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Tribunale penale federale 30.07.2015 RR.2015.106

30 luglio 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,311 parole·~12 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 30 luglio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Mario Postizzi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2015.106

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Fatti: A. Il 6 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D, E., A., F. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fiscale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, l'autorità rogante afferma che D. e F., esponenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito svariate società operanti nel settore edile, tra cui G. S.r.l., H. S.r.l. e I. S.r.l., omettendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, nonché occultandone le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo quindi il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, depredandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. A. e E., risp. moglie e cognato di F., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in questione (v. rogatoria pag. 14). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione ed il sequestro, con la relativa documentazione, delle relazioni bancarie presso istituti di credito svizzeri riconducibili alle diverse persone coinvolte (v. incarto RR.2015.66, act. 8.1 pag. 6 e seg.).

B. In data 19 febbraio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha inviato alle autorità italiane, a parziale evasione delle misure richieste, svariata documentazione frutto di una perquisizione effettuata il 7 ottobre 2014 presso J. SA ritenuta rilevante per l'inchiesta estera (v. act. 1.5).

C. Il 10 marzo 2015 il MPC, ad ulteriore parziale evasione della rogatoria italiana, ha trasmesso all'autorità richiedente documentazione bancaria relativa ai seguenti conti: n. 1 presso la banca K. intestato alla società L. Ltd., n. 2 presso la banca M. intestato alla società N. Inc., n. 3 presso la banca M. intestato alla società O. Inc., n. 4 presso la banca K. intestato alla società P. Ltd., n. 5 presso la banca M. intestato alla società Q. Inc., n. 6 presso la banca K. intestato a R. (v. act. 1.6).

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D. Con scritto del 1° aprile 2015 il patrocinatore legale di A., avv. S. ha contattato il MPC affermando di rilevare "con stupore che in data 10 marzo 2015 sono stati trasmessi all'Autorità rogante documenti riferiti a società riconducibili a A. senza che il sottoscritto sia stato informato al riguardo e senza che vi sia stata una formale decisione di trasmissione da parte vostra a me notificata. Trattasi in particolare delle società L. Ltd, N. Inc., O. Inc., P. Ltd e Q. Inc. Ritengo pertanto nulle le vostre decisioni riferite al procedimento rogatoriale che vede coinvolta A. e/o società a lei riconducibili ritenuto che la stessa è stata privata del diritto di essere sentita" (v. act. 1.1).

E. Il 2 aprile 2015 il MPC ha risposto al summenzionato legale affermando che "la signora A., non essendo la titolare dei conti citati, L. Ltd, N. Inc., O. Inc., P. Ltd e Q. Inc., bensì esclusivamente l'avente diritto economico (N. Ltd e O. Inc.) non può, in casu, essere considerata quale persona toccata dalla misura di assistenza giudiziaria in questione (…) non potendo, di conseguenza, avvalersi del diritto di essere sentito" (v. act. 1.2).

F. Il 21 aprile 2015 A. ha interposto ricorso avverso l'operato del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo che venga accertata, da una parte, la nullità delle decisioni di trasmissione all'autorità estera di documentazione bancaria riferita ad A. avvenuta concretamente in data 19 febbraio e 10 marzo 2015, dall'altra, l'illiceità della trasmissione in questione siccome lesiva del suo diritto di essere sentita, diretta ad un'autorità estera incompetente e costitutiva di un abuso di diritto (v. act. 1).

A conclusione delle loro osservazioni del 12 maggio 2015 l'UFG risp. il MPC hanno postulato l'inammissibilità del ricorso (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 27 maggio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 10)

H. Mediante lettera del 5 giugno 2015 l'avv. S. ha comunicato di non patrocinare più la ricorrente nell'ambito della presente procedura (v. act. 13). L'8 giugno 2015 l'avv. Mario Postizzi ha comunicato di essere stato in-caricato di tutelare gli interessi della ricorrente, allegando la relativa procura (v. act. 12).

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Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Giusta l'art. 50 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. In concreto, nella misura in cui la ricorrente censura la trasmissione di documentazione bancaria riferita a conti a lei riconducibili senza mai essere stata informata e senza che le siano state notificate le relative decisioni di chiusura, il gravame è da ritenersi tempestivo.

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1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).

1.4.2 In concreto, per quanto attiene alla trasmissione avvenuta il 19 febbraio 2015 (v. act. 1.5), nella misura in cui la documentazione risulta essere il frutto di una perquisizione effettuata dal MPC in data 7 ottobre 2014 presso la J. SA, la ricorrente, in virtù della suddetta giurisprudenza, non è legittimata a interporre ricorso. Alla medesima conclusione occorre giungere per quanto riguarda la trasmissione intervenuta il 10 marzo 2015 (v. act. 1.6), dato che la documentazione oggetto della stessa concerne unicamente conti bancari intestati a terze persone. La ricorrente, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una sua eventuale legittimazione, non si è del resto neppure

- 6 confrontata con suddetta costante giurisprudenza, limitandosi in sostanza ad affermare che essa sarebbe "chiaramente toccata e gravemente danneggiata dall'operato del MPC che ha violato il suo diritto di essere sentita ed ha trasmesso i documenti bancari sulla base di una decisione nulla" (v. act. 1 pag. 3).

2. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

3. La ricorrente, risultando soccombente data l'inammissibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 31 luglio 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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