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Tribunale penale federale 09.07.2026 RR.2026.60

9 luglio 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,459 parole·~17 min·4

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Malta; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Malta; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Malta; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Malta; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 9 luglio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentata dall’avv. Davide Corti, Corti & Partner, Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a Malta

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.60

RR.2026.60

2 Fatti: A. Il 10 settembre 2025, l’Office of the Attorney General di Malta ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e C. per riciclaggio di denaro (art. 2 e 3 legge maltese sulla prevenzione del riciclaggio di denaro), corruzione (art. 115 CP/M), malversazione commessa da pubblici ufficiali o funzionari (art. 124 CP/M) e appropriazione indebita (art. 127 e 293 CP/M). Gli indagati, moglie ed ex ministro del governo maltese, sono sospettati di essere destinatari di dazioni corruttive versate, attraverso una società svizzera creata ad hoc, da D., al fine di ottenere un contratto […] a Malta (v. CL.25.00677- 1-2025.09.10-1.B1.2 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

L’autorità rogante ha postulato la trasmissione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E., intestata ad A. Sagl, nonché la dichiarazione fiscale 2023 e la relativa decisione di tassazione di tale società (v. ibidem).

B. Mediante decisione del 12 novembre 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità maltese (v. CL.25.00677-4-2025.11.12-1.1 e segg. incarto MPC).

C. Lo stesso giorno, il MPC ha proceduto all’acquisizione della summenzionata documentazione bancaria presso la banca E. (v. CL.25.00677-5.1-2025.11.13-1.1 e segg. incarto MPC) nonché della dichiarazione fiscale della predetta società presso l’autorità fiscale ticinese (v. CL.25.00677-9.1.2-2025.11.12-1.1 incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 16 aprile 2026, il MPC ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante della documentazione riguardante la relazione n. 1 presso la banca E. unitamente alla dichiarazione fiscale 2023 e alla relativa decisione di tassazione della A. Sagl (act. 1.1, pag. 6).

E. Il 18 maggio 2026, A. Sagl è insorta contro la suddetta decisione di chiusura, chiedendo l’annullamento della stessa e che non venga trasmesso nessun documento all’autorità rogante (act. 1, pag. 8).

F. Con scritto del 1° giugno 2026, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, postulando la reiezione del gravame (v. act. 6). Con risposta del 3 giugno 2026, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 7).

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G. Invitata, con scritto del 5 giugno 2026, a replicare entro il 18 giugno seguente, la ricorrente è rimasta silente (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Malta e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 1° giugno 1994 per Malta e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° agosto 2012 per Malta e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° marzo 2000 per Malta (CRic; RS 0.311.53), nonché gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per Malta l’11 maggio 2008 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull’assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei

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4 diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. Sagl è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata e che la documentazione fiscale contiene dati bancari, la legittimazione a ricorrere è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente sostiene che la rogatoria violerebbe il suo diritto di essere sentita, nella misura in cui non sarebbe sufficientemente motivata, ciò che non le permetterebbe di valutare con sufficiente cognizione di causa il rispetto del principio della proporzionalità. Non sarebbe del resto nemmeno chiaro quali documenti sarebbero oggetto della contestata trasmissione, precisato che la domanda di assistenza concernerebbe «un periodo ben limitato (28 giugno 2023 – 8 gennaio 2024) e riguarda esclusivamente “Beneficiary details of bank account n. 2; Statement of bank account n. 2 covering the period from 28/6/2023 to 08/01/2024; Due diligence Documentation pertaining to bank account n. 2”» (act. 1, pag. 7). A suo avviso, inviare tutta la documentazione oggetto della decisione impugnata “equivarrebbe di fatto ad una trasmissione in blocco di documenti incompatibile con il principio di utilità e proporzionalità” (act. 1, pag. 8).

2.1 2.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati dall’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale ne matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 572). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii).

