale, l’art. 19 n. 4 LStup prevede che l’autore di un reato commesso all’estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimenti punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2 LStup, se l’atto è punibile nel Paese in cui è stato commesso. L’art. 19 n. 4 LStup è una lex specialis rispetto alle disposizioni della parte generale del Codice penale applicabile alle infrazioni commesse all’estero (DTF 116 IV 244 consid. 2; ALBRECHT, op.cit., n. 281 ad art. 19 LStup e riferimenti citati). L’espressione “arrestato in Svizzera” si riferisce al solo fatto che l’interessato si trova in Svizzera, indipendentemente dalla causa della sua presenza (DTF 116 IV 244 consid. 5b e 5c). L’espressione “non estradato” deve essere compresa come riferita al solo fatto che l’autore non è estradato. Tale fatto deve essere considerato indipendentemente dai suoi motivi, può per esempio risultare dal silenzio dello Stato estero non al corrente che delle infrazioni sono state commesse sul suo territorio (DTF 116 IV 244 consid. 4a). Secondo la giurisprudenza, il giudice svizzero è, di regola, competente a decidere su reati in materia di stupefacenti commessi da stranieri all’estero, solo se è convinto che lo Stato in cui il reato è stato commesso non chiederà l’estradizione qualora questa sia possibile per tale infrazione. Soltanto ove non sia possibile conoscere entro un termine ragionevole il punto di vista dello Stato estero, il giudice svizzero può e deve, eccezionalmente, dichiararsi competente senza assumere informazioni previe su tale questione (sentenza del Tribunale federale 1A.171/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 2.2; DTF 118 IV 416). Nella fattispecie, gli accusati A. e C. avrebbero compiuto innumerevoli atti sia di natura pianificatoria che di natura preparatoria in Svizzera finalizzati al traffico internazionale di stupefacenti. Essi hanno segnatamente acquistato il furgone Mercedes Sprinter numero di telaio 4 a Losanna, l’hanno immatricolato in Svizzera e l’hanno trasferito all’estero. Lo stesso dicasi per il furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI numero di telaio 8 acquistato a Zurigo e immatricolato in Svizzera. B. e D. avrebbero anch’essi preso parte, in Svizzera ai vari atti preparatori al traffico internazionale di stupefacenti. Gli atti preparatori commessi dagli accusati si inseriscono in un unico complesso di fatti (Handlungskomplex) essenzialmente predisposto in Svizzera ed in Italia finalizzato all’acquisto di stupefacenti in Bolivia per la successiva importazione della sostanza in Italia. Alla luce della giurisprudenza precitata e tenuto conto della vicinanza geografica dell’Italia quale destinazione ultima dello stupefacente e Paese ove gli accusati avrebbero peraltro compiuto parte degli atti organizzativi del traffico, v’è da chiedersi, se nella fattispecie l’esercizio della competenza giurisdizionale svizzera non dipenda dalla rinuncia delle autorità giudiziarie italiane a richiedere l’estradizione degli accusati (art. 19 n. 4 LStup). Sebbene gli atti della causa non constino di una formale rinuncia da parte delle autorità italiane a inoltrare

- 31 richiesta di estradizione degli accusati, vanno rilevati diversi elementi procedurali propri a convincere il giudice svizzero, che le autorità italiane non sono intenzionate a chiedere l’estradizione di A. e di B., la cui posizione va sin d’ora distinta da quella delle accusate C. e D. in quanto, contrariamente ai primi due accusati, la loro cittadinanza svizzera ne impedirebbe comunque l’estradizione (art. 7 cpv. 1 AIMP) per cui la giurisdizione svizzera sarebbe in ogni caso data in virtù del principio della personalità attiva (v. art. 7 CP, risp. 6 vCP). Dapprima va osservato, come già rilevato (cf. lett. A e B), che le autorità giudiziarie elvetiche ed italiane hanno entrambe avviato due procedimenti penali nazionali essenzialmente per gli stessi fatti. In tale contesto le autorità giudiziarie dei due Paesi, al fine di coordinare le loro attività investigative hanno costituito una squadra comune d’inchiesta in applicazione dell’art. XXI dell’Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41). Nell’ambito