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Tribunale penale federale 08.12.2015 RR.2015.291

8 dicembre 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·907 parole·~5 min·3

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza dell'8 dicembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall'avv. Anne Schweikert,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2015.291

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Visti: - la domanda di assistenza internazionale in materia penale del 29 maggio/7 giugno 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nonché i relativi complementi rogatoriali del 9 giugno e 14 ottobre 2014 (v. act. 1 pag. 2; act. 1.1); - la decisione di chiusura del 30 settembre 2015 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha ordinato la consegna all'autorità richiedente, tra altri, dei verbali di interrogatorio di A. (compreso un verbale di confronto) e dello scritto 29/30 ottobre 2014 dell'avv. Anne Schweikert (act. 1.1); - il ricorso presentato il 9 novembre 2015 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato di accogliere la propria impugnativa nel senso di non inviare all'autorità estera i propri verbali, compresi quelli di confronto, né la lettera di difesa dell'avv. Schweikert (act. 1); - l'invito dell'11 novembre 2015 al ricorrente di versare entro il 23 novembre 2015 un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- ed a trasmettere a questa Corte la procura da egli rilasciata in favore della propria patrocinatrice (act. 3); - lo scritto datato 13 novembre 2015 con cui l'avv. Schweikert ha inviato a questa Corte la procura sottoscritta dal ricorrente (act. 4 e 4.1); - la missiva del 17 novembre 2015 con cui l'avv. Schweikert ha chiesto una proroga per il pagamento dell'anticipo delle spese, proroga concessa sino al 3 dicembre 2015 (act. 5 e 5.1); - la lettera del 3 dicembre 2015 con cui la patrocinatrice del ricorrente dichiara il ritiro del ricorso chiedendo di annullare la richiesta di versamento dell'anticipo delle spese (act. 6). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 3 dicembre 2015 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

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- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso; - che in simili circostanze l'insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per il versamento dell'anticipo delle spese (act. 5) e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata inviata a presentare le proprie osservazioni, cagionando pertanto contenuti oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 200.--, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 10 dicembre 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Anne Schweikert - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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