Sentenza del 24 febbraio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA, rappresentata dall’avv. Yasar Ravi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.255
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Fatti: A. Il 15 ottobre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 1° aprile, 4 e 7 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e altri per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 CP italiano, richiamate le circostanze aggravanti di cui all’art. 319 bis dello stesso), turbata libertà degli incanti (art. 353 CP italiano), rapina (art. 628 CP italiano), estorsione (art. 629 CP italiano), truffa (art. 640 CP italiano) e riciclaggio (art. 648 bis CP italiano). B. viene in particolare contestato di avere, abusando della sua qualità di procuratore e gestore di fatto del D. SpA e tramite l’istituzione di un complesso meccanismo occulto di fornitura di gas, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, indebitamente distratto fondi di pertinenza della società depositati su una relazione bancaria in Svizzera, trasferendo complessivi EUR 13'953'000.-- a cinque società in Italia, Regno Unito, Estonia e Singapore, denaro poi in parte confluito nella sua disponibilità. Nei confronti di C. l’autorità rogante ipotizza in particolare un’attività di riciclaggio in relazione ai fondi distratti da B. secondo le modalità sopra descritte. L’interessato, nella sua qualità di amministratore unico (in seguito: AU) della società E. Srl, nell’ottica di occultarne la provenienza, avrebbe riversato a favore di B. complessivi EUR 598'000.-- precedentemente confluiti su una relazione bancaria della stessa nella misura di EUR 775'500.--, denaro di pertinenza del D. SpA distratto dallo stesso B.
B. Mediante decisione di entrata in materia e decisione incidentale parziale del 5 ottobre 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito MP/TI) – cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l’esecuzione della domanda - è entrato in materia sulla commissione rogatoria presentata dall'autorità italiana, ordinando l’identificazione del conto bancario avente IBAN 1 presso la banca F. SA di Lugano, il blocco di ogni avere ivi depositato, comprese le cassette di sicurezza, fino a concorrenza di EURO 775'550.--, nonché il sequestro della documentazione riferita a tale relazione bancaria.
C. In data 17 ottobre 2011 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161], nuovo testo giusta il n. I dell'ordinanza del 23 agosto 2011, RU 2011 4495). Con il medesimo essa postula, in via principale, l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria alla base delle stessa, con conseguente nullità della decisione impugnata, disseque-
- 3 stro del conto di cui sopra (v. lett. B) e distruzione della relativa documentazione bancaria. In via subordinata, essa chiede il dissequestro del conto presso la banca F. SA di Lugano. A conclusione delle loro osservazioni del 17 e 18 novembre 2011 l’UFG rispettivamente il MP/TI hanno postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
D. Con memoriale di replica del 2 dicembre 2011, l’insorgente si è per l’essenziale riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Con duplica del 21 dicembre seguente il MP/TI ha ribadito quanto esposto nelle sue osservazioni. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 ROTPF, la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale
- 4 sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnata separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP).
1.4 A. SA ha preso conoscenza della decisione impugnata in data 8 ottobre 2011 (v. act. 10, pag. 4, e 10.1). Interposto il 17 ottobre 2011, il ricorso è tempestivo (v. art. 80k AIMP). La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura di assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.5 Nella sua risposta del 18 novembre 2011, il MP/TI ipotizza l’esistenza di un conflitto di interessi in quanto l’avv. Yasar Ravi è patrocinatore sia dell’imputato C. che della A. SA.