di tale gruppo d’indagine, le autorità italiane hanno potuto partecipare agli atti d’inchiesta sul suolo svizzero e, in tal modo, constatare che l’inchiesta svizzera coinvolgeva A. e B. per l’insieme delle loro attività illecite. Risulta inoltre che prima di procedere all’arresto in Svizzera degli accusati, le autorità svizzere hanno informato l’autorità giudiziaria italiana dell’imminente arresto (cl. 3 p. 5.1.88) senza che quest’ultime autorità abbiano mai, nemmeno in seguito, manifestato l’intenzione di chiedere l’estradizione degli accusati nel procedimento elvetico. Occorre da ultimo rilevare che, sempre nell’evidente intento, sia pur tacito ma concludente di cedere la competenza alle autorità elvetiche per i fatti ascrivibili agli accusati oggetto del procedimento svizzero, le autorità giudiziarie italiane hanno separato la posizione processuale di quest’ultimi da quella degli accusati giudicati in Italia (vedasi in tal senso la sentenza del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, cl. 61 p. 18.8.3423 e segg.). La competenza per i fatti commessi in Italia è quindi data in virtù dell’art. 19 n. 4 LStup. In merito agli altri stati esteri nei quali gli accusati avrebbero agito (Belgio, Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Senegal e Spagna), per ragioni di celerità atteso che la giurisdizione svizzera sui fatti di causa è comunque data per le ragioni sopraesposte è superfluo chiedere se essi siano o no interessati alla loro estradizione, considerato non da ultimo il fatto gli atti in questione sono comunque punibili anche negli Stati precitati (cl. 76 p. 14.1.1 e segg., 14.2.1 e segg., 14.3.1 e segg., 14.4.1 e segg., 14.5.1 e segg., 14.6.1 e segg., 14.7.1 e segg.). Visto quanto precede, la competenza giurisdizionale svizzera, peraltro non contestata, è data ed il diritto penale svizzero risulta applicabile a tutti i crimini rimproverati agli accusati (sulla questione dell’infrazione all’art. 19a LStup v. infra consid. 5.12).

- 32 - 5.7.3 5.7.3.1 Per quanto concerne i fatti rimproverati ad A. al capo di accusa (A.2.2.4) è appurato che il 15 febbraio 2005, A. ha incontrato in Italia (Milano o Saronno), insieme a E., G. (cl. 52 p 18.8.442; cl. 3 p. 5.1.28). A. ha inoltre incontrato E. nel corso del mese di maggio 2005, incontro a seguito del quale l’accusato ha ricevuto in prestito la vettura Jaguar con targhe italiane intestata alla società FF. di K., vettura normalmente in uso ad E. Auto che rimarrà a disposizione di A. dal 10 al 13 maggio 2005 con la quale si è recato a Zurigo, assieme a C., per acquistare un primo furgone di marca Mercedes Sprinter 311 CDI (numero di telaio 8) (cl. 3.5.1.28-29; cl. 52 p. 18.08.461; cl 31 p. 13.2.45; cl. 30 p. 13.1.506 e 507) con il denaro che gli era stato consegnato in contante in Svizzera da una persona che aveva incontrato in precedenza a Milano, probabilmente EE. (cl. 3 p. 5.1.28; cl. 31 p. 13.2.45). È stabilito che A. ha dapprima ordinato a C. e a D. di trasportare in Ticino il furgone dopo l’acquisto (cl. 30 p. 13.1.507) e in seguito ordinato a C. di immatricolarlo a suo nome, ciò che in effetti è stato fatto da C. in quanto il veicolo risulta essere stato immatricolato a suo nome dal 17 al 31 maggio 2005 con il numero di targa 9 (cl. 3 p. 5.1.221 e 29). È pure stabilito che a seguito di un controllo di identità effettuato dalla Questura di Milano il 13 maggio 2005 su A. quando a bordo della Jaguar tornava da Zurigo in Italia (cl. 35 p. 13.5.7), dopo aver informato E. dell’accaduto ed aver ricevuto istruzioni in tal senso (cl. 35 p. 13.5.7; cl. 81 p. 910.031), A. ha ordinato a C. di vendere il furgone (cl. 29 p. 13.1.45; cl. 35 p.13.5.7). L’organizzazione di E. non poteva correre il rischio che, tramite i dati della Jaguar, le autorità potessero risalire a K. o a E.. In effetti, la vendita è avvenuta il 10 agosto 2005 al Garage GG. di Gordola per il prezzo di fr. 22'500.