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Tribunale penale federale 23.09.2025 RR.2025.129

23 settembre 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,318 parole·~12 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 23 settembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. P.L.C.,

rappresentata dall'avv. Rosa Maria Cappa, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2025.129 Procedura secondaria: RP.2025.50

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Fatti: A. Il 3 aprile 2025, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), truffa (art. 413 CP/VA), appropriazione indebita (art. 417 CP/VA) e riciclaggio di denaro (art. 421-bis CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Budapest, effettuata con finalità speculative e finanziato con denaro dell’Istituto per le Opere di Religione della Città del Vaticano (in seguito: IOR). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, il sequestro del conto intestato a C. Malta as custodian of D. PL (IBAN no. 1) acceso presso la banca C. & Cie SA, a Ginevra, per un importo pari a EUR 11'200'000.– (v. act. 1.1, pag. 1 e segg., e 1.2, pag. 2 e seg.).

B. Con decisione del 7 luglio 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.1).

C. Susseguentemente a un ordine di consegna con contestuale richiesta d’informazioni del 7 luglio 2025 relativo alla relazione di cui sopra, la banca C. & Cie SA ha comunicato al MPC che la stessa è collegata al conto n. 1 intestato a C. & Cie (Malta) Ltd in qualità di depositaria del fondo D. PL, con un saldo di EUR 6'882'082.12 (v. act. 1.2, pag. 2).

D. Con decreto del 24 luglio seguente, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione relativa al conto n. 1, al quale la banca C. & Cie SA ha dato seguito il 6 agosto seguente (v. ibidem).

E. Con decreto dell’8 agosto 2025, la stessa autorità ha ordinato il sequestro di tale conto. Il 13 agosto seguente, la banca C. & Cie SA ha confermato di aver proceduto al blocco, precisando che la relazione bancaria era così composta: EUR 6'842'053.– di liquidità (liquidities); EUR 3'515'896.– di obbligazioni e obbligazioni convertibili (bonds & conv. bonds); EUR 127'610'168.– di investimenti alternativi (alternative investments), per un totale di EUR 137'968'117.– (v. act. 1.2, pag. 2).

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F. Con decreto del 14 agosto 2025, il MPC ha ordinato il dissequestro parziale della relazione bancaria n. 1 intesta a C. & Cie (Malta) Ltd in qualità di depositaria del fondo D. PL presso la banca C. & Cie SA a Ginevra, per i valori patrimoniali eccedenti l’importo di EUR 11'200'000.– (v. act. 1.2).

G. Il 25 agosto 2025, A. Plc ha interposto ricorso avverso la decisione di entrata in materia del 7 luglio 2025 e la decisione di dissequestro parziale del 14 agosto 2025 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e il dissequestro della relazione litigiosa; in via principale, l’annullamento delle decisioni di entrata in materia del 7 luglio 2025 e di sequestro del 14 agosto 2025, con dissequestro integrale della relazione litigiosa; in via subordinata, l’annullamento del decreto del 14 agosto 2025, con dissequestro della relazione litigiosa “per la parte eccedente l’importo di EUR 7'200'000 (5'300'000 + 1'900'000) sequestrato a titolo di provento diretto del reato” (act. 1, pag. 1 e 27 e seg.).

H. In data 10 settembre 2025, la patrocinatrice della ricorrente ha trasmesso a questa Corte uno scritto del 5 settembre scorso inviato dallo Studio legale E. al MPC, con la richiesta che lo stesso “venga acquisito agli atti del procedimento e tenuto in considerazione nella valutazione della legittimazione ad agire della mia mandante A. Plc. In relazione al sequestro bancario in atto” (act. 6, pag. 2).

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il termine di ricorso contro una decisione incidentale è di 10 giorni (v. art. 80k AIMP). Il ricorso contro il decreto di dissequestro del 14 agosto 2025 è stato interposto tempestivamente. Per quanto riguarda la decisione del 7 luglio 2025 non sono dati i presupposti di impugnabilità di cui all’art. 80e cpv. 2 AIMP. Il relativo ricorso è pertanto inammissibile.

1.5 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione

- 5 concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1).

1.5.2 In concreto, nella misura in cui titolare della relazione litigiosa è C. Malta as custodian of D. PL fund e non la ricorrente, mera avente diritto economico della stessa (v. doc. 8 intitolato “Account Opening Request” allegato al ricorso), la legittimazione ricorsuale non è data. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, non vi è motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza vigente in questo ambito, e questo nemmeno alla luce dello scritto del 5 settembre 2025 (v. supra lett. H), con il quale lo Studio legale E., rappresentante legale della banca C. & Cie SA, afferma, per quanto concerne un’eventuale trasmissione semplificata della documentazione bancaria ex art. 80c AIMP, che «bien que formellement titulaire du compte ouvert en Ies livres de la banque C. & Cie SA à Genève, C. & Cie (Malta) Ltd n’a aucun droit sur les avoirs détenus sur celuici, cette relation étant ouverte au nom de “C. Malta as custodian of D. PL”» e che «n’étant pas impliquée et n’ayant aucune connaissance du contexte relatif à la demande d’entraide susmentionnée, C. & Cie (Malta) Ltd n’est pas en mesure de consentir à la transmission» (act. 6.1). Fatto sta che, seppur titolare del conto e quindi libera di ricorrere in virtù del diritto svizzero, la banca C. & Cie SA non ha formalmente inoltrato ricorso, poco importa a causa di quali pretesi impedimenti inerenti allo strumento finanziario di diritto maltese liberamente scelto dalla ricorrente: dichiarare semplicemente di non acconsentire alla trasmissione dei documenti non equivale ovviamente a ricorrere contro di essa e non è ammissibile eludere una precisa e inequivocabile giurisprudenza, creando una nuova, audace costellazione (una sorta di litisconsorzio con uno dei litisconsorti che rimane in posizione puramente passiva, o attiva solo moralmente), estranea ai consolidati principi che reggono la legittimazione ricorsuale in ambito di assistenza internazionale. Il ricorso contro il decreto del 14 agosto 2025 risulta dunque inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

2. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. Essendo il gravame a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 e contrario PA).

3. Visto quanto precede, la domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

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4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

Bellinzona, 23 settembre 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rosa Maria Cappa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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