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Tribunale penale federale 06.04.2020 RR.2019.269

6 aprile 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,543 parole·~18 min·6

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 6 aprile 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Guillaume Vodoz, Ricorrente contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2019.269

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Fatti: A. Il 17 settembre 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Procudoria da República no Estado do Paraná, Curitiba) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e A. per il reato di riciclaggio di denaro (art. 1 legge n. 9.613). In sostanza, l’autorità rogante sospetta che B., attivo nel commercio di pietre preziose, abbia riciclato, con l’aiuto della figlia, A., ricevendoli su conti bancari a lui riconducibili, anche in Svizzera, valori patrimoniali provenienti da società riconducibili al gruppo C. coinvolte nello scandalo corruttivo che ha toccato il gruppo medesimo in Brasile e in altri Paesi. Con la loro domanda di assistenza, le autorità brasiliane hanno chiesto l’edizione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca D., a Ginevra, intestata a A., nonché il sequestro del saldo attivo in essere sulla medesima (v. act. 1.2)

B. Con decisione del 18 dicembre 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.1, pag. 2), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.4).

C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante la relazione n. 1 presso la banca D., intestata a A., già in possesso dell’autorità inquirente elvetica nell’ambito del parallelo procedimento nazionale (v. act. 1.5).

D. Con decisione di chiusura del 13 settembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità brasiliane di svariata documentazione concernente la relazione di cui sopra (v. act. 1.1, pag. 8).

E. Il 16 ottobre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).

F. Con scritti del 26 e 27 novembre 2019, l’UFG risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 20 dicembre 2019, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, presentando tuttavia una richiesta sussidiaria, ossia la sospensione della procedura

- 3 affinché il MPC possa verificare presso l’autorità rogante l’asserita esistenza di un accordo di collaborazione sottoscritto dal padre della ricorrente con le autorità brasiliane che consacrerebbe la totale estraneità di A. con i fatti rimproverati al padre (v. act. 12).

H. Con scritto del 28 gennaio 2020, la ricorrente ha confermato al MPC l’esistenza dell’accordo di collaborazione di cui sopra, trasmettendogli copia di una decisione di omologazione del 21 gennaio 2020 della giudice brasiliana E. (v. act. 14).

I. Con scritto del 29 gennaio 2010, il MPC ha comunicato a questa Corte di non aver ricevuto da parte delle autorità brasiliane alcuna informazione in merito all’accordo in questione e nessun ritiro della commissione rogatoria, concludendo che non vi è nessun motivo per revocare la decisione impugnata (v. act. 15).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; TPF RR.2019.80 dell’11 febbraio 2020 consid. 1.2, destinata alla pubblica-

- 4 zione). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 13 settembre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione contestata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82; 2011 131 consid. 2.2).

2. La ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sia solo un “copia e incolla” della trasmissione spontanea d’informazioni del MPC del 20 marzo 2018, per cui l’autorità estera, non avendo fornito un esposto dei fatti indipendente destinato a chiarire la fondatezza dell’inchiesta penale, non avrebbe rispettato le regole della cooperazione. L’esposto dei fatti sarebbe comunque lacunoso, ciò che non permetterebbe di verificare il rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità.

2.1 L’art. 24 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che la domanda di assistenza deve contenere le indicazioni seguenti: il nome dell’autorità che la presenta e, all’occorrenza, dell’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l’oggetto e il motivo della domanda (lett. b); per quanto possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il nome dei genitori e l’indirizzo delle persone oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda (lett. c); il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell’art. 14 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 128 II 407 consid. 5.2.1; 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le

- 5 circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).

2.2 In concreto, dalla rogatoria brasiliana risulta che B. avrebbe ricevuto su conti intestati a società offshore a lui riconducibili un totale di USD 2.8 milioni provenienti da società legate al gruppo C., e più precisamente da F. Ltd, G. Inc., H. Ltd, I. SA, J. Ltd e K. Corp. Il gruppo in questione avrebbe creato un apposito settore, denominato “P.”, preposto al pagamento di tangenti a funzionari pubblici, il quale si sarebbe servito di società di sede intestatarie di relazioni bancarie anche in Svizzera che avrebbero funto da “casse nere”. Per la trasmissione degli ordini di pagamento, il summenzionato dipartimento utilizzava il sistema informatico MyWebDay per la contabilità parallela e il sistema Drousys per la comunicazione segreta tra i membri del team, così come per la comunicazione tra questi ultimi e gli operatori finanziari. Il gruppo C. ha presentato estratti conto, ordini di pagamento e comunicazioni avvenute mediante il sistema Drousys che proverebbero che pagamenti provenienti dalle società offshore del gruppo sono confluiti sulle relazioni intestate alle società L. Corp. e M. SA riconducibili a B. Come rilevato dal MPC, gli elementi d’indagine raccolti in Brasile a carico dei predetti si sono poi rafforzati grazie al parallelo procedimento penale aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro a carico di ignoti, nell’ambito del quale l’autorità elvetica ha potuto acquisire svariata documentazione relativa a conti bancari riconducibili, direttamente o indirettamente, agli indagati, la cui esistenza è stata resa nota alle autorità brasiliane mediante trasmissione spontanea d’informazioni del 20 marzo 2018 (v. act. 1.3), a prescindere quindi dal fatto – qui irrilevante – che il procedimento in Svizzera sia stato poi abbandonato (v. act. 12.1 e infra consid. 4). Ora, nella misura in cui tale trasmissione è intervenuta nel rispetto dell’art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l’autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere per indagini relative ai medesimi fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee d’informazioni è proprio questo. Del resto, a parte la ripresa d’informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli indagati, la rogatoria brasiliana contiene molte altre informazioni derivanti dall’inchiesta “Lavo Jato” (v. atto 01-01-0021 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 17 settembre 2018. Secondo l’autorità richiedente, gli indagati si sarebbero avvalsi in Svizzera di società offshore intestatarie di relazioni bancarie sulle quali sarebbero pervenuti ingenti valori patrimoniali di origine criminale oggetto di riciclag-

