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Tribunale penale federale 11.12.2013 RR.2013.364

11 dicembre 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·778 parole·~4 min·2

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza dell'11 dicembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Santina Pizzonia

Parti A., Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.364

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Visti: - la decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 emanata dall'Amministrazione federale delle dogane relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 29 febbraio 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno (act. 1.1); - l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della decisione ad A. avvenuta il 4 novembre 2013 (act. 2.4; act. 3) - il ricorso del 6 dicembre 2013 interposto da A. via fax alle ore 15:18 presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1);

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 52 cpv. 1 PA l'atto di ricorso deve essere inoltrato per iscritto; - che il presente ricorso inoltrato per fax non soddisfa il predetto requisito; - che al fax non ha fatto seguito alcuna trasmissione del memoriale originale di ricorso; - che il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni (art. 80k AIMP); - che la notifica all'avente diritto residente in Svizzera determina il punto di partenza del termine di ricorso; - che il ricorrente nel suo fax dichiara di aver avuto conoscenza della decisione impugnata in data 6 novembre 2013 (act. 1) ;

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- che il relativo avviso di ricevimento reca la data 4 novembre 2013 (act. 2.4; act. 3); - che dunque il termine utile per inoltrare ricorso scadeva il 4 dicembre 2013; - che di conseguenza, anche nella denegata ipotesi di un valido inoltro del ricorso via fax, l'atto sarebbe comunque tardivo; - che, in tali circostanze, non concorrono gli estremi per invitare il ricorrente a inoltrare via posta il suo atto di ricorso; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso inoltrato via fax; - che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, al ricorrente vanno addossate le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che la tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 12 dicembre 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Amministrazione federale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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