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Tribunale penale federale 28.01.2008 RR.2007.163

28 gennaio 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,454 parole·~22 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro

Testo integrale

Sentenza del 28 gennaio 2008 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,

Ricorrente

Contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2007.163

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Fatti: A. Il 26 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 2 agosto seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). L'imputato è accusato di aver occultato, nell'ambito della propria attività professionale di commercialista, fondi provenienti da tangenti percepite da A.. In sostanza, quest'ultimo, abusando della sua qualità di responsabile del Progetto Catasto dal giugno 1986 all'agosto 1989, dell'Area Catasto dal settembre 1989 al giugno 1990 e del Dipartimento Applicazioni della società C., concessionaria del Ministero delle Finanze per il completamento del sistema informativo, induceva D., E. e F., amministratori della società facente parte del consorzio G., che aveva ricevuto dalla società C. l'appalto relativo al trasferimento su supporto magnetico dei dati contenuti nel Catasto Edilizio Urbano, a consegnargli somme indebite di denaro ammontanti a circa sei miliardi di lire, con la minaccia di determinare l'esito negativo dei collaudi relativi al predetto appalto. A. si sarebbe quindi rivolto a B. per trasferire parte del provento illecito su conti bancari in Svizzera. In particolare, sul conto bancario n. 1 presso la banca H. a Chiasso, intestato a A., sarebbe confluito, su esplicita richiesta di B., il quale beneficiava di una procura su tale conto, un bonifico di un miliardo di vecchie lire italiane effettuato dalla I. Fiduciaria S.p.A. Al fine di conoscere e ricostruire compiutamente i flussi di denaro movimentati dall'indagato, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro, il sequestro del conto n. 1 nonché la trasmissione di tutta la pertinente documentazione bancaria.

B. Mediante decisione del 7 agosto 2007 il Ministero pubblico ticinese è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando una serie di atti esecutivi, fra cui la perquisizione ed il sequestro del conto n. 1 nonché l'acquisizione della relativa documentazione bancaria.

C. Con decisione di chiusura del 12 settembre 2007 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente dei documenti d'apertura e della lettera della banca H. del 20 agosto 2007 con gli estratti conto e la situazione patrimoniale relativi al conto n. 1. L'autorità d'esecuzione ha pure confermato il blocco di tale conto.

D. L'11 ottobre 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la

- 3 domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalle autorità italiane sia respinta e che la decisione impugnata sia annullata.

E. Con osservazioni del 16 novembre 2007 il Ministero pubblico ticinese postula la reiezione del ricorso. Con scritto del 20 novembre 2007 l'UFG chiede che il gravame sia respinto nella misura della sua ammissibilità.

Con replica del 6 dicembre 2007 il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.

Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo completivo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo completivo; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

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1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese, il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1d pubblicato in Pra 89/2000 N. 133).

2. Il ricorrente afferma innanzitutto che i fondi depositati sul conto n. 1 nonché la documentazione bancaria relativa non hanno alcuna rilevanza per l'inchiesta all'estero. Tali valori, dichiarati al fisco italiano, farebbero parte del suo patrimonio personale regolarmente depositato in Svizzera per le proprie necessità. Essi nulla avrebbero a che vedere né con il reato di concussione inizialmente contestatogli dalle autorità italiane, procedura conclusasi con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, né con l'accusa di riciclaggio, sempre in Italia, a carico di B..

Il Ministero pubblico ticinese, dal canto suo, ritiene che l'entità degli importi definiti nella rogatoria, le modalità e la tempistica dei trasferimenti in Svizzera nonché le dichiarazioni rilasciate da B. costituiscano elementi sufficienti per ritenere tutte le somme giunte nel nostro Paese, compresa quella versata sul conto n. 1, correlate con le ipotesi accusatorie italiane.

2.1 Il ricorrente lamenta in sostanza una violazione del principio di proporzionalità, per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti bancari non pertinenti o rilevanti per l'inchiesta estera. A torto. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2° ediz., Berna/Bruxelles 2004, pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II

