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Tribunale penale federale 15.05.2020 RR.2020.84

15 maggio 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,285 parole·~6 min·5

Riassunto

Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).;;Assistenza giudiziaria in meteria penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA).

Testo integrale

Sentenza del 15 maggio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'avv. Maurizio Pagliuca, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.84

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Visti: - la domanda di assistenza giudiziaria presentata in data 22 marzo 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, fra gli altri, di B., alias C., per associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I); - la decisione di chiusura del 19 febbraio 2020 emessa dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI), con la quale è stata disposta la consegna all’autorità rogante della documentazione concernente, fra le altre, la relazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata alla ricorrente (v. act. 1.3); - il ricorso del 17 marzo 2020 interposto da A. SA in liquidazione presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1); - la risposta dell’8 aprile 2020 presentata dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (v. act. 5); - la risposta del 16 aprile 2020, con la quale il MP/TI ha informato la Corte di rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documentazione riguardante la relazione n. 1 procedendo allo stralcio del punto 2. d) della decisione di chiusura 19 febbraio 2020 e informandone il rappresentante della ricorrente (v. act. 6); - lo scritto del 17 aprile 2020, con il quale la ricorrente ha accolto favorevolmente tale riesame della decisione impugnata (v. act. 8). Considerato: - che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che in questo ambito la procedura di ricorso è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP);

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- che giusta l'art. 58 PA, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3); - che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n. 24 ad art. 58 PA e referenze citate); - che in concreto, con la sua risposta del 16 aprile 2020, il MP/TI ha dichiarato di rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documentazione riguardante la relazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata alla ricorrente, procedendo allo stralcio del punto 2. d) della decisione impugnata; - che il riesame della decisione di chiusura da parte del MP/TI è avvenuto in tempo utile, ovvero entro l'ultimo termine assegnatogli da questa Corte per prendere posizione; - che questo Tribunale prende atto dell’annullamento del punto 2. d) della decisione impugnata concernente la relazione bancaria della ricorrente; - che di conseguenza il presente procedimento è divenuto senza oggetto e la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, pag. 409 e 412, con riferimenti giurisprudenziali); - che ai fini della determinazione delle spese processuali, il MP/TI, nel quadro della presente procedura, a seguito della modifica della decisione – da interpretarsi quale acquiescenza – è da considerare parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.); - che al MP/TI non possono tuttavia essere addossate le spese processuali, motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA); - che l'importo di fr. 5'000.– versato dalla ricorrente a titolo di anticipo delle spese deve esserle restituito dalla cassa del Tribunale penale federale;

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- che nei procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF); l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF); - che nella fattispecie, con il suo scritto del 17 aprile 2020, la ricorrente ha postulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza allegare alcuna nota d’onorario attestante l’effettivo dispendio orario (v. act. 7); - che a fronte di quanto precede, nel caso concreto, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità di fr. 2'000.– (IVA inclusa), la quale è messa a carico del MP/TI (v. art. 64 cpv. 2 PA).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'000.–. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2’000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 18 maggio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Maurizio Pagliuca - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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