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Tribunale penale federale 11.11.2010 RR.2010.247

11 novembre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,588 parole·~18 min·1

Riassunto

Estradizione alla Macedonia/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP): distinzione tra procedura relativa alla detenzione estradizionale e quella d'estradizione; pericolo di fuga.;;Estradizione alla Macedonia/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP): distinzione tra procedura relativa alla detenzione estradizionale e quella d'estradizione; pericolo di fuga.;;Estradizione alla Macedonia/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP): distinzione tra procedura relativa alla detenzione estradizionale e quella d'estradizione; pericolo di fuga.;;Estradizione alla Macedonia/Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP): distinzione tra procedura relativa alla detenzione estradizionale e quella d'estradizione; pericolo di fuga.

Testo integrale

Sentenza dell'11 novembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv. Clarissa Indemini,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE TRATTATI INTERNAZIONALI,

Controparte

Oggetto Estradizione alla Macedonia

Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.247

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Fatti: A. Il 21 marzo 2006 il Presidente del Tribunale di prima istanza di Gostivar (Macedonia) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino macedone domiciliato a Luco dei Marsi (Italia), per tentato assassinio. Secondo l'autorità macedone, l'8 luglio 2002, attorno alle 15.30 ora locale, di fronte alla farmacia C. a Gostivar, A. avrebbe sferrato, in seguito ad un diverbio avvenuto poco prima, due colpi allo stomaco di B., procurando a quest'ultimo delle ferite gravissime.

B. Il 12 giugno 2006 Interpol Skopje ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A.

C. Il 13 ottobre 2010 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia ticinese, sfociata nel fermo dell'estradando di medesima data. L'UFG ha poi emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione il 15 ottobre seguente. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Macedonia, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso detto Stato.

D. Con ricorso del 28 ottobre 2010 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. postula la revoca dell'ordine di arresto ai fini estradizionali, la sua scarcerazione nonché la reiezione della domanda di estradizione.

E. Con osservazioni del 4 novembre 2010 l’UFG propone di respingere il ricorso.

F. Nella sua replica dell'8 novembre 2010, il ricorrente ribadisce le conclusioni presentate in sede di ricorso.

Diritto: 1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della

- 3 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

1.1 L'estradizione fra la Macedonia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CE- Estr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese e il 26 ottobre 1999 per la Macedonia, nonché dal Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 e dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla CEEstr, entrambi entrati in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Macedonia il 26 ottobre 1999.

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale

- 4 federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIM- GARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso

- 5 di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

2.3 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ivi, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il dirit-

- 6 to dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.

3. 3.1 Nel suo gravame, il ricorrente sostiene innanzitutto che gli atti in possesso dell'autorità elvetica sarebbero incompleti e non riporterebbero in modo veritiero lo stadio del procedimento penale a suo carico in Macedonia. La domanda di estradizione sarebbe lacunosa nella descrizione dei fatti, nell'esposto dell'iter procedurale sin qui seguito dalle autorità penali di Skopje, così come nella qualifica giuridica del reato rimproverato. Il messaggio d'Interpol Skopje del 12 giugno 2006 non adempirebbe i requisiti formali fissati dall'art. 28 AIMP, non essendo allegato l'ordine di arresto del 21 marzo 2006 emesso dall'autorità estera, menzionato nell'ordine di arresto ai fini di estradizione. La domanda formale di estradizione non sarebbe inoltre agli atti della procedura, ragione per cui l'UFG non potrebbe dar seguito alla richiesta di estradizione macedone. L'insorgente afferma poi che in seguito alle ritorsioni subite da parte dei parenti della vittima, i quali lo vorrebbero uccidere per vendetta, si sarebbe visto costretto alla fuga. Inoltre, i fatti ed il reato contestatogli nell'ordine di arresto provvisorio non corrisponderebbero alla realtà. Non sarebbe del resto chiaro per quale reato l'estradizione è richiesta, visto che le autorità macedoni avrebbero chiesto l'arresto per tentato assassinio quando Ripol riporterebbe invece il reato di lesioni corporali gravi. In sede di replica, l'estradando aggiunge che i documenti prodotti in copia non sarebbero certificati conformi, e la loro traduzione in francese non sarebbe né completa né certificata conforme all'originale. Inoltre, l'ordine di arresto posto alla base della procedura rogatoriale avrebbe perso ogni validità, essendo lo stesso stato annullato dall'autorità superiore al Tribunale penale di prima istanza di Gostivar. Egli postula infine il richiamo dell'intero incarto della procedura di primo grado e d'appello presso le autorità macedoni.

