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Tribunale penale federale 01.06.2026 RR.2026.30

1 giugno 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,144 parole·~11 min·7

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 1° giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti Fondazione A.

rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Pascal Delprete, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.30+RR.2026.38

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Visti: - la domanda di assistenza giudiziaria del 25 novembre 2011, completata in seguito a più riprese, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, concernente un procedimento penale nei confronti di B. e altri per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro (v. atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI); - il complemento rogatoriale del 25 ottobre 2019, con il quale la Corte d’appello di Milano, IV Sezione Penale, ha chiesto la confisca delle relazioni bancarie oggetto di sequestro presso le banche svizzere intestate, tra l’altro, a C. e D. (v. RR.2026.38, act. 1.7); - la decisione di chiusura del 2 marzo 2026, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano di valori patrimoniali giacenti su svariate relazioni bancarie intestate a persone oggetto della procedura penale estera (v. RR.2026.38, act. 1.0); - lo scritto del 5 marzo 2026, con il quale la fondazione A., preso atto, alla lettura della suddetta decisione, del consenso per esecuzione semplificata espresso da C. e D. alla consegna dei valori patrimoniali giacenti sui loro conti, ha chiesto al MP-TI se fossero previste formali decisioni impugnabili al riguardo e, in caso contrario, di emettere tali decisioni, con notifica anche alla fondazione A. (v. RR.2026.38, act. 1.10); - lo scritto del 6 marzo 2026, con il quale il MP-TI ha informato la fondazione A. che “non verranno più prese decisioni in merito alla trasmissione di tali averi alle autorità italiane, considerato che la procedura si è sostanzialmente chiusa, salvo ricorsi, con la decisione di chiusura” (v. RR.2026.38, act. 1.11); - il ricorso del 17 marzo 2026 dinanzi a questa Corte, con il quale la fondazione A. ha postulato, in sostanza, l’annullamento della lettera/decisione del 6 marzo 2026, l’emanazione di una formale decisione riferita ai beni patrimoniali sequestrati di pertinenza di C. e D. e la non consegna degli stessi all’autorità estera (v. RR.2026.30, act. 1); - il ricorso del 2 aprile 2026 dinanzi a questa Corte, con il quale la fondazione A. contesta la decisione di chiusura del 2 marzo 2026 (v. RR.2026.38, act. 1); - le osservazioni del 17 aprile 2026, con le quali il MP-TI postula la reiezione del gravame del 17 marzo 2026 (v. RR.2026.30, act. 10);

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- le osservazioni del 20 aprile 2026, con le quali l’UFG propone la reiezione del ricorso del 17 marzo 2026, nella misura della sua ammissibilità (v. RR.2026.30, act. 11); - lo scritto del 20 aprile 2026, trasmesso alla ricorrente per conoscenza (v. RR.2026.38, act. 10), mediante il quale il MP-TI ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al gravame del 31 marzo 2026, confermando la propria decisione (v. RR.2026.38, act. 6); - lo scritto del 23 aprile 2026, con il quale la ricorrente ha chiesto di poter partecipare a una parallela procedura concernente un ricorso interposto da un altro partecipante alla procedura rogatoriale sfociata nella decisione di chiusura del 2 marzo 2026, ossia E. (v. RR.2026.38, act. 7); - le osservazioni del 24 aprile 2026, trasmesso alla ricorrente per conoscenza (v. RR.2026.38, act. 10), mediante le quali l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso del 31 marzo 2026, nella misura della sua ammissibilità (v. RR.2026.38, act. 8); - lo scritto del 27 aprile 2026, con il quale questa Corte ha invitato il MP-TI, l’UFG nonché E. a prendere posizione sulla richiesta della ricorrente del 23 aprile 2026 (v. RR.2026.38, act. 9); - lo scritto del 4 maggio 2026, con il quale il MP-TI, riferendosi alla richiesta della ricorrente del 23 aprile 2026, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rinunciando a presentare osservazioni e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. RR.2026.38, allegato ad act. 13); - la replica del 5 maggio 2026, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. RR.2026.30, act. 14), con la quale la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali del 17 marzo 2026 (v. RR.2026.30, act. 13); - la replica spontanea del 7 maggio 2026, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), mediante la quale la ricorrente conferma le conclusioni formulate con ricorso del 31 marzo 2026 (v. RR.2026.38, act. 11); - le osservazioni dell’8 maggio 2026, con le quali l’UFG, riferendosi alla richiesta della ricorrente del 23 aprile 2026, ha affermato che il diritto di essere sentito della fondazione A. può essere riconosciuto, rimettendosi tuttavia alla decisione di questa Corte (v. RR.2026.38, allegato ad act. 13);

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- lo scritto del medesimo giorno, con cui E., riferendosi alla richiesta della ricorrente del 23 aprile 2026, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, pur considerando legittima la richiesta della fondazione A. (v. RR.2026.38, allegato ad act. 13). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, nella misura in cui lo scritto del 6 marzo 2026 non fa che confermare il contenuto della decisione di chiusura del 2 marzo 2026 per quanto riguarda le relazioni bancarie di C. e D. e che i ricorsi della fondazione A. del 17 marzo e del 2 aprile 2026 contengono sostanzialmente le medesime censure, si giustifica di congiungere le due procedure (v. in questo ambito DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606); - che, interposti nel termine di ricorso di 30 giorni, entrambi i ricorsi sono tempestivi (v. art. 80k AIMP); - che la ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP; - che in base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero); - che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP; - che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);

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- che più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP); - che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii); - che secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di consegna di valori a scopo di confisca (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 1.4; RR.2021.20-23 del 27 maggio 2021 consid. 1.4; RR.2019.181 del 5 marzo 2020 consid. 1.3); - che in concreto la ricorrente, che ha introdotto in Svizzera una richiesta di sequestro delle relazioni bancarie intestate a C. e D. giusta la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), è una mera creditrice degli imputati C. e D. e non vanta sulle relazioni bancarie in questione nessun diritto reale ai sensi degli art. 641 e segg. CC richiamato l’art. 74a cpv. 4 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1C_571/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2 e riferimento); - che la ricorrente contesta certo l’applicabilità dell’art. 74a AIMP al caso concreto, ma ciò non toglie che la decisione litigiosa è una decisione di confisca e un esame nel merito della tesi ricorsuale presuppone la legittimazione a ricorrere e questa non è ammessa per chi è toccato in maniera soltanto indiretta dalla decisione impugnata come appunto un mero creditore; - che, visto quanto precede, la fondazione A. non dispone della legittimazione ricorsuale, per cui i suoi gravami risultano inammissibili; - che, non disponendo della legittimazione ricorsuale per contestare la decisione di chiusura del 2 marzo 2026, anche la richiesta del 23 aprile 2026 di poter partecipare alla procedura RR.2026.40 riguardante il ricorso di E. avverso la stessa decisione di chiusura va respinta; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito dei ricorsi;

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- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a suo carico, la quale è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che, visti i due anticipi delle spese di fr. 6'000.–, per un totale di fr. 12'000.–, già versati, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 10'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2026.30 e RR.2026.38 sono congiunte. 2. I ricorsi del 17 marzo 2026 e del 2 aprile 2026 sono inammissibili. 3. La richiesta di partecipare alla procedura RR.2026.40 è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versato di fr. 12'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 10'000.–.

Bellinzona, 1° giugno 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e Pascal Delprete - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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