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Tribunale penale federale 04.12.2023 RR.2023.118

4 dicembre 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,422 parole·~17 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola; durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Testo integrale

Sentenza del 4 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Lucien W. Valloni, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2023.118

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Fatti: A. In seguito alla trasmissione spontanea di informazioni del 18 settembre 2017 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), che aveva come oggetto relazioni bancarie riconducibili ad A. in Svizzera, e dopo aver aperto un procedimento penale nei suoi confronti, il 16 novembre 2017 le competenti autorità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo B. Tra il 2008 e il 2019 A. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. In particolare, la relazione n. 1 intestata al ricorrente presso la banca C. sarebbe stata alimentata, tra novembre 2015 e marzo 2016, con valori per un totale di EUR 48'069.73 e USD 372'309.07, provenienti da una relazione bancaria anch’essa intestata al ricorrente presso la banca D. Quest’ultima relazione era stata a sua volta alimentata, tra aprile e novembre 2015, da valori provenienti dalla relazione bancaria intestata a E. Inc. presso la banca D., di cui A. era avente diritto economico, la quale a sua volta era stata alimentata, tra novembre 2011 e maggio 2014, con valori per un totale di USD 10'999'815 da società riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo B. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che quest’ultimo si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e para-statali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la F. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Il sistema messo in atto per la retrocessione era estremamente strutturato e coinvolgeva diverse società di sede e conti bancari in diversi Paesi. In altre parole, le relazioni riconducibili ad A. sarebbero collegate alle predette attività illecite contestate alla F. SA, in quanto destinatarie di accrediti in provenienza da fondi prevalentemente costituiti per compiere attività corruttive. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha segnatamente chiesto l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca C., nonché il blocco del saldo attivo in essere sulla stessa e ammontante a CHF 2'995'528.05 in data 31 dicembre 2019 (v. atto 01.000-0009 e segg. e 01.000-0057 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

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B. Con sentenza del 14 dicembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso di A. avverso la decisione del 30 aprile 2020, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione ha accolto la summenzionata rogatoria angolana (sentenza RR.2020.135). Il 20 gennaio 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da A. contro la predetta sentenza (v. sentenza 1C_721/2020).

C. Con decisione del 18 luglio 2023, il MPC ha respinto un’istanza di dissequestro del 15 giugno 2023 presentata da A. concernente la relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).

D. Il 31 luglio 2023, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi a questa Corte, chiedendo l’annullamento della stessa e il dissequestro del suo conto. A titolo sussidiario, egli chiede che “zu Ziffer 2 seien a) bei der zuständigen angolanischen Behörde zusätzliche Auskünfte über die angebliche Nichtanwendbarkeit von Art. 321 Abs. 1 des angolanische Strafprozessrecht (Gesetz Nr. 38/20 vom 11. November) einzuholen und sei b) beim Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung ein Rechtsgutachten über die Anwendbarkeit von Art. 321 Abs. 1 des angolanische Strafprozessrecht (Gesetz Nr. 38/20 vom 11. November) auf den vorliegenden FalI einzuholen”. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede che “zu Ziffer 2 - 3 hiervor sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 18. JuIi 2023 (Prozess Nr. RH.21.0159) aufzuheben und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen” (act. 1, pag. 2).

E. Con risposta dell’11 settembre 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10). Con scritto del 27 settembre 2023, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, siccome inammissibile (v. act. 11).

F. Con replica del 19 ottobre 2023, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 16), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 15).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria angolana, applicabili alla fattispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Angola il 28 settembre 2006 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (v. art. 80e cpv. 1 AIMP). La decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura, vista la durata del sequestro e le circostanze del caso (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 del 4 aprile 2013 consid. 1.3 e rinvii). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni

- 5 incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è tempestivo. Intestatario della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la procedura estera sarebbe contraria all’art. 2 lett. a AIMP, fatto che sarebbe dimostrato anche da sentenze estere che lo concernono. Le circostanze che hanno permesso di concedere l’assistenza in passato si sarebbero sostanzialmente modificate. Le autorità inquirenti angolane per anni non avrebbero collaborato nell’ambito della presente procedura rogatoriale, sino al 6 aprile 2023, quando hanno risposto in modo evasivo a richieste d’informazioni del MPC, adottando quindi una tattica dilatoria contraria ai principi di celerità e di proporzionalità. Né credibili né sufficientemente degne di fiducia, esse non si sarebbero espresse su questioni importanti come la prescrizione, l’amnistia e la doppia punibilità in relazione con i fatti oggetto d’indagine all’estero, avanzando solo finti argomenti e nuove ipotesi di reato estranee alla rogatoria. Egli ribadisce che gli atti che gli sono contestati in Angola non sarebbero punibili, ciò che sarebbe dimostrato da perizie giuridiche. Esistendo solo un Memorandum of Understanding tra l’Angola e la Svizzera in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, ossia solo una dichiarazione d’intenti, la fiducia reciproca farebbe difetto. Vista l’inattività dello Stato angolano, non potrà mai essere emanata una sentenza a suo carico, ciò che in realtà non sorprenderebbe, non essendo egli punibile. Il mantenimento del sequestro violerebbe, in definitiva, il principio della proporzionalità, impedendogli di far fronte ai suoi svariati impegni economici.

2.1 Orbene, va rilevato che sulle censure relative alle asserite violazioni del principio della doppia punibilità e dell’art. 2 AIMP la Corte dei reclami penali si è già chinata nella sentenza RR.2020.135 del 14 dicembre 2020, respingendole (v. consid. 4 e 5). Avendo il Tribunale federale giudicato inammissibile il gravame interposto dal ricorrente avverso detta sentenza (v. supra Fatti lett. B), questa è cresciuta in giudicato e le censure ripresentate nell’ambito della presente procedura non giustificano ulteriori approfondimenti. Il ricorrente disattende peraltro l’applicabilità degli art. 43 e segg. UNCAC nel caso concreto (v. supra consid. 1.3) e per il resto le presunte novità da lui citate non costituiscono un motivo di riesame di quanto considerato nella precitata sentenza del 14 dicembre 2020. Egli si limita in sostanza a criticare il modo di procedere delle autorità estere senza sostanziare gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2 AIMP.

