Sentenza del 17 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentata dall'avv. Franz Lutz, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2012.185
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Visti: - la decisione di chiusura del 24 luglio 2012 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 27 marzo 2012 presentata dal "Leitende Oberstaatsanwalt" di Augsburg; - il ricorso del 3 agosto 2012 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - lo scritto dell'8 agosto 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, entro il termine del 24 agosto 2012, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- nonché ad eleggere domicilio in Svizzera dove poter notificare gli atti della procedura, pena la non entrata nel merito del ricorso; - la lettera del 23 agosto 2012, mediante la quale la ricorrente ha dichiarato di aver eletto domicilio presso l'avvocato Vittorio Mariotti, a Z., nonché precisato che avrebbe versato l'anticipo delle spese, postulando nel contempo una proroga del termine all'uopo; - la proroga al 3 settembre 2012 del suddetto termine concesso dalla presente autorità; - lo scritto del 24 agosto 2012, con il quale l'avv. Mariotti ha confermato l'elezione di domicilio di cui sopra. Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA);
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- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame; - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine prorogato al 3 settembre 2012 (v. act. 7); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è messa a carico della ricorrente.
Bellinzona, 18 settembre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Franz Lutz - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).