Skip to content

Tribunale penale federale 09.06.2026 RR.2026.40

9 giugno 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,215 parole·~16 min·5

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 9 giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Mario Postizzi, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.40

- 2 -

Fatti: A. Il 1° dicembre 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata in seguito a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro. In sostanza, le indagini italiane hanno, tra l’altro, fatto emergere un trasferimento di circa EUR 70 milioni da conti correnti della fondazione C. a B. legato alla conclusione, da parte di D., società di diritto maltese, di falsi contratti d’intermediazione nell’acquisto di brevetti sanitari con detta fondazione. Il denaro sarebbe poi stato versato a favore di società riconducibili a un altro indagato, A., collaboratore della fondazione, che a sua volta trasferiva i soldi a B. e ad altre persone. Gli indagati si sarebbe avvalsi di conti bancari e di società fiduciarie in Svizzera (v. act. 1.3, pag. 2 e seg.).

Con complemento rogatoriale del 16 luglio 2014, l’autorità estera ha chiesto l’identificazione e il sequestro del saldo attivo di svariate relazioni bancarie, tra le quali le n. 1 intestata a E. Ltd, n. 2 intestata ad A. e n. 3 intestata ad A., le prime due presso la banca F. e la terza presso la banca G. (v. atto 227, pag. 2 e segg., incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

B. Con decisione di entrata in materia e incidentale del 22 settembre 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria, ha dato seguito alle richieste di cui sopra (v. atto 228 incarto MP-TI).

C. Informando le autorità elvetiche delle decisioni di merito intervenute nel frattempo nell’ambito del procedimento penale oggetto della summenzionata rogatoria, in particolare della sentenza irrevocabile n. 6342/2018 del 19 settembre 2018, la Corte d’appello di Milano, Sezione Quarta Penale, in data 18 luglio 2019, ha emanato un’ordinanza mediante la quale ha autorizzato “il dissequestro e la restituzione da parte dell’autorità elvetica rogata, in favore della fondazione C.”, fino alla concorrenza del complessivo importo di EUR 2'937'009.– […] a valere sui conti correnti: N.1, intestato a E. Ltd presso la banca F.. Lugano, N.2 intestato a H. corp. presso la banca F. Lugano, N. 3 presso la banca G. Bellinzona” (v. allegato ad atto 268 incarto MP-TI). La restituzione dei valori patrimoniali in questione è ribadita, anche se gli stessi non sono espressamente assegnati direttamente alla fondazione in questione, nello scritto della medesima autorità italiana del 25 ottobre 2019 indirizzato alle autorità elvetiche (v. allegato ad atto 265 incarto MP-TI).

- 3 -

D. Con decisione di chiusura del 2 marzo 2026, il MP-TI ha ordinato la consegna, tra l’altro, dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie riconducibili ad A., precisando che “fino a concorrenza dell’importo di EUR 2'937'009.00, saranno consegnati alla parte civile fondazione C. (…)” (act. 1.1, pag. 23 e seg.).

E. Il 2 aprile 2026, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento della decisione di cui sopra nella misura in cui prevede la “consegna dell’importo di EUR 2'937'009.00 da destinarsi, a titolo di restituzione diretta, alla fondazione C.” (act. 1, pag. 2).

F. Con scritto del 27 aprile 2026, il MP-TI ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, postulando la reiezione integrale del gravame e la conferma della decisione avversata (v. act. 7). Con osservazioni del 1° maggio 2026, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (v. act. 9).

G. Con scritto del 27 aprile 2026, questa Corte ha invitato tutte le parti a prendere posizione su una richiesta formulata dalla fondazione C. di poter partecipare alla presente procedura ricorsuale, al fine di potersi esprimere sul gravame (v. act. 6).

H. Con scritto del 4 maggio 2026, il MP-TI ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rinunciando a presentare osservazioni e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 10). Con osservazioni dell’8 maggio 2026, l’UFG ha affermato che il diritto di essere sentito della fondazione C. può essere riconosciuto, rimettendosi tuttavia alla decisione di questa Corte (v. act. 11). Con scritto del medesimo giorno, il ricorrente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, pur considerando legittima la richiesta della fondazione C. (v. act. 12).

I. Con sentenza del 1° giugno 2026, questa Corte, constatata l’assenza di legittimazione ricorsuale della fondazione C. a impugnare la decisione di chiusura del 2 marzo 2026, ha respinto la richiesta della stessa di poter partecipare alla presente procedura ricorsuale (v. supra lett. G; sentenza del Tribunale penale federale RR.2026.30+38 del 1° giugno 2026).

- 4 -

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 5 -

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Nella misura in cui sulle relazioni bancarie intestate al MP-TI sono depositati valori patrimoniali provenienti da conti del ricorrente (v. act. 1.1, pag. 23), la legittimazione è data.

2. Il ricorrente contesta la restituzione di EUR 2'937'009.– alla fondazione C., nella misura in cui tale importo non sarebbe oggetto di confisca e non sarebbe riconducibile a un reato penale. Egli sarebbe stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita concernente i valori patrimoniali collocati sulla relazione bancaria denominata “n. 2”, per cui la consegna litigiosa, oltre a non ossequiare il principio della doppia punibilità, violerebbe l’art. 74a AIMP.

