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Tribunale penale federale 08.01.2019 RR.2018.244

8 gennaio 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,814 parole·~19 min·5

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Testo integrale

Sentenza dell’8 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Stephan Blättler, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.244

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Fatti: A. In data 7 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti di A. e di altri indagati per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione. Dall’attività investigativa svolta in Italia erano infatti emerse movimentazioni di somme non giustificate dalle dichiarazioni fiscali presentate dagli indagati e dalle società a loro riconducibili. Tramite la propria commissione rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, segnatamente, l’acquisizione e la trasmissione della documentazione bancaria a partire dal 1° gennaio 2003 relativa a conti presso la banca B. (già banca C.) riconducibili a A., nonché il sequestro dei relativi saldi attivi (act. 7.1 doc. MP-TI n. 1, act. 1 pag. 3).

B. Con decisione di entrata nel merito ed incidentale del 16 luglio 2014, il Ministero pubblico del Canton Ticino (di seguito: MP-TI) ha dato seguito alle richieste, impartendo alla banca B. di identificare e bloccare qualsiasi relazione riconducibile, per quanto qui di rilievo, a A. (act. 7.1 doc. MP-TI n. 2).

C. In data 7 agosto 2014 il MP-TI ha emanato la propria decisione di chiusura, ordinando la trasmissione all’autorità estera, tra altri, dei documenti relativi alla relazione fiduciaria n. 1 intestata a D. e sita presso la banca B., della quale A. era avente diritto economico, mantenendo il sequestro dei valori patrimoniali ivi depositati (act. 7.1, doc. MP-TI n. 6). Il 22 settembre 2014, essendo la summenzionata decisone di chiusura passata in giudicato, la documentazione ivi menzionata è stata trasmessa all’autorità estera (act. 7.1, doc. MP-TI n. 14).

D. L’8 marzo 2016 il MP-TI ha autorizzato il trasferimento dell’integralità dei fondi depositati sulla relazione n. 1 in favore della relazione nominativa n. 2 intestata a A., presso la medesima banca (act. 7.1, doc. MP-TI n. 60 e 63).

E. L’istanza di dissequestro parziale del 7 giugno 2016 di A. – a suo dire volta a far fronte agli accordi conciliativi raggiunti con l’Agenzia delle Entrate, Divisione di Modena – è stata respinta dal MP-TI con decisione del 13 giugno 2016 (act. 7.1, doc. MP-TI n. 68 e 72).

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F. Il ricorso avverso tale decisione presentato da A. il 23 giugno 2016 è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza RR.2016.107-108 del 28 ottobre 2016 (act. 7.1, doc. MP-TI n. 93).

G. Nell’ambito del procedimento italiano, con sentenza del 14 maggio 2018 il Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Modena ha riconosciuto A. colpevole unicamente di alcuni dei reati ascrittile ed ha disposto il dissequestro e la restituzione alla medesima delle somme oggetto di sequestro preventivo (act. 1.3, act. 7.1 doc MP-TI n. 95). Con istanza del 21 maggio 2018, il legale italiano di A. ha chiesto al GIP di integrare il dispositivo o provvedere con un provvedimento autonomo al dissequestro ed alla restituzione a A. delle somme depositate presso la banca B., come pure di comunicare la revoca del sequestro all’Autorità elvetica (act. 1.6). Con provvedimento del 13 luglio 2018 – trasmesso direttamente anche al MP-TI – il GIP ha espressamente chiesto alle autorità elvetiche di dare esecuzione al dissequestro, con restituzione a A. delle somme sequestrate giacenti presso la banca B. (act. 1.4, act. 7.1 doc MP-TI n. 96).

H. Producendo tale provvedimento, il 16 luglio 2018 il legale svizzero di A. ha direttamente richiesto al MP-TI il dissequestro delle relazioni ad ella intestate presso la banca B. (act. 7.1 doc MP-TI n. 96).

I. Con decisione del 17 luglio 2018 il MP-TI ha respinto la domanda di dissequestro summenzionata. Il MP-TI ha infatti tenuto conto della comunicazione del 12 luglio 2018 del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, secondo cui la summenzionata sentenza del 14 maggio 2018 non sarebbe definitiva, tant’è che la Procura di Modena sarebbe intenzionata ad impugnare detto giudizio, non appena saranno depositate le relative motivazioni (act. 7.1 doc MP-TI n. 98).

