Skip to content

Tribunale penale federale 05.06.2026 RR.2026.57

5 giugno 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·6,216 parole·~31 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estrazione (art. 55 AMIP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estrazione (art. 55 AMIP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estrazione (art. 55 AMIP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estrazione (art. 55 AMIP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Testo integrale

Sentenza del 5 giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., in detenzione estradizionale,

rappresentata dall'avv. Marco Morelli, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.57 Procedura secondaria: RP.2026.25

RR.2026.57

2 Fatti: A. In data 5 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Novara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti di A., basato su un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del 16 febbraio 2026 emessa dalla stessa autorità, per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati. In sostanza, essa è accusata, in concorso con il compagno B., di aver sistematicamente maltrattato il figlio minore C. deceduto il 24 novembre 2024 a seguito delle varie percosse subite (act. 1.2).

B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2026, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).

C. Con ordine di arresto provvisorio del 13 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale ticinese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto lo stesso giorno (v. atto 3 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG). Interrogata il 13 marzo 2026, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. atto 4 incarto UFG). Il 13 marzo 2026, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti della predetta, notificatole il 18 marzo seguente (v. act. 1.4).

D. Il 20 marzo 2026, A. è insorta contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, gravame respinto con sentenza del 2 aprile 2026 (v. RH.2026.2).

E. In data 24 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso alle autorità svizzere la domanda formale di estradizione della predetta (v. atti 4.13 e 4.14 incarto UFG).

F. Con decisione del 23 aprile 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della suddetta domanda (v. act. 1.2).

G. Il 12 maggio 2026, l’estradanda ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e il rifiuto dell’estradizione. In via subordinata, essa chiede “di rinviare l’incarto all’UFG affinché richieda allo Stato richiedente garanzie formali, specifiche, vincolanti e verificabili segnatamente: 1. Sul mantenimento effettivo del rapporto madre-figlie, in particolare con la figlia minore D.;

RR.2026.57

3 sulle condizioni concrete di detenzione della reclamante, con riferimento all’art. 3 CEDU; sulla compatibilità della consegna con l’art. 8 CEDU (…)”. In via ulteriormente subordinata, essa chiede di “sospendere la procedura di estradizione sino alla produzione, da parte dello Stato richiedente, di garanzie conformi alla giurisprudenza svizzera e convenzionale (…)” (act. 1, pag. 11 e seg.). Essa ha altresì postulato di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. ibidem, pag. 11).

H. Con scritto del 15 maggio 2026, questa Corte ha invitato l’estradanda a compilare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita entro il 2 aprile 2026 (v. RP.2026.25, act. 2).

I. In data 22 maggio 2026, la ricorrente ha trasmesso il formulario compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.25, act. 3).

J. Con risposta del 27 maggio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 4).

K. Con replica del 1° giugno 2026, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradanda la ricorrente è manifestamente legittimata a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per

RR.2026.57

4 il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:42000A0922(02) https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:41996A1023(02) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32003D0169 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

RR.2026.57

5 v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. La ricorrente ritiene insufficiente, lacunoso e contraddittorio l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, ciò che non le permetterebbe “un controllo affidabile della doppia punibilità, della proporzionalità e della sussistenza di un titolo estradizionale sufficientemente determinato”. A suo dire, la contraddizione sull’evento morte, l’indeterminatezza del suo contributo personale, il ricorso a una responsabilità omissiva non individualizzata e l’assenza di una descrizione puntuale delle condotte attribuitele supererebbero la soglia della mera contestazione di merito e inciderebbero direttamente sui presupposti estradizionali. A mente della ricorrente, sussisterebbe “un difetto di base fattuale sufficiente per procedere all’esame della doppia punibilità”.

2.1 2.1.1 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. anche l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