- 6 gio. Il riferimento al progetto Q. – centro petrochimico a Rio de Janeiro, un progetto di Petrobras – nella contabilità parallela del gruppo C. indica che i pagamenti potrebbero essere in relazione con pagamenti illeciti a favore di funzionari della società Petrobras. L’autorità estera sospetta che i pagamenti siano legati a complesse operazioni di riciclaggio di denaro, con pagamenti in moneta estera all’estero e messa a disposizione di valuta brasiliana o, considerando il campo di attività della famiglia di B., di pietre preziose in Brasile, a funzionari pubblici. L’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all’art. 24 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d’indagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.

3. L’insorgente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità, nella misura in cui la sua relazione bancaria non sarebbe stata destinataria di nessun accredito proveniente dalle società definiti come “casse nere” del gruppo C. La domanda di assistenza brasiliana costituirebbe quindi una ricerca indiscriminata di mezzi di prova, dato che le sue relazioni bancarie non avrebbero nessun legame con i fatti indagati all’estero.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66consid. 4.3.1 pag. 71), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;

- 7 sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

3.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A., unitamente al padre, è indagata nel procedimento estero per reati di riciclaggio di denaro nonché titolare della relazione sequestrata. Data la natura finanziaria dei reati contestati, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza svariate operazioni avvenute sui conti degli indagati che tracciano dei legami con società riconducili al gruppo C. La relazione della ricorrente è stata accreditata, nel dicembre 2015, di un importo complessivo di USD 1'729'048.– proveniente da una relazione in essere presso la medesima banca e intestata a N. SA, riconducibile a B. Quest’ultima relazione è stata accreditata, tra settembre e novembre 2011, di un importo complessivo di USD 464'588.– proveniente da diverse relazioni bancarie utilizzate dal gruppo C. come “casse nere”, ossia: USD 250'000.– il 7 novembre 2011 provenienti da una relazione bancaria intestata a H. Ltd e USD 214'488.– il 7 settembre 2012 provenienti da una relazione bancaria intestata a F. Ltd. Oltre a questi appena descritti, vi sono stati altri versamenti provenienti dalle “casse nere” nel gruppo C. a favore di relazioni intestate a società riconducibili a B. In totale lo stesso ha ricevuto su relazioni a lui riconducibili un importo complessivo di USD 2.8 milioni proveniente da relazioni bancarie utilizzate dal predetto gruppo come “casse nere” (v. act. 1.1, pag. 7). Visto quanto precede, vi sono fondate ragioni per ritenere che la relazione bancaria intestata alla ricorrente possa essere collegata con l’attività di riciclaggio di denaro oggetto delle indagini estere.

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Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e la stessa documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

4. Infine, in sede di replica, la ricorrente afferma che il MPC, avendo accettato le giustificazioni fornite dalla ricorrente e da B. relativamente alle operazioni avvenute sui conti a loro riconducibili, ha abbandonato il parallelo procedimento penale per riciclaggio di denaro aperto in Svizzera contro ignoti (v. act. 12.1). Inoltre, come emergerebbe da un parere giuridico del 19 dicembre 2019 redatto dall’avv. O. (v. act. 12.2), B. avrebbe concluso l’11 dicembre 2019 un accordo di collaborazione con il Ministero pubblico brasiliano che attesterebbe la totale estraneità della ricorrente agli atti contestati al padre, legati alla mancata dichiarazione al fisco brasiliano di denaro depositato in Svizzera frutto di operazioni di compravendita intervenute nell’ambito dell’attività professionale di B. A titolo sussidiario, la ricorrente chiede una sospensione della procedura affinché il MPC chiarisca la situazione con le autorità brasiliane.

Questa Corte rileva che l’emanazione del decreto di abbandono sopra menzionato non permette di concludere automaticamente che la domanda di assistenza è divenuta priva d’oggetto. Se è vero che detto decreto si fonda sull’art. 319 cpv. 1 lett. a CPP, tale atto è stato parimenti adottato sulla base dell’art. 8 cpv. 3 CPP. Nella misura in cui la documentazione litigiosa potrebbe servire all’autorità rogante per identificare tutti i flussi di denaro e tutte le persone coinvolte nei fatti oggetto d’indagine e che la stessa autorità, nonostante l’asserito accordo di collaborazione, non ha comunque sino ad oggi ritirato la propria domanda di assistenza, ciò che è stato ancora confermato dal MPC in data 29 gennaio 2020 (v. act. 15), in risposta allo scritto della ricorrente del giorno prima (v. act. 14), la trasmissione contestata rimane giustificata. Visto quanto precede, sia le censure in questo ambito che la domanda di sospensione vanno respinte.

5. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

- 9 indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.– a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 7 aprile 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Guillaume Vodoz - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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