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134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenziale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 Nella fattispecie, B. è indagato in Italia per presunto riciclaggio, attività che si sarebbe protratta dal 1996 al 2004. L'autorità rogante sostiene che B. ha trasferito su conti bancari in Svizzera 6.35 miliardi di vecchie lire italiane, denaro proveniente da un altro reato commesso dal ricorrente. Una parte di tale somma, più precisamente un miliardo di lire, sarebbe stato versato sul conto n. 1 di pertinenza del ricorrente e sul quale B. disponeva di una procura. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che la relazione bancaria in questione è stata aperta il 18 aprile 1996, ossia al momento in cui si presume sia iniziata l'attività delittuosa del B.. Nell'elenco delle operazioni effettuate nel 1996 figura un bonifico di un miliardo di lire italiane avvenuto il 30 aprile. In base agli accertamenti effettuati dal Ministero pubblico ticinese nel contesto di un procedimento penale aperto in Svizzera nei confronti di B. (INC.2005.284), quest'ultimo ha addirittura esplicitamente dichiarato che i 6.35 miliardi di lire summenzionati provenivano da tangenti (v. verbali del 12 gennaio 2005, pag. 2, e del 26 gennaio 2005, pag. 1 e segg.). In simili circostanze non si può di certo escludere un possibile legame tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto n. 1. Il ricorrente si limita d'altronde a contestare la presunta provenienza illecita del denaro in questione affermando che lo stesso costituirebbe il suo patrimonio personale regolarmente depositato in Svizzera per le proprie necessità, senza però fornire il benché minimo elemento atto a suffragare la sua tesi. L'insorgente misconosce del resto che, come ammesso da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali e in particolare in materia di corruzione e relativo riciclaggio, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005 del 1°settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Ciò anche allo scopo di evitare l'eventuale inoltro di domande complementari. Vi è altresì da costatare che il ricorrente è stato direttamente coinvolto, in qualità di accusato, nella pregressa inchiesta penale italiana per titolo di concussione, infrazione che si sospetta costituire l'antefatto criminoso del riciclaggio oggetto dell'inchiesta italiana in corso. Dalla sen-

- 6 tenza 26 agosto 2007 del Tribunale penale di Roma concernente tale inchiesta – nel corso della quale l'autorità italiana aveva già presentato una domanda di assistenza alla Svizzera sulla quale il Tribunale federale è stato chiamato a pronunciarsi - si evince che è stata verificata l'induzione al (prescritto) delitto di concussione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.240/2006 dell'11 settembre 2007, pag. 2). Avendo l'autorità estera ritirato la propria domanda di assistenza proprio a causa dell'intervenuta prescrizione, il Tribunale federale ha quindi preso atto che il ricorso ad esso sottoposto per giudizio era divenuto privo di oggetto. Chinandosi tuttavia sulla questione dell'addossamento dei costi processuali, esso ha dovuto effettuare, anche se in maniera sommaria, una valutazione del merito della questione, affermando che, se l'inchiesta non fosse stata archiviata, la documentazione relativa al conto n. 1 sarebbe stata di certo potenzialmente utile per il procedimento allora in corso in Italia. Considerato lo stretto legame evidenziato dall'autorità estera tra gli atti concessivi di cui nella pregressa procedura e i reati di riciclaggio contestati a B., la consegna di tutta la documentazione bancaria concernente il conto n. 1 è senz'altro idonea a far avanzare l'attuale procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Costatata la relazione sufficiente tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni effettuate sul conto del ricorrente e l'attività criminale rimproverata all'indagato. Tenuto conto di tutto quanto precede, vi è da concludere che la trasmissione della documentazione bancaria litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

3. Secondo l'insorgente l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante nella sua domanda di assistenza, complemento compreso, sarebbe generico e lacunoso. Esso non permetterebbe di comprendere la fattispecie oggetto del procedimento penale estero, più particolarmente il legame tra le infrazioni contestate a B., quelle, non meglio precisate, ascritte al ricorrente ed il conto n. 1.

3.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di esaminare se non sussista una fattispecie ostativa all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Esse non implicano per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle

- 7 quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).

3.2 Nella fattispecie, dalla rogatoria del 27 febbraio 2007 e dal suo complemento del 2 agosto seguente risultano con sufficiente chiarezza i fatti illeciti rimproverati a B. nonché i legami di quest'ultimo con il ricorrente ed il conto n. 1. L'autorità estera, sulla base soprattutto delle informazioni e della documentazione fornite dall'indagato già nel 2005 alle autorità elvetiche nell'ambito della pregressa inchiesta nazionale, ha potuto descrivere in maniera relativamente precisa alcune operazioni sospette che hanno toccato il conto in questione, tra le quali il bonifico di un miliardo di lire, già evocato, nonché un trasferimento di € 100'000.- avvenuto nel marzo 2003 a favore del conto corrente n. 2 presso la banca J. di Roma, intestato al ricorrente e a sua moglie K.. In questo senso, l'esposto dei fatti contenuto nella domanda e nel complemento in esame non può essere considerato né lacunoso né contraddittorio.

4. Il ricorrente sostiene che un altro motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria sarebbe l'intervenuta prescrizione assoluta del presunto reato di concussione, contestatogli a suo tempo, a monte del reato di riciclaggio di cui B. è accusato. Così argomentando, egli omette tuttavia di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 464 n. 427-1), le quali - si può rilevare a titolo abbondanziale-, su esplicita domanda dell’autorità svizzera d’esecuzione, hanno comunque negato che il reato di riciclaggio per il quale procedono contro B. sia prescritto alla luce dell’art. 157 CP italiano (v. fax 15 novembre 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma indirizzato al Ministero pubblico ticinese). Il ricorrente disattende altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del

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Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.3). Il sequestro di valori ritenuti provento di reato è inoltre più specificatamente regolato dall’Accordo completivo con l’Italia (art. X n. 2 lett. c), silente in merito alla prescrizione, e dalla Convenzione sul riciclaggio, la quale, nell'elenco esaustivo, ma comunque facoltativo, degli ostacoli all'assistenza (v. FF 1992 VI pag. 27; DTF 123 II 134 consid. 5b), prevede motivi ostativi legati alla prescrizione solo in ambito di confisca (art. 18 n. 4 lett. c), ma non di sequestro (d’altra opinione PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 174 n. 259 e seg.). Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come il ricorrente, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9).

