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Tribunale penale federale 16.02.2026 RR.2025.181

16 febbraio 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·5,217 parole·~26 min·2

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Testo integrale

Sentenza del 16 febbraio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Elio Brunetti, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2025.181

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Fatti: A. Il 24 settembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di A. per i reati di indebita compensazione (art. 10quater D.Lgs n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000). In sostanza, le autorità italiane contestano al predetto svariate frodi fiscali con le quali egli avrebbe conseguito un indebito profitto pari a EUR 652'574.83. Oltre ad avere egli utilizzato in compensazione di imposte dovute crediti inesistenti, lo schema fraudolento da lui creato sarebbe incentrato sul sistematico ricorso a fatturazioni incrociate relative a prestazioni inesistenti fra soggetti collegati e sempre a lui riconducibili, finalizzate alla creazione di indebita IVA a credito (v. atto 1, pag. 1 e segg. incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

Le autorità italiane postulano il sequestro, a concorrenza di EUR 619'364.90, della relazione n. 1 presso la banca B. intestata ad A. (v. ibidem, pag. 3 e seg.).

B. Mediante decisione del 29 settembre 2025, il MP-TI, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della stessa, ordinando alla banca B. l’identificazione della relazione bancaria in questione, il sequestro richiesto nonché l’edizione di diversa documentazione bancaria (v. atto 3 incarto MP-TI).

C. Con decisione di chiusura del 20 ottobre 2025, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria nonché il mantenimento del sequestro del conto a concorrenza di EUR 619'364.90 (v. act. 1.1).

D. Il 19 novembre 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e l’immediata revoca del sequestro (v. act. 1, pag. 17 e seg.).

E. Con osservazioni del 10 dicembre 2025, il MP-TI ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione impugnata (v. act. 7). Con

- 3 risposta del 17 dicembre 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).

F. Con replica del 6 febbraio 2026, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

G. Con duplica spontanea del 10 febbraio 2026, trasmessa al ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 17), il MP-TI ha confermato la propria posizione (v. act. 16).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno esposte, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi

- 4 settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestatario della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere dichiarata inammissibile giacché manifestamente lacunosa e finanche contraddittoria. A suo avviso, vi sarebbe confusione e una manifesta contraddizione rispetto agli anni in relazione ai quali l’autorità rogante pretende ch’egli avrebbe posto in atto degli illeciti, ciò che non permetterebbe, tra l’altro, di verificare l’adempimento della condizione della doppia punibilità, precisato che l’assistenza non potrebbe essere concessa per reati tributari.

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2.1 2.1.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

2.1.2 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

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L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 795 nota 6499 pag. 685). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le

- 7 imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

2.2 2.2.1 Nella fattispecie, richiamato quanto già espresso in precedenza (v. supra Fatti lett. A), il MP-TI, riprendendo correttamente il contenuto della rogatoria, ha affermato nella sua decisione che “A. è accusato del reato di indebita compensazione, perché, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale (avente sede effettiva in Bergamo, via Z.), non versava le somme dovute all’Erario italiano, utilizzando in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. italiano n. 241/1997) crediti inesistenti per un importo annuo, neI 2020, pari a EUR 67’589,34. A. è inoltre accusato del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, perché, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, alfine di consentire alla società italiana C. S.r.l. (riconducibile al medesimo imputato quale amministratore di fatto) di evadere l’IVA, negli anni 2019 e 2020. La Procura di Bergamo contesta inoltre all’indagato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, perché, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, indicava nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2019 e 2020, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società italiana a lui riconducibile C. S.r.l.” (act. 1.1, pag. 1 e seg.). Ulteriori dettagli riguardanti le accuse mosse nei confronti del ricorrente sono contenuti nella rogatoria nonché nel decreto di sequestro preventivo del 19 novembre 2024 emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo (allegato all’atto 1 incarto MP-TI).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere il sequestro del conto litigioso, destinatario quest’ultimo di svariate somme di denaro che potrebbero essere legate ai fatti oggetto d’indagine. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione bancaria litigiosa (v. infra consid. 3.2) a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico del ricorrente. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

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2.2.2 Per quanto riguarda la doppia punibilità, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A, nonché consid. 2.2.1), i fatti contestati all’indagato possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per tale motivo (v. supra consid. 2.1.2). La censura va dunque disattesa.

