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Tribunale penale federale 28.09.2016 RR.2016.128

28 settembre 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,107 parole·~11 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP).

Testo integrale

Sentenza del 28 settembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Ricorrente

contro

UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Istanza precedente

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia

Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2016.128

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Fatti:

A. Il Giudice istruttore del Tribunal de Grande Instance di Grasse (Francia) procede nei confronti di A., di B., di C., di D., di E. ,di F. ed altri per i titoli di traffico in banda e per mestiere di sostanza stupefacente (cocaina e canapa) e riciclaggio di denaro per fatti commessi dal 2012 al 2015 in diversi luoghi della Francia, nonché in Spagna e in Svizzera (riciclaggio). Dalle indagini finora svolte dall’autorità rogante è emerso che gli imputati, particolarmente ben organizzati, utilizzando prevalentemente delle vetture, abbiano importato in Francia dalla Spagna importanti quantitativi di sostanza stupefacente (circa 50 kg di canapa e 2- 3 kg di cocaina per ogni viaggio).

B. Per poter seguire gli spostamenti degli imputati, altrimenti irreperibili, e ricostruire i loro traffici, l’autorità rogante, con ordini rispettivamente del 16 febbraio, 16 marzo, 18 marzo, 29 marzo, 1° aprile e 27 aprile 2016, ha disposto la geolocalizzazione delle vetture da loro usate per la durata di quattro mesi, dal 16 febbraio 2016 al 16 giugno 2016. Dei sistemi GPS sono pertanto stati installati sui seguenti veicoli: 1. Peugeot 206 nera, numero matricola 1, utilizzata da B.; 2. Citroën Xsara, numero matricola 2, utilizzata da B: 3. Audi A3 grigia, numero matricola 3, utilizzata da A. o E.; 4. Ford Focus blu, numero matricola 4, utilizzata da A. o F.; 5. Renault Megane nera, numero matricola 5 utilizzata da A. o C. o D., con sonorizzazione giudiziaria installata sul veicolo; 6. Citroën C4 grigia, numero matricola 6, appartenente a E. e utilizzata da lui e A.

C. Resasi conto, nel corso dell’inchiesta, dello sconfinamento delle vetture oggetto di sorveglianza in territorio elvetico, il 26 maggio 2016 l’autorità rogante ha quindi trasmesso al Ministero Pubblico del Canton Ticino (di seguito: “MP-TI”) una domanda di assistenza giudiziaria, chiedendo inter alia l’autorizzazione a poter utilizzare i dati raccolti dai sistemi GPS installati. Su richiesta del MP-TI, l’autorità estera ha inoltre inviato i complementi rogatoriali del 31 maggio, 15 e 28 giugno 2016.

D. Il 5 luglio 2016 il MP-TI ha emesso la decisione di entrata in materia. Il medesimo giorno ha pure ordinato a posteriori e con effetto retroattivo dal 16 febbraio al 16 giugno 2016, la sorveglianza tecnica di accertamento della posizione dei veicoli (act. 5.2, act. 5.3).

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E. Il 6 luglio 2016, il MP-TI ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Ticino (di seguito: “GPC”) l’approvazione della sorveglianza tecnica summenzionata (act. 5.1). Su invito del GPC, il 7 luglio 2016, il MP-TI ha fornito informazioni complementari relative alle basi legali ed alla tempestività della richiesta (act. 5.7, act. 5.8).

F. Con decisione del 9 luglio 2016, il GPC ha negato l’approvazione della sorveglianza mediante mezzi tecnici, ritenendo che le autorità francesi avessero eseguito atti istruttori in Svizzera illegalmente (act. 5.9).

G. Mediante reclamo del 15 luglio 2016, il MP-TI ha impugnato la decisione del GPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il MP- TI cantonale ha concluso, in sostanza, all’accoglimento del reclamo e alla conseguente approvazione della sorveglianza ordinata il 5 luglio 2016 a posteriori con effetto retroattivo dal 18 febbraio al 18 giugno 2016 (recte: dal 16 febbraio al 16 giugno 2016), nonché alla costatazione della liceità delle misure adottate dall’autorità rogante (act. 1).