J. Il 26 luglio 2018 A. ha nuovamente chiesto al MP-TI di dare esecutività immediata al dissequestro ordinato dal giudice italiano, essendo a suo parere tale ordine immediatamente esecutivo indipendentemente dall’eventuale impugnazione del Pubblico Ministero; oltre a ciò, non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità (act. 1.4, 7.1 doc MP-TI n. 100, 101).

K. Invitata a prendere posizione in proposito, la Procura di Modena ha ribadito che le somme sequestrate potranno semmai essere restituite solo dopo una sentenza non più soggetta ad impugnazione, trattandosi in concreto di un sequestro

- 4 probatorio e non di un sequestro preventivo, per la cui revoca, effettivamente, sarebbe data l’esecutività immediata. In concreto, non sarebbero neppure ancora state depositate le motivazioni della sentenza contestata, contro la quale la Procura presenterà comunque impugnazione (act. 7.1 doc MP-TI n. 102, 103).

L. Con decisione del 21 agosto 2018, il MP-TI ha respinto l’istanza di dissequestro presentata il 16 e riformulata il 26 luglio 2018 da A. (act. 1.1).

M. Con ricorso del 3 settembre 2018, A. ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ella ha chiesto l’annullamento della medesima ed il dissequestro immediato della propria relazione presso la banca B. (act. 1).

N. Nel contempo, sul fronte italiano, il 7 settembre 2018 il GIP presso il Tribunale di Modena ha accolto un’istanza presentata il 3 agosto 2018 da A. ed ha trasmesso al MP-TI un ulteriore provvedimento con cui ha ribadito la richiesta di dare immediata esecutività al suo precedente ordine del 13 luglio 2018 (act. 7.1 doc. MP-TI n. 106). La ricorrente ha anch’ella trasmesso alla scrivente Corte il provvedimento succitato del 7 settembre 2018 (act. 4, 4.1).

O. Con risposta del 14 settembre 2018, il MP-TI si è riconfermato nella propria decisione del 21 agosto 2018, chiedendo di respingere integralmente il ricorso (act. 7). Nelle proprie osservazioni del 24 settembre 2018, l’UFG ha postulato la reiezione dell’impugnativa nella misura della sua ammissibilità (act. 8).

P. Il 26 settembre 2018 il MP-TI ha informato questa Corte che le motivazioni della sentenza del 14 maggio 2018 non erano, a tale data, ancora state depositate (act. 10, 10.1).

Q. Con replica dell’8 ottobre 2018, trasmessa per conoscenza alle controparti, la ricorrente si è riconfermata nelle precedenti prese di posizione (act. 12, 13). Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italosvizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MP-TI del 21 agosto 2018, che ha respinto l’istanza di dissequestro sulla relazione bancaria intestata alla ricorrente. In quanto titolare della relazione bancaria oggetto della decisione querelata, A. è legittimata a ricorrere. La decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013 consid. 1.3). Ne consegue che, da una http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 6 parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.

2. 2.1 La ricorrente, fondandosi sulla sentenza del 14 maggio 2018 del GIP del Tribunale di Modena, chiede il dissequestro del suo conto presso la banca B. Avvalendosi inoltre dei provvedimenti resi il 13 luglio ed il 7 settembre 2018 del medesimo giudice, ella chiede all’autorità svizzera d’esecuzione di dare seguito all’ordine di dissequestro, in quanto immediatamente esecutivo. Il MP-TI, facendo proprie le tesi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, reputa invece che, prima di restituire i beni alla ricorrente, debbasi attendere una sentenza non più impugnabile.

2.2 Occorre inizialmente rilevare che il conto oggetto della presente procedura era stato posto sotto sequestro a seguito di una commissione rogatoria presentata il 7 maggio 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Questa scaturiva da un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione, tra il 2003 ed il 2010. Nell’ambito della procedura italiana, con sentenza del 14 maggio 2018 il GIP del Tribunale di Modena ha disposto “il dissequestro e la restituzione a A. delle somme e dei beni immobili sottoposti a vincolo in esecuzione dei provvedimenti di sequestro preventivo” (act. 1.3). Con istanza del 21 maggio 2018, la difesa di A. ha indicato che la sentenza summenzionata aveva decretato l’estinzione per prescrizione delle accuse nei confronti di A. per il reato associativo di cui all’art. 416 CP-I, come pure il proscioglimento dal reato di riciclaggio; inoltre, A. avrebbe nel frattempo provveduto all’integrale pagamento delle somme evase, delle sanzioni e degli interessi; infine, sebbene la sentenza non sia cresciuta in giudicato, la revoca dei provvedimenti cautelari sarebbe immediatamente esecutiva (act. 1.6).