1.5.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, qualora un patrocinatore rappresenti più imputati nello stesso procedimento può verificarsi un caso di conflitto di interessi, tale da giustificare l’esclusione di un difensore in quanto un rappresentante legale coinvolto in questa situazione non è in grado di garantire una difesa adeguata (v. sentenze del Tribunale federale 1B_7/2009 del 16 marzo 2009, consid. 5.6 e 5.8; 1P.227/2005 del 13 maggio 2005, consid. 3.1). L’art. 127 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 54 CPP, prevede che “entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti”. Giusta l’art. 12 lett. c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) l’avvocato “evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Di principio
- 5 si è in presenza di un conflitto di interessi nel caso di difesa multipla da parte dello stesso avvocato allorquando un legale nello stesso tempo consiglia o patrocina davanti ad un tribunale diverse parti con interessi contrastanti (cfr. FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, art. 12 LLCA N. 96 e segg.; HESS, Verbot von Interessenkollisionen bei Prozessvertretungen und bei beratender Tätigkeit, Anwalts Revue 1/2005, pag. 23 segg.; STUDER, Die Doppelvertretung nach Art. 12 lit. c BGFA, Anwaltsrevue 6-7/2004, pag. 234 e segg.; TPF 2009 69 consid. 2.2; TPF 2007 38 consid. 3). Il caso classico di conflitto di interessi in presenza di duplice patrocinio si realizza quando un avvocato assume la difesa di due imputati che si accusano reciprocamente (RUCKSTUHL, Vertretung von Tatverdächtigen im Vorverfahren, in: Niggli/Weissenberger [ed.], Strafverteidigung, Basilea 2002, N. 3.45 e segg.). Nel procedimento penale è di principio escluso che un avvocato rappresenti due o più imputati nella stessa procedura, in quanto la possibilità di un conflitto di interessi è insita in una situazione di duplice patrocinio. L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere valutata in modo astratto. In questo senso è sufficiente l’ipotetica possibilità che un conflitto di interessi si presenti nel corso della procedura. Il consenso espresso del cliente ad un duplice patrocinio non muta la situazione (sentenza del Tribunale federale 1B_7/2009, consid. 5.5; TPF 2009 69 consid. 2.2; TPF 2007 38 consid. 3).
1.5.2 Nella fattispecie, tanto A. SA che C., quest'ultimo presidente con diritto di firma individuale della prima dal gennaio 2007 al febbraio 2011 (v. act. 1.3), perseguono lo stesso scopo, vale a dire quello di evitare che la società patisca un danno a seguito della decisione di entrata in materia e decisione incidentale parziale qui impugnata. A questo stadio della procedura ed in assenza di interessi contrastanti tra di essi, non è possibile ravvisare, neppure in maniera astratta, l’esistenza di un conflitto di interessi nel fatto che A. SA e C. siano entrambi patrocinati dall’avv. Yasar Ravi. La censura sollevata dal MP/TI non può pertanto trovare accoglimento.
2. A. SA sostiene che il sequestro della sua relazione bancaria presso la banca F. SA le causerebbe un pregiudizio immediato e irreparabile. La ricorrente, la quale fa capo agli averi presenti sul suddetto conto anche per la gestione del Bar G. di Z. (v. act. 1.3), sarebbe infatti impossibilitata a provvedere ai suoi obblighi contrattuali, come il pagamento della pigione del bar, dei salari dei dipendenti, delle spese di gestione correnti e dei fornitori. Tale situazione l’esporrebbe a procedure esecutive e, a lungo andare, comporterebbe il deposito dei bilanci ed il fallimento dell’esercizio pubblico.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel
- 6 proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti, invocata nel ricorso, non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).
2.2 Nella fattispecie, la società ricorrente non ha fornito nessun elemento tale da chiarire la propria situazione economica, omettendo in particolare di produrre i documenti che provano i pagamenti e le spese cui dovrebbe far fronte nella gestione del Bar G. L’affermazione secondo cui A. SA non disporrebbe di beni per poter far fronte alle spese correnti e di gestione del suddetto esercizio pubblico risulta pertanto priva di qualsiasi riscontro fattuale e concreto. In queste condizioni è evidente che la ricorrente non è stata in grado di rendere verosimile l'insorgere per lei, in assenza di uno sblocco totale o parziale del suo conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile.
2.3 Da quanto sopra discende che il gravame è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali potranno essere se del caso sollevate contro un'eventuale decisione di chiusura come previsto esplicitamente dal legislatore all'art. 80e cpv. 1 AIMP (v. Messaggio del 29 marzo 1995, pag. 13 e 31; PAOLO BERNASCONI, Banche e imprese nel procedimento penale, Lugano/Basilea 2011, pag. 345).
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 24 febbraio 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).