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Tribunale penale federale 23.04.2013 RR.2013.51

23 aprile 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·806 parole·~4 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP): mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP): mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP): mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP): mancato pagamento dell'anticipo delle spese.

Testo integrale

Sentenza del 23 aprile 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A., 2. B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Eero De Polo,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: RR.2013.51-52

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Visti: - la decisione dell'8 febbraio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha parzialmente accolto un'istanza di dissequestro di conti bancari presentata da A. e B.; - il ricorso del 21 febbraio 2013 interposto da A. e B. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - la decisione incidentale del 27 marzo 2013, mediante la quale questa Corte ha respinto sia l'istanza di sospensione della procedura che quella di sblocco parziale dei conti bancari sequestrati per il pagamento dell'anticipo delle spese presentate dai ricorrenti, concedendo loro una proroga al 5 aprile 2013 per versare l'anticipo delle spese richiesto. Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, sia l'originario invito a versare l’anticipo delle spese del 25 febbraio 2013 (v. act. 3) che la decisione incidentale del 27 marzo scorso (v. act. 6) indicavano che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;

- 3 -

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine prorogato al 5 aprile 2013 (v. act. 10); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali decide:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 24 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Eero De Polo - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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