Skip to content

Tribunale penale federale 18.05.2020 RR.2020.42

18 maggio 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,752 parole·~9 min·11

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 18 maggio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B. S.A., rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.42-43 Procedura secondaria: RP.2020.13-14

- 2 -

Visti: - la decisione del 24 gennaio 2020, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dal Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano in data 19 dicembre 2019, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.2); - la decisione del medesimo giorno intitolata “Obbligo di consegna (art. 12 cpv. 1 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali (art. 12 cpv. 1 e art. 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assistenza giudiziaria”, con la quale il MPC ha ordinato l’acquisizione di svariata documentazione nonché il mantenimento del blocco dei valori patrimoniali concernenti la relazione n. 1 presso la banca C., Lugano, intestata a B. S.A., con sede in Lussemburgo (v. act. 1.2); - il ricorso del 7 febbraio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. e B. S.A. hanno chiesto, in via preliminare, inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, di accordare l’effetto sospensivo al ricorso; dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a titolo provvisionale, confermare l’effetto sospensivo; alternativamente, accordare l’effetto sospensivo. In via principale, essi hanno chiesto di dichiarare il ricorso ricevibile; nel merito, essi chiedono di annullare i dispositivi con i quali è fatto ordine alla banca C. di mantenere il sequestro sui valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1, intestata alla società B. S.A., già oggetto di blocco provvisorio ai sensi dell’art. 18 AIMP, decretato dal Ministero pubblico della Confederazione in data 22 novembre 2019 ed è fatto divieto di effettuare addebiti, rispettivamente prelievi dispositivi previsti dalla Decisione di Obbligo di consegna (art. 12 cpv. 1 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali (art. 12 cpv. 1 e art. 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assistenza giudiziaria della Procuratrice federale Avv. D., Lugano del 24 gennaio 2020 nel procedimento incarto N. RH.19.0305 (v. act. 1, pag. 4); - l’invito del 10 febbraio 2020, con il quale i ricorrenti sono stati invitati, oltre a versare un anticipo delle spese, a produrre i documenti che attestano l’esistenza della società, l’identità delle persone che hanno firmato la relativa procura nonché i poteri di rappresentanza di quest’ultime (v. act. 3); - il versamento dell’anticipo delle spese richiesto (v. act. 4); - la presa di posizione del 3 marzo 2020, con la quale l’Ufficio federale di giustizia

- 3 -

(in seguito: UFG) postula l’inammissibilità del gravame (v. act. 6); - la risposta del 6 marzo 2020, mediante la quale il MPC postula la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo che del ricorso, siccome inammissibili (v. act. 7); - le repliche del 27 marzo 2020 (una per l’UFG e l’altra per il MPC), con le quali i ricorrenti ribadiscono le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10 e 11); - lo scritto dell’8 aprile 2020, con il quale l’UFG ha rinunciato a presentare una duplica, ribadendo le sue conclusioni del 3 marzo 2020 (v. act. 14); - la richiesta di misure provvisionali del 30 aprile 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza, con la quale i ricorrenti chiedono, in via principale, di revocare il sequestro della relazione bancaria intestata a B. S.A. per quanto attiene ai valori patrimoniali, mantenendo la misura unicamente relativamente alla documentazione bancaria e, in via subordinata, di autorizzare tutti i pagamenti dalle sue relazioni bancarie nella misura in cui riferiti “a una causale giustificata da spese ricorrenti o giustificati dalla conclusione di affari e non abbiano semplice valenza distrattiva” (v. act. 16, pag. 3); - la telefonata del 14 maggio e il fax del 16 maggio u.s., con i quali il ricorrente ha espresso una serie di preoccupazioni relative al procedimento estero domandando di “incontrare di persona” la Corte giudicante (v. act. 19). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se

- 4 sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invitato il patrocinatore dei ricorrenti a produrre i documenti che dimostrano che B. S.A. esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, che indicano l’identità di coloro che hanno firmato la procura allegata nonché quelli che attestano che coloro che hanno firmato la procura sono abilitati a rappresentare la società, pena l'inammissibilità del gravame (v. act. 3); - che nell’invito di cui sopra l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che i ricorrenti hanno sì versato l’anticipo delle spese richiesto, ma non hanno trasmesso la documentazione richiesta; - che, pertanto, la società ricorrente non ha dimostrato né di esistere al momento dell’inoltro del ricorso né che i firmatari della procura possono rappresentarla giuridicamente dinanzi a questo Tribunale; - che, in definitiva, non avendo la società ricorrente fornito una procura valida, la presente autorità non entra nel merito del suo ricorso; - che in base all’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero); - che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;

- 5 -

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa); - che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d); - che, essendo unicamente l’avente diritto economico del conto oggetto della decisione impugnata, A. non dispone della legittimazione ricorsuale; - che anche il suo ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 2’000.– a carico dei ricorrenti in solido; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 1'000.–.

- 6 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versata di fr. 3'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 18 maggio 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rocco Taminelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

RR.2020.42 — Tribunale penale federale 18.05.2020 RR.2020.42 — Swissrulings