Sentenza del 18 maggio 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Saverio Pedraglio,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2022.46
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Fatti: A. Il 18 maggio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 6 dicembre 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs n. 74/2000), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs n. 74/2000) e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs n. 74/2000). In sostanza, gli indagati avrebbero messo in atto “un articolato meccanismo fraudolento ai danni dell’erario italiano posto in essere, a partire dal 2015, per il tramite inizialmente di C. S.r.l., poi di D. S.r.l. e, infine, di E. S.r.l., società riconducibili, a vario titolo, agli odierni indagati. In particolare, il disegno criminoso prevede l’emissione di false fatture aventi ad oggetto perlopiù prestazioni di servizi di promozione da svolgersi presso fiere e manifestazioni similari sul territorio nazionale, emesse, secondo uno schema ampiamente sovrapponibile, dalla C. S.r.l. (dal 2015 aI 2017), dalla D. S.r.l. (dal 2017 al 2019) e dalla E. S.r.l. (dal 2019 ad oggi) nei confronti di clienti italiani, ed il contestuale utilizzo di fatture false per abbattere i ricavi e l’Iva a debito e, allo stesso tempo, fornire un’apparente giustificazione agli indebiti trasferimenti all’estero, verso società comunitarie riconducibili agli stessi B., F. e G., delle somme pagate dai predetti clienti” (atto 1, pag. 1, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con il suo complemento rogatoriale (v. atto 25 incarto MP-TI), l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere all’acquisizione e trasmissione di tutta la documentazione concernente svariate relazioni bancarie; fra queste, la relazione IBAN n. 1 intestata ad A. SA, “al fine di ricostruire i flussi finanziari provenienti dalle società italiane riconducibili agli indagati (e, in particolare, in prima istanza, da C. S.r.l., D. S.r.l. e E. S.r.l.) verso le società del territorio svizzero, per ricostruire compiutamente la rete di operazioni in frode all’erario poste in essere dagli odierni indagati” (ibidem, pag. 4).
B. Con decisione di entrata in materia del 16 dicembre 2021, il MP-TI ha ordinato alla banca H. Svizzera l’identificazione della relazione di cui sopra unitamente al sequestro della relativa documentazione (v. atto 28 incarto MP- TI).
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C. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2022, il MP-TI ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione bancaria concernente, tra l’altro, le relazioni n. 1 (nuova numerazione: n. 2) e n. 3 (nuova numerazione: n. 4) presso la banca H:, intestate ad A. SA (v. act. 1.2).
D. Il 7 marzo 2022, A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulando, in via principale, che non venga trasmessa “la documentazione relativa alla relazione n. 1 (aperta nel novembre 2015 ed estinta nell’ottobre 2017) e meglio al conto n. 1 (nuova numerazione: n. 2 intestati ad A. SA, presso la banca H., e più precisamente: documentazione completa afferente l’apertura della relazione; estratti conto per il periodo dall’apertura all’estinzione, con relativa documentazione di dettaglio delle operazioni di importo pari o superiori a EUR 3'000.–“ (act. 1, pag. 11). In via subordinata, essa chiede che venga trasmessa “la documentazione relativa alla relazione n. 1 (aperta nel novembre 2015 ed estinta nell’ottobre 2017) e meglio al conto n. 1 (nuova numerazione: n. 2) intestati ad A. SA, presso la banca H., ma con le seguenti limitazioni e condizioni cumulative: solo la singola movimentazione del 14 aprile 2016 proveniente dalla società I. Srlu; tutta la documentazione viene trasmessa i) interlineando e anonimizzando i documenti da ogni e qualsiasi riferimento estraneo all’operazione di cui sopra ii) interlineando e anonimizzando i documenti da ogni e qualsiasi riferimento che possa identificare e/o ricondurre al signor J. e K.” (ibidem, pag. 11 e seg.).
E. Con osservazioni del 23 marzo 2022, il MP-TI ha chiesto che il ricorso sia integralmente respinto e la decisione impugnata confermata (v. act. 6). Con scritto del 4 aprile 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, postulando la reiezione del gravame (v. act. 7).
F. Con replica del 2 maggio 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
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1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MP-TI non gli avrebbe concesso il tempo necessario per fornire la documentazione, ora prodotta con il ricorso, che avrebbe dimostrato la sua estraneità ai fatti oggetto dell’inchiesta estera, né l’autorità d’esecuzione avrebbe proceduto, come richiesto, all’interrogatorio dell’amministratore J., emanando in maniera affrettata la decisione impugnata.
2.1 2.1.1 Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso contempla la facoltà per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 135 II 287 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). L'autorità può rinunciare a misure istruttorie quando le prove amministrate le hanno permesso di formare il suo convincimento e quando, procedendo a una valutazione anticipata delle prove che le sono ancora proposte, essa è certa che queste non potrebbero portarla a cambiare la sua opinione (DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a con rinvii). Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court
- 6 la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo ad ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 724-725; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, SJZ 104/2008, n. 2 pag. 34).
