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Tribunale penale federale 04.09.2013 RR.2013.230

4 settembre 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,391 parole·~7 min·3

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Esame degli atti (art. 80b AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Esame degli atti (art. 80b AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Esame degli atti (art. 80b AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Esame degli atti (art. 80b AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 4 settembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Davide Francesconi

Parti A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Esame degli atti (art. 80b AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.230

Visti: - la decisione di entrata nel merito del 9 luglio 2013 del Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) emanata nell'ambito della commissione rogatoria presentata in data 23 aprile 2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nell'interesse di un procedimento penale condotto nei confronti di A. e altri per le ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture, appropriazione indebita aggravata, intestazione fittizia di valori e riciclaggio di denaro (v. act. 1.3); - il decreto di edizione del 9 luglio 2013 emanato dal MPC in esecuzione della suddetta commissione rogatoria nei confronti della B. SA in liquidazione, volto alla consegna di tutta una serie di documenti (v. act. 1.4); - lo scritto del 5 agosto 2013 con il quale il MPC ha respinto la richiesta inoltrata dal qui ricorrente volta ad ottenere copia della commissione rogatoria presentata dall'autorità italiana (v. act. 1.2); - il ricorso del 16 agosto 2013 interposto da A. avverso la summenzionata decisione, con il quale egli postula l'accesso agli atti del procedimento rogatoriale in parola (v. act. 1). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che se un ricorso è a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinunciare ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario); - che, giusta l'art. 80e cpv. 2 AIMP, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato ed irreparabile mediante il sequestro di beni e

valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo estero (lett. b); - che il suddetto elenco di pregiudizi immediati ed irreparabili è esaustivo (v. DTF 126 II 495 consid. 5a-d); - che, giusta l'art. 80b cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi; - che la nozione di "aventi diritto" è da interpretare alla luce del diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 477 e seg. e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati); - che giusta l'art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero); - che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP: per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa); - che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1); - che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona

contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6); - che la persona perseguita all'estero non può ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b): questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali; - che nel caso concreto il ricorrente non è palesemente persona toccata da una misura di assistenza giudiziaria - la sola ordinata dal MPC riguardando per ora esclusivamente la B. SA in liquidazione - con la conseguenza che egli non dispone della qualità di parte nella presente procedura rogatoriale; - che allo stato attuale del procedimento rogatoriale il ricorrente non può nemmeno fondare la propria richiesta - siccome prematura - su presunti verbali d'interrogatorio che, a suo dire, inevitabilmente lo riguardano, e in merito ai quali l'autorità rogante nulla ha ancora formalmente deciso, limitandosi ad annoverarli nella propria decisione di entrata in materia tra le misure richiese dall'autorità estera e specificando che, se del caso, saranno oggetto di separata decisione; - che di conseguenza, difettando il ricorrente della qualità di parte, egli non può nemmeno pretendere l'accesso agli atti ex art. 80b AIMP; - che il ricorso si rivela pertanto di primo acchito inammissibile, motivo per il quale la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti; - che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- già versato; il saldo di fr. 1'000.-- è restituito al ricorrente.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.

Bellinzona, 6 settembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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