L'UFG, dal canto suo, ritiene che la richiesta di arresto del 12 giugno 2006 adempie i requisiti degli art. 44 AIMP e 16 CEEstr. Del resto, le censure sollevate nell'impugnativa, concernenti la fondatezza della richiesta d'estradizione, sarebbero da far valere nell'ambito della procedura formale di estradizione. Per quanto riguarda la richiesta d'arresto macedone, l'UFG dichiara che suo compito è attenersi all'esposto dei fatti presentato dall'autorità estera, senza essere tuttavia legato dalla qualifica giuridica operata dall'autorità straniera. In concreto, i fatti rimproverati al ricercato e descritti

- 7 nella domanda di arresto macedone, se trasposti nel diritto svizzero, potrebbero almeno essere qualificati di lesioni corporali gravi giusta l'art. 122 CP in concorso con omicidio colposo (art. 117 CP), in quanto la vittima è in seguito deceduta all'ospedale.

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente sembra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative all'estradizione in quanto tale sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un eventuale ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. Le censure che possono invece essere trattate nella presente procedura sono quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio e alla legalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

3.2.1 Per quanto riguarda la validità formale della richiesta d'arresto provvisorio, l'art. 16 n. 2 CEEstr prevede che la stessa indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato. Secondo l'art. 16 n. 3 CEEstr, la domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dalla Parte richiesta sia per via diplomatica, sia direttamente per posta o telegrafo, sia attraverso l'organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), sia per qualsiasi altro mezzo lasciante una traccia scritta o ammessa dalla Parte richiesta. Orbene, come rettamente osservato dall'UFG, la richiesta di arresto di Interpol Skopje del 12 giugno 2006 adempie senz'altro le condizioni appena descritte. Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, né la documentazione estradizionale né l'ordine di arresto devono essere allegati alla domanda di arresto provvisorio, ordine d'arresto che risulta a tutt'oggi valido, visto che dagli atti dell'incarto non risulta nessun suo annullamento da parte delle autorità macedoni. In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte.

3.2.2 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. In concreto, tenuto conto della proroga del termine a 40 giorni concessa dalle autorità elvetiche scadente il 19 novembre 2010 (v. act. 3.9), la richiesta di estradizione, giunta all'UFG il 2 novembre scorso (v. act. 3.11), è manifestamente tempestiva, ragione per cui la detenzione deve essere confermata anche da questo punto di vista.

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3.2.3 Nella richiesta d'arresto del 12 giugno 2006 il ricorrente è sospettato di aver provocato, mediante un coltello, lesioni gravi a B. Nella richiesta formale d'estradizione, l'autorità macedone contesta all'estradando il reato di omicidio ai sensi dell'art. 123 del Codice penale macedone, il quale prevede una pena privativa della libertà di almeno cinque anni (v. act. 3.11). Orbene, quanto precede permette in ogni caso di affermare che i fatti descritti dall'autorità estera, ai quali l'autorità richiesta deve attenersi, possono perlomeno essere sussunti al reato di lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP, il quale prevede una pena privativa di libertà sino a dieci anni. La detenzione estradizionale si giustifica dunque anche alla luce dell'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, il quale dichiara l'estradizione ammissibile se il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente.

3.2.4 Non avendo l'insorgente nessun legame con la Svizzera – egli è domiciliato in Italia, dove la moglie e i figli vivono stabilmente –, il pericolo di fuga è palese.

3.2.5 Non potendo avere gli incarti delle procedure di primo grado e d'appello in Macedonia nessun influsso sull'esito della presente procedura (v. supra consid. 2.1), la richiesta tendente alla loro acquisizione agli atti va respinta.

4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). Dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente ha presentato domanda di assistenza giudiziaria gratuita all'UFG. Tuttavia tale domanda non è stata ripresentata in questa sede, come invece il ricorrente, debitamente assistito da un legale, avrebbe dovuto fare (v. art. 65 PA). In ogni caso, vista l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso, una tale domanda avrebbe dovuto essere comunque disattesa. Ciononostante, della situazione finanziaria del ricorrente viene tenuto conto fissando una tassa di giustizia ridotta; calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004

- 9 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, essa ammonta nella fattispecie a fr. 1'000.- a carico del ricorrente.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di acquisire agli atti gli incarti delle procedure di primo grado e d'appello in Macedonia è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 11 novembre 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Clarissa Indemini - Ufficio federale di giustizia, Settore Trattati internazionali

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

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