-, somma consegnata da C. a D. (cl. 29 p. 13.1.201) e da quest’ultima ad A. (cl. 33 p. 13.4.276). È stato rilevato che in data 7 settembre 2005 A., accompagnato da D., ha incontrato E. e M. a Bova Marina (cl. 52 p. 18.8.465-467) e che in data 28 settembre 2005 ha di nuovo incontrato E. a Como (Italia) per ricevere il denaro in contanti necessario all’acquisto a Losanna di un secondo furgone di marca Mercedes Sprinter con numero di telaio 4 (cl. 52 p. 18.8.470-473; cl. 31 p. 13.2.32), automezzo poi effettivamente utilizzato per il traffico illecito, e per coprire le spese di trasporto dello stesso dalla Svizzera in Sud America. A. ha, in seguito, ordinato a C. di acquistare nel corso del mese di settembre 2005 il furgone precitato (cl. 29 p. 13.1.45-46; cl. 32 p. 13.5.8). È inoltre appurato che A. ha reperito, a Milano tra la fine di settembre e l’inizio d’ottobre 2005, presso i membri dell’organizzazione, in particolare E., il denaro necessario alle trasformazioni da effettuare sul furgone in vista del traffico (cl. 31 p. 13.2.54). Tra il mese di ottobre 2005 e il mese di marzo 2006 sono stati stabiliti ulteriori incontri in Italia e a Buenos Aires tra A. da un lato, E., K. e M., dall’altro. Risulta da intercettazioni telefoniche effettuate in Italia

- 33 all’inizio dell’ottobre 2005 sull’utenza in uso ad E. che A. ha sollecitato più volte un incontro con E. (cl. 52 p. 18.8.471 e segg.). L’incontro doveva risolvere questioni urgenti in quanto A. comunica ad E. “che sta per partire” (cl. 52 p. 18.8.474). Risulta dagli atti d’indagine esperiti dalla polizia italiana, segnatamente da pedinamenti e da intercettazioni ambientali effettuate nello studio di via Thaon de Revel a Milano (cl. 52 p. 18.8.478), studio in uso a K. ma utilizzato anche come luogo di incontro da E., A. ed altri membri dell’organizzazione criminale (cl. 36 p 13.15.3), che A. ha incontrato E. il 18 ottobre 2005. In tale circostanza gli interlocutori parlano esplicitamente di traffici. A. dice che “mi stanno aspettando per mandare”, ed E. comunica ad A. che ha organizzato di fargli dare EUR 300'000.-. A. comunica inoltre ad E. di essere in grado di trovargli “1000 chili” (cl. 52 p. 18.8.477-478). Il 1° dicembre 2005, sempre nello studio di via Thaon de Revel a Milano, A. incontra K. ed E. (cl. 52 p. 18.8.480-482; cl. 36 p. 13.15.4). In attesa dell’arrivo di E., A. propone a K. di chiedere ad E. di farlo entrare nel “business” (cl. 52 p. 18.8.481). K. spiega ad A. che “bisogna stare attenti” perché erano stati arrestati degli amici di E. perché “hanno trovato delle macchine con i doppifondi” (cl. 52 p. 18.8.481). A ciò A., facendo implicitamente riferimento all’operazione in corso di pianificazione, ha spiegato a K. che l’utilizzo di un camper per il trasporto di stupefacenti era più sicuro soprattutto se trasformato a camper. In effetti un tale veicolo, contrariamente ad un’autovettura, non desta particolari sospetti in quanto soggetto alle più diverse possibilità di trasformazione e a variazioni di peso dovute segnatamente alla riserva d’acqua. Ciò che avrebbe permesso di sostituire l’acqua con lo stupefacente senza che il peso dell’automezzo avesse, in caso di controllo, destato i sospetti delle autorità. In tal senso A. dimostra così di avere conoscenze approfondite in tema di traffico di stupefacenti. È accertato che A. ha incontrato il 2 e il 9 dicembre 2005, in Calabria (Bova Marina) M. ed E. (cl. 52 p. 18.8.485 e 494-5); il 10 dicembre 2005 ha poi incontrato E. nella sua abitazione di Milano (cl. 52 p. 18.8.486). È inoltre appurato l’incontro tra A. e M. a Buenos Aires nel marzo 2006 (cl. 52 p. 18. 8.496; cl. 31 p. 13.2.56; cl. 36 p. 13.11.2). È pure stato assodato che A. ha ordinato a B. di contattare M. dapprima per sollecitargli di viaggiare in Sud America, ordine eseguito da B. tra il 24 aprile e il 10 maggio 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.507), e, in un secondo ordine a B., di contattare M. per annunciargli l’arrivo di A. in Italia, ordine eseguito il 7 giugno 2006 (cl. 32 p. 13.3.35; cl. 52 p. 18.8.515). Il 23 giugno 2006 A. si è recato a Milano per incontrare J., fratello di E., e comunicargli un numero di telefono pubblico (cabina telefonica ad Avegno/TI, n. di tel. 10), ritenuto più sicuro, da comunicare ad E. in vista di un appuntamento telefonico (cl. 52 p. 18.8.520; cl. 3 p. 5.1.42). È inoltre stabilito che, nel luglio 2006, A. ha incontrato presso la propria abitazione sull’isola di Morro de São Paulo (Brasile) M. (cl. 36 p. 13.11.2; cl. 52 p. 18.8.555-8; cl. 31 p. 13.2.56) e ha incontrato, accompagnato da M., N. e i trafficanti di droga peruviani a La Paz in Bolivia (cl. 36 p. 13.14.05; cl. 31