5. L'insorgente ritiene che, essendo il conto n. 1 estraneo ai fatti di rilevanza penale per i quali si procede nei confronti di B. in Italia, il sequestro di detta relazione, oltre a causargli un pregiudizio immediato ed irreparabile, sarebbe del tutto illegittimo, ciò che dovrebbe condurre alla revoca della misura. Ebbene, l'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Nella fattispecie, l'autorità rogante, nel suo complemento alla domanda d'assistenza, ha espressamente richiesto il blocco del conto del ricorrente. Come già affermato in precedenza, esiste infatti la possibilità e il fondato sospetto che B. abbia utilizzato tale conto, unitamente ad altri, per depositarvi denaro proveniente da attività illecite, anche se prescritte, commesse dal ricorrente in Italia. In sostanza, il versamento di un miliardo di lire effettuato sul conto, sulla cui provenienza il ricorrente ha fornito spiegazioni decisamente poco convincenti, unitamente al fatto che B. beneficiava di una procura su tale conto - ciò che ha permesso al medesimo di trasferire, nel marzo 2003, un importo di € 100'000.- a favore del conto corrente n. 2 presso la banca J. di Roma, intestato al ricorrente e a sua moglie K. - costituiscono elementi che permettono senz'altro di confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione relativa al conto in questione e accertare l'eventuale provenienza illecita di valori ivi depositati. Tale soluzione è da confermare ugualmente tenuto conto dell'art. 74a AIMP e della giurisprudenza in proposito (DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3), visto che un'eventuale richiesta di consegna dei valori sequestrati da parte dell'autorità rogante è tutt'altro che esclusa. L'asserito pregiudizio immediato ed irreparabile cui il ricorrente sarebbe esposto in seguito al sequestro (qui esaminabile sotto il profilo della

- 9 proporzionalità, v. TPF RR.2007.7-11 del 27 giugno 2007, consid. 3.4) non è infine in alcun modo sostanziato, visto che il ricorrente si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che tale misura impedirebbe a lui e alla sua famiglia di condurre un'esistenza decorosa e di far fronte agli impegni correnti, senza però spiegare concretamente quali sarebbero tali impegni. Ne consegue che anche su questo punto il gravame risulta infondato.

6. Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini italiane, l'assunto ricorsuale non è di rilievo. L'insorgente disattende infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 249 e seg. n. 227). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cvp. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, il ricorrente misconosce nuovamente che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzeri dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (v. DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).

7. Il ricorrente rimprovera all'autorità rogante di voler procedere ad una “fishing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (POPP, op. cit., n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante, come si evince da

- 10 quanto esposto nei precedenti considerandi, non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio. Essa postula la trasmissione di documentazione bancaria relativa ad un conto intestato al ricorrente ed utilizzato, sulla base di una procura, dall'indagato B. per commettere presunti atti di riciclaggio. Tale documentazione riguarda proprio il periodo durante il quale si sospetta siano stati commessi gli atti illeciti. A queste condizioni non è certo possibile parlare di "fishing expedition".

8. Infine, il ricorrente critica la carente motivazione relativa alla decisione di entrata in materia ed esecuzione ex art. 80a AIMP del 7 agosto 2007. Ebbene, per quanto concerne l'entrata in materia, la censura risulta palesemente inammissibile, non essendo questo tipo di decisioni impugnabile in virtù dell'art. 80e AIMP (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 151, nota 309 ad n. 145). Per quanto attiene invece al sequestro disposto mediante la decisione summenzionata, di per sé impugnabile congiuntamente alla decisione di chiusura (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), giova rilevare che il ricorrente non ha a suo tempo contestato il provvedimento in questione. Con scritto dell'8 agosto 2007 egli ha semplicemente richiesto al Ministero pubblico ticinese di fargli pervenire copia della domanda di assistenza del 26 febbraio 2007, unitamente al complemento rogatoriale del 2 agosto seguente. Da ciò è possibile dedurre che la documentazione in suo possesso risultava sufficiente per comprendere la motivazione legata al sequestro. A titolo abbondanziale, si rileva che, quand'anche il diritto di essere sentito fosse stato violato da una carente motivazione della decisione incidentale, tale pregiudizio sarebbe stato comunque sanato nell'ambito della presente procedura, disponendo questa autorità di un pieno potere d'apprezzamento in fatto e in diritto (v. sentenze TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 3.2; RR.2007.51 del 29 maggio 2007, consid. 2) e avendo avuto il ricorrente la possibilità di replicare alle osservazioni del MPC e dell'UFG.

9. Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 29 gennaio 2008 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2007.163 — Tribunale penale federale 28.01.2008 RR.2007.163 — Swissrulings