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5 Secondo la giurisprudenza, l’autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l’obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indiscriminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155). Questo compito spetta all’autorità svizzera d’esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all’esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l’art. 80h lett. b AIMP e l’art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 3a ediz. 2023, n. 55 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l’interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 590, 905-906; DE PREUX, L’entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d’argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

2.1.2 In concreto, l’autorità rogante afferma che «il Dipartimento per le Indagini sui Reati Finanziari della Polizia di Malta sta conducendo un’indagine penale su diversi individui in relazione a pagamenti bancari ricevuti dalla moglie di un ex ministro maltese da una società costituita in Svizzera. I pagamenti sono stati ricevuti durante il periodo in cui egli ricopriva la carica di Ministro del […]. Le indagini hanno accertato che la signora B., moglie dell’ex ministro maltese C., ha ricevuto un totale di €50.000 sui propri conti presso la banca F. tramite quattro versamenti effettuati tra il 15/12/2023 e l’08/01/2024. Tali pagamenti provenivano da A. Sagl, società registrata in Svizzera con numero di iscrizione 3. Dalle informazioni ottenute dalla Polizia di Malta, il titolare effettivo di A. Sagl è il signor D., cittadino italiano. Gli investigatori sono a conoscenza che D. aveva in precedenza intrattenuto rapporti d’affari con l’ex ministro C. e aveva partecipato a numerose collaborazioni con enti e autorità di proprietà statale maltese. I profili social di D. mostrano numerose fotografie in compagnia dell’ex ministro C. Gli investigatori hanno analizzato un documento presentato da B. alla suddetta banca maltese per giustificare i pagamenti ricevuti. Il documento consiste in un “Contratto per la Prestazione di Servizi di Consulenza” stipulato tra la suddetta società svizzera e B. Nel corso dell’analisi di tali documenti, gli investigatori hanno individuato numerose incongruenze e anomalie che hanno portato all’avvio di un’indagine finanziaria penale. Inoltre, la signora B. sembra non possedere le qualifiche e l’esperienza necessarie per fornire servizi di consulenza, dato che il suo percorso professionale risulta limitato a mansioni amministrative di base. I compensi di consulenza, pari a circa €8.000 al mese, sono ritenuti eccessivi in considerazione dei dubbi relativi alle sue competenze. È stato inoltre rilevato che sono trascorsi solo due giorni tra la data di costituzione della società e http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-14%3Ait&number_of_ranks=0#page14 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-151%3Ait&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-14%3Ait&number_of_ranks=0#page14 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-151%3Ait&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-151%3Ait&number_of_ranks=0#page151

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6 la data del contratto, circostanza che suggerisce che la società possa essere stata creata specificamente per facilitare tali pagamenti. Inoltre, D., che visitava regolarmente Malta prima dell’inizio delle indagini penali, non ha più fatto ritorno nel Paese da allora» (CL.25.00677-1-2025.09.10-1.B1.3 incarto MPC).

Quanto precede, conforme alle esigenze legali poste in ambito di esposto fattuale, permette di comprendere in maniera esaustiva le ragioni alla base della rogatoria, la quale risulta sufficientemente motivata. La ricorrente ha del resto avuto la possibilità di esprimersi sulla documentazione litigiosa prima dell’emanazione della decisione impugnata. Il MPC le ha infatti trasmesso la documentazione in parola in data 6 marzo 2026, chiedendole se acconsentisse a una trasmissione semplificata (v. CL.25.00677-18- 2026.03.06-1.1 incarto MPC). Con scritto del 15 aprile 2026, la ricorrente ha comunicato di non acconsentire all’esecuzione semplificata, senza tuttavia motivare la sua posizione (v. CL.25.00677-16-2026.04.15-1.1 incarto MPC). Come rettamente rilevato dal MPC, essa non può sostenere di non essere (stata) a conoscenza della documentazione oggetto di trasmissione. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte.

2.2 2.2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell’ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all’apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all’autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l’origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1°settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale

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7 RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell’intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l’esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l’art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all’estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell’ambito dell’assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l’autorità estera non sospetta neppure l’esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l’autorità d’esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1).

2.2.2 In concreto, alla luce di quanto già messo in evidenza in precedenza (v. supra consid. 2.1.2), l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è manifestamente data. Come rilevato dal MPC, l’autorità rogante deve potere verificare se i bonifici in questione, sospettati di essere dazioni corruttive, erano destinati, attraverso la moglie B., all’ex ministro […] C., in cambio dell’ottenimento, per la società riconducibile a D., di un contratto […] a Malta. Vista la natura dei reati, tutta la documentazione litigiosa deve essere trasmessa all’autorità rogante, affinché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria completezza il ruolo della società in questione nei fatti oggetto d’inchiesta (v. supra consid. 2.2.1). Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale a Malta e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest’ultima rispetta il principio della proporzionalità.

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8 3. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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9 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 9 luglio 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Davide Corti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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