Sentenza del 27 luglio 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. (nata B.), rappresentata dall'avv. Maurizio Pagliuca, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.166+167
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Fatti: A. L'8 gennaio 2018 il Tribunale di Varese, Sezione Penale, Misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale avviato nei confronti di C. sulla base del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (cosiddetto "Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di Documentazione Antimafia; v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3 pag. 2). Nei confronti del predetto, l'autorità italiana ha avanzato una proposta volta all'applicazione della misura patrimoniale del sequestro, funzionale alla successiva confisca, di beni di provenienza illecita ritenuti nella disponibilità diretta e/o mediata di C. Evocando il proprio decreto di sequestro propedeutico alla confisca n. 2017/19 MP depositato il 12 dicembre 2017 a carico di C. (v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3), l'autorità rogante afferma di aver sequestrato, poiché ritenuti proventi delle attività criminose specificato nel decreto medesimo, – oltre a svariati beni mobili, immobili, quote societarie, compendi aziendali e prodotti finanziari intestati e/o nella disponibilità dello stesso sul territorio nazionale – i conti correnti n. 1 e n. 2, denominato "D.", presso la banca E. SA, Lugano, entrambi intestati a B., figlia del predetto (v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3 pag. 2). Il decreto del 12 dicembre 2017 evidenzia le principali condanne di cui è stato oggetto C., le quali riguardano, tra l'altro, i reati di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, bancarotta fraudolenta e reimpiego di proventi illeciti in attività economiche. Oltre ad essere destinatario del decreto in questione, in data 15 aprile 2016, C. è stato oggetto di un provvedimento di unificazione pene numero SIEP 319/2016 da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. Il Procuratore Generale procedeva all'unificazione di pene concorrenti e all'ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico determinando la pena complessiva "in anni 17 di reclusione ed euro 4'800 di multa e 16 giorni di arresto, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per 10 anni, incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni, detraendone la reclusione già sofferta per anni 3 e giorni 1 e fissando la pena residua da espiare in anni 13, mesi 11, giorni 29 di reclusione e giorni 16 di arresto". Nel gennaio 2018 C., oggetto di un mandato di arresto internazionale, risultava latitante in Tunisia (v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3 pag. 3).
Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, il sequestro dei conti correnti n. 1 e n. 2, denominato "D.", presso la banca E. SA, Lugano, entrambi intestati a B. (v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3 pag. 24).
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B. Mediante decisione di entrata nel merito del 2 febbraio 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. incarto RR.2018.166, act. 13.1, allegato 1).
C. Con decisione del medesimo giorno, il MPC ha ordinato il blocco delle summenzionate relazioni bancarie (v. incarto RR.2018.166, act. 1.3 pag. 3).
D. Con scritto del 7 febbraio 2018 la banca E. SA ha comunicato che le relazioni indicate erano state nel frattempo estinte. Procedendo ad acquisire le istruzioni di chiusura della relazione n. 3 presso la summenzionata banca è emerso che all'estinzione della stessa il saldo era stato trasferito su una relazione accesa pressa la banca F. Il MPC ha di conseguenza ordinato a quest'ultima banca, in data 8 febbraio 2018, l'identificazione, la consegna della documentazione e il blocco delle relazioni bancarie riconducibili a C. e A. (nata B.). Presso tale istituto di credito è quindi emersa la relazione n. 4 intestata a A., con un saldo, al 31 dicembre 2017, pari a EUR 225'143.76, oggetto di sequestro (v. incarto RR.2018.167, act. 1.3 pag. 3). In data 5 marzo 2018, l'istituto ha provveduto a trasmettere al MPC, a complemento di quanto già trasmesso nell'ambito di un altro procedimento, la documentazione riferita alla relazione n. 3, in particolare la documentazione di apertura firmata dopo il 2010, gli estratti conto dal 2014, nonché gli estratti patrimoniali degli anni 2014-2016 (v. incarto RR.2018.166, act. 1.3 pag. 3).
E. Il 19 aprile 2018 il MPC ha emanato due decisioni di chiusura mediante le quali ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione relativa alla relazione n. 3 denominata "D." presso la banca E. SA e alla relazione n. 4 presso la banca F., entrambe intestate ad A., con il blocco dei saldi attivi depositati su quest'ultima relazione (v. RR.2018.166, act. 1.3 e RR.2018.167, act. 1.3).
F. Il 22 maggio 2018 A. ha interposto ricorso contro le decisioni in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento, con restituzione della documentazione relativa ai suoi conti e dissequestro dei suoi averi (v. RR.2018.166 e RR.2018.167, act. 1).
G. Con osservazioni del 13 giugno 2018, l'UFG ha postulato la tutela delle decisioni impugnate (v. RR.2018.166, act. 12, e RR.2018.167, act. 11). Con
- 4 memoriali di risposta del 15 giugno 2018, il MPC ha chiesto di respingere i ricorsi, nella misura della loro ammissibilità (v. RR.2018.166, act. 13, e RR.2018.167, act. 12).
