Sentenza del 24 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dagli avv. Luca Marcellini e Letizia Vezzoni, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2012.200
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Fatti: A. Il 16 marzo 2012 il Giudice istruttore del Principato di Monaco ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti di A., cittadino italiano, nato il 19 agosto 1975, accusato dalle autorità inquirenti monegasche di esercizio di un'attività commerciale senza autorizzazione e truffa. In sostanza, egli avrebbe dichiarato a B., mentendo, di impiegare nella sua società C. 22 collaboratori, ciò che gli avrebbe permesso di beneficiare di 22 abbonamenti di telefonia mobile a tariffa forfettaria molto vantaggiosa, da lui utilizzati in realtà per generare chiamate in automatico 24 ore su 24 verso sue utenze caratterizzate da sovrattasse da lui incassate.
B. Il 3 aprile 2012 Interpol Monaco ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.
C. Il 24 giugno 2012 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla polizia ticinese, sfociato nel fermo dell'estradando di medesima data. Nel suo interrogatorio del 25 giugno 2012 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata, opponendosi tuttavia alla sua estradizione semplificata al Principato di Monaco. Il 27 giugno 2012 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato il 10 luglio seguente, non impugnato dall'estradando.
D. Con scritto del 27 giugno 2012, il Ministero della giustizia del Principato di Monaco ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione di A.
E. Il 30 luglio 2012 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Principato di Monaco, decisione contro la quale l'estradando, in data 14 agosto 2012, ha interposto ricorso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nel suo gravame egli postula l'annullamento della decisione impugnata, la reiezione della domanda di estradizione e la sua scarcerazione immediata.
F. Con osservazioni del 5 settembre 2012 l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 27 agosto seguente, trasmessa per conoscenza all'UFG, il ricorrente ribadisce le conclusioni presentate in sede di ricorso.
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Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione "per l'estradizione reciproca dei delinquenti" conclusa il 10 dicembre 1885 (in seguito: Convenzione bilaterale; RS 0.353.956.7) ed entrata in vigore il 1° febbraio 1886. Dal 1° maggio 2009 è inoltre retta dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1), con i relativi protocolli addizionali (RS 0.353.11-12), in seguito all’adesione del Principato di Monaco a questa convenzione multilaterale già in vigore per la Svizzera dal 20 marzo 1967. A quest'ultimo proposito va notato che l'adesione monegasca non è ancora registrata nella RS ma solo sul sito Internet del Dipartimento federale degli affari esteri, cui viene fatto riferimento alla nota 13 a pag. 12 del numero RS 0.353.1.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Secondo il ricorrente la domanda di estradizione non ossequierebbe il principio della doppia punibilità. Da una parte, quanto contestatogli dalle autorità inquirenti monegasche non costituirebbe né una truffa ai sensi dell'art. 146 CP, facendo difetto sia l'inganno astuto che il danno nei confronti di B., né un abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, reato quest'ultimo ipotizzato dall'UFG unicamente in sede di risposta al ricorso. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595
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Dall'altra, l'esercizio di un'attività commerciale senza autorizzazione prospettato dall'autorità richiedente sarebbe punibile all'estero unicamente con una multa.
2.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
2.2 Nella fattispecie, come già accennato in precedenza (v. lett. A), l'estradando è sospettato di aver abusato, dichiarandoli in uso al personale della sua ditta, di 22 abbonamenti di telefonia mobile a tariffa forfettaria molto vantaggiosa sottoscritti presso B., da lui utilizzati in realtà per generare in automatico chiamate 24 ore su 24 verso sue utenze caratterizzate da sovrattasse da lui incassate. Nella sua domanda di estradizione, l'autorità monegasca descrive il meccanismo, a suo dire truffaldino, contestato all'estradando, affermando che quest'ultimo "a payé 169 euros par mois et par ligne souscrite, soit pour deux cartes SIM en comptant la carte "jumelle", lui donnant ainsi accès à un volume illimité d'appels vers les téléphones en Europe, sachant qu'avec la faculté du double appel, il a donc pu avoir jusqu'à quatre communications en simultané avec une seule ligne. Il a parallèlement souscrit, auprès de sociétés étrangères de télécommunication capables de fournir des numéros surtaxés ou "à cout partagé", quelques numéros ou ensemble de numéros. Après avoir testé la faisabilité de la fraude avec une première carte SIM, ce qui expliquerait le peu d'appels passés par ses lignes au mois de juillet 2011, et après avoir constaté le bon fonctionnement de la fraude, il a déployé de nouvelles cartes SIM dans un aphttp://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2007&sort=relevance&insertion_date=&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IB-543%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page543 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2007&sort=relevance&insertion_date=&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IB-89%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page89
- 5 pareil informatique de type "passerelle GSM", non encore localisé en Principauté, dans un site où la réception et l'émission des ondes GSM étaient optimisées. Il a ensuite configuré ce dispositif informatique au moyen d'un logiciel informatique approprié de manière à ce que toutes les cartes SIM insérées passent des appels en continu vers les numéros surtaxés qui lui avaient été alloués par les sociétés étrangères de télécommunication, exploitant le caractère international de l'offre de trafic illimité. Les serveurs desdites sociétés ont ensuite collecté les appels, ont facturé les opérateurs ayant acheminé les appels, B. en l'espèce, et ont partagé les revenus avec A. Il est ainsi très probable que ce dernier ait mis en place le mécanisme de cette fraude avec la complicité de plusieurs individus, et notamment ceux qui son ou étaient derrière les sociétés de télécommunication étrangères" (v. atto 6 UFG). Per quanto precede, il ricorrente è accusato all'estero di frode ai sensi dell'art. 330 CP monegasco, il quale prevede una pena detentiva sino a cinque anni, ciò che risulta conforme alle esigenze poste dall'art. 2 n. 1 CEEstr; contrariamente invece al reato estero di esercizio di un'attività commerciale senza autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della legge n° 1.144 del 26 luglio 1991 concernente l'esercizio di certe attività economiche e giuridiche, il quale è punito solo con la multa (ibidem).