Accogliendo tali tesi, con provvedimento del 13 luglio 2018 il GIP ha precisato che quanto da esso affermato il 14 maggio 2018 in relazione al dissequestro è riferito “alle somme – giacenti su rapporti bancari accesi presso la banca B. con sede a Lugano e sottoposte a vincolo probatorio mediante rogatoria –“ ed ha disposto “che il presente provvedimento ed il dispositivo di sentenza n. 283/2018 reg. sent. resa il 14 maggio 2018 nel presente procedimento siano comunicati a cura della Cancelleria alla Procura Generale del Canton Ticino affinché venga ad esso data esecuzione, con restituzione alla imputata delle somme in questione” (act. 1.4). Con istanza del 3 agosto 2018, la difesa di A. è

- 7 nuovamente intervenuta presso il GIP chiedendogli di comunicare direttamente alle autorità elvetiche che il provvedimento di revoca del sequestro è immediatamente esecutivo a prescindere dall’eventuale impugnazione del Pubblico Ministero; nella propria istanza, la difesa di A. ha precisato che l’”Autorità giudiziaria elvetica – che non è legittimata ad entrare nel merito della decisione dell’autorità giudiziaria richiedente l’assistenza giudiziaria – si fonda su un conforme parere espresso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena, che inspiegabilmente ed irritualmente (essendo il procedimento progredito nella fase giudiziale l’unica autorità giudiziaria italiana che ha titolo per interloquire con l’autorità giudiziari estera è il giudice) è intervenuto inviando in data 26.08.2018 alla Procura Generale Ticinese una “lettera” […] a prescindere dall’irritualità dell’intervento del pubblico ministero ritiene l’istante che l’interpretazione che il Pubblico Ministero presso la Procura di Modena ha dato all’art. 262 c.p.p. sia palesemente erronea […] è evidente che la revoca del sequestro probatorio disposta dal Giudice è immediatamente esecutiva a prescindere dall’eventuale impugnazione che il Pubblico Ministero proporrà avverso la sentenza di proscioglimento. L’art. 262 al 1° comma prevede infatti che il sequestro probatorio possa essere revocato “quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova … anche prima della sentenza” (act. 4.1). Riflettendo tale istanza, con provvedimento del 7 settembre 2018, il GIP ha ritenuto “che la ricostruzione giuridica operata dalla Difesa della imputata in merito alla strumentalità del vincolo rispetto al soddisfacimento di esigenze meramente probatorie ed alla competenza in ordine alla revoca del predetto vincolo sia pienamente condivisibile”, come pure “che debba darsi immediata esecuzione al citato provvedimento del 13 luglio 2018”; inoltre, egli ha disposto “che il presente provvedimento sia comunicato a cura della Cancelleria alla Procura Generale del Canton Ticino affinché venga ad esso data esecuzione, con restituzione alla imputata delle somme di cui trattasi” (act. 4.1).

Contrariamente al parere del GIP presso il Tribunale di Modena, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ritiene che il sequestro non possa essere revocato immediatamente. A suo parere, trattandosi in concreto di un sequestro probatorio – come peraltro chiarito dal GIP nel suo provvedimento del 13 luglio 2018 – esso sarebbe disciplinato dagli art. 254 e seguenti del Codice di procedura penale italiano (CPP-I) e in particolare dall’art. 262 quarto comma CPP-I, secondo cui “dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca“. Ciò a differenza di quanto previsto per il sequestro preventivo, in merito al quale l’art. 323 CPP-I prevede che il provvedimento del giudice che dispone la revoca del sequestro, ancorché soggetto ad impugnazione, è immediatamente esecutivo e soggetto ad impugnazione autonoma. Inoltre, la sentenza del 14 maggio 2018 non sarebbe definitiva, né sa-

- 8 rebbero ancora state depositate le relative motivazioni e contro di essa il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena sarebbe comunque intenzionato a ricorrere (act. 7.1 doc. MP-TI n. 103, 109, 113).

2.3 Ora, nel diritto svizzero, l’art. 33a OAIMP prevede che gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell’art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione (sentenza del Tribunale federale 1C_464/2014 del 18 agosto 2015 consid. 3.6).

