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Tribunale penale federale 22.10.2007 RR.2007.144

22 ottobre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,112 parole·~16 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Testo integrale

Sentenza del 22 ottobre 2007 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Lorenza Rossini Scornaienghi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2007.144

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Fatti:

A. L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 1 dell'incarto del Ministero pubblico ticinese [MP/TI]), completata il 28 novembre 2006 (v. act. 5 incarto MP/TI), nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. e A. per titolo di corruzione relativamente ad un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice penale italiano). Secondo gli inquirenti italiani, nel quadro di una gara d'appalto concernente l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione F., gli imputati avrebbero promesso di versare € 50 milioni - di cui 3 effettivamente versati e poi restituiti in seguito all'annullamento del concorso – destinati a remunerare A. affinché quest'ultimo favorisse la G. SpA, società riferibile a B., rispettivamente la società H., di cui la prima faceva parte. L'importo di € 3 milioni sarebbe stato versato da B. sul conto bancario n. 1 presso la banca I. (divenuto in seguito banca J.), a Singapore, riconducibile ad A.. L'autorità rogante chiede una serie di atti, tra cui l'accesso a tutta la documentazione relativa a conti esistenti presso la banca J. riconducibili agli indagati.

B. Il 24 novembre 2006 il Ministero pubblico ticinese è entrato in materia ordinando contestualmente la perquisizione delle relazioni n. 2 presso la banca K. e n. 1 presso la banca J. (v. act. 3 incarto MP/TI).

C. Con decisione di chiusura del 6 agosto 2007 la medesima autorità ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione allo Stato rogante di una lettera della banca J. del 30 novembre 2006 nonché della seguente documentazione bancaria concernente la relazione n. 3 presso la medesima banca a Lugano, di pertinenza di A., emersa durante l'esecuzione della commissione rogatoria: documenti di apertura, estratti conto riferiti al periodo dal 1° gennaio 2003 al 29 dicembre 2003 e giustificativo concernente l'accredito di € 999'900.- del 15 gennaio 2003 (v. act. 74 incarto MP/TI). Da tale conto sarebbero stati trasferiti valori patrimoniali sul conto 1.

D. Il 3 settembre 2007 A. ha impugnato la decisione del Ministero pubblico ticinese presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione avversata e la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria e del relativo complemento presentati dall'autorità estera. L'insorgente domanda inoltre che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.

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E. Con scritto del 17 settembre 2007, il Ministero pubblico ticinese, richiamate le considerazioni esposte il 30 maggio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito di un pregresso ricorso sul medesimo procedimento (v. act. 63 incarto MP/TI) e nella decisione impugnata, dichiara di rinunciare a presentare specifiche osservazioni, rimettendosi al giudizio della presente Corte. Con risposta del 25 settembre 2007 l'UFG, postulata la reiezione del gravame, afferma di rinunciare alla presentazione di osservazioni e di associarsi alle motivazioni contenute nella decisione impugnata.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2,

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373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese, il ricorso, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), motivo per cui l'esplicita domanda contenuta nel gravame è superflua, è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).

2. 2.1 Il ricorrente sostiene che la documentazione oggetto della decisione impugnata non abbia nessun legame con il procedimento penale italiano. Al momento di presentare la loro domanda di assistenza alla Svizzera, le autorità italiane sarebbero già state al corrente del versamento di € 3 milioni sul conto 1 a Singapore, ragione per cui esse disponevano di tutte le informazioni e prove materiali concernenti il pagamento incriminato. Pertanto, eventuali ulteriori supporti probatori non si troverebbero in Svizzera, ma semmai a Singapore, laddove le autorità italiane hanno d'altronde già presentato una richiesta di assistenza simile a quella indirizzata alla Svizzera. L'estraneità della documentazione qui in esame sarebbe inoltre dimostrata dalla tempistica degli avvenimenti. La decisione del Consiglio di amministrazione della fondazione F. del 19 giugno 2003 relativa all'adozione di una strategia di gestione del patrimonio della fondazione, i primi contatti avvenuti tra il ricorrente e B. nei primi mesi del 2004 nonché il versamento di € 3 milioni sul conto 1, intervenuto il 12 maggio 2004, sarebbero chiaramente posteriori all'ordine di chiusura del conto 3 del 14 aprile 2003 impartito dal ricorrente alla banca J.. In definitiva, a mente del ricorrente, le misure postulate dall'autorità rogante apparirebbero piuttosto come delle richieste esplorative volte a scoprire l'eventuale esistenza in Svizzera di relazioni bancarie riconducibili al ricorrente.

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Il Ministero pubblico ticinese, dal canto suo, non ritiene la documentazione raccolta manifestamente estranea alla rogatoria. Essa corrisponderebbe a quanto richiesto dall'autorità estera e concernerebbe l'indagato principale in Italia. Inoltre, nel contesto della chiusura della relazione 3, gli averi ivi depositati sarebbero stati trasferiti, nel maggio del 2003, proprio sul conto 1 a Singapore, conto sul quale sarebbe stato versato, a scopo corruttivo, l'importo di € 3 milioni. Il nesso tra i due conti sarebbe dunque dato.

2.2 Le censure del ricorrente ruotano anzitutto attorno ad una presunta violazione del principio della proporzionalità, per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti bancari non pertinenti per l'inchiesta estera.

