Skip to content

Tribunale penale federale 22.03.2011 RR.2011.54

22 marzo 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·615 parole·~3 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 22 marzo 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei

Parti A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.54

- 2 -

Visti: - il ricorso inviato il 3 marzo 2011 da A. avverso la decisione di chiusura del 26 gennaio 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; - la lettera del 16 marzo 2011 del ricorrente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 marzo 2011 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA e 5 RSPPF; - che la tassa di giustizia va pertanto fissata a fr. 300.--.

- 3 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, 22 marzo 2011 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2011.54 — Tribunale penale federale 22.03.2011 RR.2011.54 — Swissrulings