Sentenza del 26 settembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. LIMITED, B., entrambi rappresentati dall'avv. Daniel Tunik, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.211+212
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Fatti: A. Il 27 giugno 2017 il Ministero pubblico federale brasiliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 10 agosto 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro, corruzione attiva e passiva, nonché per i reati previsti agli art. 4 della legge 8.137/1990 (crimine contro l'ordine economico), art. 90 della legge 8666/1993 (legge sulle offerte), art. 350 della legge 4737/1965 (codice elettorale). In sostanza, i predetti sono sospettati di essersi accordati affinché il gruppo C. versasse, in cambio dell'implemento di un contratto di prestito da esso concluso con D. (società a capitale misto brasiliana attiva nello sviluppo del servizio stradale, controllata dal Governo dello Stato di San Paolo per la costruzione, lo sfruttamento, la manutenzione e la gestione delle autostrade e dei nodi intermodali), denaro destinato a finanziare la campagna elettorale presidenziale del Partito Social Democratico Brasiliano (Partido da Social Democracia Brasileira; PSDB) (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.6).
Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E. intestata a B., nonché il blocco degli averi depositati sulla stessa (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.6 pag. 6). Con il suo complemento, la stessa autorità ha postulato il blocco di altri conti a lui intestati presso la predetta banca o in altri istituti di credito, cifrando in BRL 43'219'887.50 (equivalenti a più di 10 milioni di franchi svizzeri) l'importo totale versato da gruppo C. a titolo corruttivo tra il 2006 e il 2012 (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.9 pag. 6 e seg.).
B. Mediante decisione del 22 settembre 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.10).
Il medesimo giorno il MPC ha ordinato alla banca E. di bloccare immediatamente la relazione n. 1 intestata alla società A. Limited, precisando di essere già in possesso della relativa documentazione già acquisita nell'ambito del procedimento penale SV.15.0775 (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.11). L'autorità d'esecuzione ha pure ordinato alla banca F. di trasmetterle svariata documentazione concernente relazioni intestate a B. e/o a A. Limited, tra le quali la n. 2 intestata a B. (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.11).
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C. Con due decisioni di chiusura del 4 giugno 2018 l’autorità d’esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata documentazione riguardante le relazioni n. 1 presso la banca E. e n. 2 presso la banca F.. Per quanto riguarda la prima relazione, il MPC, in data 11 ottobre 2017, dopo avere proceduto ad un dissequestro parziale, ha ordinato il mantenimento del sequestro a concorrenza di fr. 13'215'475.– (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1.20).
D. Il 5 luglio 2018 A. Limited e B. hanno, con due ricorsi separati, impugnato le decisioni di chiusura di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In sostanza, essi chiedono, principalmente, che la documentazione bancaria oggetto delle decisioni impugnate non sia trasmessa all'autorità rogante; A. Limited postula parimenti il dissequestro dei suoi averi. Sussidiariamente, essi chiedono che l'esecuzione delle predette decisioni sia sospesa (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 1).
E. Con scritti del 3 agosto 2018, l'UFG ha rinunciato ad inoltrare delle risposte, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 8). Nella sue risposte del 6 agosto 2018, il MPC postula la reiezione dei gravami, nella misura della loro ammissibilità (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 9).
F. Con lettere del 20 agosto 2018, trasmesse al MPC e all'UFG per conoscenza (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 12), i ricorrenti, pur rinunciando a replicare, confermano le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 11).
G. Con scritti del 31 agosto 2018, trasmessi all'UFG e al MPC per conoscenza (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 15), i ricorrenti hanno informato questa Corte che il Tribunale supremo brasiliano avrebbe deciso di abbandonare il procedimento penale a carico di B. per intervenuta prescrizione (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.4 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 4 giugno 2018, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. A. Limited e B. sono legittimati a ricorrere nella misura in cui contestano ognuno la decisione riguardante il rispettivo conto di cui sono titolari (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Nella misura in cui i ricorrenti sono entrambi patrocinati dal medesimo avvocato e i ricorsi, dal contenuto praticamente identico, concernono un medesimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale
- 5 federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
3. I ricorrenti affermano di aver chiesto alle autorità brasiliane l'abbandono del procedimento condotto nei confronti del predetto, non solo perché i valori versati sui conti di B. e delle società a lui riconducibili sarebbero tutti di origine lecita, ma anche perché i reati contestatigli sarebbero prescritti. L'abbandono in questione priverebbe di fondamento la domanda di assistenza brasiliana. In quest'ottica, occorrerebbe rifiutare, o almeno sospendere, la contestata trasmissione di documentazione bancaria, in applicazione del principio della proporzionalità, sino a quando l'autorità estera avrà statuito sulla richiesta di abbandono.
