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Tribunale penale federale 25.11.2016 RH.2016.14

25 novembre 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,781 parole·~19 min·1

Riassunto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Ritiro della domanda di estradizione.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Ritiro della domanda di estradizione.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Ritiro della domanda di estradizione.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP). Ritiro della domanda di estradizione.

Testo integrale

Sentenza del 25 novembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., in detenzione estradizionale presso il Carcere giudiziario La Farera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Marco Bertoli, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Ritiro della domanda di estradizione

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2016.14+RP.2016.64

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Fatti: A. Il 13 settembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza (in seguito: GIP) ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata (art. 416 comma 1 CP/italiano e art. 4 L. 146/2006) e concorso in emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.L. 10 marzo 2000, n. 74). In sostanza, il predetto è sospettato di essere coinvolto in una frode carosello transnazionale all’IVA; più particolarmente, di essere stato l’amministratore di fatto delle società B., C. e D. (società “conduit”) coinvolte nella presunta frode e di aver rivestito il ruolo di organizzatore, detenendo il potere decisionale. Egli avrebbe sollecitato l’innesco della frode mediante disposizioni impartite a tale E. e teso i rapporti con le società broker. I fatti sarebbero stati commessi in diverse province italiane nonché in diversi Paesi europei dal mese di luglio 2009 ad oggi (v. act. 3.1e).

B. Il 5 ottobre 2016 il GIP ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di A. (v. act. 3.1b), il quale è stato altresì oggetto di segnalazione del 7 ottobre 2016 nel sistema d’informazione Schengen (SIS) da parte di SIRENE Italia (v. act. 3.1c).

C. Con nota verbale del 10 ottobre 2016 l’Ambasciata d’Italia a Berna ha domandato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’arresto provvisorio del predetto in vista d’estradizione (v. act. 3.1).

D. L’11 ottobre 2016 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Ticino (v. act. 3.2), la quale è sfociata il giorno dopo nel fermo dell'estradando. Interrogato il 12 ottobre 2016 dal Procuratore generale, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, richiedendo un termine di riflessione per valutare se accettare o meno un’estradizione in via semplificata (v. act. 1.7). Con scritto del giorno seguente, egli ha comunicato di non dare il suo consenso ad una tale estradizione (v. act. 1.9). In data 14 ottobre 2016, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 3.4).

E. Il 26 ottobre 2016 l'estradando, da una parte, ha presentato un’istanza di scarcerazione all’UFG (v. act. 3.5), dall’altra, è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulando, in via provvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo; in via principale, l’annullamento dell’ordine in questione, la sua rimessa in libertà

- 3 nonché il dissequestro dei beni sequestrati nella sua abitazione; in via subordinata, l’annullamento dell’ordine di cui sopra, la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive (deposito passaporto/carta d’identità, obbligo di presentarsi regolarmente ad un posto di polizia, obbligo di dimora con braccialetto elettronico, deposito di una cauzione di fr. 100'000.--) e il dissequestro dei beni sequestrati nella sua abitazione (v. act. 1).

F. Tramite osservazioni del 1° novembre 2016, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4). Con replica del 4 novembre 2016, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 5).

G. Con scritto del 7 novembre 2016, il reclamante ha trasmesso a questa Corte copia di un’ordinanza di medesima data, con la quale il GIP del Tribunale di Vicenza ha revocato nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere, ordinandone la rimessa in libertà (v. act. 7.2). Sulla base di tale decisione, egli ha chiesto l’annullamento dell’ordine di arresto ai fini di estradizione del 14 ottobre 2016, la sua scarcerazione nonché il dissequestro di tutto quanto sequestrato presso la sua abitazione (v. act. 7).

H. L’8 novembre 2016 l’UFG ha ordinato al Carcere La Farera la liberazione immediata del reclamante (v. act. 8.2).

I. Invitato a duplicare, in data 11 novembre 2016, l’UFG ha comunicato alla presente autorità di essere stato informato dal legale del reclamante della revoca di cui sopra, informazione confermata dal Ministero della giustizia italiano, autorità che ha ugualmente comunicato all’UFG il ritiro della domanda di estradizione da parte dell’autorità rogante. L’autorità di esecuzione ha pure informato il Tribunale della scarcerazione del reclamante (v. act. 8).

J. Preso atto di quanto precede, con scritto del 16 novembre 2016 questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione sia sulle spese processuali relative alla presente procedura che sul sequestro degli oggetti e valori del reclamante (v. act. 9).

K. Con scritto del 21 novembre 2016, l’avv. F., patrocinatore del reclamante, ha comunicato a questa Corte di non rappresentare più A., aggiungendo che il nuovo patrocinatore di quest’ultimo è l’avv. Marco Bertoli.