H. Nelle sue repliche del 9 luglio 2018, inviate all'UFG e al MPC per conoscenza (v. RR.2018.166, act. 18, e RR.2018.167, act. 16), la ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nei suoi gravami (v. RR.2018.166, act. 17, e RR.2018.167, act. 15).
I. Con dupliche spontanee del 13 luglio 2018, inviate alla ricorrente per conoscenza (v. RR.2018.166, act. 20, e RR.2018.167, act. 19), il MPC ha ulteriormente confermato la propria posizione (v. RR.2018.166, act. 19, e RR.2018.167, act. 18).
L. Con tripliche spontanee del 18 luglio 2018, inviate all'UFG e al MPC per conoscenza (v. RR.2018.166, act. 22, e RR.2018.167, act. 21), la ricorrente ha ulteriormente confermato le conclusioni espresse nei suoi gravami (v. RR.2018.166, act. 21, e RR.2018.167, act. 20)
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
- 5 europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni dell’autorità federale d’esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Nella misura in cui la ricorrente contesta, con due ricorsi quasi identici, due decisioni a lei destinate concernenti un medesimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
3. La ricorrente afferma innanzitutto che le decisioni impugnate presenterebbero una carente ed erronea ricostruzione fattuale, nella misura in cui il MPC http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595
- 6 avrebbe completamente omesso di indicare che lei così come i beni depositati sulla relazione denominata "D." sarebbero già stati oggetto di diversi procedimenti penali conclusisi positivamente per lei.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 In concreto, lo Stato richiedente, con la sua rogatoria (24 pagine), il cui contenuto è stato parzialmente riportato in precedenza (v. supra lett. A), e l'allegato decreto relativo all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di C. (52 pagine), ha esposto in maniera largamente sufficiente i fatti alla base della domanda di assistenza. La ricorrente si lamenta del fatto che il MPC, nelle decisioni impugnate, abbia omesso di indicare l'esistenza di un procedimento penale svizzero per riciclaggio di denaro a suo carico conclusosi nel 2014 con un decreto di abbandono e il dissequestro del conto denominato "D." (v. RR.2018.166, act. 1.5), come pure di un procedimento italiano a suo carico sfociato nel 2017 in un decreto di archiviazione (v. RR.2018.166, act. 1.6), aggiungendo che il dissequestro del summenzionato conto è pure stato ordinato dal MPC in relazione alla rogatoria presentata nel 2014 dalla Procura di Busto Arsizio (v. act. 1.7), tutti atti che avrebbero dimostrato la provenienza lecita dei valori in questione. Ora, premesso che l'attuale rogatoria non è più presentata sulla base di un procedimento penale a carico della ricorrente ma in relazione ad un procedimento di prevenzione patrimoniale a carico di C., gli atti invocati dalla ricorrente non sono determinanti da un punto di vista degli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP. In realtà, con il richiamo degli atti appena evidenziati, la
- 7 ricorrente sembra piuttosto voler dimostrare che le trasmissioni di documenti e il sequestro contestati sarebbero contrari al principio ne bis in idem, censura che verrà trattata nel prossimo considerando. La censura relativa all'esposto dei fatti va quindi respinta.
4. La ricorrente sostiene che le decisioni impugnate violerebbero il principio ne bis in idem, nella misura in cui vi sarebbero già state più sentenze (v. supra consid. 3.2 in fine) che si sono espresse in merito alla liceità della provenienza dei valori posti sotto sequestro.
4.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. Nel campo dell'assistenza, tale principio è retto dall’art. 66 AIMP, secondo cui l’assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello di diritto internazionale il principio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 664 pag. 678), secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Inoltre l'art. III paragrafo 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Giusta il paragrafo 2 della medesima disposizione, l'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa: se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio (lett. c). Il paragrafo 3 di tale norma prevede che comunque il paragrafo 1 non si applica se: il procedimento instau-
- 8 rato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (lett. a); o l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla (lett. b).
Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. Secondo la giurisprudenza non è a priori escluso che l'assistenza possa essere negata se appare evidente che le persone e i fatti perseguiti sono rigorosamente identici a quelli che hanno già dato luogo alla sentenza del primo giudice in uno Stato parte alla CAS (sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3). In caso di dubbio l'assistenza deve essere data (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 663). In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 precitata, ibid.).
4.2 Nella misura in cui gli atti ed il sequestro oggetto delle decisioni impugnate sono legate ad un procedimento di prevenzione patrimoniale riguardante C., procedimento nell'ambito del quale la ricorrente, unitamente ad altri, ricopre il ruolo di terzo (v. RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3, decreto pag. 51), e ricordato che tale procedimento non è diretto contro l'autore di un'infrazione, bensì contro beni di pertinenza di una persona indiziata di aver commesso certi reati (v. TPF 2010 158 consid. 2.2), in concreto non vi è il pericolo per la stessa di essere nuovamente giudicata per i medesimi fatti oggetto delle decisioni già evocate (v. supra consid. 3.2). Anche tale censura deve dunque essere respinta.
5. Infine, l'insorgente afferma che, disponendo già l'autorità rogante di tutta la documentazione bancaria relativa ai suoi conti, l'inoltro della stessa sarebbe del tutto superfluo, per tacere del fatto che il MPC avrebbe ordinato a torto la trasmissione di documentazione relativa al suo conto presso la banca F. non richiesta dallo Stato estero, tutto questo in violazione del principio della proporzionalità.