3.1 3.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza
- 6 del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
3.1.2 In concreto, B., imputato nel procedimento estero, è accusato di aver ricevuto parte del denaro versato dal gruppo C. a scopo corruttivo. I trasferimenti in questione sono stati effettuati nell'agosto e nel settembre 2009 da parte del team di G., ex direttore del gruppo C., su conti in Svizzera per l'equivalente di 6.25 milioni di real (BRL). Altri trasferimenti sono stati effettuati tra marzo e aprile 2010, per un importo di circa 3.75 milioni di euro (v. RR.2018.211 e RR.2018.212, act. 6 pag. 2 e seg.). Essendo B. avente diritto economico della relazione n. 1 presso la banca E., nonché intestatario della relazione n. 2 presso la banca F., la relativa documentazione bancaria presenta un'utilità potenziale indubbia.
3.1.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. consid. 3.1.2 supra), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Potendo il denaro sequestrato essere legato ai reati per i quali B. è perseguito, la misura va confermata nell'ottica di un’eventuale futura richiesta di confisca giusta l’art. 74a AIMP. Essa è stata del resto limitata al controvalore in franchi svizzeri del presunto importo versato dal gruppo C. a titolo corruttivo, segnatamente la somma di fr. 13'215'475 oggetto della decisione 11 ottobre 2017 del MPC, susseguente al ricorso poi ritirato contro la decisione del 5 ottobre 2017 (v. act. 1 pag. 8). Toccherà comunque all'autorità estera accertare se il denaro in questione può essere confiscato nell'ambito della procedura penale da essa condotta. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 12 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126
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II 462 consid. 5e). A. Limited non ha peraltro allegato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che le relative censure vanno respinte.
3.2 3.2.1 Allorquando la Svizzera e lo Stato richiedente hanno concluso un trattato di collaborazione giudiziaria che non prevede l’esame della questione della prescrizione secondo il diritto svizzero, questa regolamentazione, più favorevole all’assistenza, prevale sull’AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266; 117 Ib 61).
3.2.2 Nel caso concreto, la Confederazione Svizzera e il Brasile hanno firmato un trattato bilaterale che da un lato obbliga entrambi gli Stati ad accordarsi la massima assistenza in tutte le indagini o procedimenti giudiziari concernenti reati la cui repressione rientra nella giurisdizione dello Stato richiedente (art. 1 n. 1) e dall’altro non menziona la prescrizione tra i motivi di esclusione della cooperazione (v. art. 3 e seg.), la quale in concreto non sarebbe del resto nemmeno rilevante in applicazione dell’art. art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, che menziona soltanto quella secondo il diritto svizzero. Ne deriva che, a ragione, le autorità elvetiche non hanno condizionato la concessione dell’assistenza all’esame dell’intervenuta prescrizione del reato alla base della domanda estera (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.194 del 7 marzo 2011 consid. 3.4). Certo i ricorrenti, pendente litis, hanno fatto valere un presunto abbandono del perseguimento penale a carico di B. da parte delle autorità brasiliane, per intervenuta prescrizione. Orbene, a questo proposito si rileva innanzitutto che a sostegno di tale asserzione i ricorrenti hanno trasmesso unicamente un comunicato stampa scaricato dal sito del Tribunale federale supremo brasiliano (v. RR.2018.211 e RR.2018.212 act. 14.1), ma nessun documento ufficiale. Non è altresì dato sapere se l’asserito abbandono abbia come conseguenza il venir meno di qualsiasi pretesa confiscatoria da parte dello Stato brasiliano. Del resto mal si comprende come mai, dal 28 agosto ad oggi, B., il quale sarebbe direttamente toccato da detta decisione, non sia stato ancora in grado di produrre nessun documento ufficiale da cui si possa evincere la precisa portata della stessa. Alla luce di quanto esposto sopra al consid. 3.1.3 è comunque decisiva l’assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte delle stesse autorità roganti, che in virtù del principio della buona fede fra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non vi è nessuna ragione di credere che ometterebbero di informare tempestivamente le autorità svizzere delle conseguenze di una simile decisione, sia per rapporto alla pretesa punitiva in senso stretto sia per rapporto alle pretese confiscatorie sugli averi sequestrati. In questo senso, ferma restando la sussistenza e validità della rogatoria agli atti e in assenza di un suo formale ritiro, non vi è nessun motivo di ammettere la relativa censura.
http://links.weblaw.ch/ATF-117-IB-53 http://links.weblaw.ch/ATF-117-IB-53
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3.3 Per analoghi motivi e anche alla luce del principio di celerità (art. 17a AIMP), non vi è nemmeno motivo di accogliere la domanda subordinata di sospensione dell’esecuzione delle decisioni di chiusura.
4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integralmente respinti.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 15’000.– (fr. 10'000.– per la causa RR.2018.211 e fr. 5'000.– per la causa RR.2018.212). Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2018.211 e RR.2018.212 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le domande di sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate sono respinte. 4. La tassa di giustizia di fr. 15'000.– è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 26 settembre 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniel Tunik - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).