Sentenza del 26 marzo 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Filippo Solari,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, UFFICIO CENTRALE ITALIA,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) Misure provvisionali (art. 18 AIMP) Effetto sospensivo (art. 80l AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2014.31+RP.2014.5
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Visti: - il ricorso presentato il 3 febbraio 2014 da A. SA avverso la decisione incidentale del 21 gennaio 2014 con la quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali, sino a concorrenza di EUR 15 milioni, depositati sul conto corrente n° 1 nonché su ulteriori conti di pertinenza della predetta società presso la banca B. di Lugano; - le osservazioni del 24 febbraio 2014 presentate dall'UFG; - la lettera del 7 marzo 2014 con cui il patrocinatore della ricorrente dichiara il ritiro del ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 marzo 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che nel caso specifico non vi è ragione materiale per scostarsi da questa regola (v. anche MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 16 ad art. 63 PA);
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- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, cagionando la causa costi processuali di una certa entità, elementi da tenere presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento; - che l'emolumento va quindi fissato a fr. 2'000.--; tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 7'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 5'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 7'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 5'000.--.
Bellinzona, 26 marzo 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Solari - Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale Italia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).