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L. Con determinazione del 23 novembre 2016, l’UFG ha proposto di constatare che il gravame è diventato privo d’oggetto in seguito al dissequestro degli oggetti e di addossare le spese al reclamante (v. act. 11). Con missiva del medesimo giorno, il reclamante, attraverso il suo nuovo patrocinatore, avv. Marco Bertoli, ha ribadito “l’esigenza di formale decisione come al petitum In via principale del reclamo 26.10.2016 del precedente patrocinatore, con conseguente attribuzione di indennità di patrocinio e ripetibili”. Inoltre, “quo al sequestro, a fortiori va determinato il dissequestro come chiesto nel predetto reclamo, essendo inoltre nel frattempo pervenuta dalle preposte autorità italiane (addirittura dal PM stesso) esplicita decisione di dissequestro e restituzione all’indagato degli oggetti, documenti e immobili” (v. act. 13).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337

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137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Con il suo gravame, il reclamante ha contestato, da una parte, la sua detenzione estradizionale e, dall’altra, il sequestro di suoi beni. Ora, questa Corte, preso atto, da una parte, della scarcerazione del predetto avvenuta l’8 novembre scorso, in seguito alla revoca dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria italiana e al ritiro della domanda di estradizione (v. act. 8.1 e 8.2), e, dall’altra, del dissequestro dei suoi beni intervenuto l’11 novembre 2016, su richiesta dell’autorità rogante del 10 novembre 2016 (v. act. 11.1, 11.2 e 11.3), rileva che il reclamo è divenuto privo d’oggetto.

3. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

4. Secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273), applicabile per analogia nei casi in cui il gravame diventa privo d’oggetto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011, consid. 2.1 e rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale disposizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure presentate dal reclamante avverso la sua detenzione estradizionale.

4.1 Nel suo gravame l'insorgente proponeva innanzitutto diverse censure legate all’inconsistenza dei reati contestatigli in Italia e alla doppia punibilità.

4.1.1 Nella fattispecie, il reclamante sembra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale in quanto tale. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione o della relativa procedura sollevate dal reclamante erano a questo stadio della procedura premature. Esse avrebbero potuto semmai essere fatte valere in occasione di un ricorso conhttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 6 tro un'eventuale decisione di estradizione che al momento dell’inoltro del gravame faceva difetto (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.16 del 30 ottobre 2014, consid. 3). La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (v. art. 51 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 306, 310 consid 2.3; 111 IV 108 consid. 3a), ma le censure sollevate non permettevano in alcun modo di ritenere data una simile evenienza.

4.1.2 La censura relativa al mancato rispetto del principio della doppia punibilità, in quanto riferito al fondamento della domanda di estradizione, va fatta valere nell'ambito della procedura di estradizione. Il fatto che tale censura sia invocata con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenze del Tribunale penale federale RH.2014.13 del 13 ottobre 2014, consid. 4.2; RH.2014.6 del 28 maggio 2014, consid. 2.2 con riferimenti). Nel caso concreto ci si limita a evidenziare che il reclamante, in concorso con altri, è sospettato di aver organizzato, promosso e comunque fatto parte di un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di bancarotta fraudolenta e di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione di dichiarazione, occultamento e distruzione delle scritture contabili). Nella sua ordinanza di custodia cautelare in carcere del 13 settembre 2016 il GIP ha confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di tutti i soggetti indagati in ordine ai reati loro contestati (v. act. 3.1e pag. 46). Egli ha in particolare affermato che “le approfondite e articolate indagini eseguite dal Nucleo di PT della Guardia di Finanza di Vicenza, infatti, hanno consentito di accertare l’esistenza, a far data all’incirca dal 2009, di un organizzato e consolidato sistema di frode fiscale finalizzato alla sottrazione di consistenti risorse economiche allo Stato facente capo a strutture societarie nazionali ed estere operanti nei settori commerciali dell’high-tech informatica e delle materie prime alimentari. Il sistema adoperato è risultato essere quello delle c.d. frodi carosello, finalizzato all’evasione fiscale mediante operazioni di progressivo e reiterato trasferimento internazionale di merci presso varie strutture societarie intracomunitarie, sfruttando il regime normativo in materia di IVA deciso dal Consiglio d’Europa nel 1991 allo scopo di giungere all’eliminazione dei controlli fiscali alle frontiere interne dei paesi dell’Unione Europea, oggi disciplinato dal D.L. n. 331/1993; tale regime prevede l’inversione dell’ordinario criterio di territorialità dell’imposta, disponendo la legge che le operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi d’imposta siano esentate dal pagamento dell’IVA nello Stato membro dal quale la merce viene trasferita all’estero, e siano invece soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione della stessa merce (reverse change).

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Senonché risulta che sia proprio tale regime di esenzione ad esporre il sistema tributario alla creazione di meccanismi di frode intracomunitaria detta in gergo frode carosello, come avvenuto coi fatti oggetto del presente procedimento e diffusamente illustrato nella comunicazione di reato alla Procura della Repubblica degli Ufficiali ed Agenti di pg del Nucleo di PT della G.d.F. di Vicenza, autori della complessa indagine, i cui passaggi illustrativi vanno brevemente richiamati” (v. ibidem).