5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
- 9 prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra petita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni
- 10 e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
5.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma, basandosi su varie sentenze allegate, che C. "è persona dedita in maniera continuativa e professionale e sempre in concorso con altri (spesso appartenenti allo stesso ceppo familiare), al compimento di gravi delitti nell'ambito del trattamento dei rifiuti pericolosi e non, traendone consistenti vantaggi economici di natura illecita. Il fenomeno, quanto mai attuale in termini di cronache giudiziarie e giornalistiche, vede il coinvolgimento almeno dal 1999 di un'organizzazione partecipata anche dal fratello G., ma coordinata sempre dal proposto. Si tratta di attività svolte mediante società di cui B., C. e G. erano soci o amministratori e che attraverso artifizi e raggiri documentali si sono procurate nel tempo ingiusti profitti derivanti da riscossioni indebite di somme erogate dallo Stato ovvero da gestioni abusive e smaltimenti presso discariche pubbliche di ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In base alle circostanze prospettate dalla Direzione Investigativa Antimafia, organo proponente, è stato possibile ritenere che B. rientri nelle figure di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 159/2011 e che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi vivendo di essi, non risultando essere in possesso negli anni considerati di un reddito abbastanza capiente da giustificare i suoi movimenti finanziari, e quelli effettuati dal suo nucleo familiare, in particolar modo dalla figlia B., nonché le acquisizioni patrimoniali effettuate da lui e dal suo nucleo familiare. È importante sottolineare che da un punto di vista patrimoniale il proposto agisce in concorso con tutto il nucleo familiare originario, composto dalla ex moglie e dai due figli, con una forte prevalenza di B. rispetto a H., a cui si aggiungerà poi la convivente I. Di fatto esiste una naturale commistione fra i conti correnti del proposto ed i suoi familiari, nonché una costante partecipazione di questi ultimi alle attività economiche del proposto, tanto che essi stessi, come si è visto nel paragrafo 2, risultano poi coinvolti nelle attività illecite del congiunto. In questa sede si tratterà del sequestro dei conti correnti indicati al paragrafo 1 in quanto o di proprietà del proposto C. o ritenuti nella sua disponibilità in quanto ricollegabili a sua figlia B. che, come dimostrato nelle sentenze sopra riportate, partecipava attivamente alle attività illecite del padre" (v. RR.2018.166, act. 13.1, allegato 3, rogatoria pag. 12 e seg.). Le autorità italiane aggiungono poi che "è importante sottolineare che il rapporto di interesse tra C. e la figlia B. nasce anche per nascondere i reali fini del padre, il
- 11 quale più volte inquisito e condannato, viene anche dichiarato fallito in proprio. Inoltre, va ulteriormente evidenziato che B. ha sempre lavorato nelle imprese del padre, che le sue capacità reddituali sono modeste, anche in riferimento ai redditi dichiarati nel corso degli anni, e che la mancanza di giustificazione in merito ai versamenti di denaro contante sul conto svizzero denominato D. fa poi verosimilmente emergere notevoli dubbi sulla lecita provenienza dei fondi" (v. ibidem, pag. 21). L'autorità rogante conclude dichiarando che "in definitiva, la figura di B. (che ha cambiato il proprio cognome in A. nel tentativo di non legare il proprio destino a quello del padre ormai condannato a numerosi anni di carcere) non si può escludere dal contesto delle attività, lecite ed illecite del padre C., poiché essa stessa vi partecipa in modo consapevole e direttamente dipendente dalla volontà e dalle indicazioni del genitore" (v. ibidem, pag. 23 e seg.). Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della documentazione bancaria oggetto delle decisioni impugnate è evidente. Viste le allegate e documentate commistioni fra i beni di C. e quelli della ricorrente, gli indizi di una possibile collusione fra i due per sfuggire alla confisca sono evidenziati in maniera chiara e convincente. Dagli atti emerge una contiguità tale fra i due soggetti da rendere palese il forte rischio di una intestazione puramente fittizia e quindi abusiva. Da respingere è altresì la censura secondo cui il MPC avrebbe trasmesso a torto la documentazione relativa al conto n. 4 presso la banca F., in quanto non richiesta dalle autorità roganti, nella misura in cui sullo stesso sono giunti valori patrimoniali provenienti dal conto n. 3 denominato "D." presso la banca E. SA (v. supra Fatti lett. D).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura di prevenzione patrimoniale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
6. L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. consid. 5.2 supra), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Potendo il denaro sequestrato essere legato ai reati per i quali C. è stato condannato, la misura va confermata nell'ottica di
- 12 un’eventuale futura richiesta di confisca giusta l’art. 74a AIMP. Tocca comunque all'autorità estera accertare se il denaro in questione può essere confiscato nell'ambito della procedura di prevenzione patrimoniale da essa condotta. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). La ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.
7. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integralmente respinti.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6’000.–; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
- 13 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2018.166 e RR.2018.167 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 27 luglio 2018 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Maurizio Pagliuca - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).