2.1.2 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la

RR.2026.57

6 dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

2.2 Nella fattispecie, l’UFG ha così riportato nella decisione impugnata il contenuto dell’ordinanza applicativa cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Novara, Sezione Penale, Ufficio del GIP, del 16 febbraio 2026: “la perseguita è sospettata di avere, in concorso con il convivente B., maltrattato abitualmente il figlio minore C., nato il 25 marzo 2024, cagionandogli lesioni personali diagnosticate lesioni ecchimotiche, segnatamente voluminose ecchimosi sulla punta della lingua, piccole ecchimosi circolari di colore bluastro al livello occipitale, zigomatico destro e sulla guancia sinistra, due lesioni lineari in fase crostosa a livello sottomandibolare destro, emorragie congiuntivali a sinistra, lesione lineare di circa un centimetro a livello vertebrale dorsale e frattura della clavicola sinistra, dalle quali derivava la necessità di un ricovero nel reparto di pediatria neonatologia dell’ospedale di Borgomanero per oltre venti giorni dal 24 aprile al 17 maggio 2024. Pochi mesi dopo, in data 14 novembre 2025, il perseguito e la sua convivente portavano nuovamente il figlio di pochi mesi presso l’ospedale di Borgomanero, stavolta in arresto cardiaco e poco dopo i medici ne dichiaravano il decesso. In sede di esame autoptico dopo il suo decesso avvenuto il 14 novembre 2024, veniva rilevato come il figlio minore D. fosse stato oggetto di vari traumi policromi contusivi a sollecitazione meccanica, tali da cagionare plurime lesioni ecchimotiche ed escoriative, localizzate soprattutto al capo” (act. 1.2, pag. 5 e seg.). Orbene, quanto precede – che è solo un riassunto dei fatti contestati agli indagati, basato sulla suddetta ordinanza del 16 febbraio 2026, molto dettagliata, di 140 pagine, confermata dal Tribunale del Riesame di Torino con ordinanza del 25 marzo 2026 – è chiaramente conforme alla normativa applicabile in materia di esposto fattuale, permettendo altresì di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità. Trasposti nel diritto svizzero, gli atti in questione possono essere sussunti perlomeno al reato di lesioni personali gravi ex art. 122 CP (v. ROTH/BERKEMEIER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 39 ad art. 122 CP con riferimenti giurisprudenziali), ribadito, come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.2), che l’autorità richiesta non è legata dalla qualifica giuridica dei fatti operata dall’autorità rogante ma deve semplicemente verificare gli stessi siano punibili prima facie secondo il diritto svizzero. Per questo motivo, come rettamente osservato l’UFG, non è qui rilevante sapere se alla ricorrente in Italia è contestato o meno l’aggravante dell’evento morte. Ciò che risulta importante per il giudice dell’assistenza è che, se tutte le condizioni sono adempiute, il ricorrente venga estradato per i fatti

RR.2026.57

7 oggetto della domanda, indipendentemente dalla (possibile) diversa sussunzione giuridica operata nei due Paesi. L’eventuale contestazione dell’aggravante in questione dovrà semmai avvenire in Italia dinanzi al giudice del merito. Il principio della specialità è del resto altresì rispettato, nella misura in cui l’estradizione avviene esclusivamente per detti fatti, i quali verranno valutati alla luce dell’ordinamento giuridico estero. L’UFG ha peraltro sufficientemente motivato le ragioni per cui ha ritenuto l’esposto dei fatti conforme alla normativa applicabile in materia e il principio della doppia punibilità adempiuto. Tutte le censure in tale ambito vanno dunque respinte.

3. L’insorgente ritiene che la decisione impugnata vada annullata, nella misura in cui autorizza l’estradizione nonostante l’assenza di una garanzia che lo stesso UFG avrebbe ritenuto necessaria. Detta autorità avrebbe infatti chiesto alle autorità italiane una garanzia formale relativa alla detenzione della ricorrente con le figlie minori E. e D. una volta estradata in Italia, garanzia non fornita. L’UFG avrebbe autorizzato l’estradizione senza spiegare in modo convincente perché l’assenza di tale garanzia, volta a proteggere il rapporto madre-figlie, non costituisse più un ostacolo all’estradizione, violando così, oltre all’art. 8 CEDU, anche il suo diritto di essere sentita.

