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Tribunale penale federale 22.02.2013 RR.2013.24

22 febbraio 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·809 parole·~4 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro.

Testo integrale

Sentenza del 22 febbraio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Santina Pizzonia

Parti A., rappresentato dall'avv. Massimo Iacopini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.24

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Visti: - la decisione di chiusura del 7 gennaio 2013 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 18 dicembre 2012 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; - il ricorso del 29 gennaio 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 5 febbraio 2013, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, entro il termine del 18 febbraio 2013, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- nonché ad eleggere un domicilio in Svizzera dove poter notificare gli atti della procedura, pena la non entrata nel merito del ricorso; - il fax del 12 febbraio 2013, mediante il quale il ricorrente ha dichiarato di aver eletto domicilio presso la Banca B., sede di Z. (act. 4).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

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- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 22 febbraio 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Massimo Iacopini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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