- 34 p. 13.2.102). M. si è recato in America del Sud su istruzione di E. segnatamente per trasportare il danaro necessario all’acquisto dello stupefacente (cl. 31 p. 13.2.101). È appurato che A. ha ordinato a B. di contattare M. affinché questi comunicasse a N. che egli non era riuscito a contattare i fornitori in Bolivia e quindi chiedere a N. di prendere contatto con gli stessi (cl. 35 p. 18.8.565 e segg.). È altresì appurato che A. ha ordinato prima del 23 dicembre 2006 a D. di incontrare presso la stazione ferroviaria di Mendrisio EE. e K. per ricevere EUR 40'000.- destinati ad A. per far fronte alle spese relative al traffico in fase di organizzazione (cl. 33 p. 13.4.179-80; cl. 36 p. 13.15.3; cl. 35 p. 13.7.11; cl. 81 p. 910.74). Egli ha inoltre ordinato a D. il 26 ottobre 2006 di inviare a C. in Messico circa EUR 1'000.- tramite la società HH. di Locarno, per far fronte alle sue spese di viaggio in Sud America (cl. 33 p. 13.4.28; cl. 69 p. 7.153.90-92; cl. 29 p 13.1.285; cl. 81 p. 910.79). A. ha mantenuto, tra il 23-24 novembre e il 10 dicembre 2006, le relazioni con N. (membro dell’organizzazione di E.) e i trafficanti di droga in Bolivia affinché questi ultimi gli mettessero a disposizione la cocaina da trasportare in Europa (cl. 31 p. 13.2.102) ed ha indicato loro le misure necessarie per eseguire le ulteriori modifiche del camper al fine di nascondere la cocaina contenuta in scatole di alluminio (cl. 31 p. 13.2.191). È pure appurato che l’accusato ha condotto, sia in Europa che in Sud America alternandosi alla guida con B., il camper destinato al trasporto della cocaina (cl. 31 p. 13.2.47; cl. 35 p. 13.5.19). È stabilito che A. ha ordinato a C. e a B. di trasferire, il 21 dicembre 2006, il camper carico di cocaina da Buenos Aires a Dakar attraverso la compagnia CC. (cl. 29 p. 13.1.68; cl. 32 p. 13.3.8-9). È inoltre assodato che l’accusato, in diverse occasioni, ha consegnato denaro in contante a C. e a B. per il loro sostentamento in Svizzera e provveduto al pagamento delle spese necessarie per i loro viaggi e soggiorni in Sud America (cl. 29 p. 13.1.459; cl. 35 p. 13.6.9) promettendo USD 100'000.- a B. (cl. 32 p. 13.3.34), USD 50'000.- a C. (cl. 35 p. 13.5.6) e a D. compensi in denaro (cl. 81 p. 910.74) e altre prestazioni per la partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti. È da ultimo provato che A. avrebbe dovuto ricevere un compenso di USD 150'000.- per la sua partecipazione al traffico (cl. 81 p. 910.27). 5.7.3.2 Non v’è dubbio che i numerosi fatti provati anzidescritti commessi da A. e non contestati dallo stesso (cl. 81 p. 910.3), segnatamente i frequenti spostamenti di A. in Italia ed in America del Sud tendenti ad incontrare i membri dell’organizzazione (E., M., EE., K. e N.) per discutere le modalità organizzative e di finanziamento per l’acquisto ed il trasporto di stupefacenti, l’acquisto di furgoni in Svizzera per farli immatricolare da una cittadina svizzera in modo che una tale immatricolazione non destasse sospetti durante l’attraversamento delle frontiere in America del Sud, l’emissione di ordini precisi dati ai B. e a C. tendenti rispettivamente a trasmettere messaggi e al disbrigo di mansioni amministrative inerenti alla preparazione del traffico di stupefacenti, il fatto di guidare il furgone in

- 35 - Europa per farlo imbarcare per l’America Latina e guidarlo sino alla destinazione prefissa per il carico dello stupefacente, nonché il fatto di stabilire dei contatti con i trafficanti di cocaina peruviani per farsi consegnare la cocaina, sono oggettivamente costitutivi di preparativi (art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup) tendenti all’acquisto (art. 19 n. 1 cpv. 5 LStup), alla spedizione, al trasporto, all’esp

SK.2008.26 — Tribunale penale federale 14.10.2009 SK.2008.26 — Swissrulings