Se commessi in Svizzera, gli atti contestati all'estradando sarebbero senz'altro sussumibili, come evidenziato giustamente dall'UFG nelle sue osservazioni al ricorso, al reato di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'art. 147 CP, il quale prevede una pena detentiva sino a cinque anni. Questa disposizione infatti è stata creata per contrastare la truffa informatica. Si tratta di una norma che sanziona il comportamento di chi, allo scopo di conseguire un indebito profitto, manipola dati o impianti per l'elaborazione di dati e provoca un trasferimento di beni che altrimenti non avrebbe avuto luogo (FF 1991 II pag. 838). Essa è ricalcata sulla fattispecie della truffa, nella quale subentrano da un canto, in luogo dell'inganno con astuzia e dell'errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l'abuso conseguente all'elaborazione dei dati e, d'altro canto, in luogo dell'atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer (ibidem). Oltre ad elencare tutta una serie di atti esplicitamente punibili, la norma prevede una clausola generale ("un analogo procedimento"), la quale include tutte le possibilità di manipolazione di dati che non rientrano nella lettera della legge. Secondo il Tribunale federale, anche se il testo legale in lingua tedesca non lo esprime esplicitamente, l'art. 147 CP presuppone inoltre, fondandosi sul testo in lingua francese ed italiana ("par le biais du résultat inexact ainsi obtenu"; "per mezzo dei risultati erronei così ottenuti"), che a causa delle menzionate manipolazioni di dati il processo di elaborazione conduca a un risultato inesatto (DTF 129 IV 315 consid. 2.1). In altre parole, la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la
- 6 situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione (ibidem; FF 1991 II pag. 840; nella traduzione in francese della summenzionata sentenza apparsa in JdT 2008 IV pag. 9 e segg., in particolare pag. 12, si parla, in maniera ancora più pregnante per il caso di specie, di "manipulation de données" che conduce "à un résultat inapproprié" e di atto che deve "déclencher un transfert d'actifs qui va à l'encontre du cours ordinaire des choses"). L'Alta Corte ha del resto affermato che l'utilizzo di telefoni cellulari influisce su un processo elettronico di trattamento di dati (v. DTF 129 IV 315 consid. 2.2.3).
In concreto, il ricorrente avrebbe fatto credere a B. che i 22 abbonamenti di telefonia mobile sarebbero stati utilizzati dai suoi dipendenti, utilizzandoli invece, a dire dell'autorità richiedente, per creare chiamate in automatico 24 ore su 24 verso utenze di sua pertinenza incassando le sovrattasse ad esse legate. Si tratta indubbiamente di un utilizzo abusivo di abbonamenti di telefonia mobile che ricade nel quadro legale dell'art. 147 CP, il quale, va ribadito, mediante la clausola generale in essa contenuta, tende a combattere tutti i tipi di manipolazioni possibili in ambito di utilizzo di impianti per l'elaborazione di dati (v. DTF 129 IV 315 consid. 2.1; FF 1991 II pag. 840). Il danno per B. è evidente, ossia un utilizzo continuo ed assolutamente sproporzionato delle sue linee telefoniche per un prezzo non più corrispondente alla prestazione ipotizzata e fornita. In queste condizioni, il requisito della doppia punibilità giusta gli art. 2 n. 1 CEEstr e 35 cpv. 1 AIMP è pacificamente dato. Del fatto che l'UFG, nella decisione impugnata, abbia motivato inizialmente il rispetto della doppia punibilità ipotizzando erroneamente l'applicazione dell'art. 146 CP e aggiungendo solo susseguentemente, in sede di osservazioni al ricorso, anche l'art. 147 CP, la presente autorità terrà comunque conto a livello di fissazione della tassa di giustizia, la quale dovrà essere ridotta. La sostituzione dei motivi (v. A. KÖLZ/I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ediz., Zurigo 1998, pag. 240 n. 677) è per altro avvenuta nel pieno rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente (v. TPF 2008 172 consid. 2.3), per cui, al di là di queste conseguenze a livello di spese non sono ipotizzabili ulteriori misure procedurali, tanto più che a fronte della nuova argomentazione il ricorrente si è comunque riconfermato nelle sue errate conclusioni (v. TPF 2008 172 consid. 7.2).
3. Riassumendo, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione, né per concedere la richiesta scarcerazione immediata.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
- 7 chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di scarcerazione è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 3'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.--.
Bellinzona, 24 settembre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini e Letizia Vezzoni - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).