Skip to content

Tribunale penale federale 14.02.2008 RP.2008.8

14 febbraio 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·873 parole·~4 min·3

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Moldavia Detenzione estradizionale / Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Moldavia Detenzione estradizionale / Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Moldavia Detenzione estradizionale / Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Moldavia Detenzione estradizionale / Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA)

Testo integrale

Decisione supercautelare del 14 febbraio 2008 Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dal lic. iur. Pietro Croce,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Moldavia Detenzione estradizionale / Provvedimenti d'urgenza (art. 56 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: RP.2008.8

- 2 -

Visti:

- lo scritto del 17 dicembre 2007 della Dr.ssa B., psichiatra e psicoterapeuta a Lugano;

- il parere medico del 20 dicembre 2007 emanato dal Dr. med. C., psichiatra e psicoterapeuta a Mendrisio; - la lettera del 23 gennaio 2008 inoltrata dalla Dr.ssa B. al carcere giudiziario del Canton Ticino "La Farera";

- l'istanza di scarcerazione del 24 gennaio 2008 presentata da A. all'Ufficio federale di giustizia (UFG);

- il parere medico rilasciato in data 25 gennaio 2008 dal Dr. D., psichiatra e psicoterapeuta a Chiasso, - la decisione di rifiuto della scarcerazione del 29 gennaio 2008 emanata dall'UFG; - il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto da A. contro la decisione summenzionata, mediante il quale il reclamante postula la sua immediata scarcerazione, anche a titolo supercautelare, la stessa accompagnata dall'adozione di misure sostitutive della detenzione.

Considerato:

- che la Dr.ssa B., medico curante di A., nei suoi vari scritti concernenti la vicenda in esame, ha messo in evidenza l'assai precario stato di salute psichica del suo paziente e precisato che il medesimo, oltre a non essere più carcerabile, non può subire ulteriori misure che risultino lesive della sua condizione affettiva;

- che il Dr. med. C., medico del carcere in cui è attualmente rinchiuso il reclamante, ha potuto confermare il quadro clinico elaborato dalla Dr.ssa B., sottolineando "che si tratta di una pesante reazione depressiva, che ha presentato un decorso ingravescente durante il periodo di carcerazione al Carcere Giudiziario La Farera";

- 3 -

- che il Dr. med. C. ha pure espresso "notevoli perplessità" circa la capacità del reclamante di affrontare un viaggio e l'estradizione verso la Moldavia, lasciando intendere che condizioni carcerarie peggiori di quelle attuali sarebbero nefaste per il reclamante;

- che egli ha ugualmente dichiarato che "a causa del suo disturbo psichico che ha mostrato un decorso decisamente negativo, in questo soggetto privo di capacità adattative e in un ambiente diverso, le sue condizioni sono destinate ad un peggioramento anche repentino che può risultare con la suicidalità oppure evolvere in uno stato di abulia e apatia, nonché allo sviluppo della sintomatologia psicotica di cui vi sono già certe avvisaglie e di conseguenza egli non sarebbe capace di difendersi in modo adeguato";

- che secondo il Dr. D., medico indipendente incaricato dall'UFG di elaborare un parere medico sullo stato di salute del reclamante, quest'ultimo soffre di "una sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidalità attiva";

- che il Dr. D., oltre ad escludere il trasferimento del reclamante in un reparto chiuso (come ad esempio quello dell'Inselspital di Berna), ritiene della massima importanza che A. mantenga contatti regolari con la moglie;

- che tutti i medici summenzionati sono giunti alla conclusione che la situazione psichica del reclamante è oggettivamente grave e che il pericolo di suicidio è reale;

- che in virtù dell'art. 56 PA, dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati;

- che nella fattispecie, visto tutto quanto precede, la presente autorità ritiene opportuno e giustificato, in ossequio anche del principio della proporzionalità (nil nocere), trasferire il reclamante, a titolo supercautelativo, dal carcere nel quale attualmente si trova in una cella presso l'Ospedale regionale di Lugano (sede Civico), in ogni caso sino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato nel merito del gravame interposto dal reclamante;

- che tale trasferimento, la cui esecuzione è affidata all'Ufficio federale di giustizia, deve avvenire immediatamente.

- 4 -

Per questi motivi, il giudice delegato pronuncia: 1. È fatto ordine all'Ufficio federale di giustizia di provvedere all'immediato trasferimento di A. dal suo attuale luogo di detenzione all'Ospedale regionale di Lugano (sede Civico).

2. Non si prelevano spese.

Bellinzona, il 14 febbraio 2008 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice delegato: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Lic. iur. Pietro Croce - Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni - Carcere Giudiziario del Canton Ticino "La Farera"

RP.2008.8 — Tribunale penale federale 14.02.2008 RP.2008.8 — Swissrulings