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Tribunale penale federale 21.01.2015 RR.2014.332

21 gennaio 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·949 parole·~5 min·3

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.

Testo integrale

Sentenza del 21 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti SOCIETÀ A., rappresentata dall'avv. Stefano Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2014.332

Visti: - la decisione di chiusura parziale del 5 novembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano l'11 aprile 2012, completata l'8 ottobre ed il 22 novembre 2012 nonché l'8 maggio 2013 (v. act. 1.1); - il ricorso dell'8 dicembre 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dalla società A. avverso la suddetta decisione (v. act. 1); - lo scritto del 10 dicembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, da una parte, a versare, entro il 22 dicembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura attestante i poteri di rappresentanza del patrocinatore (v. act. 3); - l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo spese, intervenuto il 19 dicembre 2014 (v. act. 4); - la procura inoltrata per fax il 5 gennaio 2015 (v. act. 4.1), dopo un sollecito telefonico effettuato da questa Corte (v. act. 5); - lo scritto del 5 gennaio 2015, con il quale questa autorità ha invitato la ricorrente a produrre, entro il 13 gennaio 2015, la documentazione attestante i poteri di rappresentanza della persona che ha firmato la procura (v. act. 7). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);

- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, invitata a produrre la documentazione attestante i poteri di rappresentanza della persona che ha firmato la procura, pena l'inammissibilità del gravame, la ricorrente non ha ottemperato a tale richiesta; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.--.

Bellinzona, 21 gennaio 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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