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Tribunale penale federale 23.02.2011 RR.2010.273

23 febbraio 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,186 parole·~11 min·3

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): decisione incidentale di sequestro; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): decisione incidentale di sequestro; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): decisione incidentale di sequestro; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): decisione incidentale di sequestro; pregiudizio immediato ed irreparabile.

Testo integrale

Sentenza del 23 febbraio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A., 2. B., entrambi rappresentati dall'avv. Eero De Polo,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.273-274

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Fatti: A. Il 4 ottobre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B., C. e D. per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'usura, all'esercizio abusivo di attività finanziaria e all'estorsione (art. 416, 644 e 629 CP italiano). Agli indagati viene contestato di avere, quali titolari e collaboratori di due agenzie di cambiavalute site a Campione d'Italia, erogato denaro a un gran numero di persone mediante sconto di assegni ad interesse elevato, con conseguenti condotte estorsive volte ad ottenere la restituzione del capitale e degli interessi usurari in caso di inadempimento dei mutuatari. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante postula, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione relativa a conti intestati a A. e B. ad essa precedentemente segnalati dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, scoperti da quest'ultimo nell'ambito di paralleli procedimenti penali in Svizzera a carico delle persone summenzionate.

B. Mediante decisione di entrata in materia e esecuzione del 9 novembre 2010 il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando una serie di misure fra cui la trasmissione di documentazione bancaria da esso già acquisita nell'ambito dei procedimenti penali ticinesi no. 1 e no. 2 relativa alle seguenti relazioni: n. 3 intestata a A., n. 4 intestata a B., n. 5 intestata a A. e B., tutte presso la banca E.; n. 6 intestata a B., n. 7, di cui A. è avente diritto economico, nonché n. 8 intestata a A., tutte presso la banca F. L'autorità d'esecuzione ha nel contempo ordinato il sequestro dei valori depositati su tali relazioni.

C. Il 22 novembre 2010 A. e B. hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento.

A conclusione delle loro osservazioni del 22 e 23 dicembre 2010 il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato l'inammissibilità del gravame.

D. Con memoriale di replica del 20 gennaio 2011, trasmesso per conoscenza al Ministero pubblico ticinese e all'UFG, i ricorrenti si sono riconfermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

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Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Pur essendo l'atto impugnato intitolato "Decisione di entrata in materia e esecuzione", al punto 2 del suo dispositivo viene ordinata "la trasmissione della documentazione bancaria acquisita dal Ministero pubblico nell'ambito dei procedimenti penali di cui agli incarti no. 1 e no. 2" relativa anche ai conti riconducibili ai ricorrenti (v. act. 1.1, pag. 3). Il punto 3 del dispositivo prevede che "contro i punti 1. e 2. della presente non è dato ricorso; even-

- 4 tuali contestazioni potranno essere fatte valere nei confronti della decisione di chiusura" (v. act. 1.1, pag. 4). In definitiva, la possibilità di ricorso è stata data unicamente contro la misura incidentale del sequestro degli averi in essere sulle relazioni bloccate (v. ibidem). Considerato l'ordine di trasmissione della documentazione relativa ai conti bancari di loro pertinenza, i ricorrenti hanno ritenuto di trovarsi di fronte in realtà ad una decisione di chiusura, ragione per cui, non condividendola, l'hanno impugnata. La situazione, che oggettivamente non escludeva interpretazioni diverse – questa autorità, preso atto dell'ordine di trasmissione, ha infatti ritenuto che l'effetto sospensivo era applicabile ope legis (v. act. 2) –, ha potuto essere chiarita in sede di risposta, nel senso che il Ministero pubblico ticinese ha chiaramente affermato che "il termine trasmissione usato al punto 2 del dispositivo e inteso dai ricorrenti come trasmissione immediata è in realtà da intendere come una trasmissione della documentazione che avverrà solo dopo l'emanazione della decisione di chiusura e la crescita in giudicato della stessa" (v. act. 6, pag. 2). Esso aggiunge che "visto come è stata strutturata la decisione impugnata in alcun modo questo Ufficio avrebbe proceduto alla trasmissione della documentazione bancaria acquisita nell'ambito dei procedimenti penali autonomi aperti a seguito delle segnalazione MROS, senza prima procedere all'emanazione della decisione di chiusura contro la quale sarebbe stata data facoltà alle parti interessate di eccepire le loro obiezioni" (v. ibidem). La medesima interpretazione della decisione impugnata è stata data dall'UFG (v. act. 7, pag. 2). Visto quanto precede, la decisione contestata va pertanto considerata una decisione incidentale contro la quale è dato ricorso unicamente se essa causa un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Si precisa comunque che delle oggettive difficoltà interpretative di cui sopra, superate unicamente in sede di risposta, si terrà conto nella fissazione delle spese giudiziarie (v. per analogia TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). La legittimazione di A. e B. è data, nella misura in cui ogni ricorrente contesta la trasmissione di documentazione relativa ad un conto di cui risulta intestatario (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

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2. I ricorrenti sostengono che il sequestro di tutti gli averi in essere sui loro conti bancari sia contrario al principio della proporzionalità. Esso causerebbe loro un pregiudizio immediato ed irreparabile, nella misura in cui essi sarebbero impossibilitati a provvedere con i propri mezzi ai loro obblighi contrattuali, come il pagamento della cassa malati, luce, elettricità ed di altre spese correnti quotidiane, comprese quelle del figlio a loro carico. Essi si vedrebbero inoltre esposti a procedure esecutive.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).

2.2 I ricorrenti non hanno fornito nessun elemento atto a chiarire la loro situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il loro patrimonio. L'affermazione secondo la quale i ricorrenti non disporrebbero di beni per poter vivere risulta priva di qualsiasi riscontro fattuale e concreto. In queste condizioni è evidente che i ricorrenti non sono stati in grado di rendere verosimile l'insorgere per loro, in assenza di uno sblocco totale o parziale del loro conto, di un pregiudizio immediato ed irreparabile. La censura non merita dunque ulteriore disamina.

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure, le quali riguardano per altro il merito della procedura rogatoriale, per cui non sarebbero in ogni caso di rilievo a questo stadio procedurale.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-

- 6 chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 73 cpv. 2 LOAP e l'art. 8 cpv. 3 del Regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-- a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di fr. 2'000.--.

Bellinzona, 24 febbraio 2011 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Eero De Polo - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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