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Tribunale penale federale 11.05.2020 RR.2020.14

11 maggio 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,753 parole·~19 min·7

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza dell’11 maggio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dagli avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.14

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Fatti: A. Il 19 settembre 2017 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 19 giugno 2018, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di B. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza, l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Panama avvenuta tra il 2010 e 2014. Più precisamente, egli avrebbe funto da intermediario finanziario per conto della società C., la quale, unitamente alla società D. SA, con cui formava un consorzio, avrebbe versato tangenti a funzionari panamensi per l’ottenimento degli appalti. Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante chiede l’adozione di numerose misure, tra cui l’edizione della documentazione bancaria riconducibile a numerose persone fisiche e giuridiche menzionate in rogatoria, nonché il blocco dei fondi (v. act. 1.4 e 1.5).

B. Con decisione del 14 settembre 2018, il Ministero Pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 e seg., in rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità spagnola (v. atto 04-01-0001 e segg., in rubrica 4 incarto MPC).

C. Con decisione incidentale del 20 giugno 2019, il MPC ha ordinato l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante la relazione n. 1 intestata alla società A. SA, presso la banca E., Zurigo, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento interno SV.17.1702 concernente la medesima fattispecie (v. atto 04-01-0063 e seg., in rubrica 4 incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.B).

E. Il 2 gennaio 2020 la società A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. A titolo sussidiario, essa chiede di rinviare la causa al MPC, ordinando a quest’ultimo di procedere alla cernita dei documenti (v. act. 1).

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F. Con scritti del 17 febbraio 2020, l’UFG e il MPC hanno chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 12 marzo 2020, la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

H. Con duplica spontanea del 17 marzo 2020, il MPC ha evidenziato come l’irrilevanza di taluni documenti stabilita in un altro procedimento non sia determinante per questa procedura. Per il resto, il MPC ribadisce quanto già comunicato in sede di risposta (v. act. 16).

I. Con triplica dell’8 aprile 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 19), la ricorrente conferma le sue conclusioni ricorsuali (v. act.18).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 novembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02]; Giornale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di

- 4 reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso del 2 gennaio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. SA è titolare della relazione bancaria n. 1, la legittimazione a ricorrere è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MPC si sarebbe limitato a respingere in blocco le sue obiezioni riguardo alla trasmissione di una parte dei documenti bancari, senza fare specifico riferimento ai documenti in questione. Il MPC avrebbe perlomeno dovuto esprimersi riguardo alla possibilità di anonimizzare i documenti riguardanti le società e i clienti di F. estranei alla rogatoria.

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta

- 5 l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, essendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1). Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

2.2 Mediante scritto del 14 ottobre 2019, la ricorrente si è opposta alla trasmissione in via rogatoriale di determinati documenti, allegando una tabella contenente un elenco preciso dei suddetti (v. atto 15-05-0031 e segg., in rubrica 15 incarto MPC). Nella sua decisione di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha considerato tutte le censure sollevate dalla ricorrente, senza tuttavia soffermarsi sui singoli documenti, essendo una tale presa di posizione, alla luce della giurisprudenza relativa al principio della proporzionalità (v. infra consid. 4.1), non necessaria.

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In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi nuovamente sugli atti e il MPC di ribadire le proprie considerazioni al riguardo. Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentita sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). In definitiva, tutte le censure presentate in questo ambito vanno respinte.

3. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della res judicata. Da una parte, i fatti contestati all'avente diritto economico della società ricorrente sarebbero già stati oggetto di una condanna all'estero, dall'altra, le autorità di perseguimento penale elvetiche condurrebbero già un procedimento penale a carico della società ricorrente.