2.1.2 Il diritto di essere sentito è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interessata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possibilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale federale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in
- 7 linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.2 In concreto, per quanto riguarda le richieste, da una parte, di ottenere una proroga di venti giorni per l’allestimento di documentazione rilevante per la sua difesa e, dall’altra, di essere sentita personalmente, attraverso i suoi organi, dall’autorità d’esecuzione, il MP-TI, nella decisione impugnata, ha affermato che “nel citato scritto 31 gennaio 2022 del suo patrocinatore, la A. SA chiede inoltre che i suoi organi e, segnatamente, l’amministratore della società, vengano interrogati dalla scrivente Autorità rogata, e ciò, a suo giudizio, al fine di comprovare la totale estraneità della società ai fatti oggetto del procedimento penale italiano. In proposito, va premesso che, per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura amministrativa, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà dell’interessato, tra l’altro, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti (v. DTF 129 Il 497 consid. 2.2 e riferimenti), diritto che non impedisce all’Autorità competente di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possano condurla a modificare il suo giudizio. Nell’ambito della procedura penale, questa facoltà è sancita pure dall’art. 139 cpv. 2 CPP, per cui i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’Autorità penale, oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Il rifiuto di assumere una prova viola il diritto di essere sentito soltanto se la valutazione anticipata della sua rilevanza (o irrilevanza) è inficiata da arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3). Assodata la necessità per l’Autorità rogante (già soltanto per i molteplici accrediti sopra evidenziati e alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati) di analizzare tutte le operazioni avvenute sui conti oggetto della presente decisione intestati alla A. SA, per verificare le operazioni oggetto d’indagine ed eventualmente individuare ulteriori operazioni sospette, non si vede in che misura l’audizione richiesta potrebbe modificare tale constatazione. Risultando dunque l’istanza probatoria irrilevante, e confondendo altresì la A. SA le competenze dell’Autorità rogata con quelle dell’Autorità rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.180 del 21.10.2010 consid. 5 - 5.2 e rinvii), la richiesta va respinta, ritenuto inoltre che l’avente diritto non dispone di un diritto incondizionato di essere sentito personalmente, a maggior ragione quando è già stato invitato dall’Autorità di esecuzione ad esprimersi per iscritto (v. DTF 1A.62/2006 del 27.06.2006 consid. 3; TPF RR.2009.113 del 20.01.2020 consid. 4). Per gli stessi motivi e a fronte dei medesimi riscontri oggettivi, lo scrivente Ministero Pubblico ritiene altresì irrilevante attendere la documentazione prospettata dalla A. SA nel medesimo scritto 31 gennaio 2022 deI suo
- 8 legale (per la cui produzione al Ministero Pubblico, e per formulare ulteriori osservazioni, chiede ulteriori venti giorni di tempo) che, a suo giudizio, servirebbe a comprovare la propria posizione e a dettagliare i motivi per i quali, a suo parere, alla rogatoria non dev’essere dato seguito, non senza rilevare che la richiesta di un (ulteriore) siffatto lungo termine si scontra con l’obbligo di celerità giusta l’ari. 17a AIMP, ritenuto che la società ha già avuto a disposizione oltre un mese per prendere posizione (v. AI 32 e Al 43), oltre al fatto che nello scritto 31 gennaio 2022 del suo patrocinatore essa ha già negato recisamente, integralmente e in modo definitivo, il suo consenso all’esecuzione semplificata giusta l’art. 80c AIMP” (act. 1.2, pag. 19 e seg.).
Questa Corte ritiene che il modo di procedere del MP-TI non presti il fianco a critiche. Innanzitutto, la ricorrente ha avuto tempo sufficiente per prendere posizione sulla documentazione litigiosa (v. atto 32 incarto MP-TI). Ricordata l’assenza di ferie giudiziarie in ambito di assistenza giudiziaria internazionale (v. art. 12 cpv. 2 AIMP; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 1A.7/2004 del 19 gennaio 2004), le vacanze natalizie, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non possono costituire un ostacolo alla sollecita evasione delle rogatorie conformemente all’obbligo di celerità previsto all’art. 17a AIMP. Nemmeno la situazione pandemica legata al Covid-19 può costituire un motivo sufficiente per rallentare la procedura, tanto più che la ricorrente ha la sua sede in Svizzera, ciò che non rendeva eccessivamente complicato il recupero della documentazione societaria da parte del suo patrocinatore. Col suo gravame, l’insorgente si limita del resto ad invocare in maniera generica la pandemia in questione, senza dimostrare che il suo patrocinatore e/o amministratore fossero in dicembre-gennaio 2022 bloccati da una quarantena o da un isolamento sanitario o da qualche altro motivo. Inoltre, alla luce delle operazioni avvenute sul conto della ricorrente, che hanno coinvolto anche società estere implicate nei fatti d’indagine, ogni altra informazione o documento che la ricorrente avrebbe potuto trasmettere al MP-TI non avrebbe potuto modificare la decisione di quest’ultimo, il quale ha correttamente applicato la giurisprudenza in ambito di valutazione anticipata delle prove (v. act. 1.2, pag. 16 e segg.; infra consid. 3). Avendo in ogni caso la ricorrente potuto produrre la documentazione a suo dire rilevante per la sua difesa dinanzi a questa Corte, un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento di ricorso dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Infine, essendo la procedura rogatoriale di principio scritta e avendo la ricorrente potuto esprimersi sufficientemente, sia dinanzi al MP-TI che di fronte a questa Corte, pure da disattendere è la domanda di audizione personale dell’amministratore J. o di L., dato che non si vede quali elementi probatori di rilievo avrebbero potuto o potrebbero essere in tal modo apportati, ribadito in ogni caso che la ricorrente non dispone di un diritto di esprimersi oralmente dinanzi all’autorità (v. supra consid. 2.1.1). Le sue censure in questo ambito vanno dunque respinte.
