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Tribunale penale federale 14.01.2015 RR.2014.291

14 gennaio 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,528 parole·~8 min·2

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale.

Testo integrale

Sentenza del 14 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dagli avv. Vanna Cereghetti e Daniele Bianchi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2014.291

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Visti: - la decisione di chiusura del 29 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova il 21 febbraio 2012 (v. act. 1.2); - il ricorso del 30 ottobre 2014 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. avverso la suddetta decisione (v. act. 1); - lo scritto del 16 dicembre 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi alla decisione della Corte (v. act. 8); - le osservazioni del 17 dicembre 2014, con le quali l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) postula la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione;

- che i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati;

- che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP;

- che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche

- 3 l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero);

- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);

- che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP);

- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii);

- che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);

- che secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1);

- che in concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione all'estero di documentazione riguardante conti bancari intestati alle società B. (Paradiso), C. (Panama), D. (Amsterdam) e E. (Lugano) presso le banche F. e G., la legittimazione ricorsuale fa difetto (v. act. 1.2, punti 2a-2c del dispositivo della decisione impugnata);

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- che alla medesima conclusione occorre giungere per quanto riguarda il verbale d'interrogatorio di H. del 29 ottobre 2009, dato che il medesimo non contiene informazioni relative a conti bancari del ricorrente (v. act. 1.2, punto 2d del dispositivo della decisione impugnata), sola eccezione che la giurisprudenza ammetterebbe nel caso di consegna di verbali d'audizione di terzi (v. TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82 e seg.);

- che la documentazione indicata ai punti 2e-2g del dispositivo della decisione impugnata concerne una procedura di reclamo dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino relativa ad un sequestro di un conto bancario intestato alla la società D., per cui anche in questo ambito manca la legittimazione ricorsuale;

- che ciò vale, infine, anche per gli atti relativi ad un conto bancario intestato a la società E., la quale non tocca, almeno direttamente, il ricorrente (v. act. 1.2 punti 2h-2o del dispositivo della decisione impugnata);

- che riassumendo, in virtù della suddetta giurisprudenza, il ricorrente non dispone della legittimazione ricorsuale, ragione per cui il suo ricorso è inammissibile;

- che il ricorrente, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una sua eventuale legittimazione, pur confrontandosi parzialmente con detta, costante giurisprudenza, non ne ha tratto le giuste conclusioni, limitandosi in sostanza ad affermare che egli sarebbe "di tutta evidenza toccato personalmente e direttamente dalla decisione impugnata che ha per oggetto la trasmissione di diversa documentazione acquisita durante il procedimento penale svizzero che lo riguarda" (v. act. 1 pag. 8);

- che il fatto di trasmettere all'estero documentazione riguardante il procedimento a suo carico in Svizzera non fonda di per sé una sua legittimazione a ricorrere (v. più ampiamente TPF 2007 79 consid. 1.6.3-1.6.7);

- che nemmeno il fatto che la documentazione da trasmettere possa essere il preludio a future misure coercitive nei suoi confronti fonda una tale legittimazione, visto che se del caso potrà opporsi alle stesse secondo le modalità bensì offerte dalla legge e dalla giurisprudenza;

- che il ricorrente, risultando soccombente data l'inammissibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

- 5 procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 14 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Vanna Cereghetti e sig. Daniele Bianchi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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