3.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In campo di assistenza, tale principio è retto sia dall'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP che dall'art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, l'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello di diritto europeo il principio si ritrova anche all'art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, op. cit., n. 664 pag. 723), secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. Secondo la giurisprudenza non è a priori escluso che l'assistenza possa essere negata se appare evidente che le persone e i fatti perseguiti sono rigorosamente identici a quelli che hanno già dato luogo alla sentenza del primo giudice in uno Stato parte alla CAS (sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3). In caso di dubbio l'assistenza deve essere data (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 663). In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 precitata, ibid.).

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3.2 Anzitutto va preso atto che a sostegno di questa censura la ricorrente si è limitata a produrre in sede di ricorso un accordo concluso dal suo avente diritto economico con le autorità penali panamensi e quindi con uno Stato estraneo allo spazio Schengen (v. act 1.17). Sotto il profilo dell'art. 54 CAS la ricorrente non può dunque dedurre niente a suo favore dall'accordo in questione. D'altro canto, non risulta agli atti, né la ricorrente lo sostiene, che per i fatti oggetto della procedura in Spagna vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla concessione dell'assistenza alla luce dell'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Per quanto riguarda l'art. 66 AIMP esso non si applica già per il fatto che la persona perseguita all'estero, ovvero B., non dimora in Svizzera (v. anche GLESS/ECHLE, Commentario basilese, 2015, n. 15 ad art. 66 AIMP). La presunta procedura svizzera, cui accenna in maniera vaga la ricorrente a pag. 20 del ricorso, non avrebbe dunque alcun rilievo dal punto di vista dell'art. 66 AIMP. Per tacere del fatto che la procedura in Spagna non è diretta esclusivamente contro l'avente diritto economico della ricorrente per cui si applicherebbe in ogni caso l'eccezione di cui al capoverso 2 di questo stesso articolo.

4. La ricorrente afferma infine che il MPC, con la sua decisione di chiusura, avrebbe violato il principio della proporzionalità. La trasmissione della documentazione avverrebbe senza che vi sia stata una cernita, la quale si imporrebbe anche a tutela del segreto professionale di F., avvocato di professione. Sarebbe perlomeno necessaria l’anonimizzazione dei nomi dei clienti di F. nei documenti che il MPC intende trasmettere. In sede di replica, essa aggiunge che taluni documenti sarebbero già stati giudicati irrilevanti in altri procedimenti, per cui la decisione del MPC sarebbe contraddittoria.

4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF

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136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

4.2 In concreto, dall’analisi della documentazione litigiosa già effettuata dal MPC emerge che la relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. SA, presso la banca E., Zurigo, è stata accreditata con valori provenienti dalla società D. SA. In questo senso, tenuto anche conto dell’acclarato coinvolgimento dell’avente diritto economico della società ricorrente nei fatti corruttivi esteri (v. act 1.17), la relazione bancaria in questione potrebbe essere collegata con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, per cui l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile. Visti i reati ipotizzati dall'autorità rogante, tutta la documentazione in questione deve essere trasmessa. Che il MPC possa aver considerato irrilevanti taluni documenti nell’ambito di altri procedimenti nulla incide sull’applicabilità nella presente procedura della chiara giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.1). Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti potrebbero risultare coinvolte nella vicenda, le richieste di anonimizzazione di taluni documenti devono essere disattese. Per quanto riguarda l’asserita violazione del segreto professionale dell’avvocato, va rilevato che la ricorrente, unica intestataria del conto, non può far valere censure nell’interesse di terzi, in casu il suo avente diritto economico (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.315 del 5 marzo 2015 consid. 2.2; RR.2015.205 del 18 novembre 2015 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 395), come del resto nemmeno gli interessi dei clienti dello stesso. Tale contestazione è dunque inammissibile. Fosse anche stata ammissibile,

- 9 ancora da dimostrare era il fatto che (tutto) quanto svolto dall'avente diritto economico dell’insorgente per i clienti in questione (v. act. 1, pag. 25 e seg.) riguardasse l'attività tipica dell'avvocato e non consulenze di natura commerciale non coperte dal segreto professionale. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 12 maggio 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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