Sentenza del 2 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBU- ZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza amministrativa agli Stati Uniti
Competenza del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP in relazione con art. 25 cpv. 1 e 80e cpv. 1 AIMP risp. art. 17 LTAGSU)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.284
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Visti: - il ricorso presentato il 2 dicembre 2010 da A. avverso le decisioni del 1° settembre 2009 e 26 ottobre 2010 con le quali l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha concesso agli Stati Uniti d'America, e più precisamente all'Internal Revenue Service a Washington, l'assistenza amministrativa in materia di doppia imposizione fiscale; - la lettera del 28 gennaio 2010 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa processuale con contestuale restituzione dell'anticipo già versato. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 gennaio 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta in uno stadio avanzato della procedura, dopo che la causa aveva già cagionato considerevoli oneri di cancelleria, per cui visto l'art. 5 RSPPF non è possibile esonerare il ricorrente da ogni spesa come da esso postulato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 4'000.--.
Bellinzona, 3 febbraio 2011 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Amministrazione federale delle contribuzioni - Ufficio federale di giustizia - Tribunale amministrativo federale
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).