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Tribunale penale federale 17.11.2010 RR.2010.230

17 novembre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·762 parole·~4 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Testo integrale

Sentenza del 17 novembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei

Parti 1. A. SA, 2. B. SA in liquidazione,

entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele Bernasconi,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti: Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.230 + RR.2010.231

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- i ricorsi presentati il 5 ottobre 2010 da A. SA e B. SA in liquidazione avverso la trasmissione di mezzi di prova ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nella sua decisione di chiusura del 3 settembre 2010, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; - la lettera dell'11 novembre 2010 del patrocinatore delle ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro dei ricorsi. Considerato: - che giova innanzitutto rilevare che i ricorsi presentati da A. SA e B. SA in liquidazione sono diretti contro la medesima decisione e presentano un'identità di contenuti e forma; - che per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.230 e RR.2010.231 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.); - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 novembre 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro dei ricorsi; - che le cause vanno pertanto stralciate dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro dei ricorsi non è avvenuta allo stadio iniziale della procedura e pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non si può certo considerare neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui ne verrà tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2010.230 e RR.2010.231 sono congiunte. 2. Preso atto del ritiro dei ricorsi, le cause vengono stralciate dal ruolo. 3. Tasse di giustizia di fr. 500.-- cadauna sono poste a carico delle ricorrenti. Tenuto conto dei rispettivi anticipi spese già pervenuti, la cassa del Tribunale penale federale restituirà ad ogni ricorrente un importo di fr. 4'500.--.

Bellinzona, 18 novembre 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Raffaele Bernasconi - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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