In concreto, agli occhi dell’autorità rogata, la situazione non è assolutamente chiara. In effetti, come emerge dagli scritti delle autorità estere, vi sono opinioni discordanti in merito all’immediatezza o meno dell’esecutività della revoca del sequestro in essere sui beni della ricorrente presso la banca B. E ciò indipendente dal fatto che, su richiesta del Pubblico Ministero italiano datata 26 settembre 2016, una parte dei beni sia in passato già stata sbloccata per pagare le imposte evase, sanzioni ed interessi. Non risulta, inoltre, né il GIP né la Procura presso il Tribunale di Modena del resto lo sostengono, che la sentenza del 14 maggio 2018 sia definitiva. Pertanto, considerate le incertezze in merito all’esecutività immediata della revoca del sequestro ed in assenza di una sentenza definitiva, non si giustifica la revoca del sequestro senza attendere una decisione passata in giudicato dello Stato estero in merito alla sorte dei beni sequestrati o un espresso ritiro della domanda o della richiesta di confisca. Questo modo di procedere è conforme a quanto stabilito dall’art. 33a OAIMP e permette di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito (v. art. 11 e seg. CRic). In effetti la Svizzera, nell’ipotesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in questione si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito. La giurisprudenza esige di assicurarsi, in casi analoghi, che l’impossibilità di una confisca penale sia manifesta, prima di procedere ad un tale sblocco (v. sentenza del Tribunale federale 1C_464/2014 del 18 agosto 2015 consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.320-323 del 2 agosto 2016 consid. 8).

2.4 Nella fattispecie, si impone dunque, per il momento, il mantenimento del sequestro.

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3. 3.1 La ricorrente invoca infine la violazione del principio della doppia punibilità. Ella si prevale di quanto asserito nella sentenza del 14 aprile 2015 della Corte Suprema di Cassazione della Repubblica italiana (allegata ad act. 1.1; act. 7.1 doc. MP-TI n. 103), secondo cui, in concreto, il sequestro richiesto per via rogatoriale era finalizzato ad acquisire la prova della sussistenza del reato associativo. Essendo dunque unicamente tale infrazione, a mente della ricorrente, alla base del sequestro contestato, questo sarebbe illegittimo, non essendo il reato di associazione a delinquere contemplato in quanto tale dal diritto elvetico; ad ogni modo, tale infrazione non sarebbe comunque ascrivibile alla ricorrente, essendo la medesima stata dichiarata prescritta con sentenza del 14 maggio 2018 (act. 1 pag. 4 e segg.). Quest’ultima sentenza avrebbe pure prosciolto la ricorrente dal reato di riciclaggio perché il fatto non sussiste; tale reato, sempre a mente di A., non era infatti dato, essendo i valori oggetto dell’asserito riciclaggio da ricondurre a presunti reati fiscali commessi tra il 2008 ed il 2014, periodo non toccato dalla modifica di cui all’art. 305bis cifra 1 CP. Inoltre, gli ulteriori asseriti reati fiscali sarebbero stati tutti commessi in data successiva rispetto a quella cui risalgono i beni della ricorrente sequestrati in Svizzera, ciò che escluderebbe una relazione tra i beni siti presso la banca B. ed i reati perseguiti in Italia. Infine, A. avrebbe comunque già provveduto all’integrale pagamento delle somme evase, delle sanzioni e degli interessi conseguenti agli accertamenti fiscali relativi ai reati fiscali contestati. Nella fattispecie, l’assenza del requisito della doppia punibilità osterebbe dunque al mantenimento del sequestro.

3.2 Ora, a prescindere dal fatto che non appare chiaramente che le motivazioni della sentenza del 14 aprile 2015 della Corte Suprema di Cassazione escludano un legame tra il sequestro e gli altri reati oggetto di indagine, va considerato che la decisione del 14 maggio 2018 del GIP presso il Tribunale di Modena non è ancora cresciuta in giudicato né sono ancora state depositate le relative motivazioni (v. supra consid. 2.3; act. 7.1 doc. MP-TI n. 95), motivo per cui, per il momento, non vi sono ragioni per scostarsi da quanto già deciso con sentenza RR.2016.107-108 del 28 ottobre 2016 relativamente al rispetto del requisito della doppia punibilità nel caso di specie.

4. Visto quanto precede, il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

- 10 procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 10 gennaio 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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