H. Lo stesso giorno, il MP-TI ha pure impugnato la summenzionata decisione del GPC dinanzi al Tribunale federale, ricorso che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Tribunale federale 1C_395/2016 del 1° settembre 2016 (act. 5.13, act. 9).

I. Con osservazioni del 29 luglio 2016, il GPC si è rimesso al giudizio di questa Corte, riconfermando tuttavia la propria decisione del 9 luglio e ribadendo l’illiceità e la non utilizzabilità della sorveglianza messa in atto dalle autorità francesi (v. act. 5).

L. Con osservazioni del 16 agosto 2016, l’UFG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso interposto dal MP-TI, rappresentando la decisione del GPC una decisione incidentale non impugnabile separatamente dalla decisione di chiusura (act. 6).

M. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Francese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria rese dalle autorità cantonali o dalle autorità federali d’esecuzione e, congiuntamente, le decisioni incidentali anteriori (art. 25 cpv. 1 e 80e cpv. 1 AIMP, in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. a cifra 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Giusta l’art. 80e cpv. 2 AIMP, essa è pure competente a statuire separatamente sulle decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori, o mediante la presenza si persone che partecipano al processo all’estero.

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In concreto, come già rilevato dall’Alta Corte federale, il ricorso è presentato per asserita violazione di regole sull’assistenza internazionale in materia penale, ritenuto che l’autorizzazione della sorveglianza potrebbe comportare, dopo la pronuncia della decisione di chiusura, la comunicazione all’autorità estera di informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione della rogatoria. Si tratta pertanto di una decisione incidentale anteriore a quella di chiusura che, nei casi previsti dall'art. 80e cpv. 2 AIMP, deve essere contestata davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_395/2016 del 1° settembre 2016, consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

La presente Corte è pertanto competente a decidere il ricorso in oggetto.

1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del GPC, come previsto dall’art. 80k AIMP.

1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto la nozione di persona toccata ai sensi dei predetti articoli trova concretizzazione all'art. 9a OAIMP e nella giurisprudenza. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa).

In concreto, il MP-TI non è toccato personalmente e direttamente come una persona privata dalla misura d’assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 80h lett. b AIMP. In quanto autorità d’esecuzione di rogatorie passive, incombe al MP- TI l’unico ruolo di esecutore delle richieste. Il fatto che l’autorità superiore in ambito di assistenza abbia un’altra visione giuridica della richiesta non pone il MP-TI nella posizione di una persona privata parte alla procedura di assistenza. Il suo ruolo di autorità pubblica si esaurisce nell’esecuzione della domanda rogatoriale, sotto la vigilanza dell’UFG. Per prassi costante, l’interesse generico all’applicazione corretta del diritto federale non fonda una legittimazione a ricorrere dell’istanza precedente in un procedimento di ricorso (DTF 127 II 32 consid. 2e). L’interesse pubblico all’applicazione corretta del diritto federale è tutelato dall’Ufficio federale (art. 80h lett. a in relazione con l’art. 16 AIMP e l’art. 3 OAIMP).

Ne consegue che ai sensi dell’art. 80h lett. b AIMP, il MP-TI non gode della legittimazione a ricorrere in ambito di esecuzione di richieste di assistenza

- 6 passive. In tale ambito la legittimazione ricorsuale è data, giusta l’art. 25 cpv. 3 1a frase AIMP, unicamente all’UFG. Quest’ultimo ufficio federale è infatti abilitato a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. Il legislatore non ha infatti previsto la legittimazione a ricorrere dell’autorità d’esecuzione (v. più ampiamente sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.47 del 6 giugno 2014, consid. 4.1 e 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, no 535).

1.5 Alla luce di quanto sopra, vista l’assenza di legittimazione a ricorrere del MP- TI, non si giustifica di entrare nel merito del ricorso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese.

Bellinzona, il 29 settembre 2016 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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