2.1 2.1.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richiedente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da

- 6 un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale è anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

2.1.2 La consegna di beni ai sensi dell'art. 74a AIMP richiede una sufficiente connessione tra il reato e i beni sequestrati. Deve esistere un nesso causale tra il reato e l'ottenimento dei beni, in modo che l'ottenimento dei beni appaia come una conseguenza diretta e immediata del reato (DTF 136 IV 4 consid. 6.6 pag. 13 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.205 del 21 febbraio 2012 consid. 4.2; RR.2009.330 del 20 ottobre 2010 consid. 3.3.1). Ciò è il caso allorquando il prodotto originario del reato può essere identificato in maniera certa e documentata, ossia se la traccia documentaria (“Papierspur”, “paper trail”) può essere ricostituita in maniera da stabilire il nesso con il reato (DTF 129 II 453 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 3.4). Da consegnare all'autorità richiedente sono pure gli interessi e gli altri redditi derivanti dai beni sequestrati di origine criminale, i quali costituiscono anch'essi un indebito profitto ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (TPF 2008 88 consid. 4.1 e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l'applicazione dell'art. 74a AIMP per quanto concerne i risarcimenti equivalenti (DTF 149 IV 376 consid. 6.7; 133 IV 215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.1; RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.313 dell'11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del 15 aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).

2.2 Con sentenza n. 13751/2016 del 22 dicembre 2016, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Decima penale, ha condannato il ricorrente a 7 anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla fondazione C. e alla confisca di svariati beni patrimoniali a lui riconducibili (v. sentenza, pag. 662 e segg., allegata al ricorso). Con sentenza irrevocabile n. 6342 emessa in data 19 settembre 2018, la Corte d’appello di Milano, Sezione Quarta Penale, in parziale riforma della summenzionata sentenza del Tribunale di Milano, oltre a rideterminare in 7 anni e 7 mesi di reclusione la pena inflitta al ricorrente, ha ordinato “il dissequestro e la restituzione a favore della parte civile fondazione C. delle somme già depositate sui conti correnti denominati E. Ltd, n. 3 e n. 2 nonché delle somme confluite al F.U.G. (…) fino alla concorrenza dell’importo di

- 7 -

€ 4'500'000.00” (v. sentenza, pag. 400, allegata al ricorso). Essendo tuttavia nel frattempo già stata restituita alla parte civile una parte dei valori patrimoniali in questione, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2019, ha ridefinito l’importo ancora da restituire, autorizzando quindi “il dissequestro e la restituzione da parte dell’autorità elvetica rogata, in favore della fondazione C., fino alla concorrenza del complessivo importo di € 2'937'009.00 (…) a valere sui conti correnti: N. 1, intestato a E. Ltd presso la banca F. Lugano, N. 2 intestato a H. corp. presso la banca F. Lugano, N. 3 presso la banca G. Bellinzona” (allegato, pag. 2, ad atto 268 incarto MP-TI). Orbene, visto quanto precede e precisato che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire questioni di diritto italiano come quelle sollevate nel ricorso (v. sentenza del Tribunale federale 1C_635/2015 del 10 agosto 2017 consid. 2.6), né rifare il processo estero, conclusosi con una sentenza d’appello divenuta irrevocabile e quindi eseguibile, la restituzione dell’importo di cui sopra alla fondazione C. va confermata, conformemente all’art. 74a cpv. 1 AIMP, il quale si applica non solo all’ipotesi della confisca ma anche a quella della restituzione agli aventi diritto (v. supra consid. 2.1.1). Va del resto aggiunto che, contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, la Corte d’appello italiana non ha assolto il ricorrente dal reato di appropriazione indebita (v. capo d’accusa 19), bensì dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti “in ordine ai capi 18 e 19 con limitato riferimento alle condotte anteriori al 29 novembre 2010 perché estinte per prescrizione e per l’effetto – oltre che per l’accoglimento dell’impugnazione incidentale nei suoi confronti – ridetermina la pena in anni 7 mesi 7 di reclusione” (sentenza d’appello, pag. 399 e seg.), precisato che l’appropriazione indebita riguarda anche il 2011 (v. sentenza del Tribunale ordinario di Milano, pag. XXXIII e seg.). Il Tribunale di prima istanza ha del resto constatato il chiaro legame tra i beni litigiosi e la fondazione C., affermando che “è pacificamente emerso nel corso del dibattimento (e la circostanza è sostanzialmente ammessa anche da A., il quale ha riconosciuto che le somme in contestazione erano di spettanza della fondazione pavese e da lui detenute a titolo fiduciario) che le somme in questione erano di spettanza di fondazione C.” (v. sentenza, pag. 660), per cui, parimenti appurato il rispetto della doppia punibilità (v. art. 138 CP), nulla osta alla contestata consegna alla parte civile.

3. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è

- 8 fissata nella fattispecie a fr. 7'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 9 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 9 giugno 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2026.40 — Tribunale penale federale 09.06.2026 RR.2026.40 — Swissrulings