Sentenza del 19 gennaio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti LA SOCIETÀ A., rappresentata dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Decisione di riesame (art. 58 PA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.292
- 2 -
Visti:
- la decisione di chiusura del 18 ottobre 2011, mediante la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione di svariati documenti concernenti la società A., in particolare la documentazione bancaria d'apertura, unitamente ai relativi estratti conto dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, afferente la relazione n. 1 presso la Banca B. ad essa intestata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania (Italia), autorità che conduce un procedimento penale a carico di diverse persone per abuso d'ufficio (art. 323 CP italiano) e turbata libertà degli incanti (art. 353 CP italiano);
- il ricorso del 17 novembre 2011 interposto della società A. contro la suddetta decisione davanti al Tribunale penale federale (in seguito: TPF);
- la nuova decisione di chiusura del 9 dicembre 2011, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha modificato parzialmente la propria decisione del 18 ottobre precedente, nel senso che solo gli estratti conto dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e non la documentazione di apertura concernenti il conto di cui sopra sono da trasmettere alle autorità italiane;
- lo scritto della società A., la quale, vista la nuova decisione di chiusura del 9 dicembre 2011, chiede la restituzione dell'anticipo spese da lei versato nonché la rifusione di ripetibili;
- le osservazioni del 16 dicembre 2011 del Ministero pubblico ticinese, il quale comunica al TPF che la decisione del 18 ottobre 2011 è annullata e sostituita da quella del 9 dicembre 2011 che non prevede più la trasmissione della documentazione d'apertura del conto presso la Banca B., soluzione concordata con la ricorrente, ragione per cui il ricorso sarebbe divenuto privo d'oggetto;
- la lettera del 20 dicembre 2011 dell'Ufficio federale di giustizia, mediante la quale esso, alla luce degli sviluppi della procedura, rinuncia a formulare proprie osservazioni.
- 3 -
Considerato: - che in base all'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
- che tramite l'annullamento della decisione del 18 ottobre 2011 e la sostituzione della stessa con la decisione del 9 dicembre l'autorità d'esecuzione ha sostanzialmente accolto una delle conclusioni subordinate del ricorso;
- che a fronte della dichiarazione della ricorrente del 12 dicembre 2011 va preso atto che il gravame è divenuto privo d'oggetto (art. 58 cpv. 3 PA; v. anche FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 326);
- che non integrando la nuova decisione del 9 dicembre scorso la conclusione postulata in via principale dalla ricorrente (v. act. 1 pag. 17 e seg.), quest'ultima ha in pratica ritirato parzialmente il proprio gravame, risultando dunque soccombente su tale punto (v. ANDREA PFLEIDERER, in B. Waldmann/P. Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, n. 53 ad art. 58 PA);
- che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA)
- che nella fattispecie, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA), per cui alla ricorrente va restituito l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-;
- che la presente situazione è stata cagionata dalla sopravvenienza di una nuova decisione con parziale integrazione delle motivazioni giuridiche ricorsuali, per cui come da dottrina e giurisprudenza l'autorità che ha riesaminato la propria decisione è tenuta ad assegnare alla ricorrente un'indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha sopportato, in applicazione analogica dell'art. 64 cpv. 1 PA (v. MICHAEL BEUSCH, in Auer/Müller/Schindler, Praxiskommentar VwVG, n. 22 ad art. 64 PA; GAAC 68.87 consid. 4);
- che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene posta a carico del Ministero
- 4 pubblico ticinese un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- 5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto; di conseguenza, la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali. Il Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese versato di fr. 5'000.-. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
Bellinzona, 20 gennaio 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia Settore,
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).