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Tribunale penale federale 26.02.2018 RR.2018.60

26 febbraio 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,272 parole·~6 min·5

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF).

Testo integrale

Sentenza del 26 febbraio 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli, istante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.60

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Visti: - la decisione di chiusura del 20 dicembre 2017 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 24 febbraio 2016, completata il 15 giugno e il 16 dicembre 2016 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.26 del 15 febbraio 2018); - il ricorso del 24 gennaio 2018 interposto da A. SA, Lussemburgo, presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) avverso la suddetta decisione (v. RR.2018.26, act. 1); - lo scritto del 25 gennaio 2018, ritirato dalla destinataria presso La Posta il giorno seguente (v. act. 5), mediante il quale la presente autorità ha invitato l’istante a versare, entro il 5 febbraio 2018, un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, pena la non entrata in materia del ricorso (v. RR.2018.26, act. 3); - la comunicazione del 13 febbraio 2018, mediante la quale il Servizio finanze del TPF constatava l'assenza di pagamento dell'anticipo delle spese di cui sopra (v. RR.2018.26, act. 4); - la sentenza del 15 febbraio 2018, con la quale questa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in seguito al mancato pagamento dell'anticipo delle spese (v. sentenza RR.2018.26); - lo scritto del 19 febbraio 2018 (v. act. 1), anticipato per fax, con il quale A. SA ha trasmesso a questa Corte copia di un documento bancario che attesterebbe l'avvenuto pagamento dell'anticipo delle spese in questione il 30 gennaio 2018, chiedendo quindi di annullare o rivedere la sentenza di cui sopra (v. act. 1.1); - la comunicazione del medesimo giorno, mediante la quale il Servizio finanze del TPF confermava l'assenza di pagamento dell'anticipo delle spese (v. act. 2); - la comunicazione del 20 febbraio 2018, con la quale la banca B., sulla base delle informazioni contenute nel documento bancario fornito dall’istante, dichiarava di non trovare il pagamento in questione (v. act. 3).

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Considerato: - che secondo l'art. 40 cpv. 1 della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), gli articoli 121-129 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP); - che lo scritto del 19 febbraio 2018 inoltrato da A. SA deve essere trattato come una domanda di revisione basata sull'art. 121 lett. d LTF; - che tale disposizione prevede che la revisione di una sentenza può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti; - che in concreto l'istante sostiene di aver versato tempestivamente l'anticipo delle spese di fr. 5'000.– richiestole dal Tribunale per quanto riguarda la procedura RR.2018.26, contrariamente a quanto constatato da questa Corte mediante sentenza del 15 febbraio 2018; - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che l'onere della prova circa la tempestività del versamento incombe all’istante (v. DTF 139 III 364 consid. 3.1; EGLI, in B. Waldmann/P. Weissenberger (ed.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz. 2016, n. 28 ad art. 21 PA); - che, per quanto concerne versamenti provenienti dall'estero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il termine di pagamento dell'anticipo spese è ossequiato quando, da una parte, l'importo è effettivamente addebitato su un

- 4 conto estero (criterio dell'addebito) e, dall'altra, esso è stato ricevuto dall'ausiliario dell'autorità (criterio della sfera d'influenza), in concreto La Posta Svizzera (v. sentenza del Tribunale federale 2C_1022/2012 del 25 marzo 2013, consid. 6.3.3, con giurisprudenza citata); - che, nella fattispecie, un importo di fr. 5'000.– è stato addebitato il 30 gennaio 2018 sul conto n. 1 presso la banca C. intestato a A. SA, a favore di questo Tribunale (v. act. 1.1); - che l’istante non ha tuttavia dimostrato che il suddetto importo è giunto nella sfera d'influenza della banca B. entro il 5 febbraio 2018; - che, su richiesta di questo Tribunale, la banca B. ha dichiarato in data 20 febbraio 2018 di non aver trovato il pagamento in questione (v. act. 3); - che essendo la domanda di revisione infondata, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 127 LTF); - che la domanda di revisione va dunque respinta; - che l'istante, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta. 2. Una tassa di giustizia di fr. 1'000.– è messa a carico dell'istante.

Bellinzona, 26 febbraio 2018 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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