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Tribunale penale federale 16.02.2022 RR.2021.233

16 febbraio 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,217 parole·~11 min·4

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 16 febbraio 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Silvia Petruzzino,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2021.233

Fatti: A. Il 1° ottobre 2021, la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Trieste, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di A., B., C. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 D. lgs n. 74/2000) e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. lgs n. 74/2000). In sostanza, gli indagati avrebbero promosso, costituito e organizzato una collaudata e stabile associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati, tra i quali l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. L’associazione avrebbe funto da decisivo trait d’union tra i reali fornitori dei rottami metallici (i quali avrebbero venduto in nero, con relativa sottrazione a tassazione dei conseguenti ricavi) e gli acquirenti finali del prodotto (i quali, invece, avrebbero necessitato di regolare e corretta documentazione fiscale e ambientale, anche, ma non solo, per l’imputazione dei costi in contabilità e conseguente abbattimento d’imponibile e d’imposta). I fornitori avrebbero indebitamente sottratto all’imposizione ricavi per EUR 140 milioni. Gli acquirenti avrebbero indebitamente dedotto costi per EUR 150 milioni. L’attività illecita avrebbe riguardato 100'000 tonnellate di materiale e 4'000 camion (v. act. 7.1, allegato 1, pag. 1 e seg.)

Con la sua rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere, tra l’altro, al sequestro della documentazione e dei valori concernenti il conto n. 1 presso la banca D. intestato ad A. (v. act. 7.1, pag. 4 e seg.).

B. Con decisione di entrata nel merito dell’8 ottobre 2021, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 7.2), ha accolto la rogatoria, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 4.3). Il medesimo giorno, esso ha ordinato la consegna della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca D., unitamente al sequestro dei beni ivi depositati (v. act. 4.2).

C. Il 26 ottobre 2021, A. ha interposto ricorso avverso l’ordine di consegna e di sequestro di cui sopra, chiedendo che “l’ordine di bloccare il conto disposto in data 8 ottobre 2021 dal Procuratore federale, Signor E., nell’ambito della domanda di assistenza giudiziaria da parte della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Trieste sia modificato nel senso di sbloccare parzialmente il conto al fine di permettere al reclamante di sostenere i costi di mantenimento della sua famiglia, di gestione ordinaria, quali tasse, e di patrocinio legale

nell’ambito del procedimento penale in corso e dai costi di giustizia, quantificabili in almeno franchi svizzeri 6'000.- mensili” (act. 1, pag. 5).

D. Con risposta del 18 novembre 2021, il MPC ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sussidiariamente, ch’esso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). L’UFG, dal canto suo, è rimasto silente.

E. Con replica del 10 dicembre 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 9).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di un conto bancario da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione n. 1 presso la banca D. oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente afferma che il contestato sequestro non gli permetterebbe di “sostenere le inevitabili: i) spese ordinarie derivanti dal mantenimento della propria famiglia, ossia la moglie e due figli (uno nato il 30.10.2003 e l’altro il 01.08.2013), entrambi studenti, dai costi della relativa abitazione di Lugano (rata del mutuo, spese telefoniche, elettricità, ecc.) e dai costi quali cassa malati, tasse, ecc. e ii) spese straordinarie relative al procedimento penale in corso” (act. 1, pag. 3). Egli postula quindi lo sblocco parziale del suo conto, al fine di coprire i summenzionati costi, quantificabili in almeno fr. 6'000.– mensili (v. ibidem, pag. 5). In sede di replica, egli ha prodotto svariata documentazione riguardante le spese di cui sopra (v. act. 9, allegati da B a I), quantificate questa volta in complessivi fr. 8'335.82 (v. ibidem, pag. 4).

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 Ora, senza esaminare e approfondire l’esistenza e l’entità degli impegni finanziari invocati, per i quali sono stati presentati dei documenti, occorre rilevare che il ricorrente non ha prodotto documentazione che possa permettere a questa Corte di verificare se lo stesso non disponga di altri beni per ovviare alle sue asserite difficoltà economiche. Dagli atti dell’incarto non è assolutamente chiaro quali siano i redditi e il patrimonio dell’interessato. Il formulario di calcolo delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza, allegato in sede di replica (v. act. 9.8), è puramente indicativo e non vincolante per l’autorità fiscale, come si può leggere in calce allo stesso. Altra documentazione fiscale non viene inspiegabilmente allegata. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 4'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 4'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

Bellinzona, 17 febbraio 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Silvia Petruzzino - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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