3. L’insorgente afferma che la decisione impugnata tenderebbe, “in maniera generalizzata e con ricerca esplorativa e indiscriminata di prove in urto con il principio della proporzionalità, a fornire all’Autorità rogante documentazione nemmeno richiesta e che, manifestamente, nulla ha a che vedere con il procedimento penale estero” (act. 1, pag. 12).

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del

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12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione permette altresì di evitare che l’autorità estera sia se del caso costretta a ricorrere all’inoltro di rogatorie complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

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Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

3.2 In concreto, alla luce dello statuto d’imputato del ricorrente, della natura finanziaria dei reati contestatigli in Italia e della giurisprudenza applicabile in materia (v. supra consid. 2.1), tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile e va trasmessa all’autorità rogante, affinché quest’ultima possa ricostruire e acclarare con la necessaria completezza il ruolo del ricorrente e delle società a lui riconducibili nei fatti oggetto d’inchiesta. L’autorità rogante ha del resto evidenziato svariati trasferimenti di denaro a destinazione del conto litigioso per un importo complessivo di EUR 521'000.– che necessitano approfondimenti (v. atto 1, pag. 2 e seg. incarto MP-TI). Il MP-TI non ha quindi statuito ultra petita risp. in maniera sproporzionata come sostenuto dal ricorrente.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. In definitiva, la trasmissione di quest'ultima rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca indiscriminata di mezzi di prova.

4. Il ricorrente ritiene infine che l’importo sequestrato sarebbe sproporzionato, nella misura in cui non si sarebbe tenuto conto di importi già da lui restituiti (EUR 67'589.34) e di rettifiche fiscali da lui operate (per EUR 203'500.–), precisato che quanto sequestrato non dovrebbe garantire eventuali sanzioni che saranno ordinate dall’Agenzia delle entrate italiana. Quanto invece all’importo complessivo di EUR 381'485.49 (EUR 172'014.47 + EUR 209'471.03), legato a reati contestati alla C. s.r.l., l’istruttoria italiana avrebbe già permesso di evidenziare che il ruolo del ricorrente per tale società sarebbe stato quello di consulente e intermediario e non di amministratore. Inoltre, per l’importo di

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EUR 209'471.03, la società avrebbe già provveduto a rettificare le dichiarazioni IVA originarie, non sussistendo più un danno per l’erario italiano. Alla luce di quanto precede, anche il blocco di EUR 381'485.49 non si giustificherebbe. In sede di replica, il ricorrente, sostenendo di avere nel frattempo provveduto a estinguere integralmente il suo debito tributario, afferma che il suo legale in Italia avrebbe chiesto la revoca del sequestro preventivo dei suoi beni, ciò che comporterebbe di conseguenza anche il ritiro a breve della domanda di assistenza (v. act. 14, pag. 2 e seg.).

4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

4.2 Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all’estero per essere sospettato di avere creato uno schema fraudolento incentrato sul sistematico ricorso a fatturazioni incrociate relative a prestazioni inesistenti fra soggetti collegati e sempre a lui riconducibili, finalizzate alla creazione di indebita IVA a credito. La relazione litigiosa può quindi essere stata toccata da flussi patrimoniali legati alla truffa in questione, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, del danno globale di EUR 652'574.83 contestato al ricorrente nonché del sequestro di EUR 33'209.93 già effettuato in Italia a suo carico (v. atto 1, pag. 2 e seg. incarto MP-TI), è senz'altro possibile confermare il sequestro litigioso, visto che i valori patrimoniali sequestrati corrispondono esattamente alla differenza tra i due importi e non vi è ragione di ritenere che l’autorità italiana non tenga conto di eventuali restituzioni già effettuate. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione sia effettivamente di origine illecita, rispettivamente in che misura sia confiscabile tenuto conto delle asserite restituzioni (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il contestato sequestro deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). In sede di duplica, il MP-TI ha per altro

- 12 osservato di non avere ricevuto comunicazione né di una revoca del sequestro preventivo in Italia dei beni del ricorrente né del ritiro della domanda di assistenza da parte dell’autorità rogante (v. act. 16).

5. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 6'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 16 febbraio 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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