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2.2 2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 con rinvii).

2.2.2 Ora, dagli atti dell’incarto si rileva che l’autorità rogante, attraverso uno scritto del 28 febbraio 2023 del “Service national de récuperation des avoirs au sein du Bureau du Procureur Général de la République” a Luanda, dando seguito a una richiesta d’informazioni del MPC del 21 giugno 2022 (v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), ha confermato alle autorità elvetiche il suo interesse al mantenimento del sequestro litigioso; ciò per le seguenti ragioni: “a) L’affaire pénale n° 27/18 est en cours à la Direction Nationale des Enquêtes et des Poursuites, dans le cadre de laquelle A. a été accusé de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment d’argent. b) La raison en est que le défendeur était directeur national du Trésor au ministère des Finances et que, selon certaines indications, il aurait bénéficié de paiements résultant de surfacturations dans des contrats de fourniture de biens et de services signés entre l’Etat angolais et des sociétés privées, dont la société F. SA. c) Il convient d’ajouter que, outre le prévenu A., l’affaire susmentionnée implique également d’autres personnes. d) Au cours des investigations, il a été constaté que A., avec le produit de ces activités, a créé des sociétés, à savoir: G.; H.; I. SA.; J. SA; K. Lda; L. Lda. e) Il ressort également des enquêtes en cours que le défendeur a utilisé les sociétés susmentionnées pour procéder à du blanchiment d’argent, en transférant des fonds vers différents pays. Nous demandons donc que le blocage des comptes du prévenu soit maintenu” (atto 02-00-0025 e seg. incarto MPC). Inoltre, con email del 6 aprile 2023, la stessa autorità ha parimenti risposto a quesiti procedurali ad essa sottoposti dal MPC, affermando che “dans le système juridique angolais, l'article 321 du Code pénal stipule que l'instruction préparatoire doit être clôturée dans un délai maximum de 24 mois s'il n'y a pas d'accusé arrêté. Cependant, cet article n'est pas applicable à l'accusé A. car il est absent du pays et ne s'est pas encore présenté aux autorités angolaises pour interrogatoire, cette période étant suspendue, en attendant sa comparution. Le processus pénal en Angola n'a pas été clos et une diligence raisonnable a été effectuée. En ce qui concerne l'amnistie à laquelle se réfère l'accusé A., il faut mentionner que la loi n.° 11/16 du 12 août n'est applicable qu'aux délits dont le cadre criminel est inférieur à 12 ans. Et dans ce cas précis, il y a aussi des indices du crime de détournement de fonds, dont le cadre pénal à cette époque était de 12 à 16 ans, donc il n'est pas couvert par l'amnistie de la loi n. 911/16 du 12 août.

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D'autre part, il existe également des indices du crime de blanchiment d'argent commis après le 11 novembre 2015. C'est-à-dire des praticiens après la loi d'amnistie n. 211/16 du 12 août. Par conséquent, nous vous demandons une fois de plus de ne pas débloquer les comptes bancaires de l'accusé A., car les poursuites pénales à son encontre continuent d'exister” (atto 02-00-0037 incarto MPC; act. 11, pag. 4 e seg.).

Invocando una violazione del principio della separazione dei poteri, il ricorrente ha contestato la competenza dell’autorità angolana autrice delle summenzionate comunicazioni. Ora, ricordato che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente questioni di diritto estero, questa Corte, in virtù della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non ha motivo di dubitare che il servizio che ha fornito dette informazioni, e più precisamente la direttrice del medesimo, M. procuratrice generale aggiunta della Repubblica dell’Angola, non abbia le competenze per farlo, per cui tale contestazione va disattesa.

2.2.3 Visto quanto precede e preso atto delle precise nonché circostanziate spiegazioni fornite dalle autorità angolane sull’avanzamento della procedura a carico del ricorrente, la richiesta di dissequestro della relazione litigiosa va respinta. Il mantenimento del sequestro in questione ossequia il principio della proporzionalità: da una parte, il presunto provento di reato, ammontante a USD 10'999'815.–, è maggiore rispetto ai valori sequestrati (saldo al 30 giugno 2023: USD 2'537'626.–; v. act. 11, pag. 9); dall’altra, la complessità delle indagini estere non permettono di ritenere problematico il tempo trascorso dalla contestata misura, ordinata nel novembre 2019. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati all’imputato all’estero è dato, visto che l’autorità rogante, anche sulla base della documentazione bancaria già ricevuta (v. decisione di chiusura del MPC del 30 aprile 2020), ha potuto ricostruire flussi di denaro di possibile origine criminale giunto sulla relazione litigiosa, movimentazione di fondi sospetti emersa parimenti nell’ambito delle indagini condotte dal MPC (v. supra Fatti lett. A; act. 11, pag. 3). Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 14 e 23 UNCAC, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Pur invocando svariati impegni finanziari a suo carico, il ricorrente non ha dimostrato, mediante una documentazione completa, in particolare di tipo fiscale, di non disporre di altri valori patrimoniali per

- 8 farvi fronte. Come rettamente osservato dal MPC, la documentazione prodotta dal ricorrente non permette di avere una visione globale ed esauriente del suo patrimonio. In definitiva, egli non ha sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.100-101 del 27 settembre 2022 consid. 2).

3. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 7'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 5 dicembre 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Lucien W. Valloni - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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