Sentenza del 26 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Daniele Moro,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Ritiro del ricorso
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2021.168
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Visti: - la nota verbale del 5 marzo 2021, con la quale l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale domanda di estradizione di A. per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, autoriciclaggio e altri reati fiscali (v. act. 3.1 e 1.2); - la decisione del 14 luglio 2021, mediante la quale l’UFG ha concesso l’estradizione del predetto (v. act. 1.2); - il ricorso presentato il 16 agosto 2021 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato in sostanza l’annullamento della stessa (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese del 17 agosto 2021 (v. act. 3); - la risposta del 19 agosto 2021, con la quale l’UFG ha proposto di respingere il ricorso (v. act. 5); - l’invito a presentare la replica del 20 agosto 2021 (v. act. 6); - lo scritto del 25 agosto 2021, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo gravame (v. act. 7). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 agosto 2021, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
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- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, nel termine per l'inoltro dell'anticipo delle spese e della replica nonché dopo l’invio da parte dell'autorità d'esecuzione delle proprie osservazioni, cagionando oneri di lavoro alla cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 1’000.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 27 agosto 2021 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Moro - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).