3.1 3.1.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso

RR.2026.57

8 (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

3.1.2 Giusta l’art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

3.2 In concreto, nella decisione impugnata l’UFG ha affermato che “in considerazione della situazione personale della perseguita e in conformità con la giurisprudenza in materia, con scritto del 7 aprile 2026 l’UFG ha informato le autorità italiane che, in caso di estradizione della perseguita all’Italia, queste ultime dovevano fornire la garanzia che le due figlie minorenni E., nata l’8 novembre 2022 e D. nata il 15 novembre 2025 avrebbero potuto essere lasciate alle cure della madre in regime penitenziario in condizioni accettabili dal punto di vista educativo, medico e in spazi adeguati, nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Nel contempo I’UFG indicava che nel caso in cui le autorità italiane non fossero state in grado di fornire una tale garanzia, i motivi avrebbero dovuto essere spiegati. Con scritto del 14 aprile 2026 il Ministero della giustizia italiano trasmetteva la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara che spiegava i motivi per i quali tale garanzia non poteva essere fornita. Da un lato indicava come con provvedimento del 26 giugno 2025 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta ordinava l’apertura del procedimento finalizzato a dichiarare lo stato di adottabilità di E., disponendo l’inserimento in casa-famiglia o comunità minorile, e con un successivo provvedimento deI 2 aprile 2026 disponeva la sospensione dei rapporti della minore con i genitori e il nucleo allargato (sia nonni materni che paterni). Per la figlia minorenne D., nata il 15 novembre 2025, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, con provvedimento del 2 aprile 2026, ordinava, analogamente a quanto deciso per la sorella E., l’apertura del procedimento finalizzato a dichiarare lo stato di adottabilità di E., disponendo l’inserimento in casa-famiglia o comunità minorile, nonché la sospensione dei rapporti tra la minore e i genitori e i parenti. Tale provvedimento supera, essendo stato assunto nel diretto interesse e a tutela dell’incolumità della minore, il precedente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 27 marzo 2026 con il quale veniva stabilito, ai sensi dell’art. 285 del Codice di procedura penale italiano, che la custodia cautelare a carico della perseguita avvenisse in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Giova sottolineare come i

RR.2026.57

9 provvedimenti summenzionati siano stati adottati a tutela delle due figlie minorenni della perseguita. Non si ravvedono dubbi in merito alla validità e all’eseguibilità ditali provvedimenti emanati dalle competenti autorità italiane. Inoltre, dopo aver interloquito con le competenti autorità italiane, l’ARP di Chiasso, in data 18 marzo 2025 emanava una decisione supercautelare concernente la figlia D. (fino ad allora detenuta presso il carcere La Farera con la madre) con la quale si ordinava che quest’ultima fosse tolta alla custodia dei genitori e collocata, dapprima nel reparto pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano e successivamente, presso l’istituto F. a Chiasso (dove era già stata collocata l’altra figlia E. dal giorno dell’arresto dei genitori ai fini di estradizione avvenuto il 13 marzo 2026). L’esecuzione della decisione era affidata all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di Mendrisio. In caso di estradizione all’Italia della madre, sarà competenza delle autorità per la protezione dell’infanzia, in questo caso l’ARP di Chiasso, in accordo con le competenti autorità italiane, segnatamente il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, con i quali sono già in contatto, stabilire le modalità della consegna delle minori all’Italia in vista di esecuzione dei provvedimenti emanati in Italia a tutela della loro incolumità” (act. 1.2, pag. 10 e seg.; v. anche act. 4, pag. 4). Orbene, alla luce delle esaurienti spiegazioni fornite dalle autorità italiane e tenuto conto dell’interesse primario di tutelare l’incolumità delle figlie della ricorrente, la rinuncia alla garanzia da parte dell’UFG inizialmente richiesta con scritto del 7 aprile 2026 e la relativa chiara spiegazione del motivo, non prestano il fianco a critiche. Le censure formulate in tale ambito vanno dunque integralmente respinte.

4. La ricorrente censura la violazione dell’art. 3 CEDU, nella misura in cui le condizioni detentive in Italia sarebbero contrarie ai diritti umani. In concreto, il profilo detentivo non potrebbe essere separato dal profilo familiare. A suo dire, la questione è sapere se essa, madre di figlie minori coinvolte in procedimenti di collocamento e adottabilità, sarà detenuta in condizioni concretamente compatibili con la sua situazione personale. L’interferenza “tra detenzione, maternità, procedimenti minorili e assenza di garanzie imponeva all’UFG di richiedere condizioni individualizzate e verificabili”.

4.1 4.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126

RR.2026.57

10 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

4.2 In concreto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013, n. 43517/09, sia il Tribunale federale sia il Tribunale penale federale si sono ripetutamente occupati della questione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'estradizione (v. AUFIERO, Extradition et délégation de la poursuite pénale: 20 ans de jurisprudence, in Tempus fugit, a cura di Heimgartner/Thormann/Zufferey, 2024, pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non deve essere subordinata a garanzie. Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che quest'ultimo è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 con rinvii; v. anche TPF 2020 64 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale penale federale RR.2024.105 del 21 novembre 2024 consid. 10.2 e RR.2024.27 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con rinvii). Questa Corte ha certo già reso attento l’UFG sulla necessità di monitorare costantemente la situazione delle carceri in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.91 del 7 agosto 2025 consid. 7). Ciò nondimeno si rileva che la ricorrente non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza (v. in proposito DTF 149 IV 376 consid.