Ora, senza che vi sia necessità di approfondire ulteriormente il meccanismo truffaldino contestato agli indagati, dettagliatamente descritto nell’ordinanza del 13 settembre 2016 (v. act. 3.1e pag. 46 e segg.), occorre concludere che dal punto di vista del principio della doppia punibilità, l’estradizione non appariva manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP (cfr. anche la sentenza RH.2014.13 consid. 4).

4.1.3 Visto quanto precede, le censure di cui sopra avrebbero dovuto essere disattese.

4.2 Il reclamante ha sostenuto che il mandato d’arresto europeo, strumento valevole unicamente tra i Paesi membri dell’Unione europea, non avrebbe costituito un titolo d’arresto valido in Svizzera.

Ora, se è vero che la procedura di estradizione basata sul mandato d’arresto europeo (in seguito: MAE) è unicamente applicabile agli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi non alla Svizzera, ciò non toglie che il mandato d’arresto in quanto tale costituisce un titolo conforme agli art. 42 lett. a AIMP e 16 n. 2 in relazione con 12 n. 2 lett. a CEEstr (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.32 del 10 aprile 2008, consid. 3.2.2). Tanto più che alla richiesta di arresto ai fini estradizionali del 10 ottobre 2016 l’Ambasciata d’Italia ha allegato la segnalazione diffusa nel SIS in data 7 ottobre 2016, in linea dunque con lo strumento previsto agli art. 92 e segg. CAS. Anche questa censura non sarebbe dunque stata meritevole di accoglimento.

4.3 4.3.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2). La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5).

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4.3.2 Nel caso concreto, non erano palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino italiano al beneficio di un permesso B, egli non ha legami tali con la Svizzera da minimizzare a sufficienza il pericolo di fuga con strumenti meno incisivi della detenzione: egli risiede in Svizzera, più precisamente a Lugano, dal 1° ottobre 2011, dove vive con la moglie, di nazionalità ucraina, da lui stesso definita, nel suo gravame, “poco cognita della realtà elvetica” (v. act. 1 pag. 3), con la quale si è unito in matrimonio in data 18 aprile 2016 e da cui ha un figlio nato il 23 settembre 2016. Egli lavora presso la G. SA, società con sede a Lugano che sarebbe pure coinvolta nei fatti oggetto d’indagine. Ora, quanto precede, unitamente al fatto che se condannato l’estradando, per altro recidivo (v. act. 3.1g pag. 17 e seg.; act. 5.2), rischiava una pena detentiva fino a dieci anni e mezzo di reclusione (v. act. 3.1b), rendeva il pericolo di fuga molto elevato. Al momento dell’inoltro del ricorso e fino alla decisione di cui sopra alla lettera H la detenzione avrebbe dunque dovuto essere confermata.

4.4 4.4.1 Secondo l’art. 80e cpv. 1 AIMP, la decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Giusta il capoverso 2 lettera a della medesima disposizione, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori. In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).

4.4.2 In concreto, occorre precisare che il reclamante ha fatto valere un tale pregiudizio al fine di ottenere la concessione dell’effetto sospensivo e quindi di

- 9 essere scarcerato e non per ottenere lo sblocco dei valori patrimoniali (EUR 11'900.--) sequestratigli il giorno del suo arresto (v. documento intitolato “Elenco oggetti sequestrati – reperti casuali”, in act. 3.3). Egli asseriva che il suo stato detentivo avrebbe privato la sua famiglia di qualsiasi sostentamento economico, ciò che avrebbe portato entro breve a seri problemi di liquidità tali da non più permettere di poter far fronte alle spese famigliari correnti (pigione, tasse, imposte, canone leasing, ecc.), esponendo la stessa a possibili procedure esecutive e giudiziarie da parte dei creditori. Ora, essendo il reclamante stato scarcerato, le motivazioni da lui presentate in questo ambito non hanno più ragione di essere. Ma volendo anche ammettere che lo scopo del reclamante fosse quello di ottenere il dissequestro dei suoi valori patrimoniali, occorre rilevare che egli non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio. Egli non è stato in grado di rendere verosimile l'insorgere per lui, in assenza di un dissequestro totale o parziale dei valori in questione, di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi della predetta giurisprudenza, pregiudizio che, tra l’altro, risulta incompatibile con la sua offerta di versare fr. 100'000.-- a titolo di cauzione per il suo rilascio (v. act. 1 pag. 13). Quanto precede avrebbe dunque implicato l’inammissibilità del gravame su tale punto.

4.5 Sulla base dell'incarto non erano ravvisabili altri motivi che avrebbero permesso di ordinare la scarcerazione dell'estradando o di dissequestrare i suoi beni. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, la detenzione avrebbe dovuto essere confermata. Così come sarebbero stati da confermare i sequestri contestati, vista l’assenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile.

5. Sulla base di un esame sommario della fattispecie, vi è dunque motivo di ritenere che il gravame avrebbe avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spese del procedimento divenuto privo di oggetto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) e tenuto conto delle circostanze va fissata a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto; di conseguenza, la causa è stralciata dal ruolo. 2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 28 novembre 2016 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marco Bertoli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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