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3. Secondo l’insorgente, la decisione impugnata lederebbe il principio della proporzionalità, data la sua estraneità alle società, alle persone e ai fatti oggetto d’indagine in Italia. Per tacere del fatto che l’autorità rogante domanderebbe “dati e documenti bancari per informazioni di cui dimostra di essere già pienamente a conoscenza e ciò rende del tutto superflua la domanda di assistenza e la sua evasione” (act. 1, pag. 9). Egli aggiunge che “non c’è collegamento alcuno tra A. SA, i signori J. e K, rispetto agli indagati in Italia e alle altre società coinvolte, in specie le società bulgare. A. SA e i signori J. e K. non sono nemmeno indagati in Italia e il Procuratore italiano nemmeno fa trasparire l’intenzione di indagare la società A. SA o i suoi organi, nemmeno programmaticamente e ciò già sapendo i dettagli delle movimentazioni di denaro” (ibidem). In definitiva, la cooperazione sarebbe da rifiutare, in quanto gli atti richiesti sarebbero estranei ai reati perseguiti e manifestamente inidonei a far progredire le indagini.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche implicate (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di
- 10 tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.).
3.2 Nella decisione impugnata, il MP-TI ha rilevato che “sul conto (in valuta CHF) n. 1 (nuova numerazione: n. 2) intestata alla società A. SA presso la banca H. risulta affluito denaro sospettato di costituire provento dei reati per i quali l’Autorità rogante procede nei confronti degli imputati elencati in ingresso, e più precisamente è possibile rilevare un bonifico in entrata in data 14 aprile 2016 per un importo di CHF 31’686,00 proveniente dalla società bulgara citata nella commissione rogatoria in oggetto in quanto coinvolta nel meccanismo fraudolento. I. SRLU con sede a Sofia (BG), (operazione questa indicata nella commissione rogatoria integrativa del 6 dicembre 2021 della Procura di Milano), ed inoltre sul conto (in valuta EUR) n. 3 (nuova numerazione: n. 4) intestato alla stessa A. SA
- 11 presso la medesima banca è possibile rilevare innanzitutto due operazioni in accredito in data 21.03.2017 e 10.04.2017, rispettivamente per EUR 36’659,30 e per EUR 19’844,00, entrambe d’ordine della società bulgara oggetto dell’inchiesta italiana M. SRLU, nonché due ulteriori, accrediti entrambi in data 10.04.2017, rispettivamente per EUR 19484,00 ed EUR 19’784,00, provenienti dalla società bulgara coinvolta nel meccanismo fraudolento N.SRL. Oltre alle suddette operazioni in accredito sono rilevabili molteplici transazioni in accredito e in addebito con soggetti (anche) esteri che lo scrivente Ufficio non può escludere siano anch’essi coinvolti nel sistema di frode perseguito in Italia” (act. 1.2, pag. 16). In considerazione dei contatti intervenuti tra le società estere coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta e il conto litigioso, ampiamente e precisamente descritti dall’autorità d’esecuzione sia sulla base dei propri accertamenti che di quelli dell’autorità rogante, l'utilità potenziale della documentazione in questione è certamente data. Vista la natura dei reati contestati, l’autorità estera deve potere analizzare personalmente tutta la documentazione bancaria, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intervenuti tra le soggettività, conosciute o ancora sconosciute, coinvolte nei fatti oggetto delle indagini. Nulla muta il fatto che l’autorità rogante sia già a conoscenza delle operazioni sopra evidenziate. Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti esteri possano risultare coinvolte nella vicenda, la richiesta di anonimizzazione presentata dalla ricorrente a titolo subordinato deve essere disattesa. Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dalla ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
3.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto del procedimento italiano, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L’insorgente disattende infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai fatti oggetto del procedimento estero, la ricorrente
- 12 misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e prima facie dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove nella procedura penale in quanto tale, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).
4. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 19 maggio 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Saverio Pedraglio - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).