Tale critica va respinta. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna/Bruxelles 2004, pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

Nella fattispecie giova ricordare che i fatti oggetto delle indagini italiane sarebbero stati commessi a Roma tra il 2003 ed il maggio 2005. Il ricorrente, indagato per corruzione nella vicenda, è stato titolare del conto 3 dal 14 settembre 1999 al 29 dicembre 2003. Il 14 aprile 2003, manifestando la sua intenzione di estinguere tale relazione, egli ha dato ordine all'allora Banca I., a Lugano, di trasferire tutti i suoi titoli e liquidità sul conto 1 presso la sede di Singapore di questa stessa banca, conto sul quale sarebbe confluito il citato acconto corruttivo di € 3 milioni. In queste circostanze non è di certo possibile affermare l'inesistenza di qualsiasi legame tra le due relazioni

- 6 bancarie e sostenere che la documentazione bancaria relativa ai conti del principale indagato sia manifestamente irrilevante per l'inchiesta. La tempistica degli avvenimenti evidenziata dal ricorrente non permette di giungere ad una conclusione diversa. Occorre innanzitutto rilevare che il conto 3 è stato chiuso, in definitiva, solo alla fine del 2003. Si costata inoltre che la decisione ufficiale di affidare la gestione del patrimonio della fondazione a terzi è indubbiamente posteriore alla delibera del Consiglio di amministrazione della fondazione F. del 19 giugno 2003, mediante la quale esso decideva di "adottare una strategia di gestione del patrimonio della fondazione…" (v. Ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari del 19 settembre 2006 emessa dal Tribunale di Roma, pag. 2 e seg., act. 1 incarto MP/TI). Ciò non esclude tuttavia l'esistenza di contatti, diretti o indiretti, tra B. e il ricorrente ben prima che la fondazione decidesse formalmente di ricorrere a professionisti esterni per la gestione del suo patrimonio. In quest'ottica, non può quindi essere completamente escluso che altri importi siano stati versati a favore del ricorrente prima della delibera del 19 giugno 2003 - con il possibile intento di già influenzare a quel momento l'agire del Consiglio di amministrazione della fondazione - e anteriormente all'ordine di chiusura del conto 3. L'accredito di € 999'900.- del 14 gennaio 2003 a favore di tale conto potrebbe quindi inserirsi in questa logica. Pertanto, non potendo queste ipotesi essere manifestamente escluse e dato che la documentazione bancaria, di cui si è ordinata la trasmissione, riguarda proprio il periodo in cui si ritiene siano stati commessi i reati contestati agli indagati, la decisione del Ministero pubblico ticinese merita tutela. Trasmettendo unicamente i documenti d'apertura del conto 3, unitamente agli estratti conto riferiti al periodo dal 1° gennaio 2003 al 29 dicembre 2003 e al giustificativo concernente l'accredito di € 999'900.- del 15 gennaio 2003, il Ministero pubblico ticinese ha senz'altro ossequiato il principio della proporzionalità (sull'utilità dei documenti d'apertura v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2). Le argomentazioni del ricorrente sono in contrasto in definitiva con il principio dell'utilità potenziale, la quale, per quanto riguarda la documentazione litigiosa, non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Costatata la relazione sufficiente tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c), spetterà poi al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni avvenute nel 2003 sul conto in questione e i fatti oggetto delle indagini.

2.3 Implicitamente il ricorrente rimprovera all'autorità rogante di voler procedere ad una “fishing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è

- 7 vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio. Essa postula la trasmissione di documentazione bancaria relativa ad un conto di cui il ricorrente, principale indagato nell'inchiesta italiana, risulta essere il titolare. Tale documentazione riguarda proprio il periodo durante il quale si sospetta siano stati commessi gli atti illeciti. Il ricorrente è per di più già accusato di aver percepito, tramite il conto bancario 1 a Singapore, di sua pertinenza, un importo di € 3 milioni a titolo corruttivo. A queste condizioni non è certo possibile parlare di "fishing expedition".

2.4 Infine, l'assunto ricorsuale secondo il quale il Ministero pubblico ticinese avrebbe agito "ultra petita" non regge. Il principio in questione, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 373 consid. 7; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3). La susseguente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato, come nella fattispecie, che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; PAOLO BERNASCONI, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 e seg.). Nella fattispecie, l'autorità rogante, pur postulando precise misure istruttorie legate a determinati movimenti bancari o a determinate persone, ha comunque dichiarato che se dagli atti in questione fossero emersi precisi riferimenti a istituti di credito, essa chiedeva ugualmente l'acquisizione della documentazione relativa (v. richiesta d'assistenza dell'11 ottobre 2006, pag. 2, pto 3). Nella suo complemento del 28 novembre 2006 (pag. 2), essa ha richiesto inoltre l'individuazione di conti o rapporti esistenti presso gli istituti bancari indicati nella richiesta riferibili agli indagati e l'acquisizione della relativa documentazione. La trasmissione della documentazione oggetto della decisione impugnata non può quindi essere interpretata come una misura che va al di là di quanto richiesto.

3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i detta-

- 8 gli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 22 ottobre 2007 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Lorenza Rossini Scornaienghi - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF)

RR.2007.144 — Tribunale penale federale 22.10.2007 RR.2007.144 — Swissrulings