RR.2026.57

11 3.4 pag. 384; TPF 2017 132 consid. 7.3.2 pag. 134 e seg.), che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposta al rischio di un trattamento contrario ai diritti umani, ma si limita a critiche molto generiche, certamente insufficienti per motivare un rifiuto dell'estradizione sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP in combinato disposto con l'art. 3 CEDU. In sede di risposta, l’UFG, assolvendo al suo compito di monitoraggio della situazione negli istituti penitenziari italiani, ha del resto rilevato come “il Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa (CPT) abbia effettuato una visita ad hoc in Italia dal 1° al 12 settembre 2025, incentrata sulla situazione nelle carceri italiane (https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carriesout-a-visit-to-italy), al fine di garantire il seguito dell’attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita del 2022 e degli impegni assunti dalle autorità italiane a seguito dei colloqui ad alto livello tenutisi nell’ottobre 2024 tra il Ministro della Giustizia italiano e la Presidenza del CPT. Allo stesso tempo, dalle Osservazioni conclusive relative al settimo rapporto periodico sull’Italia del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (CAT) del 1° maggio 2026 emerge come le condizioni di detenzione in Italia rimangano problematiche, in particolare a causa del sovraffollamento carcerario, della violenza tra detenuti e delle condizioni materiali spesso precarie. Tuttavia, tale rapporto evidenzia anche che le autorità italiane sono consapevoli delle difficoltà che affliggono il loro sistema penitenziario. A questo proposito, il Comitato ha invitato l’Italia a fornire, entro il 1° maggio 2027, informazioni sul seguito dato alle sue raccomandazioni, in particolare in materia di condizioni di detenzione e regimi di detenzione speciali. Ne consegue come il CAT sia in stretto contatto con le autorità italiane al fine di porre rimedio alle difficoltà individuate, in particolare assicurando il seguito delle sue raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione e al funzionamento del sistema penitenziario” (act. 4, pag. 4). Per il resto, essendo prevista una legittima e del tutto comprensibile separazione tra le figlie e la ricorrente per i motivi già indicati in precedenza (v. supra consid. 3.2), la censura relativa alle condizioni detentive incompatibili con la sua situazione personale non merita ulteriore disamina.

5. Visto quanto precede, il ricorso è respinto e l’estradizione va confermata.

6. La ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Marco Morelli (v. RP.2026.25, act. 1).

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries-out-a-visit-to-italy https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries-out-a-visit-to-italy

RR.2026.57

12 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

6.2 Nella fattispecie, la ricorrente ha indicato nell’apposito formulario di avere spese mensili di fr. 484.35 per la cassa malati, mentre il compagno ha esposto quanto segue: fr. 1'350.– per l’affitto, fr. 484.35 per la cassa malati, fr. 300.– per l’assicurazione economia domestica e responsabilità civile e fr. 264.30 per la cassa malati delle due figlie, per un totale di fr. 2'398.65. La ricorrente non ha redditi, mentre il compagno percepisce un’indennità SUVA di fr. 4'160.--. Essa ha inoltre dichiarato di non avere “nessuna dichiarazione di imposta né decisioni di tassazione in Svizzera in quanto sono in Ticino

RR.2026.57

13 da meno di un anno. In Italia non ho mai lavorato perché casalinga, pertanto non ho nessuna dichiarazione fiscale italiana” (RP.2026.25, act. 3.1, pag. 2).

Nel complesso si tratta di una situazione finanziaria certo difficile, ma essendo il gravame sin dall’inizio privo di probabilità di successo, tale domanda non può essere accolta. In effetti, le censure sollevate dalla ricorrente, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere. Essa afferma che ciò non sarebbe il caso, poiché il reclamo “si fonda su una circostanza decisiva: l’UFG ha chiesto una garanzia formale allo Stato richiedente, ma ha poi concesso l’estradizione malgrado la garanzia non sia stata fornita” (BP.2026.24, act. 1, pag. 15). Orbene, nella misura in cui l’Italia ha chiarito i motivi legati all’impossibilità di fornire la garanzia richiesta, i quali sono stati legittimamente accettati dall’UFG (v. supra consid. 3.2), tale argomentazione va disattesa. In definitiva, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente, a fr. 600.–.

RR.2026.57

14 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di fr. 600.– è posta a carico della ricorrente.

Bellinzona, 8 giugno 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marco Morelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2026.57 — Tribunale penale federale 05.06.2026 RR.2026.57 — Swissrulings