Sentenza del 30 gennaio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti 1. A., rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola,
2. Avv. Stefano PIZZOLA,
Ricorrenti
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Francia
Gratuito patrocinio (art. 21 cpv. 1 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.21+23 (RP.2013.4)
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Visti: - la decisione del 6 dicembre 2012, mediante la quale l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito di una procedura estradizionale concernente A., ha rifiutato al medesimo la concessione del gratuito patrocinio; - il ricorso del 28 gennaio 2013 interposto da A. ed il suo patrocinatore personalmente Stefano Pizzola presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA); - che, giusta l'art. 12 cpv. 2 AIMP, le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale, escludendo quindi la sospensione dei termini prevista all'art. 22a PA; - che, nella fattispecie, interposto il 28 gennaio 2013 contro una decisione di rifiuto della concessione del gratuito patrocinio del 6 dicembre 2012, ricevuta dal ricorrente l'11 dicembre seguente, il gravame risulta manifestamente tardivo; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a loro carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
- 3 procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis e 5 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 30 gennaio 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Pizzola, - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).